1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/38


Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Niche Generics/Commissione

(Causa T-701/14)

(2014/C 431/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Niche Generics Ltd (Hitchin, Regno Unito) (rappresentanti: E. Batchelor, M. Healy, Solicitors e F. Carlin, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione;

annullare o, ad ogni modo, ridurre l’importo dell’ammenda; e

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel procedimento AT.39612 — Perindopril (Servier).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha applicato il criterio giuridico corretto della «necessità oggettiva» al fine di determinare se l’accordo transattivo in materia di brevetti concluso tra la ricorrente e la Servier rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i principi della parità di trattamento non avendo applicato il regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologia alla transazione conclusa dalla ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel qualificare la transazione come violazione «per oggetto» dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha applicato erroneamente il proprio criterio giuridico vertente sull’«infrazione per oggetto» ai fatti specifici riguardanti la ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto concludendo che l’accordo transattivo producesse effetti anticoncorrenziali.

6.

Sesto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto non riconoscendo che l’accordo transattivo soddisfaceva i criteri di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente e il principio di buona amministrazione agendo in maniera opprimente nell’ambito dell’indagine riguardante i documenti coperti da segreto professionale.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento nel suo calcolo dell’ammenda trattando la ricorrente in modo diverso rispetto alla Servier senza giustificazione oggettiva.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio della proporzionalità, i propri orientamenti sul calcolo delle ammende nonché la sua prassi abituale precedente quando ha inflitto un’ammenda alla ricorrente.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1) superando il massimale del 10 % previsto per le ammende.

11.

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione in forza dell’articolo 296 TFUE per quanto riguarda il suo calcolo dell’ammenda e la sua valutazione della gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003 L 1, pag. 1).