14.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 16/35


Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Tempus Energy e Tempus Energy Technology / Commissione

(Causa T-793/14) (1)

([«Aiuti di Stato - Mercato delle capacità nel Regno Unito - Regime di aiuto - Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE - Nozione di dubbi ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014- 2020 - Decisione di non sollevare obiezioni - Mancato avvio del procedimento d’indagine formale - Diritti procedurali delle parti interessate»])

(2019/C 16/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Tempus Energy Ltd (Worcester, Regno Unito) e Tempus Energy Technology Ltd (Cheltenham, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente J. Derenne, J. Blockx, C. Ziegler e M. Kinsella, successivamente J. Derenne, J. Blockx e C. Ziegler e infine J. Derenne e C. Ziegler, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, R. Sauer, K. Herrmann e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Brodie e L. Christie, agenti, assistiti da G. Facenna, QC, successivamente S. Simmons, M. Holt, C. Brodie, e S. Brandon, agenti, assistiti da G. Facenna, QC, successivamente M. Holt, C. Brodie, e S. Brandon e D. Robertson, agenti, assistiti da G. Facenna, QC, e infine S. Brandon, agente

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 5083 final della Commissione, del 23 luglio 2014, di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti relativo al mercato delle capacità nel Regno Unito, per il fatto che tale regime è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (aiuto di Stato 2014/N-2) (GU 2014, C 348, pag. 5).

Dispositivo

1)

La decisione C(2014) 5083 final della Commissione, del 23 luglio 2014, di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti relativo al mercato delle capacità nel Regno Unito, per il fatto che tale regime è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (aiuto di Stato 2014/N-2) è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tempus Energy Ltd e dalla Tempus Energy Technology Ltd.

3)

Il Regno Unito sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 81 del 9.3.2015.