15.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 448/34


Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — Tri Ocean Energy/Consiglio

(Causa T-719/14)

(2014/C 448/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tri Ocean Energy (Cairo, Egitto) (rappresentanti: P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, e N. Sheikh, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nei limiti in cui si applicano alla ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe rispettato il criterio di inclusione nell’elenco, e segnatamente, quello secondo cui la persona si sia resa «responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria» o che si tratti di una persona che «trae vantaggio dal regime o lo sostiene», o sia una delle persone ad esse associate. Il Consiglio non ha dimostrato la fondatezza dei motivi posti a carico dell’entità interessata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Alla ricorrente non sono state mai messe a disposizione «prove serie e credibili» o «elementi di prova e di informazione concreti» a sostegno dell’ipotesi che giustificherebbe misure restrittive nei suoi confronti, come impone la giurisprudenza del Tribunale.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha sufficientemente motivato la propria decisione di includere la ricorrente nell’elenco.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe gravemente violato i diritti fondamentali della ricorrente alla proprietà e alla reputazione. Le misure restrittive sono state inflitte senza garanzie adeguate che consentissero alla ricorrente di sottoporre in maniera efficace il proprio caso all’attenzione del Consiglio. Quest’ultimo non ha dimostrato che l’ingerenza molto significativa nel diritto di proprietà della ricorrente sia giustificata e proporzionata. L’ingerenza nei confronti della ricorrente va al di là dell’incidenza finanziaria ed ha anche dato origine ad un pregiudizio alla sua reputazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione. Contrariamente all’unico motivo per la sua inclusione nell’elenco, non vi sarebbe alcuna informazione o elemento di prova disponibile che la ricorrente abbia effettivamente provveduto a «fornire sostegno al regime in Siria» e a trarre vantaggio dal regime. Il Consiglio ha altresì erroneamente identificato la ricorrente come «Tri Ocean Trading a.k.a. Tri-Ocean Energy» lasciando intendere che le due persone giuridiche ne formano in realtà una. La ricorrente costituisce una società separata, distinta dalla Tri Ocean Trading.