8.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 28 maggio 2014 — C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Causa C-257/14)

2014/C 303/17

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: C. van der Lans

Convenuta: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Questioni pregiudiziali

1)

Come debba essere interpretata la nozione di evento di cui al considerando 14 [del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91]

2)

Alla luce del punto 22 della sentenza Wallentin (2), le circostanze eccezionali, di cui al citato considerando 14, non coincidono con i casi citati come esempio nell’elenco figurante nella seconda frase del considerando 14, casi che nel punto 22 sono definiti dalla Corte come eventi. Se sia corretto che gli eventi, di cui al citato punto 22, non coincidono con l’evento di cui al considerando 14 del regolamento.

3)

Cosa si intenda per circostanze eccezionali che sono collegate all’evento di «improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza», menzionato al citato considerando 14, ai sensi del punto 23 della sentenza Wallentin, se le «improvvise carenze del volo» non possono di per sé configurare circostanze eccezionali, ai sensi del punto 22, ma possono soltanto produrre siffatte circostanze.

4)

Ai sensi del punto 23 della sentenza Wallentin, un problema tecnico può rientrare nel novero delle «improvvise carenze del volo» ed è pertanto un «evento» ai sensi del punto 22 della sentenza Wallentin; le circostanze collegate a detto evento possono tuttavia essere considerate eccezionali se riguardano un evento che non sia inerente al regolare esercizio delle attività del vettore aereo e sfugga al suo effettivo controllo, per la sua natura o per la sua origine, ai sensi del punto 23 della sentenza Wallentin; secondo il punto 24, risolvere un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo; pertanto siffatti problemi tecnici di per sé non possono costituire circostanze eccezionali, ai sensi del punto 25 della sentenza Wallentin. Da queste considerazioni sembra discendere che un problema tecnico che rientra nelle «improvvise carenze di volo» configura al contempo un evento che può essere collegato a circostanze eccezionali, e può configurare esso stesso una circostanza eccezionale. Quale interpretazione debba essere data ai punti da 22 a 25 della sentenza Wallentin al fine di evitare questa apparente contraddizione.

5)

Nella giurisprudenza dei giudici di primo grado l’espressione: «inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo» viene regolarmente interpretata come: «ricollegata alle regolari attività del vettore aereo» — interpretazione del resto conforme al termine neerlandese «inerente» (che non costituisce il testo autentico della sentenza) — di modo che, ad esempio, neppure incontri con uccelli o con nubi di cenere sono considerati come eventi ai sensi del punto 23 della sentenza Wallentin. Un’altra giurisprudenza pone l’accento sull’espressione: «e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine», del pari figurante al punto 23 della sentenza Wallentin. Se l’espressione «inerente a» debba essere interpretata nel senso che solo eventi posti effettivamente sotto il controllo del vettore aereo rientrano in questa nozione.

6)

In che senso debba essere letto il punto 26 della sentenza Wallentin, ovvero come esso debba essere interpretato alla luce della risposta che la Corte darà alle questioni 4 e 5.

7)

a.

Se la questione 6 viene risolta nel senso che i problemi tecnici, rientranti nel novero delle improvvise carenze di volo sotto il profilo della sicurezza, configurano circostanze eccezionali che possono determinare un richiamo all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, qualora derivino da un evento non inerente all’esercizio regolare delle attività del vettore aereo e che sfugga al suo effettivo controllo, se ciò significhi che un problema tecnico che sorge spontaneamente e non è imputabile ad una carenza di manutenzione e che non è neppure venuto alla luce nel corso di un regolare controllo (le citate ispezioni A-D e l’ispezione giornaliera sopra menzionati nei fatti della causa) può o invece non può configurare una circostanza eccezionale — ammesso che non potesse essere scoperto durante detti controlli regolari — in quanto non è possibile indicare un evento ai sensi del punto 26, e pertanto non si può stabilire se esso sia inerente all’esercizio delle attività del vettore aereo e sfugga dunque al suo controllo.

b.

Se la questione 6 viene risolta nel senso che i problemi tecnici, che rientrano nel novero delle improvvise carenze di volo, sono eventi ai sensi del punto 22 e il problema tecnico è sorto spontaneamente e non è imputabile ad una carenza di manutenzione, né è stato scoperto in occasione di un regolare controllo (le citate ispezioni A-D e l’ispezione giornaliera), se detto problema tecnico sia inerente o meno all’esercizio delle attività del vettore aereo e se sfugga o meno al suo controllo, ai sensi del citato punto 26.

c.

Se la questione 6 viene risolta nel senso che i problemi tecnici, che rientrano nel novero delle improvvise carenze di volo, sono eventi ai sensi del punto 22 e il problema tecnico è sorto spontaneamente e non è imputabile ad una carenza di manutenzione, né è stato scoperto in occasione di un regolare controllo (le citate ispezioni A-D e l’ispezione giornaliera), quali circostanze debbano essere collegate a detto problema tecnico e quando dette circostanze debbano considerarsi eccezionali, di modo da giustificare un richiamo all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento.

8)

Un vettore aereo può invocare le circostanze eccezionali soltanto se può dimostrare che la cancellazione/il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Se sia corretto concludere che l’adozione di tutte le misure del caso comprenda l’evitare del configurarsi delle circostanze eccezionali e non l’adozione di provvedimenti per mantenere il ritardo entro il termine di 3 ore, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c-iii del regolamento n. 261/2004 unitamente ai punti da 57 a 61 della sentenza Sturgeon (C-402/07) (3).

9)

In linea di principio si possono ipotizzare due tipi di provvedimenti per contenere i ritardi causati da problemi tecnici ad un massimo di 3 ore, ossia, da un lato, mantenere una scorta di pezzi di riserva in diversi luoghi in tutto il mondo, dunque non solo nell’aeroporto di registrazione della compagnia, e, dall’altro, trasferire su altri voli i passeggeri del volo ritardato. Se le compagnie aeree, nello stabilire la portata delle scorte da mantenere e in quali luoghi del mondo conservarle, debbano basarsi su quanto è usuale nell’aviazione, anche presso le compagnie aeree che sono vincolate solo in parte dal regolamento.

10)

Se, nel rispondere alla questione se siano state adottate tutte le misure del caso per limitare il ritardo occorso a causa di problemi tecnici che pregiudicano la sicurezza, il giudice debba tenere conto delle circostanze che aumentano gli effetti di un ritardo, come la circostanza che l’apparecchio interessato dal problema tecnico, come nella fattispecie in esame, prima di rientrare nell’aeroporto di registrazione deve atterrare in diversi altri aeroporti, il che può determinare un’ulteriore perdita di tempo.


(1)  GU L 46, pag. 1.

(2)  Sentenza Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771

(3)  Sentenza Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716.