30.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 30/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla The Labour Court, Ireland — Irlanda) — David L. Parris/Trinity College Dublin e a.

(Causa C-443/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 2 - Divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’età - Regime pensionistico nazionale - Pagamento di una pensione di reversibilità al partner civile - Presupposto - Stipulazione dell’unione civile prima del sessantesimo compleanno dell’affiliato a tale regime - Unione civile - Impossibilità nello Stato membro interessato prima del 2010 - Relazione stabile accertata - Articolo 6, paragrafo 2 - Giustificazione delle differenze di trattamento fondate sull’età))

(2017/C 030/10)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

The Labour Court, Ireland

Parti

Ricorrente: Dr. David L. Parris

Convenuti: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform and Department of Education and Skills

Dispositivo

1)

L’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età.

2)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’età una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione di aver contratto l’unione civile prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età.

3)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale non è tale da istituire una discriminazione fondata su una combinazione dell’orientamento sessuale e dell’età, qualora detta normativa non costituisca una discriminazione né in base all’orientamento sessuale né in base all’età, separatamente considerati.


(1)  GU C 354 del 26.10.2015.