SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

28 gennaio 2016 ( *1 )

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità ed organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco»

Nella causa T‑341/14,

Sergiy Klyuyev, residente a Donetsk (Ucraina), rappresentato da R. Gherson e T. Garner, solicitors, nonché da B. Kennelly, barrister,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da Á. de Elera-San Miguel Hurtado e J.-P. Hix, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da D. Gauci e T. Scharf, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), della decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU L 142, pag. 30), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/869 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU L 142, pag. 1), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano tali misure restrittive,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, O. Czúcz e A. Popescu, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

Il ricorrente, sig. Sergiy Klyuyev, è il fratello del sig. Andrii Klyuyev, ex capo dell’amministrazione presidenziale dell’Ucraina.

2

Il 5 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sul fondamento dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26).

3

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/119 dispone quanto segue:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell’allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».

4

Le modalità di attuazione delle misure restrittive di cui trattasi sono definite nei paragrafi successivi del medesimo articolo.

5

Nella stessa data il Consiglio ha adottato, sul fondamento dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1).

6

Conformemente alla decisione 2014/119, il regolamento n. 208/2014 impone l’adozione delle misure restrittive in esame e ne definisce le modalità di attuazione in termini identici, sostanzialmente, a quelli di detta decisione.

7

I nomi delle persone cui fanno riferimento la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 figurano nell’elenco contenuto nell’allegato di detta decisione e nell’allegato I del citato regolamento (in prosieguo: l’«elenco») con, in particolare, la motivazione del loro inserimento.

8

Il nome del ricorrente figurava nell’elenco con le informazioni identificative «uomo d’affari, fratello del sig. Andrii Kliuiev» e la seguente motivazione:

9

Il 6 marzo 2014 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/119 e dal regolamento n. 208/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina (GU C 66, pag. 1) In base a tale avviso, «le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco (…)». L’avviso richiama altresì l’attenzione delle persone interessate «sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al [Tribunale] conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, [TFUE]».

10

La decisione 2014/119 è stata modificata dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015 (GU L 24, pag. 16), entrata in vigore il 31 gennaio 2015. Quanto ai criteri di designazione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui trattasi, dall’articolo 1 di quest’ultima decisione risulta che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 è sostituito dal seguente testo:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell’allegato.

Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:

a)

per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione, o

b)

per abuso d’ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso».

11

Il regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU L 24, pag. 1), ha modificato quest’ultimo conformemente alla decisione 2015/143.

12

La decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 sono stati successivamente modificati dalla decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU L 62, pag. 25), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU L 62, pag. 1). La decisione 2015/364 ha modificato l’articolo 5 della decisione 2014/119, prorogando le misure restrittive, per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 giugno 2015. Il regolamento di esecuzione 2015/357 ha sostituito di conseguenza l’allegato I del regolamento n. 208/2014.

13

Con la decisione 2015/364 ed il regolamento di esecuzione 2015/357, il nome del ricorrente è stato lasciato nell’elenco con le informazioni identificative «fratello del sig. Andrii Kliuiev, uomo d’affari» e la nuova motivazione che segue:

14

Il 5 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/876, che modifica la decisione 2014/119 (GU L 142, pag. 30), e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/869, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU L 142, pag. 1). La decisione 2015/876, da un lato, ha sostituito l’articolo 5 della decisione 2014/119, estendendo l’applicazione delle misure restrittive, per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 ottobre 2015, e, dall’altro lato, ha modificato l’allegato alla decisione da ultimo citata. Il regolamento di esecuzione 2015/869 ha modificato di conseguenza l’allegato I al regolamento n. 208/2014.

15

Con la decisione 2015/876 e il regolamento di esecuzione 2015/869 il nome del ricorrente è stato lasciato nell’elenco, con la dicitura «fratello del sig. Andrii Kliuiev, uomo d’affari» e la nuova motivazione che segue:

Procedimento e conclusioni delle parti

16

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2014, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

17

Il 12 agosto 2014 e il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha presentato domande motivate conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale, dirette a ottenere che il contenuto di alcuni allegati del controricorso e della controreplica non sia citato nei documenti relativi a tale causa accessibili al pubblico.

18

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2014, la Commissione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza del 6 settembre 2014, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha consentito tale intervento. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2014, la Commissione ha rinunciato al deposito della memoria di intervento.

19

Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, il 14 agosto 2015 il Tribunale ha invitato le parti a presentare le proprie osservazioni sulla questione se il ricorrente mantenesse un interesse ad agire a seguito delle modifiche del motivo dell’inserimento del suo nome nell’elenco e della proroga delle misure restrittive, quanto al ricorrente, fino al 6 giugno 2015, con la decisione 2015/364 e il regolamento di esecuzione 2015/357 e, in caso affermativo, in relazione a quali motivi tale interesse sussistesse. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta nel termine assegnato. Le parti hanno altresì depositato, nel termine assegnato, le loro osservazioni alle risposte alle questioni.

20

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2015, il ricorrente ha adattato le proprie conclusioni, al fine di ottenere altresì l’annullamento della decisione 2015/876 e del regolamento di esecuzione 2015/869. Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha depositato domanda motivata ai sensi dell’articolo 66 del regolamento di procedura, diretta ad ottenere che il contenuto di alcuni allegati delle osservazioni sulla memoria di adattamento delle conclusioni non sia citato nei documenti relativi a tale causa accessibili al pubblico.

21

Le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 24 settembre 2015.

22

Nel ricorso il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014, nella parte in cui detti atti lo riguardano;

annullare la decisione 2015/876 e il regolamento di esecuzione 2015/869, nella parte in cui detti atti lo riguardano;

condannare il Consiglio alle spese.

23

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;

dichiarare la memoria di adattamento delle conclusioni irricevibile o, in subordine, infondata;

condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla domanda di annullamento della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014, nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente

Sulla persistenza dell’interesse ad agire del ricorrente

24

Come rilevato nei punti 12 e 13 supra, la decisione 2015/364 e il regolamento di esecuzione 2015/357 hanno modificato il motivo dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco e prorogato l’applicazione delle misure restrittive, per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 giugno 2015. La decisione 2015/876 e il regolamento di esecuzione 2015/869 hanno successivamente modificato il motivo del citato inserimento e prorogato l’applicazione delle misure restrittive, per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 ottobre 2015.

25

Il ricorrente non ha depositato ricorso contro la decisione 2015/364 e il regolamento di esecuzione 2015/357, che sono pertanto divenuti definitivi nei suoi confronti. Ha, al contrario, adattato le proprie conclusioni nel presente procedimento, in modo da ricomprendervi anche l’annullamento della decisione 2015/876 e del regolamento di esecuzione 2015/869.

26

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere che, non avendo impugnato la decisione 2015/364 né il regolamento di esecuzione 2015/357, che hanno sostituito le misure restrittive imposte dalla decisione 2014/119 e dal regolamento n. 208/2014, il ricorrente ha implicitamente accettato di essere assoggettato a dette misure e ha quindi perso il proprio interesse ad agire. Inoltre, l’adattamento delle conclusioni presentato dal ricorrente, in modo da ricomprendervi anche l’annullamento della decisione 2015/876 e del regolamento di esecuzione 2015/869, non può essere invocato a sostegno della persistenza del suo interesse ad agire, in quanto sarebbe inconferente ed irricevibile.

27

Per costante giurisprudenza, l’oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire di un ricorrente, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 6 giugno 2013, Ayadi/Commissione,C‑183/12 P, EU:C:2013:369, punto 59 e giurisprudenza citata).

28

Inoltre, discende dalla giurisprudenza che, sebbene il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato non possa, in quanto tale, riparare un danno materiale o un pregiudizio alla vita privata, esso può nondimeno riabilitare la persona interessata o costituire una forma di riparazione del danno morale da essa subìto in conseguenza di tale illegittimità, e giustificare quindi la persistenza del suo interesse ad agire (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, Racc., EU:C:2013:331, punti da 70 a 72)

29

Nel caso di specie, nelle sue osservazioni alle risposte del Consiglio e della Commissione alla questione scritta posta dal Tribunale (v. punto 19 supra), il ricorrente fa valere che, anche se le misure restrittive nei propri confronti sono state sostituite da nuove misure, egli conserva, da un lato, il diritto ad un eventuale ricorso per responsabilità relativamente al periodo in cui la misura illegittima era in vigore e, dall’altro lato, l’interesse ad ottenere, in una certa misura, la riabilitazione della propria reputazione.

30

Per quanto concerne, più in particolare, il fatto di non aver impugnato la decisione 2015/364 e il regolamento di esecuzione 2015/357, egli fa valere che, poiché questi ultimi avevano prorogato le misure restrittive nei suoi confronti per soli tre mesi, ossia fino al 6 giugno 2015, era improbabile che fosse possibile pronunciarsi su un’azione prima di un’ulteriore modifica delle misure. Aggiunge di aver nondimeno adattato le proprie conclusioni tenuto conto della decisione 2015/876 e del regolamento di esecuzione 2015/869, che hanno ulteriormente prorogato le misure restrittive nei suoi confronti, e di conservare quindi un interesse ad agire nella causa in esame.

31

Si deve rilevare che il ricorrente conserva un interesse ad agire, derivante dal fatto che il riconoscimento dell’illegittimità della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014 può fondare un’azione successiva per il risarcimento del danno morale e materiale subito a causa di tali atti nel periodo della loro applicazione, e cioè per il periodo compreso tra il 6 marzo 2014 e il 6 marzo 2015 (v., in tal senso e per analogia, sentenza Abdulrahim/Consiglio e Commissione, punto 28 supra, EU:C:2013:331, punto 82).

32

A tal proposito, si deve constatare che la circostanza che la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 non siano più in vigore in quanto sono stati modificati, per quanto concerne il ricorrente, con la decisione 2015/364 e il regolamento di esecuzione 2015/357, non può equivalere all’eventuale annullamento da parte del Tribunale degli atti inizialmente emanati, in quanto detta modifica non costituisce riconoscimento dell’illegittimità degli atti di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 giugno 2014, Syria International Islamic Bank/Consiglio,T‑293/12, EU:T:2014:439, punti da 36 a 41 e giurisprudenza citata).

33

Si deve quindi concludere che l’interesse ad agire del ricorrente persiste, malgrado la modifica delle misure restrittive che lo riguardano e malgrado il fatto che egli non abbia depositato ricorso avverso la decisione 2015/364 e il regolamento di esecuzione 2015/357.

Sulla fondatezza della domanda di annullamento della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/119

34

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi. Il primo verte sull’assenza di base giuridica. Il secondo riguarda l’inosservanza dei criteri di inserimento nell’elenco. Il terzo concerne la violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il quarto verte su un difetto di motivazione. Il quinto attiene alla violazione del diritto di proprietà e del diritto alla reputazione. Il sesto verte su un errore di fatto e su un errore manifesto di valutazione e il settimo concerne un errore nella valutazione degli elementi di prova.

35

Con il secondo, sesto e settimo motivo, che occorre esaminare preliminarmente, il ricorrente, in sostanza, fa valere che la misura è stata adottata nei propri confronti in assenza di una base fattuale sufficientemente solida. Egli sostiene, più in particolare, che non è dimostrato che egli fosse responsabile dell’appropriazione indebita di fondi statali o di violazioni di diritti umani in Ucraina, o che fosse associato ad una persona identificata come tale, né che fosse sottoposto ad indagine.

36

Il Consiglio ha fatto valere che la lettera che il procuratore generale dell’Ucraina, facente funzione, ha trasmesso il 3 marzo 2014 all’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo: la «lettera del 3 marzo 2014»), forniva elementi di fatto sufficienti a giustificare l’adozione della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014 nei confronti del ricorrente e che elementi di prova successivi all’emanazione di tali atti confermerebbero che in Ucraina era stata avviata un’indagine preliminare su quest’ultimo nell’ambito di procedimenti penali per appropriazione di fondi pubblici, il che permetteva di considerare come soddisfatto il requisito generale per l’inserimento in elenco, indipendentemente dal seguito dato a tale indagine.

37

Il Consiglio sottolinea inoltre che si deve operare una distinzione tra, da un lato, i procedimenti penali in corso in Ucraina, nell’ambito dei quali il ricorrente potrà difendersi secondo le regole della procedura penale ucraina, e, dall’altro lato, le misure temporanee e reversibili di congelamento dei suoi beni a livello dell’Unione europea, per l’adozione delle quali non si deve produrre la prova delle violazioni per le quali il ricorrente è sottoposto ad indagine.

38

Occorre ricordare che, sebbene il Consiglio disponga di un ampio margine di discrezionalità circa i criteri generali da prendere in considerazione ai fini dell’adozione di misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che, nell’ambito del controllo della legittimità dei motivi su cui si fonda la decisione di inserire o di mantenere il nome di una determinata persona in un elenco di persone sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, di modo che il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, abbiano un fondamento sufficientemente preciso e concreto (v. sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio,C‑605/13 P, Racc., EU:C:2015:248, punti 4145 e giurisprudenza citata).

39

Nel caso di specie, il criterio previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 stabilisce che sono adottate misure restrittive nei confronti di persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali. Peraltro, discende dal secondo considerando della citata decisione che il Consiglio ha adottato tali misure «con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto (…) in Ucraina».

40

Il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco per il motivo che si trattava di una «[p]ersona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina». Ne risulta che il Consiglio ha considerato che il ricorrente era quantomeno sottoposto a un’investigazione o a un’indagine preliminare, che non aveva (o non aveva ancora) comportato una formale imputazione, in ragione del suo ipotizzato coinvolgimento in fatti di appropriazione indebita di fondi statali.

41

A sostegno del motivo dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco, il Consiglio richiama la lettera del 3 marzo 2014, oltre ad altri elementi di prova successivi alla decisione 2014/119 e al regolamento n. 208/2014.

42

La prima parte della lettera del 3 marzo 2014 precisa che le «autorità di contrasto ucraine» hanno avviato un certo numero di procedimenti penali per svolgere indagini su reati commessi da ex alti funzionari, i cui nomi solo elencati immediatamente di seguito, riguardo ai quali l’indagine svolta sulle violazioni precitate ha consentito di dimostrare l’appropriazione indebita di fondi pubblici per importi considerevoli e il successivo trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina.

43

La seconda parte della lettera del 3 marzo 2014 aggiunge che «l’indagine esamina la partecipazione di ulteriori alti funzionari, rappresentanti le autorità precedentemente esistenti, allo stesso genere di reati» e che si prevede di informarli a breve circa l’avvio di detta indagine. I nomi di tali ulteriori alti funzionari, tra cui quello del ricorrente, sono parimenti elencati nel seguito della lettera.

44

Dal fascicolo di causa risulta che la lettera del 3 marzo 2014 è l’unica, tra le prove presentate dal Consiglio nel corso del presente giudizio, che sia precedente alla decisione 2014/119 e al regolamento 208/2014. La legittimità di detti atti deve quindi essere valutata unicamente in relazione a tale prova.

45

Pertanto, si deve verificare se la lettera del 3 marzo 2014 costituisca una prova sufficiente per suffragare la conclusione secondo cui il ricorrente è stato identificato «come responsabil[e] dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119.

46

Orbene, pur provenendo, come sottolinea il Consiglio, da un’alta autorità giudiziaria di un paese terzo, vale a dire il procuratore generale dell’Ucraina, la lettera del 3 marzo 2014 contiene solamente un’affermazione generale e generica che associa il nome del ricorrente, tra tali altri ex alti funzionari, ad un’indagine che, in sostanza, mira a verificare la partecipazione di tali persone a fatti di appropriazione indebita di fondi pubblici. Infatti, la lettera non fornisce alcuna precisazione sulla dimostrazione dei fatti oggetto dell’inchiesta condotta dalle autorità ucraine e, tantomeno, sulla responsabilità individuale – anche solo presunta – a tale proposito del ricorrente.

47

È vero che, come fa valere il Consiglio, il giudice dell’Unione, nell’ambito dell’applicazione delle misure restrittive, ha stabilito che l’identificazione di una persona come responsabile di un’infrazione non comportava necessariamente una condanna per tale infrazione (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio, C‑220/14 P, Racc., EU:C:2015:147, punto 72, e del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio, T‑256/11, Racc., EU:T:2014:93, punti da 57 a 61).

48

Tuttavia, nel contesto delle cause che erano alla base della giurisprudenza citata nel precedente punto 47, i ricorrenti erano stati quantomeno oggetto di un’ordinanza del procuratore generale del paese terzo interessato diretta al sequestro dei loro beni, la quale era stata approvata da un giudice penale (sentenza Ezz e a./Consiglio, punto 47 supra, EU:T:2014:93, punto 132). Di conseguenza, l’applicazione delle misure restrittive nei confronti dei ricorrenti di cui trattasi in dette cause si basava su concreti elementi di fatto, di cui il Consiglio aveva preso conoscenza.

49

Nel caso di specie si deve rilevare, da un lato, che il Consiglio non disponeva di informazioni sui fatti o i comportamenti specificamente contestati al ricorrente dalle autorità ucraine e, dall’altro, che la lettera del 3 marzo 2014, invocata da tale istituzione, anche se esaminata nel contesto in cui essa si inserisce, non può costituire una base fattuale sufficientemente solida ai sensi della giurisprudenza citata al punto 38 supra per includere il nome del ricorrente nell’elenco sulla base del motivo che quest’ultimo era «identificato come responsabile» di appropriazione indebita di fondi pubblici.

50

Indipendentemente dallo stadio in cui si trovava il procedimento al quale il ricorrente era asseritamente sottoposto, il Consiglio non poteva adottare misure restrittive nei suoi confronti senza conoscere i fatti di appropriazione indebita di fondi statali che le autorità ucraine avevano specificamente contestato al ricorrente. Infatti, solo conoscendo tali fatti il Consiglio sarebbe stato in grado di stabilire che gli stessi potevano, da un lato, essere qualificati come appropriazione indebita di fondi pubblici e, dall’altro lato, mettere a repentaglio lo stato di diritto in Ucraina, il cui consolidamento e sostegno costituisce l’obiettivo perseguito con l’adozione delle misure restrittive in questione, come ricordato al punto 39 supra.

51

D’altronde, in caso di contestazione spetta all’autorità competente dell’Unione dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, Racc., EU:C:2013:518, punti 120121, e del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, Racc., EU:C:2013:775, punti 6566).

52

Alla luce di quanto precede, l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco non rispetta i criteri di designazione delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi fissati dalla decisione 2014/119.

53

Poiché il secondo, sesto e settimo motivi sono fondati, si deve accogliere il ricorso, nei limiti in cui mira ad ottenere l’annullamento della decisione 2014/119, nella parte riguardante il ricorrente, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi invocati da quest’ultimo.

54

Per le stesse ragioni, il regolamento impugnato n. 208/2014 deve essere annullato nella parte riguardante il ricorrente.

Sulla domanda di annullamento della decisione 2015/876 e del regolamento di esecuzione 2015/869, nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente

55

Nella memoria di adattamento delle sue conclusioni, il ricorrente chiede anche l’annullamento della decisione 2015/876 e del regolamento di esecuzione 2015/869, nella parte in cui detti atti lo riguardano.

56

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, eccepisce innanzitutto l’irricevibilità della memoria di adattamento delle conclusioni. Da un lato, fa valere che il ricorrente non poteva adeguare la domanda di annullamento della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014, nella parte in cui tali atti lo concernono, in modo da ricomprendervi anche la decisione 2015/876 e il regolamento di esecuzione 2015/869, per il fatto che la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 erano già stati sostituiti dalla decisione 2015/364 e dal regolamento di esecuzione 2015/357. Pertanto, secondo il Consiglio, la decisione 2015/876 e il regolamento di esecuzione 2015/869 costituivano una mera modifica della decisione 2015/364 e del regolamento di esecuzione 2015/357 e non riguardavano la decisione 2014/119 ed il regolamento n. 208/2014.

57

Dall’altro lato, il Consiglio fa valere che la memoria di adattamento delle conclusioni non è motivata, come avrebbe invece dovuto essere, in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in considerazione della nuova situazione di fatto e di diritto al momento dell’adozione delle nuove misure, e cioè quella connessa all’entrata in vigore della decisione 2015/876 e del regolamento di esecuzione 2015/869.

58

Il Consiglio parimenti ritiene che, in ogni caso, la memoria di adattamento delle conclusioni non sia fondata.

59

Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando l’atto inizialmente impugnato è sostituito, nel corso del giudizio, da un altro atto avente lo stesso oggetto, quest’ultimo va considerato come un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi (v., in tal senso, sentenza del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio,T‑307/12 e T‑408/13, Racc., EU:T:2014:926, punto 47).

60

Occorre anche ricordare che, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la memoria di adattamento delle conclusioni contiene segnatamente, ove occorra, i motivi e gli argomenti adattati.

61

Orbene, ciò non ricorre nel caso di specie. Infatti, si deve ricordare che l’allegato alla decisione 2014/119 e l’allegato I del regolamento n. 208/2014 sono stati «sostituiti», rispettivamente, dalla decisione 2015/364 e dal regolamento di esecuzione 2015/357. Come illustrato al punto 13 supra, a seguito di tali modifiche, il nome del ricorrente è stato lasciato nell’elenco con una nuova motivazione. Tali atti non sono stati impugnati dal ricorrente nell’ambito di un separato ricorso o di una memoria di adattamento delle conclusioni.

62

Gli allegati in questione sono stati poi «modificati» con la decisione 2015/876 e con il regolamento di esecuzione 2015/869. Come illustrato al punto 15 supra, in seguito a tale modifica il nome del ricorrente è stato lasciato nell’elenco con una nuova motivazione. Tali atti sono oggetto della memoria di adattamento delle conclusioni.

63

L’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco è stato motivato come segue.

64

Innanzitutto, il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco contenuto nella decisione 2014/119 e nel regolamento n. 208/2014 in base al motivo che si trattava di una «[p]ersona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina».

65

In seguito, il nome del ricorrente è stato lasciato nell’elenco contenuto nella decisione 2015/364 e nel regolamento di esecuzione 2015/357 in base al motivo che si trattava di una «[p]ersona sottoposta a indagine dalle autorità ucraine per coinvolgimento in appropriazione indebita di fondi o beni statali e in abuso d’ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini» e di una «[p]ersona associata a una persona designata (Andrii Petrovych Kliuiev) sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali».

66

Infine, il nome del ricorrente è stato lasciato nell’elenco contenuto nella decisione 2015/876 e nel regolamento di esecuzione 2015/869 in base al motivo che si trattava di una «[p]ersona sottoposta a indagine dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell’appropriazione indebita di fondi statali. Persona associata a una persona designata (Andrii Petrovych Kliuiev) sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni».

67

Pertanto, il motivo dell’inserimento del ricorrente nell’elenco per quanto riguarda la decisione 2015/876 e il regolamento di esecuzione 2015/869, che sono oggetto della memoria di adattamento delle conclusioni, è sostanzialmente diverso dal motivo di detto inserimento per quanto riguarda la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014, oggetto del ricorso.

68

Infatti, se è vero che il motivo, indicato nella decisione 2014/119 e nel regolamento n. 208/2014, dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco faceva meramente riferimento ad un’indagine in Ucraina per partecipazione a reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina, il motivo, indicato nella decisione 2015/876 e nel regolamento di esecuzione 2015/869, dell’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco fornisce maggiori chiarimenti sulle ragioni per cui il ricorrente è colpito da misure restrittive, in particolare con l’aggiunta del riferimento ai suoi rapporti con una persona designata dalle misure restrittive, ossia suo fratello Andrii Klyuyev, che a sua volta era sottoposto a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali.

69

A tal proposito, si deve rilevare che, nel ricorso, il ricorrente fa valere, in sostanza, che l’inserimento del suo nome nell’elenco non è motivato, né fondato su elementi di prova, e di non aver ricevuto informazioni specifiche quanto all’indagine cui sarebbe stato sottoposto.

70

Orbene, benché gli argomenti di cui al punto 69 supra siano fondati per quanto concerne la prova dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco, come discende dai punti da 35 a 53 supra, si deve constatare che il motivo, indicato nella decisione 2015/876 e nel regolamento di esecuzione 2015/869, dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco si basa su altri elementi di prova forniti dal Consiglio nel corso del presente procedimento. Sebbene questi ultimi elementi, essendo successivi alla decisione 2014/119 e al regolamento n. 208/2014, non rilevino ai fini della valutazione della legittimità del summenzionato inserimento iniziale, devono nondimeno essere presi in considerazione per la valutazione della legittimità del mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco per mezzo degli atti successivi.

71

Ne consegue che, limitandosi a dichiarare che le proprie domande iniziali, volte all’annullamento della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014, nella parte in cui tali atti lo riguardano, ricomprendevano la decisione 2015/876 e il regolamento di esecuzione 2015/869, nella parte in cui tali atti lo riguardano, senza offrire altri chiarimenti, il ricorrente non ha fornito alcun elemento per eccepire la fondatezza e consentire al Tribunale di valutarne la legittimità.

72

Si deve quindi concludere che la memoria di adattamento delle conclusioni non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

73

Pertanto, la domanda di annullamento della decisione 2015/876 e del regolamento di esecuzione 2015/869, per la parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, deve essere respinta in quanto irricevibile.

Sugli effetti temporali dell’annullamento parziale della decisione 2014/119

74

Il Consiglio ritiene necessario, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli la decisione 2014/119, per la parte in cui concerne il ricorrente, che gli effetti della stessa relativi al ricorrente siano conservati, in conformità all’articolo 264, secondo comma, TFUE, fino al momento in cui l’annullamento parziale del regolamento n. 208/2014 sarà effettivo, per garantire la certezza del diritto nonché la coerenza ed unità dell’ordinamento giuridico.

75

Il ricorrente si oppone a tale argomento.

76

Occorre ricordare che la decisione 2014/119 è stata modificata dalla decisione 2015/364, che ha sostituito l’elenco a partire dal 7 marzo 2015 e ha prorogato l’applicazione delle misure restrittive, quanto al ricorrente, fino al 6 giugno 2015. In seguito a tale modifica, il nome del ricorrente è stato lasciato nell’elenco con un nuovo motivo di inserimento (v. i punti 12 e 13 supra).

77

La decisione 2014/119 è stata successivamente modificata dalla decisione 2015/876, che ha prorogato l’efficacia delle misure restrittive, quanto al ricorrente, fino al 6 ottobre 2015 e ha modificato l’elenco a partire dal 7 giugno 2015. In seguito a tali modifiche, il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco con un nuovo motivo d’iscrizione (v. i punti 14 e 15 supra).

78

Pertanto, ad oggi, il ricorrente è sottoposto ad una nuova misura restrittiva. Ne consegue che l’annullamento della decisione 2014/119, per quanto concerne il ricorrente, non comporta il venir meno dell’inserimento del nome di quest’ultimo nell’elenco.

79

Di conseguenza, non è necessario conservare gli effetti della decisione 2014/119, per quanto concerne il ricorrente.

Sulle spese

80

A norma dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando vi sono più parti soccombenti il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Nel caso di specie, poiché il Consiglio è rimasto soccombente in relazione alla domanda di annullamento di cui al ricorso, lo si deve condannare alle spese afferenti a tale domanda, conformemente alle conclusioni del ricorrente. Inoltre, poiché il ricorrente è rimasto soccombente in relazione alla domanda di annullamento di cui alla memoria di adattamento delle conclusioni, dev’essere condannato alle spese afferenti a tale domanda, conformemente alle conclusioni del Consiglio.

81

Peraltro, l’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che le istituzioni intervenute nella causa sopportino le proprie spese. La Commissione sopporterà quindi le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. Sergiy Klyuyev è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano dette misure restrittive.

 

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klyuyev, per quanto concerne la domanda di annullamento di cui al ricorso.

 

4)

Il sig. Klyuyev è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio, per quanto concerne la domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento delle conclusioni.

 

5)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

 

Berardis

Czúcz

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 gennaio 2016.

Firme


( *1 )   Lingua processuale: l’inglese.