SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

1o ottobre 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore — Contratto di prestito ipotecario — Articolo 7, paragrafo 1 — Cessazione dell’inserzione di clausole abusive — Mezzi adeguati ed efficaci — Riconoscimento di debito — Atto notarile — Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio — Titolo esecutivo — Obblighi del notaio — Esame d’ufficio delle clausole abusive — Sindacato giurisdizionale — Principi di equivalenza e di effettività»

Nella causa C‑32/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte della capitale, Ungheria), con decisione del 13 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2014, nel procedimento

ERSTE Bank Hungary Zrt.

contro

Attila Sugár,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), E. Jarašiūnas, e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 febbraio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per la ERSTE Bank Hungary Zrt., da L. Wallacher, ügyvéd;

per il governo ungherese, da M. Z. Fehér e G. Szima, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e D. Kuon, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K. Talabér-Ritz e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ERSTE Bank Hungary Zrt. (in prosieguo: la «ERSTE Bank») e il sig. Sugár in merito a una domanda di quest’ultimo diretta alla soppressione di una formula esecutiva apposta mediante atto notarile in merito a un riconoscimento di debito sottoscritto dal sig. Sugár sulla base di un contratto di prestito e di un contratto di garanzia ipotecaria concluso tra le parti.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13:

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

4

L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva così recita:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

5

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva:

«1.   Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole».

Il diritto ungherese

Il codice civile

6

L’articolo 200 della legge n. IV del 1959, che istituisce il codice civile (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény; in prosieguo: il «codice civile»), nella sua versione in vigore alla data della conclusione del contratto di cui al procedimento principale, così prevede:

«(1)   Le parti definiscono liberamente il contenuto del contratto. Esse possono derogare di comune accordo alle regole che disciplinano i contratti se non vi osta nessuna disposizione normativa.

(2)   È nullo qualsiasi contratto che viola o elude una norma giuridica, salvo che tale norma non preveda un’altra implicazione giuridica. È nullo del pari qualsiasi contratto che sia manifestamente contrario al buon costume».

7

Ai sensi dell’articolo 209, paragrafo 1, di detto codice:

«Una condizione contrattuale generale o una clausola di un contratto stipulato con un consumatore che non sia stata oggetto di negoziato individuale è abusiva se, in violazione dei requisiti di buona fede e di lealtà, determina i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, in modo unilaterale e ingiustificato, a detrimento della parte contraente che non è l’autore della clausola».

8

L’articolo 209/A, paragrafo 1, del codice civile prevede che la parte he ne sia lesa possa impugnare una clausola contrattuale abusiva.

9

Ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, sono nulle le clausole abusive che siano state inserite in contratti di consumo quali condizioni generali di contratto o che il professionista ha predisposto unilateralmente, preliminarmente e senza negoziazione individuale. La nullità può essere invocata solo nell’interesse del consumatore.

Il codice di procedura civile

10

Ai sensi dell’articolo 163 della legge n. III del 1952, che istituisce il codice di procedura civile (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény; in prosieguo: il «codice di procedura civile»), il giudice può individuare gli elementi fattuali che considera di pubblica notorietà. Lo stesso vale per gli elementi fattuali di cui lo stesso abbia conoscenza d’ufficio. Può altresì tener conto degli elementi fattuali anche qualora non siano stati prodotti dalle parti ma non è tenuto ad informarle in merito ai medesimi nel corso dell’udienza.

11

In applicazione dell’articolo 366 del codice di procedura civile, se l’estinzione dell’esecuzione forzata o la sua limitazione non è possibile nell’ambito di una procedura esecutiva giudiziaria a norma degli articoli 41 o 56 della legge n. LIII del 1994, relativa all’esecuzione giudiziaria (a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény; in prosieguo: la «legge sull’esecuzione giudiziaria»), il debitore che ritiene ingiusta l’esecuzione forzata può promuovere avverso la parte esecutante un procedimento diretto all’estinzione o alla limitazione di un’esecuzione forzata.

12

L’articolo 369 di detto codice dispone quanto segue:

«Si può promuovere un procedimento di estinzione o limitazione dell’esecuzione disposta mediante un atto pubblico munito di formula esecutiva o mediante un titolo esecutivo analogo se:

a)

il credito per il quale è prevista l’esecuzione non è sorto in modo valido,

(...)».

13

Ai sensi dell’articolo 370 di detto codice, il giudice adito al quale sia assegnato il procedimento di estinzione o di limitazione dell’esecuzione può disporre la sospensione dell’esecuzione forzata nella controversia di cui al procedimento principale.

La legge sull’esecuzione giudiziaria

14

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della legge sull’esecuzione giudiziaria:

«1)   Si può predisporre un titolo esecutivo qualora il provvedimento cui si deve dare esecuzione:

a)

comporti un’obbligazione di pagamento (somma di denaro),

b)

sia definitivo o provvisoriamente esecutivo, e

c)

sia decorso il termine per l’adempimento. (...)».

15

L’articolo 23/C di detta legge disciplina la procedura di apposizione, da parte del notaio, della formula esecutiva sull’atto notarile dallo stesso redatto. Secondo il paragrafo 1 di tale articolo, il notaio che ha predisposto il documento appone la formula esecutiva sull’atto notarile qualora questo contenga:

l’impegno avente ad oggetto la prestazione e la controprestazione o l’impegno unilaterale;

il nome del creditore e quello del debitore;

l’oggetto, il quantitativo (importo) e la causa dell’obbligazione, e

le modalità e il termine di adempimento.

16

L’articolo 23/C della legge sull’esecuzione giudiziaria prevede, ai suoi paragrafi 2 e 5:

«2)   Se l’obbligazione è stata subordinata all’adempimento di una condizione o al decorso di un termine, la sua esecutorietà richiede altresì che l’adempimento della condizione o il decorso del termine siano precisati nell’atto.

(...)

5)   Si può procedere all’esecuzione qualora il credito previsto nell’atto notarile possa essere oggetto di esecuzione forzata giudiziale e qualora sia decorso il termine per l’adempimento del credito. (...)».

17

L’articolo 31/E, paragrafo 2, di detta legge dispone che la procedura notarile, quale attività di volontaria giurisdizione in materia civile, produce effetti analoghi a quelli di un procedimento giurisdizionale e che le decisioni adottate dai notai producono effetti analoghi a quelli delle decisioni adottate dai giudici locali.

18

L’articolo 56, paragrafo 1, della legge sull’esecuzione giudiziaria prevede che, mediante ordinanza, il giudice che dispone l’esecuzione forzata estingue o, all’occorrenza, limita l’esecuzione forzata qualora abbia constatato, sulla base di atti autentici, che la decisione da eseguire è stata derogata o modificata da una decisione definitiva o qualora una decisione definitiva abbia constatato che il credito relativamente al quale è richiesta l’esecuzione forzata, accertato con un atto munito della formula esecutiva, non è validamente sorto.

19

Conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, di detta legge, se il giudice inserisce in un documento la formula esecutiva in violazione di legge, tale formula dovrà essere soppressa.

20

L’articolo 212 di detta legge ha il seguente tenore:

«1)   Il giudice che dispone l’esecuzione può procedere alla revoca del mandato di esecuzione o alla soppressione della formula esecutiva in qualsiasi momento, su istanza di parte, sulla base delle informazioni a disposizione del pubblico ufficiale incaricato dell’esecuzione o d’ufficio.

2)   L’ordinanza deve essere notificata alle parti che possono proporre appello».

21

L’articolo 224/A della legge sull’esecuzione giudiziaria è così formulato:

«Quando spetta al notaio disporre l’esecuzione forzata, occorre applicare le presenti disposizioni adattandole come segue:

a)

per “giudice che dispone l’esecuzione” s’intende il notaio; per “decisione emessa dal giudice che dispone l’esecuzione” s’intende la decisione adottata dal notaio;

(...)».

La legge relativa ai notai

22

La legge n. XLI del 1991, relativa ai notai (a közjegyzökről szóló 1991. évi XLI. törvény; in prosieguo: la «legge relativa ai notai»), definisce come segue, al suo articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, le competenze dei notai:

«1)   La legge conferisce ai notai il potere di attribuire pubblica fede a determinati atti e documenti, in modo che forniscano in modo imparziale servizi giuridici alle parti, al fine di prevenire eventuali contenziosi.

2)   Il notaio redige atti pubblici aventi ad oggetto negozi giuridici e fatti giuridicamente rilevanti, garantisce la conservazione di determinati atti, trasferisce a chi di diritto, su incarico delle parti, denaro, oggetti di valore e titoli e, con riferimento ai procedimenti di sua competenza, fornisce consulenza alle parti, garantendo un pari trattamento delle stesse, nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento delle loro obbligazioni.

(...)

4)   Il notaio svolge, nell’ambito delle sue attribuzioni di legge, un’attività ufficiale di applicazione del diritto correlata al servizio pubblico di amministrazione della giustizia».

23

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della legge in parola dispone come segue:

«1)   Il notaio deve rifiutare di prestare la sua assistenza qualora essa sia incompatibile con i suoi obblighi, in particolare qualora sia richiesta ai fini di un’operazione giuridica contraria alla legge o che mira ad aggirare quest’ultima o il cui scopo è vietato o abusivo.

2)   Qualora, nel corso del procedimento, il notaio rilevi un elemento tale da suscitare dubbi, senza che ciò lo obblighi a rifiutare la sua assistenza, è tenuto ad attirare l’attenzione delle parti su tale elemento e a farne menzione per iscritto. Se la parte solleva un’obiezione riguardo a detto elemento, il notaio rifiuta la propria assistenza».

24

L’articolo 112, paragrafo 1, di detta legge presenta una formulazione identica a quella dell’articolo 23/C della legge sull’esecuzione giudiziaria, per quanto riguarda gli elementi che un atto autentico deve indicare affinché possa esservi apposta la formula esecutiva.

I fatti del procedimento principale e le questioni pregiudiziali

25

Il 18 dicembre 2007, la ERSTE Bank e il sig. Sugár hanno concluso, con atto autentico, un contratto di prestito avente ad oggetto un importo pari a 30687 franchi svizzeri (CHF), diretto a finanziare l’acquisto di un bene immobile. Tale contratto è garantito da un’ipoteca su detto bene.

26

Il 19 dicembre 2007, sulla base del contratto di prestito, il sig. Sugár ha sottoscritto un riconoscimento di debito predisposto mediante atto notarile a favore della ERSTE Bank. Dal fascicolo emerge che tale atto conferisce a quest’ultima, in caso di inadempimento da parte del sig. Sugár dei propri obblighi contrattuali, il diritto di risolvere il contratto di prestito e di procedere al recupero del debito risultante da tale contratto sulla base di un certificato di liquidazione predisposto dalla stessa ERSTE Bank in cui si è indicato l’importo del debito.

27

Dal momento che il sig. Sugár non ha provveduto al pagamento, la ERSTE Bank ha risolto il contratto di prestito e ha chiesto che venisse apposta la formula esecutiva su tale riconoscimento di debito. Il 13 dicembre 2011, ritenendo che fossero soddisfatti i presupposti di legge, il notaio ha apposto la formula esecutiva sull’atto di cui trattasi, il che ha comportato che lo stesso potesse consentire l’esecuzione forzata e, pertanto, che acquisisse un carattere analogo a quello di una decisione giudiziaria.

28

Il 5 giugno 2013, il sig. Sugár ha sottoposto al notaio una domanda di soppressione della formula esecutiva apposta sull’atto autentico contenente il riconoscimento di debito relativo al contratto di prestito concluso con la ERSTE Bank sostenendo, in particolare, che tale contratto conteneva clausole abusive. Inoltre, il sig. Sugár ha contestato la legittimità della dichiarazione di risoluzione del contratto e ha fatto valere che la formula esecutiva ordinava l’esecuzione forzata di obbligazioni che non emergono dall’atto di riconoscimento di debito. Il ricorrente ha altresì indicato di aver presentato una domanda vertente sull’estinzione dell’esecuzione forzata e una domanda di dichiarazione di nullità.

29

Con decisione del 13 giugno 2013, il notaio ha respinto la domanda di soppressione della formula esecutiva in quanto quest’ultima non era inficiata da alcuna irregolarità, dal momento che l’atto autentico di cui trattasi conteneva un riconoscimento di debito, il nome del creditore e quello del debitore, la causa e l’importo dell’obbligazione, le sue modalità d’esecuzione e il termine prescritto a tale scopo. Inoltre, lo stesso ha constatato che l’atto indicava che l’obbligazione derivava dall’adempimento di una condizione nonché la data alla quale la stessa era stata adempiuta. Il notaio ha altresì osservato che, dal momento che la procedura notarile ha carattere di volontaria giurisdizione, disponeva soltanto di un limitato potere discrezionale in materia di prove e che non gli competeva pronunciarsi su una controversia insorta tra le parti in merito alla legittimità della risoluzione del contratto o delle clausole contenute in quest’ultimo, questioni queste di competenza esclusiva degli organi giurisdizionali.

30

Il sig. Sugár ha presentato, presso la Fővárosi Törvényszék, un ricorso diretto all’annullamento della decisione del notaio e alla soppressione della formula esecutiva apposta, a suo giudizio, in violazione della legge. A sostegno di tale ricorso, rileva in particolare che il riconoscimento di debito di cui trattasi contiene clausole contrattuali abusive e dati erronei, che l’importo del debito vi è previsto in valuta estera, sebbene il prestito sia stato concesso in forint, e che è stato determinato esclusivamente sulla base dei dati interni della ERSTE Bank. Reputa che l’apposizione della formula esecutiva costituisca un abuso di diritto qualora la parte esecutante sottoponga un atto unilaterale la cui validità potrebbe essere esaminata solo nell’ambito di un procedimento contraddittorio.

31

Il giudice del rinvio precisa che, conformemente alla legge sull’esecuzione giudiziaria, il notaio appone la formula esecutiva sull’atto cui dare esecuzione, che diviene, di conseguenza, un titolo esecutivo. Tuttavia, nel corso della procedura di apposizione della formula esecutiva, il notaio si limita a verificare la conformità dell’atto cui dare esecuzione con i requisiti formali e materiali, senza poter esaminare l’eventuale natura abusiva di clausole del contratto di prestito su cui tale atto si fonda. È esclusivamente nell’ambito di un ricorso avente ad oggetto l’estinzione o la limitazione dell’esecuzione forzata che il consumatore può invocare la natura abusiva delle clausole contrattuali, il che, secondo il giudice del rinvio, potrebbe contravvenire agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 93/13.

32

Alla luce di quanto sopra, il Fővárosi Törvényszék ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:

«1)

Se sia conforme all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE un procedimento di uno Stato membro ai sensi del quale, in caso di inadempimento da parte del consumatore di un’obbligazione sancita da un atto corretto da un punto di vista formale redatto da un notaio, la controparte del consumatore rivendichi un importo, da essa stessa indicato, mediante la predisposizione di una cosiddetta formula esecutiva, senza che sia necessario instaurare un procedimento giurisdizionale in contraddittorio in cui si possa esaminare l’abusività delle clausole contenute nel contratto che costituisce il fondamento della formula esecutiva.

2)

Se il consumatore possa chiedere, nell’ambito di tale procedimento, che sia soppressa la formula esecutiva già apposta, e questo sul fondamento del fatto che non sia stato effettuato l’esame dell’abusività delle clausole contenute nel contratto che ne costituiscono il fondamento, nonostante, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciata nella causa C 472/11, il giudice sia tenuto a informare il consumatore in merito all’esistenza di clausole abusive che lo stesso abbia constatato».

Sulle questioni pregiudiziali

33

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente a un notaio, il quale abbia redatto, in osservanza dei requisiti formali, un atto autentico riguardante un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, di procedere all’apposizione della formula esecutiva su tale atto o di rifiutare di sopprimerla senza che, né in una fase né in un’altra, sia stato esaminato il carattere abusivo delle clausole di detto contratto.

34

Dalla decisione di rinvio emerge che tali questioni sono connesse all’esistenza, nel diritto nazionale, di una procedura secondo cui il notaio, su istanza del creditore, può apporre la formula esecutiva sull’atto autentico che sancisce l’obbligazione del debitore, senza poter procedere a un esame della validità di tale atto, fatto salvo il rispetto di una serie tassativa di requisiti formali connessi al contenuto di tale atto, come quelli previsti dall’articolo 23/C della legge relativa all’esecuzione giudiziaria. Pertanto, in applicazione di detto articolo, l’atto deve indicare l’impegno avente ad oggetto la prestazione e la controprestazione, i nomi del creditore e del debitore, l’oggetto dell’obbligazione, il suo importo e la sua causa e, infine, le sue modalità di esecuzione e il suo termine.

35

Nella fattispecie, nel procedimento principale, il titolo esecutivo consiste in una dichiarazione notarile di riconoscimento di debito sottoscritta dal sig. Sugár a seguito della conclusione di un contratto di prestito ipotecario tra lo stesso e la ERSTE Bank.

36

L’apposizione della formula esecutiva su tale atto, sulla base degli elementi forniti esclusivamente dal creditore, di fatto consente di ottenere, senza un procedimento contenzioso dinanzi a un giudice, l’esecuzione forzata del contratto. Infatti, in forza dell’articolo 31/E, paragrafo 2, della legge sull’esecuzione giudiziaria, un atto notarile munito della formula esecutiva produce lo stesso effetto di una decisione di un giudice locale.

37

Risulta altresì dal fascicolo che, a norma degli articoli 211, paragrafo 2, e 224/A della legge sull’esecuzione giudiziaria, il notaio può sopprimere la formula esecutiva apposta «in violazione di legge». Tuttavia, come ha sottolineato il governo ungherese nelle sue osservazioni, tale procedura non riguarda la validità delle clausole contrattuali, ma esclusivamente il controllo in merito alla legittimità dell’apposizione della formula esecutiva.

38

Ne consegue pertanto che, in forza della normativa nazionale, il controllo, da parte del notaio, della validità delle clausole contrattuali non è possibile né nel contesto della procedura di apposizione della formula esecutiva né in quello della sua soppressione.

39

Per stabilire se tale normativa sia compatibile con le prescrizioni della direttiva 93/13, occorre anzitutto rammentare che il sistema di tutela posto in atto da tale direttiva è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (v. sentenza Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

40

Relativamente ad una siffatta situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (v., sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

41

In questo contesto, la Corte ha già rilevato in più occasioni che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione di detta direttiva e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari (v., in particolare, sentenze Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 46; Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, punto 34, nonché Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 24).

42

La Corte ha altresì statuito che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale che abbia rilevato d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale è tenuto, senza attendere che il consumatore presenti una domanda a tale scopo, a trarre tutte le conseguenze derivanti secondo il diritto nazionale, fatto salvo il rispetto del principio contraddittorio (v., in tal senso, sentenza Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 36).

43

Parimenti, la Corte ha precisato che la direttiva 93/13 osta ad una normativa di uno Stato membro che non consenta al giudice adito con una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo (sentenza Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 57).

44

Nella sua giurisprudenza, la Corte ha altresì osservato che la normativa di uno Stato membro non era conforme alla direttiva 93/13 qualora, non prevedendo, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale costituente il fondamento del titolo esecutivo, tale normativa non consentisse al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, di emanare provvedimenti provvisori di sospensione di detto procedimento esecutivo (v., in tal senso, sentenze Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 64, e Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, punto 36).

45

Infine, la Corte ha dichiarato contrario alla direttiva 93/13 una normativa nazionale che non consenta al giudice dell’esecuzione, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che fonda il titolo esecutivo, né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segnatamente, la sospensione dell’esecuzione, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito, competente ad esaminare il carattere abusivo di tale clausola (v. ordinanza Banco Popular Español e Banco de Valencia, C‑537/12 e C‑116/13, EU:C:2013:759, punto 60, nonché sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 28).

46

Per quanto riguarda la procedura semplificata di esecuzione forzata notarile di cui trattasi nel procedimento principale, la Commissione europea ha sostenuto che la possibilità per un notaio di avviare l’esecuzione forzata di un contratto, senza aver esaminato nell’ambito della procedura di apposizione della formula esecutiva o in quello della sua soppressione il carattere abusivo delle singole clausole, è tale da pregiudicare la direttiva 93/13, come interpretata dalla giurisprudenza menzionata ai punti precedenti e, in particolare, dalle sentenze Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349) e Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88), citata quest’ultima anche dal giudice del rinvio nella sua seconda questione. Secondo la Commissione, dal momento che la procedura notarile ha effetti analoghi a quelli di un procedimento giurisdizionale, il notaio dovrebbe, pertanto, anche poter esaminare d’ufficio la natura abusiva delle clausole contrattuali, quando dispone di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari a tale scopo.

47

Tuttavia, come ha sottolineato l’avvocato generale, in particolare ai paragrafi da 65 a 67 e 72 delle sue conclusioni, si deve constatare che tale giurisprudenza si inserisce nel contesto specifico dell’esercizio della funzione giurisdizionale e, tenuto conto delle differenze fondamentali tra quest’ultima e la funzione notarile, non si attaglia a quest’ultima.

48

Inoltre, occorre osservare che la direttiva 93/13 non contiene nessuna disposizione riguardante il ruolo che può essere o meno devoluto al notaio in materia di controllo delle clausole contrattuali abusive. Pertanto, tale direttiva non disciplina la questione se occorra estendere al notaio, in circostanze in cui una normativa nazionale gli attribuisce la competenza ad apporre la formula esecutiva su un atto autentico riguardante un contratto, e successivamente di sopprimerla, la facoltà di esercitare competenze che rientrano direttamente nella funzione giurisdizionale.

49

Ne consegue che, in mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata nel diritto dell’Unione e del ruolo assegnato ai notai nell’ambito di questi ultimi, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire tali norme, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, a condizione però che esse non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente arduo l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 50; Pohotovost’, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 46, e Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 50).

50

Per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento tale da far dubitare della conformità a quest’ultimo della normativa di cui trattasi nel procedimento principale.

51

Con riferimento al principio di effettività, occorre ricordare che, secondo quanto già affermato dalla Corte, ciascun caso in cui occorra stabilire se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento nonché dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v., in particolare, sentenza Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

52

Si deve quindi stabilire se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le disposizioni nazionali di cui trattasi, analizzate nel loro contesto tenendo conto di tutti i mezzi di ricorso esistenti, sono tali da garantire che siano forniti mezzi adeguati ed efficaci al fine di far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori e che tali clausole non vincolino questi ultimi, come previsto dagli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

53

A tale titolo, il governo ungherese rileva sostanzialmente che la procedura semplificata di esecuzione forzata di cui trattasi nel procedimento principale non esclude un controllo delle clausole abusive, sia esso effettuato dagli stessi notai o dai giudici nazionali.

54

Si deve rilevare che, tenuto conto della particolare fiducia che il consumatore dimostra, di norma, nei confronti del notaio, nella sua qualità di consulente imparziale, e del fatto che gli atti redatti da quest’ultimo non sono inficiati da illegittimità, esiste un rischio non trascurabile che il consumatore sia meno vigilante al momento della predisposizione di detti atti quanto all’esistenza di clausole abusive e alle conseguenze di una procedura semplificata di esecuzione forzata notarile, come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, può verificarsi che il consumatore, qualora una siffatta procedura sia stata avviata dal professionista, non disponga, senza l’intervento di un notaio, di tutte le informazioni necessarie per essere in grado di difendersi nell’ambito di detta procedura dinanzi ai giudici nazionali.

55

Quanto alla disciplina di cui trattasi nel procedimento principale, si deve osservare che, conformemente all’articolo 1 della legge relativa ai notai, spetta a questi ultimi, in particolare, apportare con la loro consulenza, nei procedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, il loro aiuto alle parti garantendo la parità di trattamento di queste ultime nell’esercizio dei loro diritti e nell’esecuzione dei loro obblighi, al fine di prevenire eventuali controversie.

56

Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale legge, il notaio è tenuto a verificare la conformità alla legge e il carattere abusivo di un’operazione giuridica e di informare, per iscritto, le parti qualora riscontri un elemento che susciti dubbi.

57

Da tali indicazioni discende che, nel sistema processuale ungherese, il notaio sembra essere legittimato a svolgere, in particolare nella fase della redazione di un atto autentico relativo a un contratto concluso da un professionista con un consumatore, un ruolo di prevenzione del carattere abusivo delle clausole di tale contratto e risulta inoltre esplicitamente chiamato a garantire con la sua consulenza la parità di trattamento in tutte le procedure rientranti nelle sue attribuzioni, inclusa quella dell’esecuzione forzata.

58

Da quanto precede emerge che le disposizioni generali della legge relativa ai notai si configurano tali, salvo verifiche spettanti al giudice del rinvio, da contribuire al rispetto degli obblighi enunciati agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

59

Si deve osservare, come ha precisato l’avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, che i mezzi adeguati ed efficaci atti a far cessare l’inserzione delle clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori devono includere disposizioni atte a garantire a questi ultimi una tutela giurisdizionale effettiva, offrendo loro la possibilità di impugnare il contratto controverso, anche nella fase di esecuzione forzata di quest’ultimo, e ciò, a condizioni processuali ragionevoli, in modo che l’esercizio di loro diritti non sia soggetto a condizioni, in particolare relative a termini o costi che rendano eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva 93/13. È nell’ambito di tali procedimenti giudiziari che la giurisprudenza della Corte, citata ai punti da 41 a 45 della presente sentenza, deve trovare piena applicazione.

60

Nella fattispecie in esame, dalla decisione di rinvio emerge che il sig. Sugár può, da una parte, in applicazione dell’articolo 209/A, paragrafo 1, del codice civile, introdurre un ricorso di contestazione della validità del contratto e, dall’altra parte, in applicazione dell’articolo 369 del codice di procedura civile, avviare un procedimento diretto all’estinzione o alla limitazione dell’esecuzione forzata. Nell’ambito di quest’ultimo procedimento, il consumatore, ai sensi dell’articolo 370 del codice di procedura civile, può chiedere la sospensione dell’esecuzione forzata del contratto di cui trattasi nel procedimento principale.

61

Inoltre, dagli elementi forniti alla Corte, in particolare dal governo ungherese, sembra discendere che spetta al giudice del rinvio verificare se, nonostante il tenore degli articoli 369 e 370 del codice di procedura civile, i giudici nazionali possano e debbano, nel contesto di tali procedimenti, esaminare il carattere abusivo delle clausole contrattuali e, nell’osservanza dell’articolo 163 di tale codice e conformemente alla giurisprudenza della Kúria (Corte suprema), rilevare d’ufficio i casi di nullità manifesta che possono essere accertati sulla base degli elementi di prova disponibili.

62

Orbene, se è vero che la direttiva 93/13 impone, nelle controversie che coinvolgono un consumatore e un professionista, un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie (sentenze Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, nonché Pohotovost’, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 40 e giurisprudenza ivi citata), il rispetto del principio dell’effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato (v., in tal senso, sentenza Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 56).

63

Di conseguenza, il fatto che il consumatore possa invocare la tutela delle disposizioni legislative sulle clausole abusive solo se promuove un procedimento giurisdizionale non può essere considerato, di per sé, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, contrario al principio di effettività. Infatti, la tutela giurisdizionale effettiva garantita dalla direttiva 93/13 si fonda sulla premessa secondo la quale i giudici nazionali sono previamente aditi da una delle parti del contratto.

64

Spetta peraltro al giudice del rinvio, che è il solo ad avere una conoscenza diretta delle modalità procedurali dei ricorsi nel proprio sistema giuridico interno e l’unico al quale compete l’interpretazione del diritto nazionale, valutare la questione se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, tali modalità garantiscano una tutela giurisdizionale effettiva al consumatore.

65

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente a un notaio, il quale abbia redatto, in osservanza dei requisiti formali, un atto autentico riguardante un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, di procedere all’apposizione della formula esecutiva su tale atto o di rifiutare di sopprimerla senza che, né in una fase né in un’altra, sia stato esaminato il carattere abusivo delle clausole di detto contratto.

Sulle spese

66

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente a un notaio, il quale abbia redatto, in osservanza dei requisiti formali, un atto autentico riguardante un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, di procedere all’apposizione della formula esecutiva su tale atto o di rifiutare di sopprimerla senza che, né in una fase né in un’altra, sia stato esaminato il carattere abusivo delle clausole di detto contratto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.