23.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/21


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Bank Refah Kargaran/Consiglio

(Causa T-65/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali - Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell’elenco dopo l’annullamento dell’inserimento iniziale da parte del Tribunale - Errore di diritto - Errore di fatto - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità»))

(2017/C 022/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: J. M. Thouvenin avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux, M. Bishop e B. Driessen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, ad annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, in subordine, ad annullare la decisione 2013/661 e il regolamento d’esecuzione n. 1154/2013, nella parte in cui tali atti concernono la ricorrente a decorrere dal 20 gennaio 2014.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bank Refah Kargaran è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 135 del 5/5/2014.