15.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 448/30


Ricorso proposto il 2 ottobre 2014 — Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Commissione

(Causa T-703/14)

(2014/C 448/39)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Diktyo Amyntikon Biomichanion Net (Kaisariani, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare una perizia, al fine di esaminare i presunti rilievi del rapporto di audit della società di revisione KPMG AG, con riferimento al quale la Commissione europea ha erroneamente ed illegittimamente riconosciuto che sussiste «una carenza di prove alternative a conferma delle spese di personale richieste». L'elemento in parola è di particolare rilievo per la soluzione della controversia, in quanto le spese di personale hanno ripercussioni anche su tutti i costi indiretti. La ricorrente sottolinea inoltre che il rapporto di audit della KPMG AG, in relazione al quale la società DABNET AB ha presentato obiezioni per iscritto e una domanda di riesame fornendo prove conclusive, è stato accettato dalla Commissione europea senza sufficiente motivazione o senza risposta per quanto riguarda le prove; e

riconoscere, da un lato, che la nota di addebito n. 3241409008, inviata alla ricorrente il 31/07/2014 e con cui viene chiesta la restituzione di EUR 64  574,73, per il contratto d'opera FP7-SME-2007-222303 «FIREROB», sulla base delle conclusioni dell’audit 12-BA176-003, costituisce la violazione delle obbligazioni contrattuali della Commissione ed è priva di fondamento, nonché, dall'altro, che le spese che essa ha presentato nel contesto del contratto controverso sono ammissibili e, di conseguenza, obbligare la Commissione a emettere una nota di accredito pari a EUR 64  574,73.

Motivi di annullamento/Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Il primo motivo verte sulla clausola compromissoria. La ricorrente fa valere, in primo luogo, che i mezzi di prova prodotti dimostrano pienamente l'occupazione degli impiegati della ricorrente nell'opera «FIREROB»; in secondo luogo, che in nessun punto del rapporto di audit viene menzionato che il personale del ricorrente non ha portato a termine l'opera da realizzare nel contesto del contratto «FIREROB», oppure che la ricorrente aveva fornito false informazioni, nonché, in terzo luogo, che la ricorrente si era impegnata ad offrire personale per 12,2 persone/mese e che essa aveva complessivamente offerto 21,92 persone/mese senza chiedere modifiche del preventivo già approvato.

2.

Il secondo motivo, verte sull’abuso di diritto. La ricorrente sostiene che la richiesta della Commissione relativa alla restituzione dell'importo di EUR 64  574,73, vale a dire l'importo corrispondente approssimativamente al quintuplo della sovvenzione diretta della ricorrente (EUR 13  474,00) per un'opera che era stata compiuta dalla ricorrente nel modo più efficiente, risulta sproporzionata e in contrasto con il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti.

3.

Il terzo motivo verte sulla violazione del principio del legittimo affidamento. La ricorrente fa valere che non le era stato legittimamente conferito il diritto di sottoporre direttamente le sue legittime obiezioni direttamente ad un qualsivoglia controllo da parte della Commissione europea e di illustrare gli argomenti infondati del redattore del progetto del rapporto di audit.

4.

Il quarto motivo verte sul principio di analogia. La ricorrente fa valere che la clausola II.24, paragrafo 1, dell'allegato II al contratto «FIREROB», conferisce alla Commissione la facoltà di non esigere il pagamento del risarcimento, dato che la ricorrente ha prodotto un'opera stimata assai positivamente, la quale, in conformità con il rapporto di esecuzione tecnica della Commissione europea, ha conseguito risultati scientifici di livello molto elevato.