3.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 213/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — procedimento penale a carico di Luc Vanderborght
(Causa C-339/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti - Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti - Esistenza di un elemento transfrontaliero - Tutela della sanità pubblica - Proporzionalità - Direttiva 2000/31/CE - Servizio della società dell’informazione - Pubblicità effettuata mediante un sito Internet - Membro di una professione regolamentata - Regole professionali - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Disposizioni nazionali relative alla salute - Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate))
(2017/C 213/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parte nel procedimento penale principale
Luc Vanderborght
Dispositivo
1) |
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall’altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici. |
2) |
La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista. |
3) |
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti. |