8.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 303/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) il 17 aprile 2014 — OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Causa C-192/14)
2014/C 303/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Parti
Ricorrente: OMV Refining & Marketing GmbH
Resistente: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la decisione 2013/448/UE (1) sia invalida e violi l’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE (2) nella parte in cui essa esclude dalla base di calcolo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), le emissioni associate a gas di scarico prodotti da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE o all’energia termica utilizzata in impianti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, e prodotta da impianti di cogenerazione, per i quali l’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE (3) consentono un’assegnazione gratuita. |
2) |
Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e violi l’articolo 3, lettere e) e u), della direttiva 2003/87/CE, da solo e/o in combinato disposto con l’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, nella parte in cui essa stabilisce che le emissioni di CO2 associate a gas di scarico prodotti da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, nonché quelle associate all’energia termica utilizzata in impianti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e prodotta da impianti di cogenerazione, sono emissioni derivanti da «generatori elettrici». |
3) |
Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e contraria agli obiettivi della direttiva 2003/87/CE nella misura in cui crea un’asimmetria escludendo dalla base di calcolo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), le emissioni associate alla combustione di gas di scarico o all’energia termica prodotta da impianti di cogenerazione, mentre con riferimento alle stesse è prevista l’assegnazione gratuita a norma dell’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87/CE nonché della decisione 2011/278/UE. |
4) |
Se la decisione 2011/278/UE sia invalida e violi l’articolo 290 TFUE e l’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui il suo articolo 15, paragrafo 3, modifica l’articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), della direttiva 2003/87/CE sostituendo il riferimento agli «impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3» con il riferimento agli «impianti che non sono produttori di elettricità». |
5) |
Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e violi l’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE non essendo stata emanata secondo la procedura di regolamentazione con controllo prescritta all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio e all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
6) |
Se l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali [dell’Unione europea] debba essere interpretato nel senso di ostare al trattenimento di assegnazioni gratuite fondato sull’illegittimo calcolo di un fattore di correzione transettoriale. |
7) |
Se l’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, da solo e/o in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale in base alla quale alle assegnazioni gratuite in uno Stato membro si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme illegittimamente calcolato, come quello stabilito nell’articolo 4 della decisione 2013/448/UE e relativo allegato II. |
8) |
Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e violi l’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui essa comprende soltanto emissioni provenienti da impianti che ricadono nel sistema comunitario dal 2008, con esclusione delle emissioni collegate ad attività rientranti nel sistema comunitario dal 2008 (nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE come modificato), ma svolte in impianti inclusi nel suddetto sistema già prima del 2008. |
9) |
Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e violi l’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui essa comprende soltanto emissioni provenienti da impianti che ricadono nel sistema comunitario dal 2013, con esclusione delle emissioni collegate ad attività rientranti nel sistema comunitario dal 2013 (nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE come modificato), ma svolte in impianti inclusi nel suddetto sistema già prima del 2013. |
(1) Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
(3) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).