8.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/20


Impugnazione proposta il 12 giugno 2014 dal Faci SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 marzo 2014, causa T-46/10, Faci SpA/Commissione europea

(Causa C-291/14 P)

2014/C 303/26

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Faci SpA (rappresentanti: S. Piccardo, avvocato, S. Crosby, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del 20 marzo 2014 del Tribunale nella causa T-46/10, oppure,

in alternativa, cancellare o ridurre in modo sostanziale l’ammenda imposta alla ricorrente, oppure

rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova valutazione, e,

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente in primo grado e nella presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 marzo 2014, causa T-46/10, nella quale il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente il 28 gennaio 2010 avverso la decisione della Commissione C(2009) 8682 definitivo, dell’11 novembre 2009, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici) (1).

La ricorrente solleva due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto non ha esaminato la gravità della violazione nell’epoca successiva al novembre 1996 facendo riferimento al cambiamento nella natura del cartello, omettendo così di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta alla ricorrente e, pertanto, ha violato il punto 20 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 e/o l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 (2) e l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso di effettuare un controllo giurisdizionale effettivo e approfondito della suddetta decisione, in quanto ha concluso, senza aver esaminato i fatti, che la ricorrente si era comportata esattamente come tutte le altre imprese coinvolte ad eccezione del fatto che aveva attuato in modo meno rigoroso l’intesa, e in quanto ha respinto senza esaminarlo il motivo secondo cui la concorrenza era stata illegittimamente distorta a scapito della ricorrente mediante l’applicazione del punto 35 dei suddetti orientamenti a un concorrente, Bärlocher.


(1)  GU C 307, 12.11.2010, pag. 9.

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1,4.1.2003, pag. 1).