23.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 389/43 |
Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Tilda Riceland Private Ltd/UAMI — Siam Grains (BASmALI)
(Causa T-136/14) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo BASmALI - Marchio anteriore non registrato o segno anteriore BASMATI - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2015/C 389/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, N. Urwin e D. Sills, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thailandia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 dicembre 2013 (procedimento R 1086/2012-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tilda Riceland Private Ltd e la Siam Grains Co. Ltd.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 18 dicembre 2013 (procedimento R 1086/2012-4) è annullata. |
2) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Tilda Riceland Private Ltd. |