26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Regno Unito) il 4 novembre 2014 — A/B
(Causa C-489/14)
(2015/C 026/13)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice, Family Division (England and Wales)
Parti
Ricorrente: A
Convenuto: B
Questioni pregiudiziali
1) |
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3 (1), come si debba intendere il termine «accertata», in circostanze in cui:
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2) |
In particolare, se il termine «accertata» comporti che il ricorrente nel primo procedimento debba agire per far avanzare con la dovuta diligenza e tempestività il primo procedimento verso una risoluzione della controversia (giudiziale o transattiva) o se il ricorrente nel primo procedimento, dopo avere determinato la competenza ai sensi degli articoli 3 e 19, paragrafo 1, sia libero di astenersi dal prendere iniziative concrete in vista della risoluzione della controversia nel primo procedimento, e sia quindi semplicemente libero di ottenere un’interruzione del secondo procedimento e di creare una situazione di stallo della controversia nel suo complesso. |
(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).