8.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/39


Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — ABB/Commissione

(Causa T-445/14)

2014/C 303/47

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ABB Ltd (Zurigo, Svizzera) e ABB AB (Västerås, Svezia) (rappresentanti: I. Vandenborre e S. Dionnet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione, che constata che le ricorrenti hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata nel settore dei cavi elettrici sotterranei e/o sottomarini ad (extra)alto voltaggio, nella parte in cui tale constatazione si estende a tutti i progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110 kV (e non ai soli progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 220 kV);

annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione, che constata che le ricorrenti hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata nel settore dei cavi elettrici sotterranei e/o sottomarini ad (extra)alto voltaggio, nella parte in cui tale constatazione si estende a tutti gli accessori correlati a progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110 kV (e non ai soli accessori correlate a progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 220 kV);

annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara che la partecipazione delle ricorrenti all’infrazione ha avuto inizio il 1o aprile 2000;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014 (caso AT.39610 — Cavi elettrici).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha assolto l’onere probatorio ed è incorsa in errore manifesto di valutazione per aver ritenuto che l’infrazione coprisse tutti i progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110 kV, mentre il fascicolo della Commissione conteneva indicazioni chiare del fatto che non tutti i progetti con voltaggio inferiore a 220 kV erano oggetto dell’infrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della Commissione quanto alla dimostrazione della partecipazione delle ricorrenti a una simile infrazione estesa a tutti i progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110 kV.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione in cui la Commissione è incorsa per aver incluso nell’oggetto dell’infrazione tutti gli accessori per cavi elettrici sotterranei correlati a progetti per cavi sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110kV, mentre gli elementi contenuti nel fascicolo della Commissione mostravano che l’infrazione si estendeva soltanto agli accessori per cavi elettrici sotterranei correlati a progetti per cavi sotterranei con voltaggio pari o superiore a 220kV.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’affermare che le ricorrenti hanno partecipato all’infrazione a partire dal 1o aprile 2000.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione della Commissione e sulla sua violazione della presunzione di innocenza, per aver ritenuto che le ricorrenti abbiano preso parte all’infrazione sin dalla data di inizio della medesima;

6.

Sesto motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione della decisione impugnata, in violazione dell’articolo 296 TFUE.