23.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 389/51 |
Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Rintisch/UAMI — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)
(Causa T-382/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo PROTICURD - Marchi nazionali denominativi anteriori PROTI e PROTIPLUS - Marchio nazionale figurativo anteriore Proti Power - Impedimento relativo alla registrazione - Ricevibilità - Articolo 59 del regolamento (CE) n. 207/2009 e articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Uso serio dei marchi anteriori - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»))
(2015/C 389/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Francia) (rappresentante: C. Hertz-Eichenrode, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 marzo 2014 (procedimento R 609/2011-4), relativa a un’opposizione tra il sig. Bernhard Rintisch e la Compagnie laitière européenne SA.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 marzo 2014 (procedimento R 609/2011-4) è annullata. |
2) |
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Bernhard Rintisch. |
3) |
La Compagnie laitière européenne SA sopporterà le proprie spese. |