15.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 448/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 agosto 2014 — Grüne Liga Sachsen e. V. e a./Freistaat Sachsen

(Causa C-399/14)

(2014/C 448/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Grüne Liga Sachsen e. V. e a.

Resistente: Freistaat Sachsen

e nei confronti di: Landeshauptstadt Dresden

Interveniente: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE (1) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo: la «direttiva habitat») debba essere interpretato nel senso che un progetto di costruzione di un ponte, già autorizzato prima dell’inserimento del sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria e non connesso alla gestione del sito, debba essere sottoposto, prima di essere eseguito, ad un riesame della sua incidenza sul sito, qualora detto sito sia stato inserito nell’elenco dopo la concessione dell’autorizzazione ma prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto e qualora, prima della concessione dell’autorizzazione, fosse stata eseguita solo una stima dei rischi/esame preliminare.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

Se, nel corso del riesame a posteriori, l’autorità nazionale debba rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva habitat, anche qualora essa avesse già inteso applicarle a titolo di precauzione in occasione della valutazione dei rischi/esame preliminare precedenti alla concessione dell’autorizzazione.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1) e negativa alla questione sub 2):

A quali criteri si debba conformare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva habitat, il riesame a posteriori di un’autorizzazione rilasciata per un progetto e a quale momento debba riferirsi la valutazione.

4)

Se, nell’ambito di un procedimento integrativo volto a sanare un errore constatato in un riesame a posteriori ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat oppure in una valutazione di incidenza sul sito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della stessa direttiva, si debba tenere conto, mediante adeguate modifiche dei criteri di valutazione, del fatto che l’opera poteva essere edificata e messa in esercizio, poiché la decisione di approvazione del progetto era immediatamente esecutiva e un ricorso in via cautelare era stato respinto con provvedimento divenuto inoppugnabile. Se ciò valga in ogni caso per una valutazione delle soluzioni alternative necessaria nell’ambito di una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva habitat.


(1)  GU L 206, pag. 7.