SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

13 settembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articoli 20 e 21 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali — Genitore che ha l’affidamento esclusivo di due figli minorenni, cittadini dell’Unione — Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza — Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro — Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali — Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l’obbligo per i figli di lasciare il territorio dell’Unione»

Nel procedimento C‑165/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte di cassazione, Spagna), con decisione del 20 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2014, nel procedimento

Alfredo Rendón Marín

contro

Administración del Estado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, C. Toader, D. Šváby, F. Biltgen e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas (relatore), E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan, M. Berger, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per A. Rendón Marín, da I. Aránzazu Triguero Hernández e L. De Rossi, abogadas;

per il governo spagnolo, da A. Rubio González e L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agenti;

per il governo danese, da C. Thorning e M. Wolff, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;

per il governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia, avvocato dello Stato;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, K. Pawłowska e M. Pawlicka, in qualità di agenti;

per il governo del Regno Unito, da M. Holt e J. Beeko, in qualità di agenti, assistiti da D. Blundell, barrister;

per la Commissione europea, da I. Martínez del Peral, C. Tufvesson, F. Castillo de la Torre e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 febbraio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata in una controversia tra il sig. Alfredo Rendón Marín, cittadino di uno Stato terzo e padre di cittadini dell’Unione minorenni, di cui ha l’affidamento esclusivo e che risiedono in Spagna sin dalla loro nascita, e l’Administración del Estado (Amministrazione dello Stato, Spagna), in merito al diniego del Director General de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración (Direzione generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e dell’Immigrazione, Spagna), di concedere al sig. Alfredo Rendón Marín un permesso di soggiorno per circostanze eccezionali, a causa dell’esistenza di precedenti penali a suo carico.

Ambito normativo

Il diritto dell’Unione

3

Ai sensi dei considerando 23 e 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34):

«(23)

L’allontanamento dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per motivi d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro conferite dal trattato [CE], si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. Occorre pertanto limitare la portata di tali misure conformemente al principio di proporzionalità, in considerazione del grado d’integrazione della persona interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, dell’età, delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei legami col paese di origine.

(24)

Pertanto, quanto più forte è l’integrazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la protezione contro l’allontanamento. Soltanto in circostanze eccezionali, qualora vi siano motivi imperativi di pubblica sicurezza, dovrebbe essere presa una misura di allontanamento nei confronti di cittadini dell’Unione che hanno soggiornato per molti anni nel territorio dello Stato membro ospitante, in particolare qualora vi siano nati e vi abbiano soggiornato per tutta la vita. Inoltre, dette circostanze eccezionali dovrebbero valere anche per le misure di allontanamento prese nei confronti di minorenni, al fine di tutelare i loro legami con la famiglia, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989».

4

L’articolo 2 della direttiva 2004/38, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)

“cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2)

“familiare”:

(…)

d)

gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

3)

“Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».

5

L’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Aventi diritto», dispone quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2.   Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a)

ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale (...);

(…)

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno».

6

L’articolo 7 della predetta direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», prevede quanto segue ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1.   Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a)

di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b)

di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

(…)

d)

di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2.   Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda all[e] condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c)».

7

Al capo IV della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno permanente», figura l’articolo 16 della direttiva medesima, a sua volta intitolato «Norma generale per i cittadini dell’Unione e i loro familiari», che così recita ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1.   Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante».

8

Collocato al capo VI della direttiva 2004/38, intitolato «Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica», l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue:

«1.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2.   I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione».

9

L’articolo 28 della predetta direttiva, intitolato «Protezione contro l’allontanamento», così dispone:

«1.   Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e [l’]importanza dei suoi legami con il paese d’origine.

2.   Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell’Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

3.   Il cittadino dell’Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora:

a)

abbia soggiornato nello Stato membro ospitante [ne]i precedenti dieci anni; o

b)

sia minorenne, salvo qualora l’allontanamento sia necessario nell’interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989».

Il diritto spagnolo

10

L’articolo 31, paragrafo 3, della Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (legge generale n. 4/2000 sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale), dell’11 gennaio 2000 (BOE n. 10, del 12 gennaio 2000, pag. 1139), prevede la possibilità di concedere un permesso di soggiorno temporaneo per motivi eccezionali, senza che sia necessario che il cittadino di uno Stato terzo sia preliminarmente munito di un visto.

11

L’articolo 31, paragrafi 5 e 7, di tale legge è del seguente tenore:

«5.   Il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ad uno straniero presuppone in capo a quest’ultimo l’assenza di precedenti penali, in Spagna o nei paesi in cui egli ha soggiornato in precedenza, per reati previsti dall’ordinamento giuridico spagnolo, e che lo stesso non sia bandito dal territorio degli Stati con i quali la Spagna ha concluso un accordo in tal senso.

(…)

7.   Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo, verranno eventualmente valutati:

a)

i precedenti penali, considerando la presenza di indulti o le situazioni di sospensione condizionale della pena o di sospensione della pena detentiva;

b)

l’inosservanza degli obblighi dell’individuo in materia fiscale e previdenziale.

Ai fini di tale rinnovo, si terrà conto, in particolare, dello sforzo di integrazione manifestato dal cittadino straniero e che milita a favore del rinnovo, sforzo che dovrà essere dimostrato tramite un rapporto positivo emesso dalla Comunità autonoma che attesti che l’individuo ha partecipato alle formazioni previste all’articolo 2 ter della presente legge».

12

Il Real Decreto 2393/2004 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (regio decreto 2393/2004 recante approvazione del regolamento di attuazione della legge generale n. 4/2000), del 30 dicembre 2004 (BOE n. 6, del 7 gennaio 2005, pag. 485), al paragrafo 4 della sua prima disposizione aggiuntiva prevedeva quanto segue:

«(...) [i]l Segretario di Stato per l’Immigrazione e l’Emigrazione, su rapporto preliminare del Segretario di Stato agli Interni, può rilasciare premessi di soggiorno temporanei in caso di circostanze eccezionali non previste nel regolamento di attuazione della legge [n. 4/2000]».

13

Gli articoli 124 e 128 del Real Decreto 557/2011 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (regio decreto 557/2011 recante approvazione del regolamento di attuazione della legge generale n. 4/2000, a seguito della sua riforma da parte della legge generale n. 2/2009), del 20 aprile 2011 (BOE n. 103, del 30 aprile 2011, pag. 43821), prevedono la possibilità di chiedere un permesso di soggiorno temporaneo a motivo di circostanze eccezionali per radicamento familiare (arraigo familiar), a condizione che il richiedente non abbia precedenti penali, in Spagna o nei paesi in cui ha soggiornato in precedenza, per delitti previsti nell’ordinamento giuridico spagnolo.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

Il sig. Rendón Marín, cittadino colombiano, è padre di due figli minorenni nati a Malaga (Spagna), ossia un figlio avente la cittadinanza spagnola e una figlia avente la cittadinanza polacca. I predetti figli hanno sempre soggiornato in Spagna.

15

Dal fascicolo a disposizione della Corte emerge che, con decisione del 13 maggio 2009, lo Juzgado de Primera Instancia de Málaga (Tribunale di primo grado di Malaga, Spagna) ha disposto che i figli del sig. Rendón Marín fossero affidati e abitassero in via esclusiva con quest’ultimo. Il domicilio della madre di questi ultimi, cittadina polacca, è ignoto. In base alla decisione di rinvio, i predetti due figli risultano adeguatamente accuditi e scolarizzati.

16

Il sig. Rendón Marín ha precedenti penali. In particolare, egli è stato condannato in Spagna a una pena detentiva di nove mesi. Tuttavia, gli è stata concessa una sospensione condizionale di due anni di tale pena a decorrere dal 13 febbraio 2009. Alla data della decisione di rinvio, vale a dire il 20 marzo 2014, l’interessato era in attesa di una decisione relativa ad una domanda di cancellazione (cancelación) dei suoi precedenti penali dal suo casellario giudiziale.

17

Il 18 febbraio 2010 il sig. Rendόn Marín ha depositato presso la Direzione generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e dell’Immigrazione una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per circostanze eccezionali, in forza del paragrafo 4 della prima disposizione aggiuntiva del regio decreto 2393/2004.

18

Con decisione del 13 luglio 2010, la domanda del sig. Rendόn Marín è stata respinta, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 31, paragrafo 5, della legge n. 4/2000, a causa dell’esistenza di precedenti penali.

19

Dal momento che il ricorso proposto dal sig. Rendón Marín avverso la predetta decisione è stato respinto da una sentenza dell’Audiencia Nacional (Tribunale competente per l’intero territorio in determinati ambiti penali, amministrativi e della legislazione sociale, Spagna), del 21 marzo 2012, quest’ultimo ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunal Supremo (Corte di cassazione, Spagna).

20

Il sig. Rendón Marín ha fondato la propria impugnazione su un unico motivo di diritto vertente, da un lato, sull’interpretazione erronea delle sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), e dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), in quanto egli ritiene che la giurisprudenza che risulta da tali sentenze avrebbe dovuto comportare il rilascio a suo favore del permesso di soggiorno richiesto, nonché, dall’altro lato, sulla violazione dell’articolo 31, paragrafi 3 e 7, della legge n. 4/2000.

21

Il giudice del rinvio afferma che, a prescindere dalle circostanze concrete del procedimento principale, in quest’ultimo, come nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), e dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), il diniego del permesso di soggiorno in Spagna opposto al sig. Rendón Marín comporterebbe per quest’ultimo una partenza forzata dal territorio spagnolo e, quindi, da quello dell’Unione europea, da cui conseguirebbe l’uscita da tale territorio di entrambi i figli minorenni, a carico dell’interessato. Detto giudice rileva tuttavia che, a differenza delle situazioni esaminate nelle sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), e dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), la normativa nazionale applicabile prevede il divieto di rilasciare un permesso di soggiorno qualora il richiedente abbia precedenti penali in Spagna.

22

Di conseguenza, il giudice del rinvio si chiede se il diritto nazionale che vieta, senza alcuna possibilità di deroga, la concessione di un permesso di soggiorno in caso di precedenti penali nel paese in cui il permesso viene richiesto, benché da ciò derivi inevitabilmente la privazione per un minore, cittadino dell’Unione e a carico del richiedente tale permesso, del suo diritto di soggiorno nell’Unione, sia conforme alla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 20 TFUE dedotta nel caso di specie.

23

Date tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l’articolo 20 [TFUE], interpretato alla luce delle sentenze del 19 ottobre 2004,[Zhu e Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639)] e dell’8 marzo 2011, [Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124)], una normativa nazionale che esclude la possibilità di concedere un permesso di soggiorno al genitore di un cittadino dell’Unione (…) minore e a suo carico, a causa di precedenti penali nel paese in cui detto genitore presenta richiesta, benché ciò comporti l’allontanamento forzoso dal territorio dell’Unione del minore che ha l’obbligo di seguire il genitore».

Sul persistere della controversia di cui al procedimento principale

24

Risulta sia dal tenore letterale sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale della Corte (sentenza dell’11 settembre 2008, UGT-Rioja e a., da C‑428/06 a C‑434/06, EU:C:2008:488, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, la Corte può verificare d’ufficio il persistere della controversia di cui al procedimento principale.

25

Nel caso di specie, la controversia verte sul rifiuto di concedere al sig. Rendón Marín un permesso di soggiorno temporaneo in Spagna e il Tribunal Supremo (Corte di cassazione) è stato adito con un’impugnazione avverso la sentenza dell’Audiencia Nacional (Tribunale competente per l’intero territorio in determinati ambiti penali, amministrativi e della legislazione sociale), del 21 marzo 2012, che aveva respinto il ricorso proposto contro la decisione che ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno presentata dall’interessato.

26

Orbene, emerge dal fascicolo a disposizione della Corte, nonché dalle osservazioni formulate in udienza dal sig. Rendón Marín e dal governo spagnolo, che, dopo che il Tribunal Supremo (Corte di cassazione) ha proposto la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, il ricorrente nel procedimento principale ha depositato presso la Rappresentanza del governo a Malaga due nuove domande di permesso di soggiorno temporaneo per circostanze eccezionali, la seconda delle quali è stata accolta.

27

In udienza il governo spagnolo ha infatti affermato che il 18 febbraio 2015 era stato rilasciato al sig. Rendón Marín un permesso di soggiorno temporaneo da parte della Subdelegación del Gobierno en Málaga (Rappresentanza del governo della provincia di Malaga, Spagna). A tal riguardo, risulta dalle osservazioni orali del sig. Rendón Marín che egli ha ottenuto tale permesso di soggiorno temporaneo per circostanze eccezionali fondate sul radicamento familiare, ai sensi degli articoli 124 e 128 del regio decreto 557/2011, in virtù della cancellazione (cancelación), da parte dell’autorità spagnola competente, dei suoi precedenti penali dal suo casellario giudiziale.

28

Date tali circostanze, il giudice del rinvio è stato invitato ad indicare alla Corte se egli ritenesse ancora necessaria una risposta della stessa ai fini della decisione.

29

Con lettera del 9 marzo 2016, il giudice del rinvio ha rilevato che la domanda formulata nel ricorso giurisdizionale amministrativo volto all’ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo era stata accolta dalla decisione della Rappresentanza del governo della provincia di Malaga del 18 febbraio 2015, ma ha affermato che desiderava mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.

30

Infatti, secondo il giudice del rinvio, la concessione di un permesso di soggiorno, nel febbraio 2015, in favore del sig. Rendón Marín non equivale al totale accoglimento delle richieste formulate nel quadro del ricorso principale. Esso ritiene invero che se il predetto ricorso giurisdizionale amministrativo fosse stato accolto, la decisione impugnata del 13 luglio 2010, recante rigetto della richiesta di permesso di soggiorno dell’interessato, sarebbe stata dichiarata illegittima e la conseguente concessione di siffatto permesso avrebbe prodotto effetti a decorrere da tale data. Orbene, l’annullamento di tale decisione e la concessione di un permesso di soggiorno sin dalla predetta data potrebbero produrre conseguenze, nei confronti del ricorrente nel procedimento principale, che vanno oltre la concessione stessa, quali il risarcimento dei danni a causa della perdita di contratti di lavoro, di prestazioni sociali o di contributi previdenziali e, se del caso, il diritto di acquisire la cittadinanza spagnola.

31

Occorre quindi affermare che il procedimento principale è tuttora pendente dinanzi al giudice del rinvio e che una risposta della Corte alla questione sottoposta rimane utile ai fini della definizione di tale procedimento.

32

Pertanto, si deve rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sulla questione pregiudiziale

33

Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, alla Corte spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Infatti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere la controversia di cui sono investiti, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti giudici (v., segnatamente, sentenze del 14 ottobre 2010, Fuß, C‑243/09, EU:C:2010:609, punto 39; del 30 maggio 2013, Worten, C‑342/12, EU:C:2013:355, punto 30, e del 19 settembre 2013, Betriu Montull, C‑5/12, EU:C:2013:571, punto 40).

34

Di conseguenza, benché il giudice del rinvio abbia limitato le sue questioni all’interpretazione dell’articolo 20 TFUE, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento nel formulare la propria questione. A tal riguardo, spetta alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del predetto diritto che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in particolare, sentenze del 14 ottobre 2010, Fuß, C‑243/09, EU:C:2010:609, punto 40; del 30 maggio 2013, Worten, C‑342/12, EU:C:2013:355, punto 31, e del 19 settembre 2013, Betriu Montull, C‑5/12, EU:C:2013:571, punto 41).

35

Alla luce di tale giurisprudenza e tenuto conto degli elementi contenuti nella decisione di rinvio, si deve riformulare la questione sottoposta considerando che, mediante essa, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38, da un lato, nonché l’articolo 20 TFUE, dall’altro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che obbliga a rifiutare in modo automatico la concessione a un cittadino di uno Stato terzo di un permesso di soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato allorché tale cittadino ha dei precedenti penali, sebbene l’interessato abbia a suo esclusivo carico due figli minorenni, cittadini dell’Unione, che soggiornano con lui in tale Stato membro sin dalla loro nascita senza aver esercitato il loro diritto di libera circolazione, e sebbene tale diniego comporti la conseguenza che tali figli siano obbligati a lasciare il territorio dell’Unione.

36

In proposito è necessario anzitutto ricordare che gli eventuali diritti concessi ai cittadini di Stati terzi dalle disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti la cittadinanza dell’Unione sono non già diritti originari, bensì diritti derivati dall’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno da parte di un cittadino dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 35; del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 22, e del 12 marzo 2014, O. e B., C‑456/12, EU:C:2014:135, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). In tal senso, il diritto di soggiorno derivato in favore di un cittadino di uno Stato terzo esiste, in linea di principio, solo quando è necessario per assicurare al cittadino dell’Unione l’effettivo esercizio dei suoi diritti di libera circolazione e soggiorno in quest’ultima.

37

Dato tale contesto, si deve esaminare se un cittadino di uno Stato terzo, come il sig. Rendón Marín, possa beneficiare di un diritto di soggiorno derivato, basato sull’articolo 21 TFUE e sulla direttiva 2004/38, o sull’articolo 20 TFUE e, se del caso, se i suoi precedenti penali possano giustificare la limitazione di tale diritto.

Sull’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38

Sull’esistenza di un diritto di soggiorno derivato, basato sull’articolo 21 TFUE e sulla direttiva 2004/38

38

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 definisce quali «[a]venti diritto» ai diritti dalla stessa attribuiti «qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché [i] suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».

39

Nel caso di specie il sig. Rendón Marín è un cittadino di uno Stato terzo, padre di cittadini dell’Unione minorenni, dei quali egli ha l’affidamento esclusivo e che hanno sempre soggiornato nel medesimo Stato membro, ossia nel Regno di Spagna.

40

Dal momento che il figlio del sig. Rendón Marín, che è minorenne, non si è mai avvalso del suo diritto di libera circolazione e ha sempre soggiornato nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, si deve constatare che tale figlio non rientra nella nozione di «[a]vent[e] diritto» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, cosicché quest’ultima non gli si applica (sentenze del 15 novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punto 57, e del 6 dicembre 2012, O. e a., C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 42).

41

Invece, come fanno valere i governi spagnolo, greco, italiano e polacco, nonché la Commissione, la figlia del sig. Rendón Marín, minore avente la cittadinanza polacca che soggiorna in Spagna sin dalla sua nascita, rientra nella nozione di «[a]vent[e] diritto» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

42

Infatti, la Corte ha sottolineato che la situazione, nello Stato membro ospitante, di un cittadino di un altro Stato membro che è nato nello Stato membro ospitante e che non si è avvalso del diritto alla libera circolazione non può, soltanto per questo motivo, essere assimilata ad una situazione puramente interna che priva il predetto cittadino del beneficio, nello Stato membro ospitante, delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e di soggiorno delle persone (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 19).

43

Ne consegue che la figlia del sig. Rendón Marín può invocare l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e le disposizioni adottate ai fini dell’applicazione di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 26).

44

In tali circostanze, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e la direttiva 2004/38 conferiscono, in linea di principio, un diritto di soggiorno in Spagna alla figlia del sig. Rendón Marín.

45

Tuttavia, secondo la Corte, tale diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione sul territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui essi possiedono la cittadinanza è attribuito subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato FUE nonché dalle relative disposizioni di attuazione (sentenza del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 26), fermo restando che l’applicazione di tali limitazioni e condizioni deve essere operata nel rispetto dei limiti imposti dal diritto dell’Unione e in conformità ai principi generali di tale diritto, segnatamente al principio di proporzionalità (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 17 settembre 2002, Baumbast e R, C‑413/99, EU:C:2002:493, punto 91, e del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 32).

46

Per quanto concerne tali condizioni, si deve precisare che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza per una durata superiore a tre mesi se in particolare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, egli dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

47

Salvo che la figlia del sig. Rendón Marín abbia acquisito un diritto di soggiorno permanente in Spagna ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, nel qual caso il suo diritto di soggiorno non sarebbe soggetto alle condizioni previste al capo III di tale direttiva e, in particolare, a quelle enunciate all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultima, un diritto di soggiorno le può essere attribuito solo se ella soddisfa le condizioni stabilite in tale articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

48

In proposito, la Corte ha già dichiarato che, sebbene il cittadino dell’Unione debba disporre di risorse sufficienti, il diritto dell’Unione non contiene, tuttavia, il minimo requisito in merito alla provenienza di dette risorse, potendo queste ultime essere fornite, in particolare, dal cittadino di uno Stato terzo, genitore dei minori cittadini di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 30, e del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 27).

49

Nella specie, risulta dalla decisione di rinvio che i figli del sig. Rendón Marín sono adeguatamente accuditi e scolarizzati. Il governo spagnolo ha altresì affermato in udienza che, in forza della normativa spagnola, il sig. Rendón Marín fruisce di un’assicurazione malattia per se stesso e per i propri figli. Date tali circostanze, spetta al giudice del rinvio stabilire se la figlia del sig. Rendón Marín disponga, da sola o grazie al padre, di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38.

50

Per quanto riguarda la questione se il sig. Rendón Marín, cittadino di uno Stato terzo, possa avvalersi di un diritto di soggiorno derivato in quanto ascendente diretto di una cittadina dell’Unione che beneficerebbe del diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la qualità di familiare «a carico» del cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal titolare del diritto di soggiorno, di modo che quando, come nel caso di specie, si verifica la situazione inversa, vale a dire che il titolare del diritto di soggiorno è a carico del cittadino di uno Stato terzo, quest’ultimo non può invocare la qualità di ascendente «a carico» di detto titolare, ai sensi della direttiva 2004/38, per beneficiare di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 25).

51

Tuttavia, il rifiuto di consentire al genitore, cittadino di uno Stato terzo che abbia la custodia effettiva di un cittadino dell’Unione minorenne, di soggiornare insieme a tale cittadino nello Stato membro ospitante priverebbe di ogni efficacia il diritto di soggiorno di quest’ultimo, dal momento che il godimento del diritto di soggiorno da parte di un figlio minorenne implica necessariamente che tale minore abbia la facoltà di essere accompagnato dalla persona che ne garantisce effettivamente la custodia e, quindi, che detta persona possa risiedere con lui nello Stato membro ospitante durante tale soggiorno (v. sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 45, e del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 28).

52

Pertanto, se l’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38 conferiscono un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante al cittadino minorenne di un altro Stato membro, che soddisfi le condizioni fissate all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, tali medesime disposizioni consentono al genitore che abbia la custodia effettiva di detto cittadino di soggiornare con lui nello Stato membro ospitante (v. sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punti 4647, nonché del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 29).

53

A prescindere dall’ipotesi contemplata al punto 47 della presente sentenza, ipotesi che spetta al giudice del rinvio verificare, come sottolineato al punto 49 della medesima sentenza, se la figlia del sig. Rendón Marín soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 per poter beneficiare di un diritto di soggiorno in Spagna sulla base dell’articolo 21 TFUE e di tale direttiva, questi ultimi devono essere interpretati nel senso che ostano, in linea di principio, al diniego di un diritto di soggiorno derivato del sig. Rendón Marín sul territorio di tale Stato membro.

Sull’incidenza dei precedenti penali sul riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato tenuto conto degli articoli 27 e 28 della direttiva 2004/38

54

Si deve ora esaminare se l’eventuale diritto di soggiorno derivato del sig. Rendón Marín possa essere limitato da una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

55

A tal riguardo si deve ricordare che il diritto di soggiorno nell’Unione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari non è incondizionato, ma può essere subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato nonché dalle relative disposizioni di attuazione (v., in particolare, sentenza del 10 luglio 2008, Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

56

Si deve del pari rilevare che, ai sensi del considerando 23 della direttiva 2004/38, l’allontanamento dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per motivi d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro conferite dal Trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. È questa la ragione per cui, come risulta dal considerando 24 della direttiva 2004/38, quest’ultima istituisce un sistema di protezione contro le misure di allontanamento fondato sul grado d’integrazione delle persone interessate nello Stato membro ospitante, di modo che quanto più forte è l’integrazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la loro protezione contro l’allontanamento (sentenza del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, punti 2425).

57

Per quanto concerne il procedimento principale, le limitazioni al diritto di soggiorno discendono, in particolare, dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, disposizione che consente agli Stati membri di limitare il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, per motivi, in particolare, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2008, Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, punto 22).

58

Secondo giurisprudenza costante, l’eccezione attinente all’ordine pubblico costituisce una deroga al diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, da intendersi in modo restrittivo e la cui portata non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 1974, van Duyn, 41/74, EU:C:1974:133, punto 18; del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 33; del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C‑482/01 e C‑493/01, EU:C:2004:262, punto 65; del 27 aprile 2006, Commissione/Germania, C‑441/02, EU:C:2006:253, punto 34, nonché del 7 giugno 2007, Commissione/Paesi Bassi, C‑50/06, EU:C:2007:325, punto 42).

59

Come risulta dall’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2004/38, per essere giustificati, i provvedimenti restrittivi del diritto di soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, segnatamente quelli adottati per motivi di ordine pubblico, devono rispettare il principio di proporzionalità ed essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.

60

Si deve aggiungere che l’articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva sottolinea che la sola esistenza di condanne penali precedenti non giustifica automaticamente l’adozione di provvedimenti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, che il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale e attuale nei confronti di un interesse fondamentale della società o dello Stato membro interessato e che giustificazioni estranee al caso individuale di cui trattasi o attinenti a ragioni di prevenzione generale non possono essere prese in considerazione (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, punti 2324, nonché del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, punto 48).

61

Ne consegue che il diritto dell’Unione osta a una limitazione del diritto di soggiorno fondata su motivi di prevenzione generale e decisa nell’intento di dissuadere altri stranieri, in particolare quando tale provvedimento è stato adottato in modo automatico a seguito di una condanna penale, senza tener conto del comportamento personale dell’autore del reato né della minaccia che esso rappresenta per l’ordine pubblico (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2006, Commissione/Germania, C‑441/02, EU:C:2006:253 punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

62

Pertanto, al fine di valutare se un provvedimento di allontanamento sia proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito, nella specie la tutela dell’ordine pubblico o della pubblica sicurezza, occorre tenere conto dei criteri enunciati all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ossia la durata del soggiorno dell’interessato nel territorio dello Stato membro ospitante, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e l’importanza dei suoi legami con il paese d’origine. Il grado di gravità dell’infrazione dev’essere anch’esso preso in considerazione nell’ambito del principio di proporzionalità.

63

Orbene, si deve rilevare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale subordina in maniera automatica, e senza alcuna possibilità di deroga, l’ottenimento di un permesso di soggiorno iniziale all’assenza di precedenti penali in Spagna o nei paesi in cui la persona interessata ha soggiornato in precedenza.

64

Nel caso di specie, la decisione di rinvio indica che, in applicazione di tale normativa, la domanda di permesso di soggiorno temporaneo per circostanze eccezionali presentata dal sig. Rendón Marín il 18 febbraio 2010 è stata respinta a causa dell’esistenza di precedenti penali. Il permesso di soggiorno è stato quindi negato in maniera automatica, senza tenere conto della situazione peculiare del ricorrente nel procedimento principale, ossia senza valutare il suo comportamento personale né l’eventuale minaccia attuale che l’interessato poteva rappresentare per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

65

Per quanto riguarda la valutazione delle circostanze rilevanti nel caso di specie, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che il sig. Rendón Marín è stato condannato per un reato commesso nel 2005. Tale condanna penale precedente non è da sola sufficiente a giustificare un diniego del permesso di soggiorno. Mentre il comportamento personale dell’interessato deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società e la Corte ha sottolineato che la condizione relativa all’esistenza di una minaccia attuale deve, in linea di principio, essere soddisfatta nel momento in cui interviene il provvedimento controverso (v., in particolare, sentenza del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 28), tale non sembra essere l’ipotesi che ricorre nel caso di specie, dato che la pena detentiva cui è stato condannato il sig. Rendón Marín è stata sospesa e non sembra essere stata eseguita.

66

Per quanto concerne, peraltro, l’eventuale allontanamento del sig. Rendón Marín, è necessario, da un lato, prendere in considerazione i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare come sancito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, punto 52) e, dall’altro, rispettare il principio di proporzionalità. Il predetto articolo 7 della Carta deve essere letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, riconosciuto all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punti 5354).

67

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, l’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell’Unione che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante.

Sull’articolo 20 TFUE

Sull’esistenza di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE

68

Qualora il giudice del rinvio, nell’esaminare le condizioni enunciate all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ritenesse che tali condizioni non sono soddisfatte e, in ogni caso, per quanto concerne il figlio del sig. Rendón Marín, minore che ha sempre risieduto nello Stato membro di cui è cittadino, si deve chiarire se un diritto di soggiorno derivato a favore del sig. Rendón Marín possa, se del caso, essere basato sull’articolo 20 TFUE.

69

In via preliminare occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 20 TFUE conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione, il quale è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v. sentenza del 30 giugno 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

70

La cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto fondamentale e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le restrizioni fissate dai Trattati e i provvedimenti adottati al fine della loro applicazione (v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2010, Lassal, C‑162/09, EU:C:2010:592, punto 29, e del 16 ottobre 2012, Ungheria/Slovacchia, C‑364/10, EU:C:2012:630, punto 43).

71

Come dichiarato dalla Corte al punto 42 della sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell’Unione.

72

Per contro, le disposizioni del Trattato riguardanti la cittadinanza dell’Unione non attribuiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di Stati terzi (sentenze dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 66, e dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 34).

73

Infatti, come ricordato al punto 36 della presente sentenza, gli eventuali diritti conferiti ai cittadini di Stati terzi dalle disposizioni del Trattato riguardanti la cittadinanza dell’Unione sono non già diritti originari dei suddetti cittadini, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione. La finalità e la ratio di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che negarne il riconoscimento può pregiudicare, in particolare, la libertà di circolazione del cittadino dell’Unione (sentenze dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punti 6768, nonché dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 35).

74

A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di Stati terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non si sia avvalso della sua libertà di circolazione, un diritto di soggiorno deve nondimeno essere attribuito a un cittadino di uno Stato terzo, familiare del suddetto cittadino, a pena di pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione, se, in conseguenza del diniego di siffatto diritto, tale cittadino venisse di fatto costretto a lasciare il territorio dell’Unione nel suo insieme, venendo quindi privato del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti da tale status (v., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, punti 4344; del 15 novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punti 6667; dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 71; dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 36, nonché del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 32).

75

Le suesposte situazioni sono caratterizzate dal fatto che, sebbene siano disciplinate da normative che rientrano a priori nella competenza degli Stati membri, vale a dire le normative sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto derivato che, in presenza di determinate condizioni, prevedono il conferimento di un siffatto diritto, tali situazioni presentano tuttavia un rapporto intrinseco con la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione, la quale osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno sia negato ai suddetti cittadini nello Stato membro in cui risiede il cittadino dell’Unione di cui trattasi, al fine di non pregiudicare tale libertà (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 72, e dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 37).

76

Nel caso di specie, i figli del sig. Rendón Marín, che possiedono la cittadinanza di uno Stato membro, vale a dire, rispettivamente, le cittadinanze spagnola e polacca, beneficiano dello status di cittadino dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539, punto 21, e del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 25).

77

In quanto cittadini dell’Unione, i figli del sig. Rendón Marín hanno quindi il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione, e ogni limitazione a tale diritto rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

78

Pertanto, se il diniego del permesso di soggiorno opposto al sig. Rendón Marín, cittadino di uno Stato terzo che ha l’affidamento esclusivo di tali figli minori, obbligasse l’interessato a lasciare il territorio dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, ne potrebbe risultare una limitazione di detto diritto, in particolare del diritto di soggiorno, dal momento che i predetti figli minori potrebbero essere costretti ad accompagnare il sig. Rendón Marín e, quindi, a lasciare il territorio dell’Unione nel suo insieme. L’eventuale obbligo, a carico del loro padre, di lasciare il territorio dell’Unione li priverebbe quindi del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti che, nondimeno, il loro status di cittadino dell’Unione gli conferisce (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punto 67; dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 71; dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 36, e del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 32).

79

Diversi Stati membri che hanno presentato osservazioni hanno sostenuto che il sig. Rendón Marín e i suoi figli potrebbero recarsi in Polonia, Stato membro di cui è cittadina la figlia di quest’ultimo. Da parte sua, il sig. Rendón Marín ha affermato in udienza di non avere alcun legame con la famiglia della madre di sua figlia, madre che, a suo avviso, non risiede in Polonia, e che né lui né i suoi figli conoscono la lingua polacca. In proposito, spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell’insieme delle circostanze del procedimento principale, il sig. Rendón Marín, in qualità di genitore che ha da solo la custodia effettiva dei suoi figli, possa, se del caso, effettivamente beneficiare del diritto derivato di accompagnarli e di soggiornare con essi in Polonia, cosicché il diniego, da parte delle autorità spagnole, di concedergli un diritto di soggiorno non comporterebbe l’obbligo, per i figli dell’interessato, di lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punti 3435).

80

Fatte salve le verifiche menzionate ai punti 78 e 79 della presente sentenza, dalle informazioni di cui dispone la Corte si può inferire che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale può comportare, per i figli del sig. Rendón Marin, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale di diritti che lo status di cittadino dell’Unione conferisce loro e che, quindi, tale situazione rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

Sulla possibilità di introdurre limitazioni al diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE

81

Si deve sottolineare che l’articolo 20 TFUE non incide sulla possibilità, per gli Stati membri, di far valere un’eccezione connessa, segnatamente, al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della pubblica sicurezza. Ciò premesso, dal momento che la situazione del sig. Rendón Marín rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la sua valutazione deve tener conto del diritto al rispetto della vita privata e familiare, come enunciato all’articolo 7 della Carta, articolo che deve essere letto, come ricordato al punto 66 della presente sentenza, in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, sancito all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

82

Inoltre, come ricordato al punto 58 della presente sentenza, le nozioni di «ordine pubblico» e di «pubblica sicurezza», in quanto giustificative di una deroga al diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, devono essere intese in modo restrittivo, cosicché la loro portata non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri senza controllo da parte delle istituzioni dell’Unione.

83

La Corte ha quindi dichiarato che la nozione di «ordine pubblico» presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società. Quanto alla nozione di «pubblica sicurezza», dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale nozione comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua sicurezza esterna e che, pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché la sopravvivenza della popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza (v., in tal senso, sentenze del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, punti 4344, nonché del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punti 6566).

84

In tale contesto si deve considerare che, quando il diniego del diritto di soggiorno è basato sull’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, tenuto conto di reati commessi da un cittadino di uno Stato terzo che ha l’affidamento esclusivo dei figli, cittadini dell’Unione, siffatto diniego sarebbe conforme al diritto dell’Unione.

85

Per contro, non si potrebbe giungere automaticamente a tale conclusione sulla sola base dei precedenti penali dell’interessato. Tale conclusione può derivare, se del caso, solo da una valutazione concreta, da parte del giudice del rinvio, dell’insieme delle circostanze attuali e rilevanti del caso di specie, alla luce del principio di proporzionalità, dell’interesse superiore del minore e dei diritti fondamentali di cui la Corte assicura il rispetto.

86

Pertanto, tale valutazione deve in particolare prendere in considerazione il comportamento personale dell’interessato, la durata e la legittimità del soggiorno dell’interessato nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, la natura e la gravità del reato commesso, il livello di pericolosità attuale dell’interessato per la società, l’età dei figli coinvolti, il loro stato di salute e la loro situazione familiare ed economica.

87

Ne consegue che l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che l’interessato ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’Unione, dei quali ha l’affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell’Unione.

88

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sottoposta nel modo seguente:

L’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante;

l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a tale medesima normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’Unione, dei quali ha l’affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell’Unione.

Sulle spese

89

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

L’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante.

 

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a tale medesima normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’Unione, dei quali ha l’affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell’Unione europea.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.