8.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l’8 luglio 2014 — Szemerey Gergely/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Causa C-330/14)

2014/C 303/37

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Szemerey Gergely

Resistente: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debbano interpretare il principio di flessibilità e di possibilità di modifica previsti dal [considerando] 20 del regolamento (CE) n. 796/2004 (1), del [considerando] 27 di quest’ultimo e dai [considerando] 18, 23 e 26 del regolamento (CE) n. 1122/2009 (2) nel senso che è ad essi contraria una normativa nazionale ai sensi della quale, in caso di coltivazione di una specie vegetale rara, occorre allegare alla domanda di pagamento il certificato relativo alla specie vegetale rara, tenendo conto della prassi amministrativa in forza della quale si è consentito di presentare la domanda di certificato prima della richiesta di pagamento soltanto tra il 2 e il 15 aprile 2010, si è consentito solo di allegarlo contemporaneamente alla presentazione della domanda di pagamento unico e la normativa non ha consentito di sanare la rettifica del vizio della domanda consistente nella mancanza di certificato.

2)

Se tale regime sia conforme all’obbligo di uno Stato membro di non compromettere gli obiettivi della politica agricola comune o se possa affermarsi che l’effettività dell’esercizio del diritto agli aiuti spettante agli agricoltori dediti alla coltura di specie vegetali rare che discende dal diritto dell’Unione sia divenuta impossibile o eccessivamente difficile e imprevedibile nel corso del 2010 al momento della modifica della normativa [modifica dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale n. 61/2009 (del 14 maggio), introdotta nell’ordinamento mediante il regolamento del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale n. 31/2010 (del 30 marzo)].

3)

Se sia in contrasto con i [considerando] 57 del regolamento (CE) n. 796/2004 o 75 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e, in particolare, con il principio di proporzionalità la prassi amministrativa ai sensi della quale, in caso di mancanza del certificato relativo alla specie vegetale rara, senza tener conto dell’intenzionalità, della negligenza e neanche delle circostanze, impone una sanzione per dichiarazione eccessiva riguardo alla domanda considerata nella sua interezza, laddove la richiesta di pagamento soddisfi, quanto al resto, riguardo all’intera parcella, i requisiti per la concessione dell’aiuto e l’agricoltore coltivi la specie vegetale dichiarata sulla superficie dichiarata.

4)

Se siano applicabili le cause di deroga previste nei [considerando] 67 o 71 del regolamento (CE) n. 796/2004 o nel [considerando] 75 del regolamento (CE) n. 1122/2009 qualora un agricoltore deduca una prassi amministrativa contraria o inadeguata quali circostanze eccezionali e intenda dimostrare che la prassi dell’organismo amministrativo ha determinato, in tutto o in parte, il suo errore.

5)

Se si possa considerare l’accettata dichiarazione, relativa all’esistenza di una situazione di forza maggiore, presentata dall’agricoltore in relazione alla perdita totale della coltura (delle sementi) come una corretta informazione menzionata nei [considerando] 67 del regolamento (CE) n. 796/2004 e 93 del regolamento (CE) n. 1122/2009, che esonera l’agricoltore in caso di mancata presentazione del certificato relativo alla specie vegetale rara e, come conseguenza, presuppone l’esenzione delle sanzioni con riferimento alla domanda considerata nella sua interezza.


(1)  Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).

(2)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65).