SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) ( *1 )

10 novembre 2016 *

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Tutela della natura — Direttiva 92/43/CEE — Articolo 6, paragrafi 2 e 3, e articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d) — Fauna e flora selvatiche — Conservazione degli habitat naturali — Tartaruga marina Caretta caretta — Tutela delle tartarughe di mare nella baia di Kyparissia — Sito di importanza comunitaria “Dune di Kyparissia” — Tutela delle specie»

Nella causa C‑504/14,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto l’11 novembre 2014,

Commissione europea, rappresentata da M. Patakia e C. Hermes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata da E. Skandalou, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Quarta Sezione)

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász (relatore), C. Vajda, K. Jürimäe e C. Lycourgos giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 febbraio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica:

non avendo adottato le misure indicate all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 368), per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione della specie a cui è destinata l’area;

avendo permesso, senza effettuare alcuna valutazione d’impatto, come previsto all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, interventi che possono influenzare significativamente l’area di cui trattasi, singolarmente o congiuntamente con altri progetti, degradando e danneggiando l’area di nidificazione della specie prioritaria Caretta caretta, presente in tale area, provocando perturbazioni della specie in parola e, da ultimo, riducendo e danneggiando gli ecotipi dunali 2110, 2220 e l’habitat prioritario 2250, e

non avendo adottato le misure richieste dall’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43, per introdurre e applicare un efficace regime di rigorosa tutela della tartaruga marina Caretta caretta (specie prioritaria) nel golfo di Kyparissia (Grecia) in modo da evitare qualsiasi perturbazione di tale specie durante il periodo di riproduzione e ogni attività idonea a deteriorare o danneggiare i siti di riproduzione,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di dette disposizioni della direttiva 92/43.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

2

L’articolo 2 della direttiva 92/43, dispone quanto segue:

«1.   Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2.   Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3.   Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

3

La direttiva 92/43 elenca, al suo allegato I, intitolato «Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione», diversi tipi di ecotipi dunali. In particolare, il punto 22 di tale allegato, recante il titolo «Dune marittime delle coste mediterranee», menziona, al punto 2220, le «Dune con presenza di Euphorbia terracina» e, al punto, 2250 *, le «Dune costiere con Juniperus spp.».

4

Ai termini dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43 «[l]’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21». Il paragrafo 5 di tale articolo dispone che non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 4 della direttiva 92/43.

5

La decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva [92/43], l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2006, L 259, pag. 1), ha inserito le dune di Kyparissia [Thines Kyparissias (Neochori-Kyparissia)] nell’elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) figurati al suo allegato 1, con il codice SIC GR 25 50005, con, al riguardo, l’indicazione «C» che indica la presenza sul sito di cui trattasi di almeno un tipo di habitat naturale e/o di una specie prioritaria ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43.

6

L’articolo 6 della direttiva 92/43 prevede quanto segue:

«1.   Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2.   Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3.   Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4.   Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

7

L’allegato II della direttiva 92/43 recante il titolo «Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione», menziona, tra tali specie animali, la tartaruga marina Caretta caretta a titolo delle specie prioritarie.

8

L’articolo 12 della direttiva 92/43, dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a)

qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b)

perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c)

distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d)

deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2.   Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l’offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall’ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4.   Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell’allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione».

9

L’allegato IV della direttiva 92/43, che elenca le specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una tutela rigorosa menziona, a titolo di tali specie animali, la tartaruga marina Caretta caretta.

Diritto ellenico

10

Con la legge n. 3937/2011, la Repubblica ellenica ha dichiarato «zona speciale di conservazione» il sito «Dune di Kyparissia».

Procedimento precontenzioso

11

La Commissione, con lettere del 9 agosto e del 19 novembre 2010, ha chiesto alla Repubblica ellenica di trasmetterle informazioni sulle modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43 nella zona Natura 2000 interessata, ovvero la zona delle dune di Kyparissia, iscritta nell’elenco dei SIC con il numero di codice GR 25 50005 (in prosieguo: la «zona di Kyparissia»).

12

Alla luce delle risposte fornite dalla Repubblica ellenica il 29 settembre 2010 e il 26 gennaio 2011, la Commissione ha ritenuto che tale Stato membro fosse venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43.

13

Il 28 ottobre 2011, tale istituzione ha pertanto intimato alla Repubblica ellenica di presentare, entro un termine di due mesi, le sue osservazioni in merito a tali censure.

14

La Repubblica ellenica ha risposto a tale messa in mora con lettere del 27 dicembre 2011 e del 17 aprile 2012.

15

Dopo aver esaminato la risposta contenuta in tali lettere e tenuto conto dei risultati della visita effettuata dai suoi agenti nella zona di Kyparissia il 17 luglio 2012, la Commissione, il 1o ottobre 2012, ha emesso un parere motivato in cui ha ingiunto a tale Stato membro di conformarvisi entro il 1o dicembre 2012.

16

La Repubblica ellenica ha risposto a tale parere motivato con lettera del 27 novembre 2012 che essa ha integrato, in seguito ad una lettera della Commissione del 14 maggio 2013, con lettere del 13 giugno e del 26 novembre 2013 nonché del 28 marzo, del 23 giugno e del 17 settembre 2014.

17

Non soddisfatta della risposta fornita dalla Repubblica ellenica, la Commissione, l’11 novembre 2014, ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sulla domanda diretta alla produzione di un elemento di prova dopo la chiusura della fase scritta del procedimento

18

Conclusa la fase scritta del procedimento in data 29 aprile 2015, la Commissione ha chiesto, il 16 giugno 2015, invocando l’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, l’ammissione di un nuovo mezzo di prova, ossia il parere 32/2015 del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) sul progetto di decreto presidenziale in materia di designazione di un parco regionale lungo il golfo di Kyparissia (in prosieguo: il «decreto presidenziale»).

19

La Repubblica ellenica chiede alla Corte di respingere tale richiesta della Commissione.

20

L’articolo 128, paragrafo 2, prima e seconda frase, del regolamento di procedura dispone che, in via eccezionale, le parti possono produrre ancora prove o fare offerte di prova dopo la chiusura della fase scritta del procedimento e motivano il ritardo apportato alla presentazione di tali elementi.

21

È pacifico tra le parti che il parere di cui trattasi è stato emesso l’8 aprile 2015 e che la Repubblica ellenica ha menzionato il medesimo nella controreplica, il cui deposito dinanzi alla Corte il 29 aprile 2015 ha chiuso la fase scritta del procedimento.

22

La Commissione, per motivare il ritardo nella presentazione di detto parere, fa valere di essere venuta a conoscenza della sua esistenza solo dopo la chiusura della fase scritta.

23

La Repubblica ellenica, che non contesta tale affermazione della Commissione, chiede alla Corte di respingere l’offerta di prova di quest’ultima sulla base del rilievo che il parere 32/2015 del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) si inserisce nel procedimento di adozione del decreto presidenziale il quale non è ancora terminato e che tale parere non contiene alcun elemento nuovo.

24

Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dalla Repubblica ellenica, occorre constatare, da un lato, che il parere di cui trattasi è definitivo e che il medesimo, indipendentemente dalla circostanza che un parere ulteriore possa essere emesso dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) su un progetto modificato del decreto presidenziale, non sarà in linea di principio più soggetto a modifiche.

25

Dall’altro lato, l’argomento secondo cui detto parere non contiene alcun elemento nuovo non rimette in discussione la ricevibilità del medesimo con riferimento all’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento di procedura, in quanto il contenuto degli elementi di prova deve essere valutato nell’ambito dell’analisi del merito della causa.

26

Ciò premesso, il parere 32/2015 del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) è ammesso come prova nel presente procedimento nei limiti in cui tale parere riguarda la situazione di fatto e di diritto esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, vale a dire il 1o dicembre 2012.

Sul ricorso

Sulla prima censura, vertente su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, per non aver adottato le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché le perturbazioni della specie Caretta caretta

27

Nell’ambito della sua prima censura, la Commissione, invocando diverse situazioni di fatto, deduce una violazione, da parte della Repubblica ellenica, del divieto generale di deterioramento e di perturbazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43.

28

A tal proposito, occorre osservare che un’attività può essere considerata conforme a detta disposizione solo ove sia garantito che essa non causa alcuna perturbazione idonea a pregiudicare in maniera significativa gli obiettivi della direttiva 92/43, in particolare gli obiettivi che essa persegue in materia di conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora. Al fine di constatare una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, la Commissione è tenuta a dimostrare adeguatamente che lo Stato membro interessato non ha adottato le misure di protezione opportune, consistenti nell’evitare che le attività di gestione di progetti, sempreché abbiano avuto luogo dopo la classificazione dei siti in questione, provochino un degrado degli habitat delle specie interessate nonché, a danno di queste ultime, perturbazioni atte a generare effetti significativi alla luce dello scopo di tale direttiva, consistente nel garantire la conservazione di tali specie (v., per analogia, sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Bulgaria, C‑141/14, EU:C:2016:8, punti 5657 e la giurisprudenza ivi citata).

29

Tuttavia, al fine di provare una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, la Commissione non è tenuta a dimostrare un nesso di causa ed effetto tra lo sfruttamento degli impianti derivanti da un progetto e una perturbazione significativa causata alle specie interessate. Infatti, è sufficiente che tale istituzione dimostri l’esistenza di una probabilità o di un rischio che tale sfruttamento provochi perturbazioni del genere (v. sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Bulgaria, C‑141/14, EU:C:2016:8, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

30

La prova, da parte della Commissione, dell’esistenza di una siffatta probabilità o di un rischio non esclude tuttavia che lo Stato membro interessato possa dimostrare che la misura di cui trattasi soddisfa le condizioni poste dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 e che essa sia stata oggetto di un’analisi dell’incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito protetto (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Grüne Liga Sachsen e a., C‑399/14, EU:C:2016:10, punti 5657).

31

È alla luce di queste considerazioni che occorre esaminare la fondatezza degli argomenti specifici della prima censura dedotta dalla Commissione nell’ambito del presente ricorso.

Sulla prima censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica ha autorizzato o tollerato la realizzazione di progetti immobiliari nella zona di Kyparissia

– Argomenti delle parti

32

La Commissione contesta alla Repubblica ellenica:

la costruzione di edifici ad Agiannaki (Grecia) nel corso del 2006 e del 2010;

l’autorizzazione a costruire tre dimore di villeggiatura a Vounaki (Grecia) nel corso del 2012 e la loro costruzione effettiva nel 2013;

l’avvio di lavori ai fini della realizzazione di un progetto di sviluppo immobiliare vertente sulla costruzione di una cinquantina di edifici residenziali situati tra Agiannaki ed Elaia (Grecia), e

la circostanza che dovrebbe essere rilasciata una concessione per la costruzione di quattro dimore di villeggiatura a Elaia (in prosieguo; congiuntamente: le «infrastrutture di cui trattasi»).

33

La Commissione ritiene che le infrastrutture di cui trattasi, poiché comportano inquinamento, vibrazioni, un aumento della presenza umana nonché emissioni nocive sonore e luminose, pregiudichino gli ecotipi dunali situati nella zona di Kyparissia e perturbino le tartarughe marine Caretta caretta. Essa aggiunge che tali costruzioni avvengono in prossimità dell’area di riproduzione di dette tartarughe.

34

La Repubblica ellenica ammette che la regione in cui è situata la zona di Kyparissia è stata oggetto, segnatamente, di una certa pressione immobiliare, ma fa valere che l’attività nel settore della costruzione era più intensa nel passato e che, in pratica, a causa della crisi economica, tutte queste attività sono cessate in tale zona. Detto Stato membro afferma che, nella medesima, qualsiasi costruzione senza previa concessione edilizia è vietata e che nessuna nuova concessione sarà rilasciata sino all’adozione del decreto presidenziale.

– Giudizio della Corte

35

Occorre constatare che le infrastrutture di cui trattasi, più particolarmente lo sviluppo di progetti immobiliari e la costruzione di edifici residenziali, nonché il loro successivo utilizzo, contestati dalla Commissione, sono idonei ad incidere in maniera significativa sugli habitat situati nella zona di Kyparissia. Parimenti, la costruzione e l’utilizzo di tali infrastrutture, in particolare a causa del rumore, della luce e della presenza umana che comportano, sono atti a perturbare in maniera significativa la tartaruga marina Caretta caretta al momento della sua riproduzione.

36

Tuttavia, da un lato, un sito è assoggettato all’articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 92/43, secondo l’articolo 4, paragrafo 5, della medesima, solo se tale sito è iscritto nell’elenco di cui al suo articolo 4, paragrafo 2, terzo comma. Orbene, le dune di Kyparissia sono state iscritte nell’elenco dei SIC il 19 luglio 2006 con la decisione 2006/613.

37

Dall’altro lato, l’esistenza di un inadempimento, salvo il caso in cui la Commissione, riducendo la portata della sua indagine, accetti una data successiva, dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi. Nella fattispecie, il termine impartito alla Repubblica ellenica per conformarsi al parere motivato della Commissione è scaduto il 1o dicembre 2012.

38

Ciò premesso, il periodo rilevante per il quale, nell’ambito del presente ricorso, può essere constatata una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, è solo quello compreso tra il 19 luglio 2006 ed il 1o dicembre 2012.

39

In primo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla costruzione di edifici ad Agiannaki nel corso del 2006, occorre constatare che la Commissione non dimostra che tali lavori siano stati autorizzati e effettuati nel periodo rilevante, ovvero dopo il 19 luglio 2006, per cui non è possibile accertare che essi integrano un inadempimento imputabile alla Repubblica ellenica.

40

Alla luce degli accertamenti effettuati al punto 35 della presente sentenza, una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 deve quindi essere constatata in ragione delle sole costruzioni effettuate nel 2010.

41

Tuttavia, per quanto riguarda gli edifici costruiti anteriormente al periodo rilevante, ovvero prima del 19 luglio 2006, alle luce degli accertamenti effettuati al punto 35 della presente sentenza, occorre constatare una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 55 e 58 delle sue conclusioni, in ragione del fatto che la Repubblica ellenica non ha disciplinato sufficientemente l’utilizzo di tali edifici (v., per analogia, sentenza del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, C‑404/09, EU:C:2011:768, punti 124, 125128). Anche se il principio di certezza del diritto potrebbe eventualmente giustificare tale utilizzo, in analogia con il procedimento derogatorio previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva, una siffatta giustificazione, che presupporrebbe segnatamente un’analisi dell’esistenza di altre soluzioni meno pregiudizievoli nonché un contemperamento degli interessi contrapposti, fondati su un’analisi, in virtù del paragrafo 3 di detto articolo, delle incidenze sugli obiettivi di conservazione del sito protetto (v. sentenza del 14 gennaio 2016, Grüne Liga Sachsen e a., C‑399/14, EU:C:2016:10, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata), non è stata invocata dalla Repubblica ellenica.

42

In secondo luogo, quanto all’autorizzazione a costruire tre dimore di villeggiatura a Vounaki nel corso del 2012 e alla loro costruzione nel 2013, sebbene solo l’autorizzazione per costruire tali edifici residenziali rientri nel periodo rilevante per la valutazione dell’inadempimento dedotto, essa è idonea a pregiudicare sensibilmente gli ecotipi dunali situati nella zona di Kyparissia e a comportare una perturbazione significativa delle tartarughe marine Caretta caretta. Tale autorizzazione costituisce pertanto un inadempimento all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43.

43

In terzo luogo, quanto all’avvio dei lavori relativi alla costruzione di una cinquantina di edifici residenziali situati tra Agiannaki ed Elaia, la Commissione precisa, certo, che le autorità elleniche non hanno rilasciato una concessione a tale scopo. Tuttavia, la Repubblica ellenica non può fondatamente far valere che, poiché la realizzazione di tali lavori di costruzione è vietata senza previa concessione, un tale avvio di lavori non le è imputabile e non consente quindi di accertare, in suo capo, un inadempimento all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43. Infatti, come sostiene la Commissione, tale Stato membro ha omesso di adottare un regime di tutela adeguato e di far rispettare tale divieto di costruzione, avendo come conseguenza l’avvio di lavori incontrollati e non pianificati.

44

In quarto luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui una concessione dovrebbe essere rilasciata per la costruzione di quattro dimore di villeggiatura a Elaia, basta rilevare che dedurre una siffatta intenzione, senza fornire la prova che una concessione sarà effettivamente rilasciata, non costituisce un fondamento sufficiente per accertare un inadempimento all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43.

45

Occorre pertanto constatare che la Repubblica ellenica, avendo tollerato la costruzione di case ad Agiannaki nel corso del 2010, l’utilizzo, in assenza di una disciplina sufficiente, di altre case ad Agiannaki risalenti al 2006 e l’avvio dei lavori di costruzione relativi ad una cinquantina di edifici residenziali situati tra Agiannaki ed Elaia, nonché, avendo autorizzato la costruzione di tre dimore di villeggiatura a Vounaki nel corso del 2012, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43. Occorre respingere tale parte della prima censura per il resto.

Sulla prima censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica ha autorizzato lo sviluppo di infrastrutture d’accesso alle spiagge situate all’interno della zona di Kyparissia

– Argomenti delle parti

46

La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di aver tollerato, all’interno della zona di Kyparissia:

l’apertura di cinque nuove strade verso la spiaggia di Agiannaki;

la costruzione di una strada di collegamento tra la spiaggia di Kalo Nero ed Elaia lungo la ferrovia esistente, e

l’asfaltatura di alcune strade esistenti.

47

La Commissione fa valere che l’apertura delle strade verso la spiaggia ha effetti distruttivi per tale zona. Essa osserva che, nonostante l’imposizione delle ammende e il ripristino richiesto dalle autorità elleniche, tali strade sono rimaste operative. Ne risultano un accesso agevole dei veicoli alla spiaggia, rumori e inquinamento.

48

Parimenti, la Commissione considera che l’asfaltatura di talune strade esistenti nonché la costruzione di una strada di collegamento tra la spiaggia di Kalo Nero ed Elaia lungo la ferrovia arrecano pregiudizio agli ecotipi dunali e perturbano le tartarughe marine Caretta caretta.

49

La Repubblica ellenica fa valere che, a causa della morfologia del suolo, il quale è piatto, e del fatto che la zona di Kyparissia è abitata da tempi molto antichi, l’accesso alla spiaggia è sempre stato agevole. Tale zona offre peraltro, da molto tempo, diversi accessi perpendicolari alla spiaggia.

50

Per quanto riguarda l’asserita apertura di cinque nuove strade in direzione della spiaggia di Agiannaki, la Repubblica ellenica rileva che tali strade esistono dall’inizio degli anni 70 e che la loro esistenza nonché il loro carattere di uso comune sono confermati da una decisione giudiziaria. In ogni caso, a causa della costruzione di quattro di tali cinque strade e dei lavori effettuati sulla quinta strada senza previa autorizzazione ambientale, nel corso del 2012 sono state inflitte ammende alla società di costruzione in questione. Tale Stato membro fa valere che diverse azioni penali sono state avviate dalle autorità e che diversi procedimenti giudiziari sono parimenti pendenti e hanno per oggetto tali ammende nonché la legalità di dette strade.

51

Per quanto riguarda la strada in costruzione di collegamento tra la spiaggia di Kalo Nero ed Elaia lungo la ferrovia, la Repubblica ellenica sostiene che la direttiva 92/43 non richiede di trasformare questa zona abitata da tempi molto antichi in zona inaccessibile e che, secondo l’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva, le misure adottate in virtù della medesima devono tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Orbene, la ferrovia e la strada adiacente alla medesima sono molto distanti dalla spiaggia e quest’ultima è necessaria per avere accesso a ciascuna delle proprietà.

52

Quanto all’addebito di aver rivestito di bitume, in parte, talune strade litoranee esistenti, la Repubblica ellenica afferma che ciò ha consentito di ridurre la polvere e il rumore. Essa fa valere che l’accesso alla spiaggia dipende dalla praticabilità della strada e non dall’esistenza di bitume sulla medesima e che una tale modifica del rivestimento delle strade non incide affatto sulla facoltà di deposizione delle uova delle tartarughe marine Caretta caretta.

– Giudizio della Corte

53

In primo luogo, per quanto riguarda l’apertura di nuove strade verso il mare, occorre constatare che la medesima agevola l’accesso dei veicoli alla spiaggia e costituisce, pertanto, un fattore di aumento del traffico automobilistico. Infatti, secondo il parere 32/2015 del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato), prodotto dalla Commissione, lo stazionamento non regolamentato delle autovetture lungo le strade di accesso o alla fine delle medesime, arrecano pregiudizio agli ecotipi dunali delle specie recensite nella zona di Kyparissia. Da tale accesso agevolato e da siffatto aumento del traffico automobilistico risulta un aggravamento del rumore e della luce, perturbando le tartarughe marine Caretta caretta al momento della deposizione delle uova e della schiusa delle giovani specie. L’illegalità e gli effetti distruttivi dell’apertura e della costruzione di tali strade sono peraltro stati constatati dalla Repubblica ellenica stessa, come emerge dal fascicolo presentato alla Corte, e più in particolare dai documenti figuranti agli allegati 17 h e 17 i del ricorso.

54

Sebbene la Repubblica ellenica non abbia né autorizzato né effettuato tali aperture all’interno della zona di Kyparissia, essa non rimette in discussione gli addebiti della Commissione che sostiene che tali strade sono operative nonostante le azioni penali avviate e i diversi procedimenti giudiziari pendenti.

55

Orbene, limitandosi, da un lato, ad avviare procedimenti penali contro i responsabili della società che ha costruito le strade in discussione e a sanzionare amministrativamente tale società nonché, dall’altro, a far valere, dinanzi ai giudici nazionali, che dette strade sono illegali e devono essere eliminate, la Repubblica ellenica non ha soddisfatto l’obbligo specifico impostole dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 1999, Commissione/Italia, C‑365/97, EU:C:1999:544, punto 109).

56

Come sostiene la Commissione, la Repubblica ellenica avrebbe dovuto fare in modo che tali strade d’accesso non rimanessero operative e che il loro utilizzo non perturbasse sensibilmente la tartaruga marina Caretta caretta né arrecasse pregiudizio agli ecotipi dunali situati nella zona di Kyparissia.

57

Avendo omesso di adottare misure provvisorie di tutela di tale zona per limitare l’utilizzo delle strade d’accesso di cui trattasi sino alla chiusura dei procedimenti giudiziari soprammenzionati vertenti sulla legalità e l’eventuale eliminazione di tali strade d’accesso, laddove, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, nulla indica che siffatte misure siano impossibili per motivi di fatto o di diritto, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43.

58

In secondo luogo, quanto alla strada in costruzione di collegamento tra la spiaggia di Kalo Nero ed Elaia lungo la ferrovia, occorre constatare che essa segue la linea esistente della ferrovia e che la Repubblica ellenica non è stata contraddetta dalla Commissione sulla circostanza che tale strada si trova, ad eccezione di due punti, ad una distanza superiore a 200 metri dalla costa e non è collegata all’accesso alla spiaggia. Ciò premesso, la Commissione non ha dimostrato che esiste una probabilità sufficiente che la strada in costruzione di collegamento tra la spiaggia di Kalo nero ed Elaia lungo la ferrovia avrà un effetto significativo sugli ecotipi dunali e sulle tartarughe marine Caretta caretta.

59

In terzo luogo, quanto al rivestimento di bitume di talune strade litoranee, l’asfaltatura dei sentieri di sabbia agevola il loro utilizzo, soprattutto da parte delle automobili, circostanza atta a pregiudicare in maniera significativa gli ecotipi dunali situati nella zona di Kyparissia e di aumentare sensibilmente la perturbazione delle tartarughe marine Caretta caretta. La Repubblica ellenica, tollerando l’asfaltatura delle strade all’interno del sito, ha quindi violato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43.

60

Di conseguenza, occorre constatare che la Repubblica ellenica, avendo tollerato l’apertura di cinque nuove strade verso la spiaggia di Agiannaki nonché l’asfaltatura di taluni punti di accesso e di strade esistenti, non ha impedito lo sviluppo di infrastrutture di accesso a tale spiaggia situata nella zona di Kyparissia, per cui è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43. Occorre tuttavia respingere tale medesima censura nella parte in cui verte sulla costruzione di una strada di collegamento tra la spiaggia di Kalo Nero ed Elaia, lungo la ferrovia esistente.

Sulla prima censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica ha tollerato aree di campeggio illegali nella zona di Kyparissia

– Argomenti delle parti

61

La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di tollerare che:

la strada situata dietro la spiaggia di Kalo Nero serva da area di campeggio per le roulotte e

tra le dune della spiaggia di Elaia, in una pineta, venga praticato il campeggio libero.

62

Secondo la Commissione, il campeggio libero costituisce un problema per la preservazione delle dune nonché degli habitat forestali. Esso perturba inoltre le tartarughe marine Caretta caretta.

63

La Repubblica ellenica, pur affermando che il campeggio libero è vietato in tutto il paese, ammette che, nonostante il divieto e gli interventi della polizia, tali pratiche continuano ad avere luogo. Essa fa valere che nella zona di Kyparissia tale tipo di campeggio viene praticato da almeno 30 o 40 anni, ma che tale pratica diminuisce gradualmente.

– Giudizio della Corte

64

È pacifico che la Repubblica ellenica non contesta di non aver adottato misure sufficienti per garantire l’osservanza del divieto di campeggio libero all’interno della zona di Kyparissia. È anche pacifico che il campeggio libero nell’ambito di tale zona può pregiudicare sensibilmente gli ecotipi dunali interessati e comportare una perturbazione significativa per le tartarughe marine Caretta caretta.

65

Di conseguenza, occorre constatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato misure sufficienti per vigilare sull’osservanza del divieto di campeggio libero in prossimità della spiaggia di Kalo Nero e ad Elaia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43.

Sulla prima censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica ha tollerato l’esercizio di bar sulla spiaggia nella zona di Kyparissia

– Argomenti delle parti

66

La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di tollerare che, tra Elaia e Kalo Nero, vengano gestiti almeno tre bar. Tali bar sono rumorosi e illuminati di notte, per cui disturbano le tartarughe marine Caretta caretta durante il periodo di deposizione delle uova e mettono in pericolo le giovani specie, appena schiuse.

67

La Commissione fa valere che, il 13 agosto 2011, ha avuto luogo una festa sulla spiaggia di Kalo Nero. Pur ammettendo che le autorità elleniche hanno dichiarato la loro intenzione di eliminare tali bar, essa fa valere che, durante la visita dei suoi agenti del 17 luglio 2012, tali bar erano ancora presenti. Secondo la Commissione, nel 2013, questi medesimi bar non erano in attività, ma le infrastrutture esistevano ancora.

68

La Repubblica ellenica sostiene che, nel corso degli anni 2013 e 2014, nessuna mensa ha funzionato sulla spiaggia di cui trattasi e che tutti i bar illegali nonché i loro impianti collegati sono stati allontanati. Essa osserva che la sola eccezione è la spiaggia di Kalo Nero, in cui tali costruzioni in legno verranno distrutte solo successivamente.

– Giudizio della Corte

69

Dato che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi, i diversi elementi di fatto invocati dalle parti che sono successivi al 1o dicembre 2012, termine fissato alla Repubblica ellenica per conformarsi al parere motivato della Commissione, non verranno presi in considerazione nell’ambito della valutazione, da parte della Corte, dell’inadempimento dedotto.

70

Occorre constatare che la Repubblica ellenica non presenta alcun elemento idoneo a dimostrare che essa, prima della scadenza di tale termine, ha adottato le misure necessarie per evitare che la riproduzione delle tartarughe marine Caretta caretta venisse perturbata dall’esercizio dei bar di cui trattasi.

71

Di conseguenza, la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per limitare l’esercizio di bar situati tra Elaia e Kalo Nero, sulle spiagge in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta, e non avendo vigilato a che le emissioni dannose causate da tali bar non disturbassero tali specie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43.

Sulla prima censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica ha tollerato la presenza di attrezzature ed installazioni sulle spiagge all’interno della zona di Kyparissia

– Argomenti delle parti

72

La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di tollerare, all’interno della zona di Kyparissia, la presenza di una quantità eccessiva di attrezzature da spiaggia, vale a dire ombrelloni e sdraio. Essa fa valere, inoltre, che, benché le autorità elleniche abbiano ordinato la demolizione di diverse piattaforme erette sulle spiagge situate in tale zona, tali demolizioni non sono mai state eseguite ed è stata anche rilasciata un’autorizzazione, il 28 luglio 2011, per l’installazione di una piattaforma a vantaggio dell’hotel Messina mare.

73

Secondo la Commissione, tali installazioni da spiaggia, nei limiti in cui sono fissate o lasciate sulla spiaggia la notte, hanno un effetto negativo sulle aree di riproduzione delle tartarughe marine Caretta caretta, perché la loro presenza diminuisce lo spazio disponibile per i nidi e ostacola lo spostamento delle tartarughe.

74

La Repubblica ellenica fa valere che, tra il 2013 ed il 2014 non vi era alcun ombrellone né alcuna sdraio lungo le spiagge di Vounaki, di Elaia e di Agiannaki. Taluni ombrelloni e sdraio sarebbero stati ancora presenti sulla spiaggia di Kalo Nero ma all’esterno della zona di riproduzione delle tartarughe marine Caretta caretta. Per quanto riguarda la piattaforma situata nei pressi dell’hotel Messina Mare, tale Stato membro fa valere che si tratta di una rampa per aiutare i disabili che frequentano lo stabilimento.

– Giudizio della Corte

75

In primo luogo, per quanto riguarda gli ombrelloni e le sdraio, la Repubblica ellenica si limita ad osservare che, dal 2013, ovvero dopo la scadenza del termine impartito con il parere motivato, siffatte attrezzature sono presenti unicamente sulla spiaggia di Kalo Nero, lontano dall’area di riproduzione delle tartarughe marine Caretta caretta. Tale Stato membro ammette pertanto implicitamente di non aver ridotto in precedenza la presenza delle attrezzature da spiaggia nell’area di riproduzione di tali tartarughe.

76

In secondo luogo, quanto alle piattaforme erette sulle spiagge situate all’interno della zona di Kyparissia, la Repubblica ellenica, che non contesta né la loro presenza alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della Commissione né la probabilità che esse pregiudichino sensibilmente gli ecotipi dunali situati nella zona di Kyparissia e che comportino una perturbazione significativa delle tartarughe marine Caretta caretta, si limita ad affermare che quella autorizzata nei pressi dell’hotel Messina Mare è costituita da una rampa destinata ai disabili.

77

La Commissione non contesta la finalità di quest’ultima piattaforma. Orbene, se una piattaforma diretta ad agevolare lo spostamento di disabili può, in linea di principio, essere considerata realizzata per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi alla salute dell’uomo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43, una siffatta giustificazione presuppone segnatamente un’analisi dell’esistenza di altre soluzioni meno pregiudizievoli nonché un contemperamento degli interessi contrapposti, fondati su un esame, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, delle incidenze sugli obiettivi di conservazione del sito protetto (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Grüne Liga Sachsen e a., C‑399/14, EU:C:2016:10, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). In assenza di qualsiasi spiegazione da parte della Repubblica ellenica a tal proposito, occorre considerare che la piattaforma autorizzata nei pressi dell’hotel Messina Mare costituisce parimenti una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva.

78

Occorre pertanto constatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per ridurre, nell’ambito della zona di Kyparissia, la presenza di attrezzature e di diverse installazioni sulle spiagge in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta e avendo autorizzato la costruzione di una piattaforma nei pressi dell’hotel Messina Mare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43.

Sulla prima censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica ha tollerato la pulizia delle spiagge situate nella zona di Kyparissia mediante veicoli pesanti

– Argomenti delle parti

79

La Commissione contesta alla Repubblica ellenica la pulizia della spiaggia, da parte del comune di Avlona (Grecia), mediante veicoli pesanti, provocando così la compressione della sabbia con il loro peso e la distruzione dei nidi di tartarughe marine Caretta caretta a causa della vibrazione.

80

La Repubblica ellenica ribatte che non si tratta di una prassi permanente, ma di un caso isolato e che non è stato accertato alcun caso ulteriore dopo l’invio della lettera di diffida. Inoltre, le regolamentazioni nazionali adottate nel luglio del 2013 e nel maggio del 2014 dal ministero dell’Ambiente sono dirette ad evitare tali incidenti e prevedono che, durante il periodo di riproduzione di tali tartarughe, la pulizia della spiaggia venga effettuata manualmente.

– Giudizio della Corte

81

Benché le regolamentazioni nazionali fatte valere dalla Repubblica ellenica siano state adottate dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato e non possano essere prese in considerazione dalla Corte per la valutazione dell’inadempimento dedotto, tale censura non può essere accolta. Infatti, non solo la Commissione non mette in discussione l’affermazione di tale Stato membro secondo cui il caso indicato era un caso isolato, ma non presenta nemmeno elementi diretti a dimostrare la ripetizione di tali incidenti o la necessità di adottare misure specifiche per impedirli.

Sulla prima censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica ha tollerato l’estrazione illegale di sabbia sulle spiagge situate nell’ambito della zona di Kyparissia

– Argomenti delle parti

82

La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di tollerare, sulle spiagge situate nell’ambito della zona di Kyparissia, un’attività incontrollata di estrazione di sabbia.

83

Tale Stato membro fa valere che la Commissione non produce alcun elemento di prova quanto ad una siffatta attività.

84

La Commissione riproduce tuttavia, nella sua controreplica, una tabella intesa a dimostrare che la Repubblica ellenica riconosce essa stessa che esiste un rischio di effetti dannosi significativi per la zona di Kyparissia in ragione di attività di estrazione di sabbia.

– Giudizio della Corte

85

L’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento di procedura dispone che le parti possono produrre ancora prove o fare offerte di prova nella replica e nella controreplica a sostegno dei propri argomenti e motivano il ritardo apportato alla presentazione di tali elementi.

86

Poiché la presentazione tardiva di tale elemento non è tuttavia motivata dalla Commissione, detto elemento non può essere preso in considerazione, come prova, al momento della verifica da parte della Corte dell’esistenza dell’inadempimento dedotto da tale istituzione.

87

Poiché la Commissione non presenta altri elementi idonei a corroborare la censura di cui trattasi, occorre respingere il ricorso su tale punto.

Sulla prima censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica ha tollerato l’ampliamento delle attività agricole nell’ambito della zona di Kyparissia

– Argomenti delle parti

88

La Commissione contesta alla Repubblica ellenica:

un’espansione delle terre coltivate nella zona delle dune;

un’aratura delle dune tra Elaia e Agiannaki, e

un allevamento di pecore sulle spiagge in cui le tartarughe marine Caretta caretta si riproducono.

89

La Commissione fa valere che l’espansione delle terre coltivate nella zona delle dune ha l’effetto di distruggere l’area dunale di riproduzione di tali specie e che l’acqua di irrigazione può pregiudicare i nidi delle tartarughe situati in prossimità. L’aumento dell’umidità causata da tali colture avrebbe come conseguenza una modifica della temperatura sotterranea, che provocherebbe la schiusa di un numero maggiore di giovani tartarughe maschi e potrebbe pertanto comportare uno squilibrio nella popolazione della specie Caretta caretta.

90

La Commissione afferma che, tra Agiannaki e Elaia, dal 20 febbraio al 3 marzo 2013, ha avuto luogo una aratura delle dune, che ha distrutto un certo numero di habitat di tartarughe marine Caretta caretta, senza che venisse adottata alcuna misura di riparazione.

91

La Commissione ritiene che l’allevamento di pecore sulle spiagge in cui tali tartarughe si riproducono risulti in una distruzione diretta e indiretta dei nidi. Questi ultimi vengono schiacciati e le uova vengono distrutte dalle vibrazioni provocate nel suolo.

92

La Repubblica ellenica ricorda che l’attività agricola è considerevolmente diminuita nel corso degli ultimi vent’anni e che, sino al 2001, la riduzione delle terre coltivate era compresa tra il 25% ed il 30% secondo i luoghi interessati. Nell’ambito della zona di Kyparissia non si registra un’espansione delle colture verso le dune, dato che il substrato sabbioso è inadatto e che la regione situata oltre tale zona è particolarmente fertile.

93

Tale Stato membro fa valere che l’aratura cui ha fatto riferimento la Commissione è stata effettuata su una superficie agricola.

94

Secondo il medesimo, l’allevamento di pecore sulle spiagge in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta è impossibile dato che su tale spiaggia non cresce alcuna vegetazione. Ad ogni modo, secondo la Repubblica ellenica, tali tartarughe seppelliscono le loro uova a una profondità tale che i nidi non potrebbero essere distrutti a causa di schiacciamento da parte delle pecore e delle vibrazioni del suolo conseguenti.

– Giudizio della Corte

95

In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita espansione delle terre coltivate nell’area dunale, occorre constatare che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 105 delle sue conclusioni, la Commissione non ha fornito una prova idonea a confutare l’affermazione della Repubblica ellenica secondo cui, nell’ambito della zona di Kyparissia, una tale espansione non viene constatata. Ne deriva che, su tale punto, la censura della Commissione non può essere accolta.

96

In secondo luogo, poiché la Commissione situa l’asserita aratura di aree delle dune in una data successiva alla scadenza del termine da essa fissato nel suo parere motivato, nemmeno un siffatto addebito può essere mosso alla Repubblica ellenica, per cui la censura dedotta dalla Commissione deve parimenti essere respinta su tale punto.

97

In terzo luogo, occorre constatare che la Commissione non contesta l’affermazione della Repubblica ellenica secondo cui sulla spiaggia su cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta non cresce alcuna vegetazione e che le fotografie presentate dalla Commissione tendono a dimostrare non un’attività di allevamento, ma la presenza di qualche pecora su tale spiaggia. In ogni caso, la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova che consenta di concludere che la presenza di pecore, quale appare su tali fotografie, sia idonea ad arrecare pregiudizio ai nidi di tartarughe sepolti da 40 cm a 60 cm di profondità nella sabbia. Ciò premesso, occorre respingere la censura dedotta dalla Commissione anche su tale punto.

Sulla prima censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica ha tollerato l’inquinamento luminoso nella zona di Kyparissia

– Argomenti delle parti

98

La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di non aver adottato le opportune misure per evitare che l’illuminazione comunale delle strade pubbliche e di quelle in prossimità delle spiagge nonché le luci dei ristoranti, degli alberghi e degli esercizi commerciali situati nei pressi della zona di Kyparissia, perturbino le tartarughe marine Caretta caretta al momento della deposizione delle uova e, soprattutto, danneggino i piccoli appena schiusi che si dirigono verso il mare. Essa fa valere che tali fenomeni sono stati confermati durante la visita dei suoi agenti in loco il 17 luglio 2012.

99

Secondo la Repubblica ellenica, l’illuminazione pubblica esiste da molti anni ed è stata installata prima dell’adozione di una normativa nazionale che impone una valutazione appropriata, conformemente alla direttiva 92/43. Essa sostiene che, per far fronte a tale problema, nel 2014 è stata adottata una regolamentazione, applicabile sulle spiagge in cui tali tartarughe si riproducono e che prevede, segnatamente, l’obbligo di assicurarsi che la luce proveniente da fonti private e pubbliche non raggiunga la spiaggia, al fine di non disorientare le giovani tartarughe. Parimenti, tale Stato membro deduce che è vietato agli stabilimenti e agli alberghi situati sulla costa di usare proiettori e che è inoltre prevista l’apposizione di piastre di copertura e l’utilizzo di lampade speciali.

– Giudizio della Corte

100

Quanto all’argomento della Repubblica ellenica secondo cui l’illuminazione pubblica esisteva prima che tali impianti venissero assoggettati ad una opportuna valutazione conformemente alla direttiva 92/43, basta constatare che, in virtù di tale direttiva, il divieto di deterioramento ivi previsto non si limita all’obbligo, per lo Stato membro interessato, di vietare o di far cessare solo attività nocive nuove.

101

Occorre pertanto constatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato opportune misure di protezione per evitare che l’illuminazione pubblica esistente, a partire dall’iscrizione della zona di Kyparissia nell’elenco dei SIC il 19 luglio 2006, perturbi la tartaruga marina Caretta caretta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 (v., per analogia, sentenza del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, C‑404/09, EU:C:2011:768, punti 127128).

102

Occorre accogliere parimenti la censura della Commissione per quanto riguarda la perturbazione della tartaruga marina Caretta caretta provocata dalla luce dei ristoranti, degli alberghi e degli esercizi commerciali situati nei pressi della zona di Kyparissia.

103

La Repubblica ellenica si limita ad osservare a tal proposito che, nel corso del 2014, ovvero dopo la scadenza del termine impartito dalla Commissione nel suo parere motivato, essa ha adottato una regolamentazione per far fronte a tale problema, circostanza che tende implicitamente a dimostrare che tale Stato membro non aveva, in precedenza, adottato le misure necessarie per lottare contro la perturbazione della tartaruga marina Caretta caretta provocata da un siffatto inquinamento luminoso.

104

Pertanto, la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente l’inquinamento luminoso interessante le spiagge in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta e situate nella zona di Kyparissia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43.

Sulla prima censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica ha tollerato attività di pesca nei pressi della zona di Kyparissia

– Argomenti delle parti

105

La Commissione fa valere che la pesca praticata in prossimità delle spiagge situate nella zona di Kyparissia in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta costituisce una fonte di perturbazioni per tali specie, poiché gli esemplari che vanno a deporre le uova o tornano dai nidi possono essere intrappolati nelle reti o entrare in collisione con le imbarcazioni da pesca. Essa si basa a tal proposito su una relazione allegata al suo ricorso, secondo cui l’attività di pesca è esercitata direttamente sulla spiaggia mediante reti da posta fisse e, talvolta, ad appena un chilometro al largo della spiaggia mediante reti da traino manovrate a partire dalle imbarcazioni.

106

La Repubblica ellenica afferma che, dall’introduzione del regime di tutela di tale zona, la pesca vi è ridotta e che diversi strumenti dell’Unione europea hanno contribuito parimenti a che l’attività di pesca sia diminuita nella regione. Vi sono pochissime imbarcazioni da pesca e una campagna informativa mira a prevenire catture accidentali di tartarughe.

– Giudizio della Corte

107

È giocoforza constatare che una tale affermazione generale relativa alla diminuzione dell’attività di pesca e all’informazione dei pescatori non è idonea a mettere in discussione gli argomenti della Commissione suffragati dagli accertamenti della relazione allegata al suo ricorso.

108

Ne risulta che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente le attività di pesca lungo le spiagge situate nella zona di Kyparissia e in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43.

Sulla prima censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica ha tollerato attività di pesca nei pressi della zona di Kyparissia

– Argomenti delle parti

109

Secondo la Commissione la presenza di imbarcazioni da diporto e di pedalò, utilizzati in prossimità di spiagge situate nella zona di Kyparissia e in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta, costituisce una fonte di perturbazione per le tartarughe. A suo avviso, alcune di esse vengono addirittura uccise in seguito alla collisione con tali veicoli. Tale istituzione ritiene che gli elementi figuranti agli allegati 18 e 21 del suo ricorso suffraghino detta censura.

110

Secondo la Repubblica ellenica gli elementi in parola non dimostrano gli argomenti della Commissione e quest’ultima non ha affatto dimostrato che i decessi delle tartarughe siano dovuti a ferite causate da imbarcazioni da diporto e da pedalò.

– Giudizio della Corte

111

Inoltre, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, spetta alla Commissione provare l’asserito inadempimento nonché fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza dell’inadempimento (v. sentenza del 9 luglio 2015, Commissione/Irlanda, C‑87/14, EU:C:2015:449, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).

112

Tuttavia, occorre constatare che la Commissione, effettuando, nel suo ricorso, un rinvio agli allegati del medesimo, senza fornire spiegazioni specifiche pertinenti ai medesimi, non apporta gli elementi necessari alla verifica dell’esistenza dell’inadempimento da essa dedotto e, in ogni caso, tali elementi non emergono in maniera manifesta da detti allegati.

113

Occorre, di conseguenza, respingere, su tale punto, la prima censura dedotta dalla Commissione a sostegno del presente ricorso.

114

Pertanto, si deve constatare che la Repubblica ellenica:

avendo tollerato la costruzione di case ad Agiannaki nel corso del 2010, l’utilizzo, in assenza di una disciplina sufficiente, di altre case ad Agiannaki risalenti al 2006 e l’avvio dei lavori di costruzione relativi a una cinquantina di edifici residenziali situati tra Agiannaki ed Elaia, nonché, avendo autorizzato la costruzione di tre dimore di villeggiatura a Vounaki nel corso del 2012;

avendo tollerato lo sviluppo delle infrastrutture d’accesso alla spiaggia situata nella zona di Kyparissia, vale a dire l’apertura di cinque nuove strade verso la spiaggia di Agiannaki nonché l’asfaltatura di taluni punti di accesso e strade esistenti;

non avendo adottato misure sufficienti per vigilare sull’osservanza del divieto di campeggio libero in prossimità della spiaggia di Kalo Nero e a Elaia;

non avendo adottato le misure necessarie per limitare l’esercizio di bar situati tra Elaia e Kalo Nero, sulle spiagge in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta, e non avendo vigilato a che le emissioni nocive provocate da tali bar non perturbino dette specie;

non avendo adottato le misure necessarie per ridurre, all’interno della zona di Kyparissia, la presenza di attrezzature e di diverse installazioni sulle spiagge in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta e avendo autorizzato la costruzione di una piattaforma nei pressi dell’hotel Messina Mare;

non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente l’inquinamento luminoso interessante le spiagge situate nella zona di Kyparissia e in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta, e

non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente le attività di pesca lungo le spiagge situate nella zona di Kyparissia in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43.

Sulla seconda censura, vertente sull’inosservanza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43

Argomenti delle parti

115

Con la sua seconda censura a sostegno del suo ricorso, la Commissione fa valere una violazione, da parte della Repubblica ellenica, dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.

116

La Commissione contesta a tale Stato membro di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale disposizione per non aver effettuato un’opportuna valutazione delle incidenze di progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione della zona di Kyparissia ma che possano avere incidenze significative sulla medesima. Secondo la Commissione una siffatta valutazione dell’incidenza avrebbe dovuto essere effettuata, in particolare, anteriormente:

al rilascio della concessione edilizia e alla costruzione di diversi edifici residenziali all’interno della zona di Kyparissia;

all’apertura di nuove strade e all’asfaltatura di talune strade esistenti all’interno di tale zona;

alla costruzione di nuovi bar sulle spiagge situate in detta zona e in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta;

all’installazione dell’illuminazione comunale lungo la spiaggia situata nell’ambito della medesima zona, e

all’espansione delle superfici coltivate nel sistema dunale della zona di Kyparissia.

117

Secondo la Commissione, tali attività sono state realizzate senza alcuna valutazione previa, che si tratti di una valutazione delle incidenze individuali per ciascuna di tali attività o di una valutazione delle incidenze cumulate nel loro insieme. Essa sottolinea che nessuna di tali attività è direttamente connessa o necessaria alla gestione della zona di Kyparissia e che le medesime comportano probabilmente incidenze significative su tale zona a causa della sua importanza per le tartarughe marine Caretta caretta e per l’habitat naturale interessato.

118

La Repubblica ellenica fa valere che tutti i piani o progetti realizzati nella regione senza una «opportuna valutazione» riguardavano attività di costruzione completate prima dell’introduzione dell’obbligo di siffatta valutazione. Essa sostiene, per quanto riguarda i piani e progetti realizzati dopo tale data, che o i requisiti dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 sono stati rispettati, o, nei casi in cui ciò non è avvenuto, sono stati avviati procedimenti amministrativi e penali.

119

Tale Stato membro afferma che le procedure e i requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 sono stati recepiti nel diritto nazionale e che il rilascio della concessione edilizia nonché l’esecuzione dei lavori di costruzione sono sospesi sino all’adozione del decreto presidenziale. Pertanto, detto Stato membro non è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.

Giudizio della Corte

120

Occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 prevede una procedura di valutazione volta a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso, sia autorizzato solo se non pregiudicherà l’integrità di tale sito (v. sentenza dell’11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a., C‑43/10, EU:C:2012:560, punto 110).

121

Tale disposizione è rilevante solo quando le autorità nazionali competenti autorizzano un progetto, in quanto in tali casi detta autorizzazione deve essere preceduta da un’opportuna valutazione dell’incidenza di tale progetto sul sito interessato.

122

Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 non si applica a tutte le attività la cui esecuzione era assoggettata ad autorizzazione, ma che sono state realizzate senza la medesima, quindi illegalmente. Ciò premesso, non va constatato l’inadempimento per la violazione di suddetta disposizione a tal proposito.

123

Invece, tale disposizione si applica alle attività realizzate con una previa autorizzazione, vale a dire alle case ad Agiannaki i cui lavori sono stati effettuati nel 2010, alle tre dimore di villeggiatura a Vounaki nel corso del 2012 nonché alla piattaforma nei pressi dell’hotel Messina Mare.

124

Poiché tali attività possono comportare una perdita di superficie delle dune e perturbare la tartaruga marina Caretta caretta, la loro autorizzazione avrebbe dovuto essere assoggettata ad una previa valutazione della loro incidenza.

125

Ciò premesso, poiché la Repubblica ellenica non afferma che tali autorizzazioni erano anteriori al 19 luglio 2006, data di iscrizione della zona di Kyparissia nell’elenco dei SIC, o precedute da valutazioni dell’incidenza conformi all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, occorre constatare che tale Stato membro, avendo rilasciato concessioni per case costruite nel 2010 ad Agiannaki, per tre dimore di villeggiatura a Vounaki nel 2012 e per la costruzione di una piattaforma presso l’hotel Messina Mare, tale Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale disposizione.

126

La censura è respinta quanto al resto.

Sulla terza censura, vertente sull’inosservanza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43

127

La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di aver violato l’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43, per non aver emanato le misure necessarie per istituire e applicare un efficace regime di rigorosa tutela della tartaruga marina Caretta caretta nella zona di Kyparissia al fine di evitare qualsiasi perturbazione della suddetta specie durante il periodo riproduttivo e qualsiasi attività che possa comportare un deterioramento o un danneggiamento dei suoi siti di riproduzione.

128

La Commissione ricorda che, conformemente a tale disposizione, deve essere introdotto un regime di rigorosa tutela delle specie animali figuranti all’allegato IV, punto a), della direttiva 92/43 allo scopo di vietare la perturbazione deliberata di tali specie durante, segnatamente, il periodo di riproduzione nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e delle aree di riposo. Tale regime di rigorosa tutela richiede l’introduzione di un quadro giuridico completo nonché l’adozione e l’attuazione di misure di protezione precise e specifiche.

129

La Repubblica ellenica sostiene di non aver violato l’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43.

Sulla terza censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica avrebbe omesso di istituire un quadro giuridico completo e coerente

– Argomenti delle parti

130

La Commissione fa valere che un regime di rigorosa tutela, quale previsto all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43, presuppone l’adozione di misure coerenti e coordinate, a carattere preventivo. Essa rileva che la Repubblica ellenica ha riconosciuto che un tale quadro giuridico completo e coerente non è ancora stato adottato, ma che è in corso di elaborazione.

131

La Commissione considera che l’insieme degli strumenti giuridici in materia in vigore in tale Stato membro non è sufficiente ai fini della protezione a cui mira l’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43. L’esistenza di tali strumenti giuridici sarebbe stata invocata per la prima volta da tale Stato membro nel suo controricorso. Inoltre, taluni di questi sarebbero anteriori all’entrata in vigore della direttiva 92/43 e non conterebbero pertanto disposizioni specifiche idonee a soddisfare i requisiti dell’articolo 12 di tale direttiva.

132

Tale istituzione sostiene che, in assenza di un quadro legislativo nazionale integrato e coerente, la rigorosa tutela della tartaruga marina Caretta caretta nonché delle sue aree di riproduzione non è garantita. Un regime di tutela non può essere introdotto mediante un insieme frammentario di misure isolate che riguardano la tutela dell’ambiente in generale e non sono dirette ad evitare, in maniera concreta, qualsiasi perturbazione deliberata della specie interessata, durante il periodo di riproduzione, nonché qualsiasi attività idonea a causare il deterioramento o la distruzione delle sue aree di riproduzione.

133

La Commissione sottolinea che la circostanza che non risulta che il numero di nidi della tartaruga marina Caretta caretta sia diminuito all’interno dell’area di Kyparissia non può, di per sé, rimettere in discussione l’accertamento secondo cui non sono state adottate efficaci misure di tutela da parte della Repubblica ellenica. Essa fa valere che il numero elevato di nidi constatato recentemente è dovuto alla tutela della tartaruga marina Caretta caretta dal 1992 e che qualsiasi impatto su tale specie, di regola, diventa visibile 20 anni dopo. Inoltre, emerge dalle sentenze del 30 gennaio 2002, Commissione/Grecia (C‑103/00, EU:C:2002:60), e del 16 marzo 2006, Commissione/Grecia (C‑518/04, non pubblicata, EU:C:2006:183), che non è necessario che il numero di nidi diminuisca per constatare una perturbazione idonea a costituire una violazione dell’articolo 12 della direttiva 92/43.

134

La Repubblica ellenica afferma che la Commissione sostiene erroneamente, da un lato, che la Repubblica ellenica non ha adottato un quadro legislativo di tutela sufficiente e, dall’altro, che essa non è riuscita ad applicare misure di tutela specifiche ed efficaci. Essa ritiene che la Commissione non possa far valere che, nella zona di Kyparissia, esiste un degrado degli habitat e una perturbazione avente un impatto significativo sulle specie, laddove un’opportuna valutazione dell’incidenza riguardante le attività esercitate in detta area non ha nemmeno avuto luogo.

135

Secondo tale Stato membro, poiché la popolazione della tartaruga marina Caretta caretta aumenta stabilmente e non rischia di veder diminuire la sua area di ripartizione naturale, non va invocata una violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43.

136

La Repubblica ellenica considera che l’ordinamento giuridico greco contenga un quadro istituzionale ampio, coerente, particolarmente rigoroso ed estremamente efficace per quanto riguarda la tutela della tartaruga marina Caretta caretta. Essa fa riferimento, a tal proposito, ai diversi atti legislativi e regolamentari che costituiscono insieme un quadro sufficiente sino all’adozione del decreto presidenziale.

137

Tale Stato membro ricorda di non aver mai sostenuto che l’insieme di detti atti sia stato adottato specificamente per la zona di Kyparissia e per la specie in questione, ma che il medesimo le tutela efficacemente e garantisce quindi un sistema di tutela adeguato e rigoroso, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 92/43. Tale disposizione non richiede che il regime di protezione rigoroso sia definito in un’unica e sola normativa.

138

La Repubblica ellenica cita infine le caratteristiche, le misure e gli effetti del progetto di decreto presidenziale e segnala che il medesimo verrà adottato a breve, previo parere del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato). Essa sottolinea, tuttavia, che l’esistenza di tale progetto di decreto presidenziale non significherà che non esisteva precedentemente un regime di tutela rigorosa ed efficace nell’ordinamento giuridico greco.

– Giudizio della Corte

139

Va ricordato che l’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43, impone agli Stati membri l’adozione delle misure necessarie per istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, punto a), della medesima direttiva, nella loro area di ripartizione naturale, che vieta la perturbazione deliberata di detti esemplari, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

140

La Corte ha già dichiarato che il recepimento di tale disposizione impone agli Stati membri non solo l’adozione di un quadro normativo completo, bensì anche l’attuazione di misure di tutela concrete e specifiche e che il sistema di tutela rigorosa presuppone l’adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo (sentenza del 15 marzo 2012, Commissione/Cipro, C‑340/10, EU:C:2012:143, punti 6061 e la giurisprudenza ivi citata).

141

Un insieme di strumenti giuridici non costituisce un quadro legislativo e regolamentare completo quando tali strumenti non consentono di impedire pregiudizi al divieto di deterioramento previsto all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 o quando devono essere completati regolarmente per poter garantire la tutela richiesta dall’articolo 12 della medesima direttiva.

142

La circostanza che diversi inadempimenti al divieto di deterioramento previsto all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, sono stati constatati al punto 114 della presente sentenza consente di presumere che un quadro legislativo completo e coerente, a carattere preventivo, manchi per quanto riguarda la tutela della zona di Kyparissia.

143

Tale presunzione è confermata dalla circostanza che la Repubblica ellenica ha adottato diversi decreti ministeriali, tra l’altro il 23 maggio 2013, il 23 luglio 2013, il 14 febbraio 2014 e l’8 maggio 2014, segnatamente in merito all’uso adeguato delle spiagge, alla cessazione di talune attività agricole, alla limitazione della luce proveniente da stabilimenti privati sulla spiaggia, alla sospensione del rilascio di concessioni edilizie, al divieto di talune attività di costruzione nonché al divieto di apertura e asfaltatura di strade all’interno della zona di Kyparissia.

144

L’adozione di siffatti strumenti giuridici dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato dimostra sufficientemente che, prima di tale termine, il quadro legislativo nazionale era incompleto.

145

La Repubblica ellenica non può dunque fondatamente sostenere che il decreto presidenziale, in corso di adozione, diretto alla tutela di questa zona, ha come unica finalità di riunire e consolidare la regolamentazione che era già in vigore alla scadenza di detto termine.

146

Al contrario, dal parere del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) risulta che gli obblighi della Repubblica ellenica discendenti dal diritto dell’Unione richiedono una nuova regolamentazione diretta alla tutela della zona di Kyparissia e impongono il deposito dinanzi a tale organo, il più rapidamente possibile, di un nuovo progetto di decreto.

147

Parimenti, la Repubblica ellenica non può fondatamente sostenere che, poiché la popolazione della tartaruga marina Caretta caretta aumenta stabilmente, non si può contestarle un inadempimento agli obblighi derivanti dall’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43.

148

Infatti, come sostiene la Commissione, una circostanza come la stabilità della popolazione della specie non può, di per sé, rimettere in discussione la constatazione relativa all’incompletezza del quadro legislativo nazionale pertinente (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, Commissione/Grecia, C‑518/04, EU:C:2006:183, punto 21).

149

Ciò premesso, occorre constatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato un quadro legislativo e regolamentare completo, coerente e rigoroso diretto alla tutela della tartaruga marina Caretta caretta all’interno della zona di Kyparissia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43.

Sulla terza censura, nella parte in cui la Repubblica ellenica avrebbe omesso di applicare misure di tutela precise, specifiche ed efficaci

– Argomenti delle parti

150

Secondo la Commissione, la Repubblica ellenica non applica misure specifiche efficaci per evitare, da un lato, la perturbazione della tartaruga marina Caretta caretta durante il periodo di riproduzione e, dall’altro, le attività idonee a deteriorare o distruggere le sue aree di riproduzione.

151

Essa rileva che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 prevede una tutela più rigorosa di quella a cui fa riferimento tale articolo alle lettere da a) a c), e che detto punto d) non limita i divieti agli atti commessi deliberatamente.

152

Pertanto, per valutare in quali limiti una determinata attività è «idonea a deteriorare o a distruggere i siti di riproduzione», occorrerebbe tener conto del fatto che tale specie depone le uova solo ogni due o tre anni e che essa è particolarmente sensibile e vulnerabile all’inquinamento acustico e luminoso per tutto il processo di riproduzione, vale a dire al momento dell’incubazione e quando le giovani specie intraprendono il loro cammino verso il mare.

153

La Commissione fa valere che nella zona di Kyparissia, le aree di riproduzione della tartaruga marina Caretta caretta possono essere deteriorate o distrutte da diverse attività umane indicate nel suo ricorso, che creano ostacoli di accesso alle aree di riproduzione nonché un inquinamento luminoso e sonoro.

154

Secondo la Repubblica ellenica, il suo quadro istituzionale e legale che disciplina le attività nell’ambito della zona di Kyparissia vieta le attività idonee a pregiudicare i siti di riproduzione delle tartarughe marine Caretta caretta in maniera deliberata o di nuocere a tale specie.

155

Essa sostiene che, conformemente agli orientamenti della Commissione, il degrado di una zona deve essere valutato sulla base dello stato di conservazione di ciascuna delle specie e degli habitat, il quale va valutato rispetto alle condizioni iniziali, al momento in cui la classificazione della zona interessata in zona protetta è stata proposta.

156

Inoltre, la valutazione dell’eventuale incidenza sull’integrità della zona, per quanto riguarda le sue funzioni ecologiche, dovrebbe effettuarsi al livello della zona protetta nel suo insieme e non su una scala più ridotta isolando piccole parti di spiaggia per poter accertare una perturbazione significativa.

– Giudizio della Corte

157

Per quanto riguarda la dedotta inosservanza al divieto di perturbazione delle specie protette, previsto all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/43, occorre constatare che gli inadempimenti all’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, quali constatati al punto 114 della presente sentenza, costituiscono tutti perturbazioni vietate della tartaruga marina Caretta caretta.

158

Come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 143 delle sue conclusioni, lo stesso vale per quanto riguarda la costruzione di edifici ad Agiannaki nel corso del 2006. Infatti, a differenza del divieto generale di deterioramento e di perturbazione previsto all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, la tutela delle specie di cui all’articolo 12 di tale direttiva non è assoggettata, conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, della medesima, all’iscrizione delle dune di Kyparissia nell’elenco di cui al suo articolo 4, paragrafo 2, terzo comma. Come emerge dall’articolo 23, paragrafo 1, di detta direttiva, siffatta tutela è già applicabile dal 1994.

159

Poiché gli autori di tali perturbazioni hanno quantomeno accettato la possibilità che le tartarughe marine Caretta caretta vengano perturbate durante il periodo di riproduzione, la condizione relativa al carattere deliberato figurante all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/43 è soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2006, Commissione/Spagna, C‑221/04, EU:C:2006:329, punto 71).

160

Ciò premesso, occorre constatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure concrete necessarie per evitare la perturbazione deliberata della tartaruga marina Caretta caretta durante il periodo di riproduzione della specie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/43.

161

Occorre parimenti accogliere il ricorso della Commissione nella parte in cui censura tale Stato membro per non aver adottato le misure necessarie al fine di far rispettare il divieto di deterioramento e di distruzione dei siti di riproduzione, previsto all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

162

Infatti, diversi inadempimenti all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, quali constatati al punto 114 della presente sentenza, costituiscono, di per sé, attività che deteriorano necessariamente i siti di riproduzione della tartaruga marina Caretta caretta.

163

Dalle considerazioni che precedono risulta che la Repubblica ellenica:

non avendo adottato un quadro legislativo e regolamentare completo, coerente e rigoroso diretto alla tutela della tartaruga marina Caretta caretta nella zona di Kyparissia;

non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure concrete necessarie per evitare la perturbazione deliberata della tartaruga marina Caretta caretta durante il periodo di riproduzione di detta specie, e

non avendo adottato le misure necessarie per far osservare il divieto di deterioramento o di distruzione dei siti di riproduzione di dette specie,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43.

Sulle spese

164

A norma dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

165

Poiché la Commissione e la Repubblica ellenica sono rimaste ciascuna soccombente rispettivamente su uno o più capi di domanda, occorre decidere che queste ultime sopporteranno le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La Repubblica ellenica,

avendo tollerato la costruzione di case ad Agiannaki (Grecia) nel corso del 2010, l’utilizzo, in assenza di una disciplina sufficiente, di altre case ad Agiannaki risalenti al 2006 e l’avvio dei lavori di costruzione relativi ad una cinquantina di edifici residenziali situati tra Agiannaki ed Elaia (Grecia), nonché avendo autorizzato la costruzione di tre dimore di villeggiatura a Vounaki (Grecia) nel corso del 2012;

avendo tollerato lo sviluppo delle infrastrutture d’accesso alla spiaggia situata nella zona di Kyparissia (Grecia), vale a dire l’apertura di cinque nuove strade verso la spiaggia di Agiannaki nonché l’asfaltatura di taluni punti di accesso e strade esistenti;

non avendo adottato misure sufficienti per garantire l’osservanza del divieto di campeggio libero in prossimità della spiaggia di Kalo Nero (Grecia) e a Elaia;

non avendo adottato le misure necessarie per limitare l’esercizio dei bar situati tra Elaia e Kalo Nero, sulle spiagge in cui le tartarughe marine Caretta caretta si riproducono, e non avendo vigilato a che le emissioni nocive provocate da tali bar non perturbino tali specie;

non avendo adottato le misure necessarie per ridurre, all’interno della zona di Kyparissia, la presenza di attrezzature e di diverse installazioni sulle spiagge in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta e avendo autorizzato la costruzione di una piattaforma nei pressi dell’hotel Messina Mare;

non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente l’inquinamento luminoso interessante le spiagge situate nella zona di Kyparissia e in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta, e

non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente le attività di pesca lungo le spiagge situate nella zona di Kyparissia in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 368).

 

2)

La Repubblica ellenica, avendo rilasciato concessioni per case costruite nel 2010 ad Agiannaki, per tre dimore di villeggiatura a Vounaki nel 2012 e per la costruzione di una piattaforma presso l’hotel Messina Mare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.

 

3)

La Repubblica ellenica,

non avendo adottato un quadro legislativo e regolamentare completo, coerente e rigoroso diretto alla tutela della tartaruga marina Caretta caretta nella zona di Kyparissia;

non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure concrete necessarie per evitare la perturbazione deliberata della tartaruga marina Caretta caretta durante il periodo di riproduzione di detta specie, e

non avendo adottato le misure necessarie per far osservare il divieto di deterioramento o di distruzione dei siti di riproduzione di detta specie,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43.

 

4)

Il ricorso è respinto per il resto.

 

5)

La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.