26.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 26/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Regno Unito) il 4 novembre 2014 — A/B

(Causa C-489/14)

(2015/C 026/13)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Parti

Ricorrente: A

Convenuto: B

Questioni pregiudiziali

1)

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3 (1), come si debba intendere il termine «accertata», in circostanze in cui:

a)

nel procedimento dinanzi al giudice adito per primo («il primo procedimento»), il ricorrente non prende praticamente nessuna iniziativa dopo la prima udienza e in particolare non deposita una domanda (assignation) entro il termine di estinzione del ricorso (requête), con la conseguenza che il primo procedimento si estingue senza decisione per il decorso del termine impartito, conformemente al diritto locale (francese) applicabile al primo procedimento, vale a dire 30 mesi dopo la prima udienza di conciliazione;

b)

il primo procedimento si estingue, come sopra indicato, pochissimo tempo (3 giorni) dopo che il procedimento dinanzi al giudice successivamente adito («il secondo procedimento») viene instaurato in Inghilterra, con la conseguenza che non viene emessa sentenza in Francia né vi è alcun rischio di sentenze incompatibili tra il primo procedimento e il secondo procedimento;

c)

in virtù del fuso orario del Regno Unito il ricorrente nel primo procedimento sarebbe sempre in grado, in seguito all’estinzione dello stesso, di avviare un procedimento di divorzio in Francia prima che il ricorrente [nel secondo procedimento] possa avviare un procedimento di divorzio in Inghilterra.

2)

In particolare, se il termine «accertata» comporti che il ricorrente nel primo procedimento debba agire per far avanzare con la dovuta diligenza e tempestività il primo procedimento verso una risoluzione della controversia (giudiziale o transattiva) o se il ricorrente nel primo procedimento, dopo avere determinato la competenza ai sensi degli articoli 3 e 19, paragrafo 1, sia libero di astenersi dal prendere iniziative concrete in vista della risoluzione della controversia nel primo procedimento, e sia quindi semplicemente libero di ottenere un’interruzione del secondo procedimento e di creare una situazione di stallo della controversia nel suo complesso.


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).