SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
18 novembre 2015 ( *1 )
«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo PORT CHARLOTTE — Denominazioni di origine anteriori “porto” e “port” — Motivi di nullità — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 491/2009»
Nella causa T‑659/14,
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, con sede a Peso de Régua (Portogallo), rappresentato da P. Sousa e Silva, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da M.Ó. Mondéjar Ortuño, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:
Bruichladdich Distillery Co. Ltd, con sede in Argyll (Regno Unito), rappresentata da S. Harvard Duclos, avvocato,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2014 (procedimento R 946/2013‑4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP e la Bruichladdich Distillery Co. Ltd,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da M. Prek, presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2014,
visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2014,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2014,
visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 |
Il 27 ottobre 2006, la Bruichladdich Distillery Co. Srl, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)]. |
2 |
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo PORT CHARLOTTE (in prosieguo: il «marchio contestato»). |
3 |
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche». |
4 |
Il marchio contestato è stato registrato, il 18 ottobre 2007, con il numero 5421474 e tale registrazione è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 60/2007, del 29 ottobre 2007. |
5 |
Il 7 aprile 2011, l’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, ricorrente, ha presentato presso l’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, nonché dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento n. 207/2009, laddove il marchio suddetto designava i prodotti di cui al precedente punto 3. |
6 |
In risposta alla domanda di dichiarazione di nullità l’interveniente ha limitato l’elenco dei prodotti per i quali il marchio contestato era stato registrato ai prodotti corrispondenti alla seguente descrizione: «Whisky». |
7 |
A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità la ricorrente ha invocato le denominazioni di origine «porto» e «port», le quali, da un lato, sarebbero protette, in tutti gli Stati membri, da varie disposizioni del diritto portoghese e dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 154, pag. 1), e, dall’altro, sarebbero registrate e protette ai sensi dell’Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Lisbona»), in Francia, in Italia, a Cipro, in Ungheria, in Portogallo e in Slovacchia. |
8 |
Con decisione del 30 aprile 2013, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità. |
9 |
Il 22 maggio 2013, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di annullamento. |
10 |
Con decisione dell’8 luglio 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. |
11 |
In primo luogo, la commissione di ricorso ha respinto il motivo attinente a una violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sulla base del rilievo, sostanzialmente, che la protezione delle denominazioni di origine per i vini era disciplinata esclusivamente dal regolamento n. 491/2009 e, pertanto, rientrava nella competenza esclusiva dell’Unione europea. Se anche fosse vero che la protezione ai sensi di detto regolamento era determinata dalla legislazione nazionale, la protezione delle indicazioni geografiche sarebbe limitata a quelle previste nell’«elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate» (in prosieguo: l’«elenco dei v.q.p.r.d.»), pubblicato conformemente all’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1). Inoltre, l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 491/2009 proteggerebbe i termini «porto» e «port», in quanto indicazioni geografiche, unicamente in base alla loro equivalenza al termine «oporto» (punti da 14 a 18 della decisione impugnata). |
12 |
Inoltre, tali indicazioni geografiche sarebbero protette unicamente per i vini e, pertanto, per prodotti né identici né comparabili a un prodotto denominato «whisky», ossia una bevanda spiritosa dall’aspetto e dal grado alcolico diversi, che non può rispettare il disciplinare di produzione di un vino ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 491/2009. Atteso che la ricorrente ha invocato la notorietà di dette denominazioni di origine, a mente dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del medesimo regolamento, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio contestato non «utilizzasse» né «evocasse» le indicazioni geografiche «porto» o «port», sicché non era necessario verificare se esse godessero di una qualche notorietà. Esisterebbe solo una città chiamata Porto - Oporto in portoghese -, mentre molte città possiedono nomi composti dagli elementi «porto» o «port», come Porto Allegre o Port Louis. Parimenti, non sarebbe possibile stabilire un nesso tra, da un lato, il segno PORT CHARLOTTE, i cui due elementi designerebbero un porto con il nome di una persona chiamata Charlotte, un luogo geografico o una città situati sulla costa, e, dall’altro, le indicazioni geografiche «porto» o «port». Il consumatore portoghese saprebbe che «il termine geografico è effettivamente “Oporto” o “Porto” e che “Port” è semplicemente la sua forma abbreviata, usata sulle etichette delle bottiglie di vino per designare il tipo di vino protetto da questa indicazione geografica» (punti da 19 a 26 della decisione impugnata). |
13 |
A tale proposito, la commissione di ricorso ha respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale la protezione di cui all’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 491/2009 dovrebbe essere estesa a qualsiasi segno «che includa» il termine «port». Non sussisterebbe neanche un’«evocazione» di un vino di Porto ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento, in quanto il whisky è un prodotto diverso e nessun elemento del marchio contestato contiene un’indicazione potenzialmente ingannevole o fallace. Pertanto, secondo la commissione di ricorso, senza che sia necessario valutare se il marchio contestato goda o meno di notorietà, il ricorso non può essere accolto sulla base delle disposizioni del diritto dell’Unione che proteggono le indicazioni geografiche per i vini (punti da 27 a 29 della decisione impugnata). |
14 |
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha respinto il motivo vertente su una violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009, fondato sulle presunte denominazioni di origine «porto» e «port» registrate presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), il 18 marzo 1983, con il numero 682, conformemente all’Accordo di Lisbona. Tale registrazione proteggerebbe solo il termine «porto», che non farebbe parte del marchio contestato, il che non vale in Portogallo (punti da 31 a 33 della decisione impugnata). |
15 |
In terzo luogo, la commissione di ricorso ha respinto i motivi vertenti su una violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), dello stesso regolamento. Da un lato, il marchio contestato non farebbe riferimento contemporaneamente a un luogo – esistente o inesistente – chiamato Port Charlotte e «alla città di Oporto (Porto)». La ricorrente avrebbe invocato l’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento «solo al momento del ricorso» e avrebbe omesso di dimostrare che un luogo o una città con il nome Port Charlotte fosse conosciuto dal consumatore medio di riferimento. Pertanto, la ricorrente non avrebbe mai dedotto una violazione di tale disposizione «in sede di procedimento di annullamento» e non avrebbe il diritto di addurre tale motivo nel suo ricorso (punti da 35 a 38 della decisione impugnata). Dall’altro lato, il marchio contestato non sarebbe tale da indurre in errore il pubblico sulla provenienza geografica del prodotto al quale si applica, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento suddetto. Il termine «port» non designerebbe una regione geografica e il marchio contestato non sarebbe associato alla regione in cui sono fabbricati i prodotti della ricorrente. La probabilità che il consumatore sia tratto in inganno sarebbe vieppiù minore, considerato che egli riconoscerà facilmente che il whisky è un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dei prodotti in questione (punto 34 della decisione impugnata). |
Conclusioni delle parti
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La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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17 |
L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
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In diritto
Sintesi dei motivi di annullamento
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A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo di fatto e cinque motivi di diritto. |
19 |
Con il suo primo motivo la ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo la quale il nome portoghese della città di Oporto sarebbe Oporto e non Porto. |
20 |
Con il suo secondo motivo la ricorrente addebita alla commissione di ricorso il fatto di non aver tenuto conto della circostanza che i termini «porto» e «port» fossero protetti dal diritto portoghese in quanto denominazioni di origine e costituissero indicazioni geografiche ai sensi, in particolare, dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 491/2009. |
21 |
Con il suo terzo motivo la ricorrente contesta alla commissione di ricorso il fatto di aver erroneamente ritenuto che la protezione delle denominazioni di origine per i vini fosse disciplinata esclusivamente dal regolamento n. 491/2009, e non anche dal diritto nazionale. |
22 |
Con il suo quarto motivo la ricorrente adduce che la decisione impugnata viola l’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento, poiché le denominazioni di origine «porto» e «port» conferiscono al loro titolare, in forza sia del diritto portoghese sia del diritto dell’Unione, il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. |
23 |
Con il suo quinto motivo la ricorrente deduce una violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), dello stesso regolamento. |
24 |
Con il suo sesto motivo la ricorrente deduce una violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. |
25 |
Il Tribunale ritiene necessario esaminare congiuntamente i motivi primo, secondo e terzo, i quali sono strettamente connessi tra loro. |
Sui motivi primo, secondo e terzo, vertenti su un errore di fatto relativo al nome Oporto, poiché i termini «porto » e «port » sono protetti in quanto indicazioni geografiche per sé e non in quanto «termini equivalenti » e la protezione delle denominazioni di origine per i vini è disciplinata non soltanto dal regolamento n. 491/2009, ma anche dal diritto nazionale
Sintesi degli argomenti delle parti
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Nell’ambito del suo primo motivo, vertente su un errore di fatto, la ricorrente contesta, fornendo al riguardo vari elementi di prova, i punti 18, 23 e 26 della decisione impugnata, nei limiti in cui in essi si afferma, in sostanza, che il nome della città da cui deriva la denominazione di origine «porto» è Oporto. Quest’ultimo nome sarebbe utilizzato solo dagli anglofoni e dagli ispanofoni per designare la città il cui nome in portoghese è notoriamente Porto. Tale errore di fatto avrebbe portato la commissione di ricorso a conclusioni erronee, contestate nell’ambito dei motivi di diritto seguenti, e dovrebbe essere riformato dal Tribunale. |
27 |
Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene che l’errore di fatto commesso dalla commissione di ricorso è all’origine della considerazione errata di quest’ultima secondo la quale i termini «porto» e «port» sono protetti, in quanto indicazioni geografiche, unicamente in base alla loro equivalenza con il termine «oporto» (v. punti 14, 17 e 18 della decisione impugnata). Orbene, l’articolo 1, paragrafo 2, del Decreto‑lei n. 166/86, de 26 de Junho de 1986 (decreto legge n. 166/86, del 26 giugno 1986), disporrebbe, in particolare, che «sono confermate in quanto denominazioni di origine (…) le denominazioni “Vinho do Porto”, “Vin de Porto”, “Port Wine”, “Porto”, “Port” (o i loro corrispettivi in altre lingue), che possono essere usati unicamente, in relazione a prodotti vitivinicoli, per il vino liquoroso al quale la tradizione ha attribuito tale nome, prodotto nella delimitata regione di “Douro”». In ogni caso, il 1o agosto 2009, ossia prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’UAMI, l’elenco dei v.q.p.r.d. sarebbe stato sostituito dal registro elettronico di cui all’articolo 118 quindecies del regolamento n. 491/2009, denominato E‑Bacchus (in prosieguo: la «banca dati E‑Bacchus»). La voce pertinente nella banca dati E‑Bacchus relativa all’indicazione geografica «porto» menzionerebbe le espressioni e i termini equivalenti «oporto», «vinho do porto», «vin de porto», «port», «port wine», «portwein», «portvin» e «portwijn», e farebbe riferimento alla legislazione portoghese pertinente, tra cui il Decreto‑lei n. 166/86, il quale è stato sostituito dal Decreto‑lei n. 173/2009, de 3 de Agosto de 2009 (decreto legge portoghese n. 173/2009, del 3 agosto 2009). La ricorrente precisa che la protezione comunitaria delle denominazioni di vini stabilita dal regolamento n. 1493/1999 poggia su denominazioni determinate dalla legislazione nazionale nel rispetto delle disposizioni pertinenti di detto regolamento, cosicché anche una pubblicazione errata di una denominazione di origine protetta nell’elenco dei v.q.p.r.d. non sarebbe pregiudizievole. I termini «porto» e «port» non sarebbero quindi protetti solo in quanto «equivalenti», ma beneficerebbero, al contrario, di una protezione in quanto denominazione di origine ai sensi della legislazione portoghese applicabile e costituirebbero, pertanto, indicazioni geografiche ai sensi, segnatamente, dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 491/2009. |
28 |
Nell’ambito del suo terzo motivo, la ricorrente contesta i punti 14 e 15 della decisione impugnata, secondo i quali, in sostanza, la protezione delle denominazioni di origine per i vini è disciplinata esclusivamente dal regolamento n. 491/2009 e rientra nella competenza esclusiva dell’Unione. Con tale approccio la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto, illegittimamente, della legislazione e della giurisprudenza portoghesi applicabili e sarebbe venuta meno al suo dovere di motivazione. In contrasto con la giurisprudenza che riconosce che lo scopo del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12), è quello di prevedere un sistema di protezione uniforme ed esauriente per tali indicazioni, il regolamento suddetto non si applicherebbe né ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose (articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento). In effetti, il sistema di protezione uniforme ed esauriente previsto dal regolamento n. 510/2006 non osterebbe all’applicabilità di un sistema di protezione delle denominazioni geografiche che operi al di fuori del suo ambito di applicazione, il che sarebbe confermato da un documento di lavoro preparatorio della Commissione europea al Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli, dell’ottobre 2008, e dalle «direttive [dell’UAMI] relative al procedimento di opposizione – Diritti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4». La ricorrente ne evince che la protezione delle denominazioni di origine per i vini è disciplinata non soltanto dal regolamento n. 491/2009, ma anche dal diritto nazionale, e che il Tribunale deve tener conto delle disposizioni pertinenti del diritto portoghese per stabilire se la denominazione di origine «porto» o «port» conferisca al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. |
29 |
Secondo l’UAMI e l’interveniente, il fatto che la commissione di ricorso abbia affermato erroneamente che il nome portoghese della città in questione era Oporto, e non Porto, o abbia fatto riferimento, per errore, all’elenco dei v.q.p.r.d. che ricomprende «oporto» come indicazione geografica protetta, anziché alla banca dati E‑Bacchus, che ricomprende «porto» come indicazione geografica protetta, non rileva ai fini della legittimità della decisione impugnata. La commissione di ricorso, infatti, non si sarebbe basata esclusivamente sull’indicazione geografica «porto» o «oporto», ma avrebbe preso in considerazione anche il termine equivalente «port» (v. punto 22 della decisione impugnata), e le sue conclusioni non sarebbero state sostanzialmente diverse se essa avesse espressamente affermato che il termine «port» costituiva, in quanto tale, un’indicazione geografica protetta e non un termine equivalente. |
30 |
Per quanto attiene ai motivi secondo e terzo, l’UAMI, sostenuto dall’interveniente, replica sostenendo che il regolamento n. 491/2009, applicabile al caso di specie, costituisce il solo diritto pertinente che definisce la protezione accordata alla denominazione di origine «porto». Il sistema di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sarebbe simile a quello previsto dal regolamento n. 510/2006. Orbene, la giurisprudenza avrebbe riconosciuto che quest’ultimo sistema di protezione riveste una «natura esaustiva», il che sarebbe trasponibile mutatis mutandis al sistema di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini previsto dal regolamento n. 491/2009. Nel caso di specie, la portata della protezione della denominazione di origine «porto», della quale il diritto portoghese riconoscerebbe certamente l’esistenza, sarebbe quindi disciplinata esclusivamente dal regolamento n. 491/2009. |
Sulla presunta mancata considerazione della denominazione di origine portoghese «porto» o «port»
31 |
In via preliminare, come riconoscono l’UAMI e l’interveniente, si deve constatare che la commissione di ricorso è manifestamente incorsa in un equivoco, da un lato, in quanto ha ritenuto che il termine «oporto» fosse la designazione portoghese della città portuaria di Porto situata al nord del Portogallo e, dall’altro, in quanto ha fatto riferimento all’iscrizione di detto termine in quanto indicazione geografica protetta nell’elenco dei v.q.p.r.d. (v. punti 17 e 18 della decisione impugnata) e non all’iscrizione corrispondente, compreso «Porto», introdotta nella banca dati E‑Bacchus. È infatti pacifico che la designazione portoghese della città in parola è Porto e che, già prima del deposito della domanda di dichiarazione di nullità, detta banca dati che contiene tale iscrizione aveva sostituito l’elenco dei v.q.p.r.d. |
32 |
Tuttavia, a differenza di quanto afferma la ricorrente, da tali errori non emerge che la commissione di ricorso abbia violato le regole pertinenti applicabili in materia di protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche protette (v. punti da 34 a 42 infra). Pertanto, fatta salva la valutazione dei motivi dal secondo al sesto, detto errore non è sufficiente di per sé a giustificare l’annullamento della decisione impugnata (v. punto 51 infra). |
33 |
Inoltre, nell’ambito dei motivi secondo e terzo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso ha rinunciato erroneamente ad applicare, nella sua valutazione delle condizioni di applicazione di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, le regole pertinenti del diritto portoghese, come attuate dai giudici e dalle autorità portoghesi, per il motivo, in sostanza, che la portata della protezione accordata alla denominazione di origine «porto» o «port» sarebbe determinata dalle sole disposizioni del regolamento n. 491/2009. |
34 |
Ciò premesso, occorre rilevare che tra le parti è pacifico che i termini «porto» o «port» godono di una protezione in quanto denominazione di origine o indicazione geografica alla luce sia del diritto portoghese sia del regolamento n. 491/2009, rilievo che la commissione di ricorso ha, in sostanza, riconosciuto ai punti 17 e 18 della decisione impugnata, pur riferendosi erroneamente al termine «oporto» e all’elenco dei v.q.p.r.d. Inoltre, la valutazione di detta commissione non si limitava a quest’ultimo termine, ma riguardava al contempo i termini «porto» e «port» (v., in particolare, punti 22, 24, da 26 a 28, 31, 32 e 34 della decisione impugnata). |
35 |
Occorre altresì ricordare che, al punto 14 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato, in sostanza, certamente in modo impreciso che, benché la «protezione» di cui al regolamento n. 491/2009 fosse determinata dalla legislazione nazionale, la «protezione» delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche in questione rientrava esclusivamente nell’ambito di applicazione di tale regolamento e, pertanto, nella competenza esclusiva dell’Unione. Nel caso di specie, tale constatazione ha portato la commissione di ricorso a limitare il suo controllo all’applicazione delle regole pertinenti del diritto dell’Unione e a non tener conto delle disposizioni del diritto portoghese, come interpretate nelle decisioni dei giudici e delle autorità portoghesi, che la ricorrente aveva invocato e prodotto nel corso dei due giudizi dinanzi all’UAMI. |
36 |
Ai fini della valutazione della legittimità di tali considerazioni, il Tribunale ritiene opportuno esaminare, in primo luogo, l’esatta portata della protezione conferita alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche in forza del regolamento n. 491/2009, il che corrisponde essenzialmente all’oggetto del secondo motivo. Occorrerà, in secondo luogo, valutare se tale protezione sia esaustiva o se, al di fuori dell’ambito di applicazione di detto regolamento, la commissione di ricorso fosse nondimeno tenuta, in forza dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, nonché dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009, ad applicare le regole pertinenti del diritto portoghese, il che coincide, in sostanza, con l’oggetto del terzo motivo. |
Sulla portata della protezione conferita dal regolamento n. 491/2009 in quanto tale
37 |
Per quanto riguarda la portata della protezione conferita dal regolamento n. 491/2009 in quanto tale, dall’articolo 118 vicies, paragrafo 1, dello stesso regolamento si evince chiaramente che le denominazioni di vini protette in conformità, segnatamente, degli articoli 51 e 54 del regolamento n. 1493/1999 sono «automaticamente protette in virtù [di detto] regolamento» e che «[l]a Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 118 quindecies del (…) regolamento» n. 491/2009, vale a dire nella banca dati E‑Bacchus. Come riconosciuto da una consolidata giurisprudenza, da tale carattere automatico della tutela delle denominazioni di vini già protette ai sensi del regolamento n. 1493/1999 deriva che l’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus non è necessaria affinché dette denominazioni di vini godano di una protezione nell’Unione, atteso che siffatta iscrizione è soltanto una conseguenza della trasposizione automatica di una protezione già esistente da un sistema normativo a un altro, e non una condizione per la concessione di tale protezione (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2012, Ungheria/Commissione, T‑194/10, EU:T:2012:587, punto 21, confermata dalla sentenza del 13 febbraio 2014, Ungheria/Commissione, C‑31/13 P, Racc., EU:C:2014:70, punto 58). Orbene, come sostiene l’UAMI, nella fattispecie, la commissione di ricorso è correttamente partita dal presupposto che tale protezione «automatica», se è vero che era basata direttamente sulla legislazione nazionale pertinente, non implicava tuttavia necessariamente che l’UAMI fosse obbligato, in forza del regolamento n. 491/2009, a rispettare le disposizioni di detta legislazione o le condizioni di protezione da essa previste. Invero, le formulazioni «denominazioni di origine protette» e «indicazioni geografiche protette» di cui all’articolo 118 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 491/2009 non sono altro che una ripetizione di quelle utilizzate all’articolo 118 quindecies del medesimo regolamento, il quale si limita a far riferimento alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche elencate nella banca dati E‑Bacchus, comprese quelle emesse dalla legislazione nazionale, senza tuttavia disporre l’applicazione delle condizioni di protezione stabilite dalle regole pertinenti di detta legislazione. |
38 |
Conformemente allo spirito e al sistema del quadro normativo unico della politica agricola comune (considerando 1 del regolamento n. 491/2009; v. anche, in tal senso e per analogia con il regolamento n. 510/2006, sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar, C‑478/07, Racc., EU:C:2009:521, punti 107 e segg.), per quanto attiene all’ambito di applicazione del regolamento n. 491/2009, le condizioni precise e la portata di tale protezione sono invece stabilite esclusivamente dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento. |
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Tale articolo dispone, in particolare, quanto segue:
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40 |
Nel caso di specie, è pacifico che le denominazioni di origine «porto» o «port» godono di una protezione in base al Decreto‑lei n. 173/2009 e al Decreto‑lei n. 212/2004, de 23 de Agosto de 2004 (decreto legge portoghese n. 212/2004, del 23 agosto 2004) e al codice portoghese della proprietà intellettuale, il che ha dato luogo al loro inserimento, inizialmente, nell’elenco dei v.q.p.r.d. e, successivamente, nella banca dati E‑Bacchus (v. articolo 118 vicies, paragrafo 1, ultima frase, letto in combinato disposto con l’articolo 118 quindecies del regolamento n. 491/2009). In forza dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1493/1999, infatti, i v.q.p.r.d. comprendono «i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (“v.l.q.p.r.d.”), rispondenti alla definizione di vino liquoroso», in relazione ai quali, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 4, dello stesso regolamento, gli Stati membri erano tenuti a trasmettere alla Commissione l’elenco di quelli che erano riconosciuti, fornendo per ciascuno di essi informazioni sulle norme nazionali dirette a disciplinarle la produzione e l’elaborazione. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 491/2009, spettava all’UAMI tener conto del fatto che tali denominazioni di origine erano protette in forza del diritto nazionale, cosa che la commissione di ricorso ha fatto nel caso di specie (v. punti 17 e 18 della decisione impugnata). Del resto, tale valutazione non è smentita dall’argomento relativo alla coesistenza di sistemi di protezione a livello nazionale e dell’Unione che la ricorrente deduce, in particolare, da alcuni documenti preparatori della Commissione (v. punto 28 supra), posto che tali documenti non riguardano né la portata né le condizioni precise di detta protezione. |
41 |
Da ciò occorre concludere che, per quanto attiene all’ambito di applicazione del regolamento n. 491/2009, l’articolo 118 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, disciplina, in maniera uniforme ed esclusiva, sia l’autorizzazione sia i limiti, ossia il divieto di utilizzo commerciale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dal diritto dell’Unione, sicché, in tale preciso contesto, la commissione di ricorso non doveva applicare le condizioni di protezione specificamente stabilite nelle regole pertinenti del diritto portoghese che erano all’origine dell’inserimento delle denominazioni di origine «porto» o «port» nella banca dati E‑Bacchus. |
42 |
Pertanto, giacché la ricorrente addebita alla commissione di ricorso, nell’ambito del secondo motivo, di non aver tenuto conto del fatto che i termini «porto» e «port» costituivano denominazioni di origine protette dal diritto portoghese, ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 491/2009, detto motivo non può essere accolto. |
43 |
Tuttavia, tale conclusione lascia impregiudicata la questione – dedotta, in particolare, nell’ambito del terzo motivo – se la protezione ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 491/2009 possa essere integrata da un altro sistema di protezione del diritto dell’Unione che, dal suo canto, include quella basata su regole di diritto nazionale. |
Sulla portata della protezione conferita dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, nonché dall’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009
44 |
Per quanto riguarda il presunto carattere esauriente della protezione conferita in forza dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 491/2009, come riconosciuto dalla commissione di ricorso e invocato dall’UAMI, occorre rilevare che né dalle disposizioni del regolamento n. 491/2009 né da quelle del regolamento n. 207/2009 risulta che la protezione prevista dal primo regolamento debba essere intesa come esaustiva nel senso che non può essere integrata, al di fuori del suo specifico ambito di applicazione, da un altro sistema di protezione. Risulta, al contrario, dalla formulazione univoca dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con il suo articolo 8, paragrafo 4, nonché da quella dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento, che i motivi di nullità possono essere basati, in maniera alternativa o cumulativa, su diritti anteriori «in base alla normativa [dell’Unione] o al diritto interno che ne disciplina la protezione». Ne deriva che la protezione conferita alle denominazioni di origine e alle indicazione geografiche (protette) in forza del regolamento n. 491/2009, a condizione che esse costituiscano «diritti anteriori» a mente delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 summenzionate, può essere integrata dal diritto nazionale pertinente che accorda un’ulteriore protezione. |
45 |
La giurisprudenza ha infatti già riconosciuto che dal tenore letterale sia dell’articolo 8, paragrafo 4, applicabile in forza dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), sia dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 risulta che occorre distinguere chiaramente due ipotesi, a seconda che il diritto anteriore sia tutelato dalla normativa dell’Unione «o» dal diritto nazionale [v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, Racc., EU:C:2011:452, punto 48, e del 7 maggio 2013, macros consult/UAMI – MIP Metro (makro), T‑579/10, Racc., EU:T:2013:232, punti 57 e 60]. Inoltre, se è vero che il richiedente la dichiarazione di nullità ha l’onere di provare il fatto di essere legittimato, a norma della legislazione nazionale applicabile, a far valere un diritto anteriore, il che impone di fornire non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi di detta normativa nazionale, per poter far vietare l’uso di un marchio comunitario in forza di un diritto siffatto, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto e la portata di tale normativa, spetta tuttavia, in primo luogo, agli organi competenti dell’UAMI valutare l’autorità e la portata di tali elementi (v., in tal senso, sentenze Edwin/UAMI, cit., EU:C:2011:452, punti da 49 a 51, e makro, cit., EU:T:2013:232, punti 59, 60 e 62). |
46 |
Inoltre, a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, l’esistenza di un contrassegno diverso da un marchio consente di ottenere la nullità di un marchio comunitario qualora soddisfi cumulativamente quattro condizioni: tale contrassegno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; lo stesso deve avere una portata non puramente locale; il diritto al contrassegno deve essere stato acquisito in conformità del diritto dello Stato membro ove era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario; detto contrassegno deve dare al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. Se è vero che, da un lato, le prime due condizioni, ossia quelle relative all’uso ed alla portata non puramente locale del contrassegno fatto valere, risultano dal testo stesso dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell’Unione, dall’altro, dalla locuzione «se in quanto (…), conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno», risulta che le altre due condizioni sancite poi dall’articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), dello stesso regolamento costituiscono condizioni fissate da detto regolamento che sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto valere (v., in tal senso, sentenza makro, punto 45 supra, EU:T:2013:232, punti da 54 a 56 e giurisprudenza ivi citata). |
47 |
Per determinare la misura in cui un segno protetto in uno Stato membro conferisce il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo, occorre far riferimento al diritto nazionale applicabile. A tale riguardo occorre tener conto, in particolare, della normativa nazionale fatta valere e delle decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro interessato. Su tale base, l’opponente deve dimostrare che il segno in questione rientra nell’ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e permette di vietare l’uso di un marchio successivo [sentenze del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Racc., EU:C:2011:189, punto 190; del 10 luglio 2014, Peek & Cloppenburg/UAMI, C‑325/13 P e C‑326/13 P, EU:C:2014:2059, punto 47; del 18 aprile 2013, Peek & Cloppenburg/UAMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑507/11, EU:T:2013:198, punti 20 e 21, e del 10 febbraio 2015, Infocit/UAMI – DIN (DINKOOL), T‑85/14, EU:T:2015:82, punto 63]. |
48 |
Nel caso di specie, emerge dal fascicolo che, sia nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI sia nel presente procedimento, la ricorrente ha ripetutamente invocato, fornendo elementi di prova a sostegno, le regole pertinenti del diritto portoghese che disciplinano la protezione delle denominazioni di origine «porto» e «port» nonché la prassi decisionale dei giudici e delle autorità portoghesi in proposito. Inoltre, né la commissione di ricorso né l’UAMI hanno sostenuto che la ricorrente non avesse soddisfatto l’onere della prova a essa incombente sotto tale profilo. Orbene, in tale contesto, considerato il suo dovere di esame d’ufficio dei fatti ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e il suo dovere di diligenza [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2011, Zino Davidoff/UAMI – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T‑108/08, Racc., EU:T:2011:391, punto 19 e giurisprudenza ivi citata], la commissione di ricorso non aveva il diritto di escludere tali elementi di prova e di rinunciare ad applicare la normativa portoghese in questione adducendo il motivo che la protezione di dette denominazioni di origine o indicazioni geografiche ineriva esclusivamente al regolamento n. 491/2009, ossia alla competenza esclusiva dell’Unione (punto 14 della decisione impugnata). |
49 |
Di conseguenza, tale approccio della commissione di ricorso è frutto di un’interpretazione manifestamente errata della portata dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo, nonché dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento, che rende la decisione impugnata illegittima. |
50 |
Occorre pertanto accogliere il terzo motivo, senza necessità di pronunciarsi sugli argomenti delle parti concernenti il regolamento n. 510/2006, non applicabile al caso di specie. |
51 |
Per contro, tenuto conto del carattere inconferente dell’argomento sviluppato dalla ricorrente a sostegno del primo motivo – secondo il quale la commissione di ricorso avrebbe concluso erroneamente che i termini «porto» e «port» erano protetti solo in quanto termini equivalenti a quello di «oporto» – volto ad affermare l’esistenza di un’illegittimità della decisione impugnata (v. punto 34 supra), tale motivo dev’essere respinto. |
52 |
Infine, per le ragioni esposte ai punti da 37 a 42 supra, anche il secondo motivo dev’essere respinto. |
53 |
Il Tribunale ritiene nondimeno necessario esaminare i motivi quarto, quinto e sesto. |
Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento
Sintesi degli argomenti delle parti
54 |
Nell’ambito del presente motivo, in primo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso il fatto di non aver tenuto conto, illegittimamente, delle prove da essa presentate per dimostrare che il marchio contestato violava le disposizioni pertinenti del diritto portoghese poste a tutela della denominazione di origine «porto» o «port», in quanto dovevano essere respinte in limine le censure basate sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. In secondo luogo, così facendo, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della portata della protezione conferita a tale denominazione di origine da dette disposizioni. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è incompatibile con la prassi decisionale anteriore dell’UAMI nelle cause di opposizione simili riguardanti il vino di Porto. In quarto luogo, anche supponendo che il diritto portoghese non le conferisca il diritto di vietare l’uso del marchio contestato, un tale divieto risulterebbe tuttavia dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 491/2009, in quanto il whisky è un prodotto comparabile al vino mutizzato, quale il vino di Porto. Inoltre, anche se i prodotti in questione non fossero «comparabili», tale disposizione vieterebbe lo sfruttamento da parte del marchio contestato della notorietà della denominazione di origine «porto» o «port». L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 491/2009 proteggerebbe, poi, la ricorrente contro l’uso del marchio contestato in quanto la parola «port» implica un’«imitazione o [un’]evocazione» della denominazione di origine «porto» o «port». Tenuto conto del carattere notorio di detta denominazione di origine, un consumatore medio, di fronte all’espressione «port charlotte» su una bottiglia contenente una bevanda alcolica, sarebbe portato a credere che la bevanda in questione sia legata al vino di Porto o, quantomeno, a domandarsi se lo sia, il che comporterebbe un’evocazione di tale denominazione di origine. |
55 |
L’UAMI, sostenuto dall’interveniente, ritiene che la commissione di ricorso abbia rilevato giustamente che il marchio contestato non rientrava in nessuna delle situazioni previste dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento n. 491/2009 e che, pertanto, il presente motivo debba essere respinto. |
Sul pubblico di riferimento
56 |
In via preliminare, occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha tenuto conto, quantomeno implicitamente e parzialmente, della percezione del consumatore medio portoghese (v. punto 26 della decisione impugnata). Tale valutazione è contestata dalla ricorrente e dall’interveniente, le quali ritengono che nella fattispecie occorra far riferimento al consumatore medio dell’Unione. |
57 |
Atteso che sia il vino di Porto sia il whisky sono prodotti di largo consumo, commercializzati in tutti i paesi membri dell’Unione, e che tutti i consumatori di detti paesi possono riconoscere le denominazioni e le qualità particolari di detti prodotti, tale argomento dev’essere accolto. |
58 |
Tuttavia, da quanto rilevato supra non deriva necessariamente che la decisione impugnata sia inficiata da illegittimità per aver identificato erroneamente il pubblico di riferimento. Ciò si verificherebbe soltanto ove il risultato della valutazione effettuata dalla commissione di ricorso fosse tale da variare in base all’origine o alle capacità linguistiche del pubblico di riferimento, circostanza che occorre valutare nell’ambito di ciascun motivo separatamente. |
59 |
Occorre pertanto concludere che il pubblico di riferimento, di cui si deve tener conto, in particolare, nell’ambito del presente motivo, è costituito dal consumatore medio dell’Unione. |
60 |
Tale motivo si suddivide essenzialmente in due parti: la prima vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha omesso di applicare le regole pertinenti del diritto portoghese, la seconda attinente a un’erronea applicazione dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 491/2009. |
Sulla prima parte, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha omesso di applicare il diritto portoghese
61 |
Per quanto attiene alla prima parte del motivo, vertente in particolare sulla mancata applicazione delle regole pertinenti del diritto portoghese e sulla mancata istruzione degli elementi di prova prodotti a sostengo, che coincide in buona parte con il terzo motivo, è sufficiente richiamare le considerazioni esposte ai precedenti punti da 44 a 50 e rilevare che, contrariamente ai requisiti di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento, nel caso di specie la commissione di ricorso ha limitato la sua valutazione alle condizioni previste dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 491/2009 e non ha tenuto conto delle norme del diritto portoghese e degli elementi di prova in questione. La commissione di ricorso ha così illegittimamente omesso di statuire sulla portata dell’eventuale protezione conferita a «diritti anteriori» dal diritto portoghese pertinente, vale a dire le denominazioni di origine «porto» e «port», la cui applicazione era tuttavia richiesta in forza dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento. |
62 |
Sulla base di questi soli motivi, occorre accogliere la prima parte del motivo in oggetto, senza che sia necessario accertare se le condizioni di protezione della normativa portoghese applicabile fossero soddisfatte nel caso di specie (v., parimenti, punti 109 e 110 infra). |
Sulla seconda parte, vertente su una violazione dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 491/2009
63 |
Quanto alla seconda parte del motivo, in primo luogo, occorre esaminare se la registrazione o l’impiego del marchio contestato costituisca un «uso commerciale diretto o indiretto» della denominazione di origine «porto» o «port» per prodotti comparabili che non rispettano il disciplinare relativo a detta denominazione di origine ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 491/2009. |
64 |
A tale proposito, occorre ricordare che la commissione di ricorso ha affermato, in sostanza, che le indicazioni geografiche di cui a tale disposizione erano protette unicamente per i vini e, pertanto, per prodotti né identici né comparabili a un prodotto denominato «whisky», ossia una bevanda spiritosa dall’aspetto e dal grado alcolico diversi che non può rispettare il disciplinare di produzione di un vino (punto 20 della decisione impugnata). |
65 |
Tale valutazione non è errata, giacché una bevanda spiritosa, prodotta da una fermentazione alcolica a base di cereali, quale il whisky, è per definizione inidonea a soddisfare le condizioni di un disciplinare di produzione di un vino, prodotto da una fermentazione alcolica a base di uve, ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 491/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 118 quater, paragrafo 2, dello stesso regolamento. |
66 |
A tale riguardo, l’argomento della ricorrente secondo il quale il riferimento al «disciplinare di produzione» concernerebbe unicamente i prodotti protetti e non i prodotti di cui trattasi, potendo questi ultimi essere prodotti comparabili come le bevande spiritose, non può essere accolto. L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 491/2009, infatti, esige chiaramente che i «prodotti comparabili» siano quelli «non conformi al disciplinare», il che è possibile solo per un vino o per un vino liquoroso [v. allegato IV, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e n. 1493/1999 (GU L 148, pag. 1)], e non per una bevanda spiritosa come il whisky. Come sostiene correttamente l’UAMI, ciò è a fortiori confermato dalle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39, pag. 16), dalle quali risulta che le bevande spiritose sono sottoposte a un sistema di protezione distinto da quello dei vini e devono rispondere a requisiti diversi per poter beneficiare di una siffatta protezione (v. articolo 5 di detto regolamento). |
67 |
Di conseguenza, la prima censura, attinente a una violazione dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 491/2009, deve essere respinta, senza che sia necessario pronunciarsi, in tale fase, sul carattere comparabile o meno dei vini liquorosi, come il porto, da un lato, e del whisky, dall’altro. |
68 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la presunta violazione dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 491/2009, occorre ricordare che la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il marchio contestato non «utilizza[sse]» né «evoca[sse]» le indicazioni geografiche «porto» o «port», sicché non era necessario verificare se esse godessero di una qualche notorietà. Tali termini sarebbero parte integrante anche di nomi composti di molte città, quali Porto Allegre o Port Louis. Parimenti, non sarebbe possibile stabilire un nesso tra, da un lato, il segno PORT CHARLOTTE, i cui due elementi designerebbero un porto con il nome di una persona chiamata Charlotte, un luogo geografico o una città situati sulla costa, e, dall’altro, il nome geografico Porto o Port, rispetto al quale il consumatore portoghese riconoscerebbe che fa riferimento a un vino protetto da tale nome geografico. |
69 |
In forza dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 491/2009, le denominazioni di origine e le indicazione geografiche in questione sono protette contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto nei limiti in cui tale uso sfrutti la loro notorietà. |
70 |
A tale proposito, da un lato, occorre rilevare che la denominazione di origine protetta di cui la ricorrente è titolare e che è iscritta nella banca dati E‑Bacchus contiene le denominazioni «oporto», «portvin», «portwein», «portwijn», «vin de porto», «port wine», «port», «vinho do porto» e «porto». Si tratta infatti di denominazioni, in diverse lingue, composte da due elementi, ossia «port» o «porto» e «vino», o da un elemento unico, ossia «oporto» o «porto». Dall’altro lato, come sostiene l’UAMI, occorre tener conto del fatto che anche il marchio contestato contiene un’espressione composta da due elementi, vale a dire «port» e «charlotte», i quali, al pari dell’espressione «port wine», devono essere considerati come un’unità logica e concettuale [v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, Torres/UAMI – Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE), T‑286/06, EU:T:2008:601, punto 55]. |
71 |
Orbene, a differenza dell’espressione relativa alla denominazione di origine protetta di cui trattasi, quella relativa al marchio contestato non si riferisce espressamente a un vino, ma al nome femminile Charlotte, che è direttamente associato all’elemento «port», il cui significato principale, in una varietà di lingue europee, compresi l’inglese e il portoghese, è quello di porto, ossia un luogo situato lungo la costa del mare o lungo la riva di un fiume. Pertanto, secondo quanto rilevato correttamente dalla commissione di ricorso al punto 24 della decisione impugnata, letto nel suo complesso come unità logica e concettuale, il segno PORT CHARLOTTE sarà inteso dal pubblico pertinente come designante un porto avente il nome di una persona chiamata Charlotte, senza che sia stabilito un nesso diretto con la denominazione di origine «porto» o «port» o un vino di Porto. Come sostiene l’interveniente, ciò è tanto più vero considerando che il termine «charlotte» costituisce l’elemento più importante e più distintivo del marchio contestato, che attira subito l’attenzione del pubblico di riferimento. Il pubblico non vedrà l’elemento «port» come elemento distinto o scindibile dal termine «charlotte», bensì come un attributo direttamente legato a detto termine, che trasmette il messaggio secondo cui il marchio contestato si riferisce a un luogo situato lungo la costa o la riva di un fiume. Tale valutazione vale per qualsiasi consumatore medio dell’Unione in possesso di conoscenze, almeno di base, della lingua inglese o di una lingua romanza. |
72 |
La commissione di ricorso ha quindi correttamente affermato, al punto 22 della decisione impugnata, che il marchio contestato non utilizzava né evocava detta denominazione di origine e, pertanto, non era necessario accertarne la notorietà. |
73 |
Di conseguenza, occorre respingere la censura relativa a una violazione dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 491/2009. |
74 |
In terzo luogo, quanto alla presunta violazione dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 491/2009, occorre ricordare che, in sostanza, la commissione di ricorso ha concluso per l’assenza di un’«evocazione» di un vino di Porto ai sensi di tale disposizione, in quanto il whisky è un prodotto diverso e nessun elemento del marchio contestato contiene un’indicazione potenzialmente ingannevole o fallace (punto 28 della decisione impugnata). |
75 |
A tale riguardo, è sufficiente rimandare alle considerazioni esposte al precedente punto 71 per constatare che l’impiego del marchio contestato non comporta alcuna «usurpazione, imitazione o evocazione» della denominazione di origine «porto» o «port» ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 491/2009. |
76 |
Tale conclusione non è confutata dagli argomenti della ricorrente. In particolare, quest’ultima non può validamente invocare la giurisprudenza secondo la quale, da un lato, la nozione di evocazione si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla merce che gode di tale denominazione (v. sentenza del 14 luglio 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 e C‑27/10, Racc., EU:C:2011:484, punto 56 e giurisprudenza ivi citata), e, dall’altro, può esservi evocazione di una denominazione di origine in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa (v. sentenza del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania, C‑132/05, Racc., EU:C:2008:117, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie, al contrario, per le ragioni esposte al precedente punto 71, anche se il termine «port» fa parte integrante del marchio contestato, il consumatore medio, anche supponendo che sia di origine o di lingua portoghese, allorché si troverà di fronte a un whisky con tale marchio, non lo assocerà a un vino di Porto che gode della denominazione di origine in questione. Tale valutazione è confermata dalle differenze non trascurabili tra le caratteristiche rispettive di un vino di Porto e un whisky, sotto il profilo, segnatamente, degli ingredienti, del grado alcolico e del gusto, che sono ben conosciuti dal consumatore medio e che sono stati correttamente ricordati dalla commissione di ricorso ai punti 20 e 34 della decisione impugnata (v. anche punto 65 supra). |
77 |
Pertanto, anche la censura attinente a una violazione dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 491/2009 dev’essere respinta. |
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Infine, occorre respingere la censura della ricorrente secondo la quale la decisione impugnata contrasterebbe con la prassi decisionale dell’UAMI in cause di opposizione simili (v. punto 54 supra). Da una giurisprudenza consolidata emerge che le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 207/2009, rientrano in una competenza vincolata e non in un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente in base a detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente di queste ultime o dell’UAMI (v., in tal senso e per analogia, ordinanze del 13 febbraio 2008, Indorata-Serviços e Gestão/UAMI, C‑212/07 P, EU:C:2008:83, punto 43, e del 15 febbraio 2008, Brinkmann/UAMI, C‑243/07 P, EU:C:2008:94, punto 39 e giurisprudenza ivi citata), fermo restando il dovere di detto giudice di prendere in considerazione, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di dichiarazione di nullità, le decisioni già adottate nell’ambito di procedimenti simili e di chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, Racc., EU:C:2011:139, punto 74, e del 12 dicembre 2014, Wilo/UAMI (Pioneering for You), T‑601/13, EU:T:2014:1067, punto 41]. |
79 |
Anche laddove si ritenga che tale censura vada intesa come vertente su una violazione di tale dovere d’istruzione o del principio di parità di trattamento, occorre ricordare che il dovere e il principio in parola devono conciliarsi con il rispetto della legalità, da cui deriva che nessuno può invocare a proprio profitto un’illegittimità commessa in favore altrui al fine di ottenere una decisione identica. Pertanto, la persona che chiede che sia dichiarato nullo un marchio comunitario non può invocare dinanzi all’UAMI il beneficio di una prassi decisionale che sarebbe contraria ai requisiti imposti dal regolamento n. 207/2009 o che lo porterebbe a prendere una decisione illegittima (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 12 febbraio 2009, Bild digital e ZVS, C‑39/08 e C‑43/08, EU:C:2009:91, punto 18, nonché sentenze Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, punto 78 supra, EU:C:2011:139, punti 75 e 76, e Pioneering for You, punto 78 supra, EU:T:2014:1067, punto 42). |
80 |
Pertanto, quest’ultima censura non può essere accolta. |
81 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la seconda parte del presente motivo dev’essere integralmente respinta. |
Sul quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), dello stesso regolamento
82 |
A sostegno del presente motivo la ricorrente ricorda, in sostanza, che il consumatore medio portoghese e di altri Stati membri, compreso il Regno Unito, conosce la denominazione «port» per i vini di Porto e che è relativamente frequente che marchi di vino di Porto siano composti da due parole, di cui una è «port» (DOW’S PORT, FERREIRA PORT, GRAHAM PORT), che è talvolta situata all’inizio (PORT FOR TWO). Tale consumatore sarebbe anche abituato al fatto che detta parola figuri sulle etichette delle bottiglie di vino di Porto in caratteri messi in evidenza. Atteso che il colore del porto bianco somiglia a quello del whisky, sarebbe quindi molto probabile che detto consumatore, di fronte a una bottiglia di whisky con il marchio PORT CHARLOTTE, pensi che si tratta di una bottiglia di vino di Porto. Il marchio contestato, che comprende la parola «port», avrebbe quindi per effetto quello di indurre in errore il consumatore circa la provenienza geografica, portandolo a pensare che i prodotti con tale marchio contengano del vino di Porto o che abbiano un certo nesso con il vino di Porto. |
83 |
L’UAMI, sostenuto dall’interveniente, replica che l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 presuppone l’esistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore, il che non avverrebbe nel caso di specie. |
84 |
In forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento è negata la registrazione, o è dichiarata la nullità, dei marchi «che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto» in questione. |
85 |
A tale proposito, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio contestato non fosse idoneo a indurre in errore il pubblico circa la sua provenienza geografica, giacché il termine «port» non designa una zona geografica e il marchio contestato non è associato alla regione in cui sono fabbricati i prodotti della ricorrente. Un inganno sarebbe a fortiori meno probabile, atteso che il consumatore riconoscerà facilmente che il whisky possiede caratteristiche diverse da quelle di detti prodotti (punto 34 della decisione impugnata). |
86 |
Il Tribunale ritiene che tale valutazione non sia inficiata da alcun errore. |
87 |
Invero, come sostiene l’UAMI, emerge da una giurisprudenza costante che i casi di impedimenti alla registrazione e i motivi di nullità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, presuppongono che si possa ritenere la sussistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 maggio 2011, SIMS – École de ski internationale/UAMI – SNMSF (esf école du ski français), T‑41/10, EU:T:2011:200, punto 49 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, per le ragioni esposte ai precedenti punti 71 e 76, il pubblico di riferimento, quali che siano la sua origine e le sue capacità linguistiche, non può associare il solo termine «port» nel marchio contestato alla denominazione di origine «porto» o «port» o a un vino liquoroso con tale nome. Pertanto, è giocoforza constatare che sarà ancora meno indotto in errore sulla natura, qualità o provenienza geografica di un whisky commercializzato con detto marchio. Come sostiene l’interveniente, ciò è tanto più vero in quanto, a differenza della Scozia, il Portogallo o almeno la regione nella quale si trova la città di Oporto non sono noti da parte del pubblico di riferimento come regioni produttrici di whisky. |
88 |
Pertanto, il presente motivo dev’essere respinto in quanto infondato. |
Sul sesto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento
Sistesi degli argomenti delle parti
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La ricorrente sostiene che, anche se la domanda di dichiarazione di nullità non era fondata sull’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, essa ignorava l’esistenza del luogo Port Charlotte fino al deposito delle osservazioni dell’interveniente il 17 ottobre 2011 e che aveva dedotto tale motivo dinanzi alla divisione di annullamento nelle memorie di replica del 20 dicembre 2011. A tale proposito, la commissione di ricorso non avrebbe tuttavia valutato la questione fondamentale riguardante la possibile sussistenza di un interesse generale a che siffatti termini descrittivi di una provenienza geografica potessero essere liberamente utilizzati. Orbene, se è vero che, a detta dell’interveniente, una parte del pubblico di riferimento comprende che il marchio PORT CHARLOTTE si riferisce a «un luogo autentico e destinato alla fornitura di whisky», tale impedimento assoluto alla registrazione dovrebbe applicarsi, poiché il marchio contestato è composto esclusivamente da un segno che può servire, nel commercio, per designare la provenienza geografica del prodotto in questione. |
90 |
Secondo l’UAMI, il presente motivo è irricevibile. Benché la ricorrente abbia dedotto argomenti su tale punto nel corso del procedimento di nullità, detto motivo non sarebbe stato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità. La commissione di ricorso avrebbe, quindi, correttamente qualificato tale motivo come estensione inammissibile dei motivi di annullamento. A fortiori, la ricorrente non sarebbe autorizzata a dedurre tale motivo dinanzi al Tribunale. L’interveniente aggiunge, in sostanza, che l’espressione «port charlotte» non è ben nota al consumatore di whisky e che la ricorrente non ha neanche dimostrato la possibile conoscenza del marchio contestato, cosicché la commissione di ricorso avrebbe rilevato correttamente che la ricorrente non aveva comprovato i suoi argomenti. |
Sulla ricevibilità del presente motivo
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L’UAMI sostiene, in sostanza, che il presente motivo è irricevibile sulla base del rilievo che la contrarietà della registrazione del marchio contestato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non era stata dedotta nella domanda di dichiarazione di nullità e, pertanto, non faceva parte dell’oggetto della controversia come presentata dinanzi alla divisione di annullamento. |
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Tale eccezione d’irricevibilità non può essere accolta. |
93 |
In primo luogo, sebbene sia indubbiamente pacifico che la domanda di dichiarazione di nullità, quale depositata dinanzi alla divisione di annullamento, non riguarda l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, la ricorrente aveva tuttavia dedotto tale motivo dinanzi a tale stesso giudice, richiamando la sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, Racc., EU:C:1999:230), nell’ambito delle sue osservazioni sul controricorso dell’interveniente, nel quale quest’ultima aveva addotto, in sostanza, che l’espressione «port charlotte» rappresentava «un luogo conosciuto di una distilleria specifica sull’isola di Islay». |
94 |
In secondo luogo, la divisione di annullamento ha espressamente preso posizione, ai punti da 40 a 49 della sua decisione, su tale motivo e l’ha respinto in quanto infondato, per il motivo, in particolare, che le prove presentate non dimostravano che il consumatore medio di whisky conoscesse la località Port Charlotte al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato (punto 48 della decisione della divisione di annullamento). |
95 |
In terzo luogo, nel suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha espressamente dedotto un motivo vertente su una violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, affermando che la valutazione della divisione di annullamento a tale riguardo era errata. Inoltre, al punto 35 della decisione impugnata, nonostante la constatazione secondo la quale la ricorrente avrebbe dedotto tale motivo «solo al momento del ricorso», la commissione di ricorso ha effettivamente valutato e respinto tale motivo nel merito, avendo ritenuto, da un lato, che l’argomento avanzato dalla ricorrente fosse contraddittorio laddove essa faceva riferimento contemporaneamente a un luogo (esistente o inesistente) chiamato Port Charlotte e alla «città di Oporto (Porto)» e, dall’altro, che la divisione di annullamento avesse rilevato correttamente che la ricorrente aveva omesso di produrre gli elementi di prova atti a dimostrare che un luogo o una città con il nome di Port Charlotte era conosciuta dal consumatore medio. Pertanto, alla luce del tenore del punto 35 della decisione impugnata, l’UAMI afferma erroneamente che la commissione di ricorso si sarebbe limitata a qualificare tale motivo come «estensione inammissibile dei motivi di annullamento». Infine, tale valutazione non può essere messa in questione dalla conclusione errata di cui al punto 38 della decisione impugnata, secondo la quale il motivo vertente sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non era mai stato evocato nel corso del procedimento di nullità e la ricorrente non avrebbe il diritto di dedurlo nel suo ricorso depositato dinanzi alla commissione di ricorso. |
96 |
Si deve constatare quindi che, conformemente all’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, a seguito del ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione di annullamento, la commissione di ricorso era investita dell’oggetto della controversia, quale definito da detta decisione e dai motivi avanzati a sostegno del ricorso, e ha statuito a tale riguardo, quantomeno ad abundantiam. Detto ciò, l’UAMI non può utilmente invocare la sentenza del 13 gennaio 2011, Park/UAMI – Bae (PINE TREE) (T‑28/09, EU:T:2011:7, punto 46), dalla quale risulta unicamente che una domanda di dichiarazione di nullità non può essere formulata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, il che non si è verificato nel caso di specie. Al contrario, detta sentenza conferma che spetta alla divisione di annullamento statuire, in prima battuta, sulla domanda di dichiarazione di nullità, quale definita dalle diverse domande e dai diversi atti processuali delle parti (v., in tal senso, sentenza PINE TREE, cit., EU:T:2011:7, punto 46 e giurisprudenza ivi citata), tra cui, nel caso di specie, le osservazioni della ricorrente sul controricorso dell’interveniente depositate dinanzi alla divisione di annullamento. |
97 |
Pertanto, poiché la valutazione del motivo attinente a una violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, è stata dedotta e valutata nell’ambito dei due giudizi dinanzi all’UAMI e la ricorrente ha dedotto questo stesso motivo dinanzi al Tribunale, quest’ultimo ne è investito in forza dell’articolo 65 del medesimo regolamento ed è tenuto a statuire sulla sua fondatezza. |
98 |
Di conseguenza, il presente motivo dev’essere dichiarato ricevibile. |
Sulla fondatezza del presente motivo
99 |
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, applicabile nel caso di specie in forza dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. |
100 |
Tali segni o indicazioni descrittivi sono considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenza del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C‑191/01 P, Racc., EU:C:2003:579, punto 30; v., parimenti, sentenza del 13 settembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/UAMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, Racc. (per estratto), EU:T:2013:424, punto 40 e giurisprudenza ivi citata]. |
101 |
Inoltre, l’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 consiste nel garantire che i segni descrittivi di una o più delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali viene richiesta la registrazione come marchio possano essere liberamente utilizzati dall’insieme degli operatori economici che offrono siffatti prodotti o servizi (v., in tal senso, sentenze UAMI/Wrigley, punto 100 supra, EU:C:2003:579, punto 31, e Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, punto 78 supra, EU:C:2011:139, punto 37). |
102 |
Per quanto riguarda, in particolare, i segni o le indicazioni atti a designare la provenienza geografica di categorie di prodotti per i quali è richiesta la registrazione, in particolare i nomi geografici, vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti di cui trattasi, bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi (v. sentenza CASTEL, punto 100 supra, EU:T:2013:424, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). |
103 |
Sono escluse, da una parte, la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi allorché indicano luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti di cui trattasi e che, pertanto, presentano un nesso con quest’ultima agli occhi degli ambienti interessati e, d’altra parte, la registrazione dei nomi geografici utilizzabili dalle imprese, che devono anch’essi essere lasciati disponibili per queste ultime in quanto indicazioni di provenienza geografica della categoria di prodotti di cui trattasi (v. sentenza CASTEL, punto 100 supra, EU:T:2013:424, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). |
104 |
Tuttavia, in via di principio, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non osta alla registrazione di nomi geografici ignoti negli ambienti interessati o, quantomeno, sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico, o ancora di nomi per i quali, date le caratteristiche del luogo designato, non è verosimile che gli ambienti interessati possano ritenere che la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi provenga da tale luogo o che essa vi sia concepita (v. sentenza CASTEL, punto 100 supra, EU:T:2013:424, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). |
105 |
Pertanto, al fine di valutare se un segno possa, agli occhi degli ambienti interessati, designare la provenienza geografica della categoria di prodotti di cui trattasi, occorre determinare se il nome geografico in esame designi un luogo che presenta attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti in questione o se è ragionevole ritenere che, in futuro, tale nesso possa essere stabilito. A tal fine, occorre prendere in considerazione la conoscenza più o meno ampia che detti ambienti hanno di un siffatto nome, nonché le caratteristiche del luogo designato da quest’ultimo e della categoria di prodotti interessata (v. sentenza CASTEL, punto 100 supra, EU:T:2013:424, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). |
106 |
Come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 35 della decisione impugnata e come sostengono l’UAMI e l’interveniente, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, salvo la constatazione, non avvalorata dell’interveniente, secondo la quale l’espressione «port charlotte» rappresentava «un luogo noto di una distilleria specifica sull’isola di Islay», la ricorrente ha omesso di dimostrare che detta espressione designava un luogo geografico già noto o conosciuto, negli ambienti interessati, per il whisky e che era necessario lasciare tale espressione disponibile per altri produttori di whisky della stessa origine in quanto indicazione di provenienza geografica. La ricorrente, al contrario, ha riconosciuto di aver inizialmente rinunciato essa stessa a dedurre l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 poiché ignorava che il marchio contestato facesse riferimento a un tale luogo specifico. Parimenti, la ricorrente non ha dato prova del fatto che il marchio contestato potesse essere utilizzato in quanto nome di un luogo geografico per altri whisky o che, a prescindere dall’’origine e dalle capacità linguistiche del pubblico di riferimento, gli ambienti interessati potessero eventualmente, in futuro, stabilire un nesso con tale categoria di prodotti. Pertanto, non è provato che sussista un interesse generale a preservare la disponibilità dell’espressione «port charlotte» per designare whisky diversi da quelli prodotti dall’interveniente, o una necessità di altri produttori di whisky di disporre liberamente di tale denominazione. |
107 |
Per tali motivi, occorre respingere il presente motivo in quanto infondato. |
Conclusione intermedia
108 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, tenuto conto delle illegittimità rilevate nell’ambito della valutazione dei motivi terzo e quarto, inerenti alla mancata applicazione da parte della commissione di ricorso delle regole pertinenti del diritto portoghese (v. punti 50 e 62 supra), occorre annullare la decisione impugnata. |
Sulla domanda di riforma
109 |
Per quanto attiene al secondo capo delle conclusioni della ricorrente, riguardante la riforma della decisione impugnata, è sufficiente ricordare che il controllo che il Tribunale esercita ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009 consiste in un controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI e che esso può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se questa, nel momento in cui è stata adottata, era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma enunciati all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento suddetto. Ne consegue che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferirgli la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere a una valutazione sulla quale tale commissione non si è ancora pronunciata. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (sentenza Edwin/UAMI, punto 45 supra, EU:C:2011:452, punti 71 e 72). |
110 |
Pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale non ha la facoltà, nel caso di specie, di procedere a una valutazione autonoma della facoltà della ricorrente di avvalersi di diritti anteriori specifici previsti dalle regole del diritto portoghese. A tale proposito, occorre ricordare che sia l’esistenza sia la portata di un diritto nazionale costituiscono questioni di fatto disciplinate dai principi dell’onere della prova e di amministrazione e di libera valutazione delle prove da parte del giudice (v., in tal senso e per analogia, sentenze Edwin/UAMI, punto 45 supra, EU:C:2011:452, punti da 49 a 51, e makro, punto 45 supra, EU:T:2013:232, punti da 62 a 65). Pertanto, il Tribunale non può sostituire la sua propria interpretazione del diritto portoghese a quella che avrebbe dovuto effettuare la commissione di ricorso in base a diversi elementi di prova, in particolare alle decisioni pertinenti dei giudici portoghesi, che la ricorrente aveva dedotto nel corso dei due giudizi dinanzi all’UAMI, vale a dire anteriormente all’adozione della decisione impugnata. |
111 |
Di conseguenza, occorre respingere la domanda di riforma. |
Sulle spese
112 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
113 |
Inoltre, dall’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che soltanto le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Per contro, le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento non costituiscono spese recuperabili, ragion per cui, sotto questo profilo, la domanda della ricorrente non può essere accolta. |
114 |
L’UAMI, poiché è rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, conformemente alla domanda della ricorrente. |
115 |
L’interveniente sopporterà le proprie spese, in conformità dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura. |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Prek Labucka Kreuschitz Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 novembre 2015. Firme |
Indice
Fatti |
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Conclusioni delle parti |
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In diritto |
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Sintesi dei motivi di annullamento |
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Sui motivi primo, secondo e terzo, vertenti su un errore di fatto relativo al nome Oporto, poiché i termini «porto» e «port» sono protetti in quanto indicazioni geografiche per sé e non in quanto «termini equivalenti» e la protezione delle denominazioni di origine per i vini è disciplinata non soltanto dal regolamento n. 491/2009, ma anche dal diritto nazionale |
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Sintesi degli argomenti delle parti |
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Sulla presunta mancata considerazione della denominazione di origine portoghese «porto» o «port» |
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Sulla portata della protezione conferita dal regolamento n. 491/2009 in quanto tale |
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Sulla portata della protezione conferita dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, nonché dall’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 |
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Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento |
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Sintesi degli argomenti delle parti |
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Sul pubblico di riferimento |
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Sulla prima parte, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha omesso di applicare il diritto portoghese |
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Sulla seconda parte, vertente su una violazione dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 491/2009 |
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Sul quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), dello stesso regolamento |
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Sul sesto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento |
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Sistesi degli argomenti delle parti |
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Sulla ricevibilità del presente motivo |
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Sulla fondatezza del presente motivo |
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Conclusione intermedia |
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Sulla domanda di riforma |
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Sulle spese |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.