Causa C‑153/14

Minister van Buitenlandse Zaken

contro

K

e

A

[domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/86/CE — Articolo 7, paragrafo 2 — Ricongiungimento familiare — Misure di integrazione — Normativa nazionale che impone ai familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente nello Stato membro interessato l’obbligo di superare un esame di integrazione civica per poter entrare sul territorio di detto Stato membro — Costi di un tale esame — Compatibilità»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 luglio 2015

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86 – Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Misure di integrazione – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di superare un esame di integrazione civica prima di autorizzare l’ingresso e il soggiorno sul territorio dello Stato membro – Ammissibilità – Presupposti – Considerazione di circostanze particolari che ostacolano obiettivamente il superamento del suddetto esame – Spese ragionevoli

(Direttiva del Consiglio 2003/86, art. 7, § 2, comma 1)

L’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi che superino un esame di integrazione civica che comprende la valutazione della conoscenza elementare sia della lingua che della società dello Stato membro interessato e che comporta il pagamento di diverse spese, prima di autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei suddetti cittadini sul proprio territorio ai fini del ricongiungimento familiare, se le condizioni di applicazione di un tale obbligo non rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, il che si verifica quando tali condizioni non consentono di prendere in considerazione circostanze particolari che impediscono oggettivamente agli interessati di poter superare tale esame e fissano l’importo delle spese relative a tale esame ad un livello troppo elevato.

Infatti, poiché l’autorizzazione al ricongiungimento familiare costituisce la regola generale, l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato restrittivamente. Peraltro, il margine di manovra riconosciuto agli Stati membri non deve essere impiegato dagli stessi in un modo che pregiudichi l’obiettivo di tale direttiva, che è di favorire il ricongiungimento familiare, nonché l’effetto utile di quest’ultima.

A tale proposito, in base al principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, i mezzi predisposti dalla normativa nazionale che attua l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 devono essere idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa e non devono eccedere quanto è necessario per conseguirli.

In tal senso, atteso che l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86, riguarda soltanto misure «di integrazione», le misure che gli Stati membri possono esigere sulla base di tale disposizione possono essere considerate legittime soltanto se consentono di facilitare l’integrazione dei familiari del soggiornante. A tal riguardo, l’obbligo di superare un esame di integrazione civica di livello elementare consente certamente di assicurare l’acquisizione da parte dei cittadini di paesi terzi interessati di conoscenze che risultano incontestabilmente utili per instaurare legami con lo Stato membro ospitante.

Tuttavia, il criterio di proporzionalità richiede, in ogni caso, che le condizioni di applicazione di un tale obbligo non eccedano quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo del ricongiungimento familiare perseguito dalla direttiva 2003/86. Infatti, le misure di integrazione previste dal suddetto articolo devono avere come finalità non di selezionare le persone che potranno esercitare il loro diritto al ricongiungimento familiare, ma di facilitare l’integrazione di queste ultime negli Stati membri.

Inoltre, circostanze individuali particolari, come l’età, il livello di educazione, la situazione finanziaria o le condizioni di salute dei familiari interessati del soggiornante, devono essere prese in considerazione in vista di esonerare questi ultimi dall’obbligo di superare tale esame di integrazione civica, quando, a motivo di dette circostanze, risulta che questi ultimi non sono in grado di sostenere tale esame o di superarlo.

In caso contrario, in simili circostanze, un tale obbligo potrebbe costituire un ostacolo difficilmente sormontabile per rendere effettivo il diritto al ricongiungimento familiare riconosciuto dalla direttiva 2003/86.

Tale interpretazione è avvalorata dall’articolo 17 della direttiva 2003/86, che impone un’individualizzazione dell’esame delle domande di ricongiungimento.

Infine, per quanto riguarda in particolare le spese relative all’esame di integrazione civica, se è vero che gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi di pagare le spese relative alle misure di integrazione adottate in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, nonché stabilire l’importo di tali spese, tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, il livello al quale tali spese sono fissate non deve avere né per oggetto né per effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, a pena di pregiudicare l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/86 e di privare quest’ultima del suo effetto utile. Orbene, ciò avverrebbe in particolare se l’ammontare delle spese esigibili per sostenere l’esame di integrazione civica fosse eccessivo tenuto conto della sua incidenza finanziaria considerevole sui cittadini di paesi terzi interessati.

(v. punti 50‑52, 54‑60, 64, 65, 71 e dispositivo)


Causa C‑153/14

Minister van Buitenlandse Zaken

contro

K

e

A

[domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/86/CE — Articolo 7, paragrafo 2 — Ricongiungimento familiare — Misure di integrazione — Normativa nazionale che impone ai familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente nello Stato membro interessato l’obbligo di superare un esame di integrazione civica per poter entrare sul territorio di detto Stato membro — Costi di un tale esame — Compatibilità»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 luglio 2015

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86 – Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Misure di integrazione – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di superare un esame di integrazione civica prima di autorizzare l’ingresso e il soggiorno sul territorio dello Stato membro – Ammissibilità – Presupposti – Considerazione di circostanze particolari che ostacolano obiettivamente il superamento del suddetto esame – Spese ragionevoli

(Direttiva del Consiglio 2003/86, art. 7, § 2, comma 1)

L’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi che superino un esame di integrazione civica che comprende la valutazione della conoscenza elementare sia della lingua che della società dello Stato membro interessato e che comporta il pagamento di diverse spese, prima di autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei suddetti cittadini sul proprio territorio ai fini del ricongiungimento familiare, se le condizioni di applicazione di un tale obbligo non rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, il che si verifica quando tali condizioni non consentono di prendere in considerazione circostanze particolari che impediscono oggettivamente agli interessati di poter superare tale esame e fissano l’importo delle spese relative a tale esame ad un livello troppo elevato.

Infatti, poiché l’autorizzazione al ricongiungimento familiare costituisce la regola generale, l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato restrittivamente. Peraltro, il margine di manovra riconosciuto agli Stati membri non deve essere impiegato dagli stessi in un modo che pregiudichi l’obiettivo di tale direttiva, che è di favorire il ricongiungimento familiare, nonché l’effetto utile di quest’ultima.

A tale proposito, in base al principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, i mezzi predisposti dalla normativa nazionale che attua l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 devono essere idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa e non devono eccedere quanto è necessario per conseguirli.

In tal senso, atteso che l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86, riguarda soltanto misure «di integrazione», le misure che gli Stati membri possono esigere sulla base di tale disposizione possono essere considerate legittime soltanto se consentono di facilitare l’integrazione dei familiari del soggiornante. A tal riguardo, l’obbligo di superare un esame di integrazione civica di livello elementare consente certamente di assicurare l’acquisizione da parte dei cittadini di paesi terzi interessati di conoscenze che risultano incontestabilmente utili per instaurare legami con lo Stato membro ospitante.

Tuttavia, il criterio di proporzionalità richiede, in ogni caso, che le condizioni di applicazione di un tale obbligo non eccedano quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo del ricongiungimento familiare perseguito dalla direttiva 2003/86. Infatti, le misure di integrazione previste dal suddetto articolo devono avere come finalità non di selezionare le persone che potranno esercitare il loro diritto al ricongiungimento familiare, ma di facilitare l’integrazione di queste ultime negli Stati membri.

Inoltre, circostanze individuali particolari, come l’età, il livello di educazione, la situazione finanziaria o le condizioni di salute dei familiari interessati del soggiornante, devono essere prese in considerazione in vista di esonerare questi ultimi dall’obbligo di superare tale esame di integrazione civica, quando, a motivo di dette circostanze, risulta che questi ultimi non sono in grado di sostenere tale esame o di superarlo.

In caso contrario, in simili circostanze, un tale obbligo potrebbe costituire un ostacolo difficilmente sormontabile per rendere effettivo il diritto al ricongiungimento familiare riconosciuto dalla direttiva 2003/86.

Tale interpretazione è avvalorata dall’articolo 17 della direttiva 2003/86, che impone un’individualizzazione dell’esame delle domande di ricongiungimento.

Infine, per quanto riguarda in particolare le spese relative all’esame di integrazione civica, se è vero che gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi di pagare le spese relative alle misure di integrazione adottate in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, nonché stabilire l’importo di tali spese, tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, il livello al quale tali spese sono fissate non deve avere né per oggetto né per effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, a pena di pregiudicare l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/86 e di privare quest’ultima del suo effetto utile. Orbene, ciò avverrebbe in particolare se l’ammontare delle spese esigibili per sostenere l’esame di integrazione civica fosse eccessivo tenuto conto della sua incidenza finanziaria considerevole sui cittadini di paesi terzi interessati.

(v. punti 50‑52, 54‑60, 64, 65, 71 e dispositivo)