14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/22


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen

(Causa C-478/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Imposta sul reddito - Esenzione dei redditi provenienti dall’esercizio di un’attività di insegnamento in via accessoria al servizio ad una persona giuridica di diritto pubblico con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato al quale si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 - Normativa di uno Stato membro che esclude da tale esenzione i redditi provenienti da detta attività esercitata al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico con sede in Svizzera))

(2016/C 419/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrenti: Peter Radgen, Lilian Radgen

Convenuto: Finanzamt Ettlingen

Dispositivo

Le disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, relative alla parità di trattamento dei lavoratori dipendenti vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che non concede a un cittadino residente integralmente assoggettato all’imposta sui redditi, che abbia fatto uso del suo diritto alla libera circolazione per esercitare in via accessoria un’attività dipendente di insegnamento al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita in Svizzera, il beneficio dell’esenzione dall’imposta relativa al reddito proveniente da detta attività di lavoro dipendente, mentre la stessa esenzione sarebbe stata concessa se tale attività fosse stata esercitata al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita in tale Stato membro, in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato al quale si applichi l’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.


(1)  GU C 16 del 18.1.2016.