CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 25 febbraio 2016 ( 1 )

Causa C‑559/14

Rudolfs Meroni

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Sezione della Corte suprema di Lettonia)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 34, punto 1 — Motivi di rifiuto del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività di provvedimenti provvisori e cautelari — Ordine pubblico (ordre public)»

I – Introduzione

1.

Dopo la causa West Tankers ( 2 ), incentrata su una «antisuit injunction», nel caso di specie la Corte è chiamata nuovamente ad occuparsi di una peculiarità processuale del diritto di common‑law.

2.

In questa occasione si discute di una cosiddetta «freezing injunction [ordinanza di congelamento]» ( 3 ). Si tratta di un’ordinanza giudiziale provvisoria di congelamento volta a impedire che i beni del debitore siano sottratti – mediante alienazione – a una futura azione da parte del creditore.

3.

Nel caso di specie, il congelamento dei beni non si applica però soltanto al convenuto del procedimento principale. L’ordinanza di congelamento riguarda invece anche terzi che hanno un collegamento stretto con il patrimonio del convenuto. Il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di esecutività di detta ordinanza nella Repubblica di Lettonia, ritiene che ciò presenti degli elementi di problematicità sotto il profilo dell’ordine pubblico (ordre public).

4.

La presente causa dà così nuovamente occasione alla Corte di precisare la nozione giuridica di ordine pubblico (ordre public) nell’ambito del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 4 ). Rilevanza centrale assume qui la questione se, e in caso affermativo in che misura, la lesione di diritti di terzi debba essere presa in considerazione in sede di dichiarazione di esecutività quale motivo di rifiuto.

II – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione

5.

La normativa dell’Unione rilevante per il presente caso è costituita dal regolamento n. 44/2001.

6.

Il considerando 18 del regolamento in parola dispone quanto segue:

«Il rispetto dei diritti della difesa esige (…) che, contro la dichiarazione di esecutività [di una decisione], il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. (…)».

7.

L’articolo 32 del regolamento citato definisce la nozione di «decisione» ( 5 ) come segue:

«Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

8.

A norma dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, «[l]e decisioni non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto». Lo stesso vale, ai sensi dell’articolo 34, punto 2, del regolamento in questione, se «la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

9.

L’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

10.

L’articolo 41 del regolamento n. 44/2001 ha il seguente tenore:

«La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’articolo 53 [ ( 6 ) ], senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l’esecuzione è chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni».

11.

In base all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, «[l]a dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte».

12.

L’articolo 43 del regolamento n. 44/2001 stabilisce che «ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività».

13.

In base all’articolo 45, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 44/2001, «[i]l giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi [dell’articolo] 43 (…) rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35».

B – Diritto lettone

14.

In base all’articolo 92 della Costituzione della Repubblica di Lettonia, chiunque deve poter difendere i propri diritti e interessi legittimi dinanzi a un giudice terzo.

15.

L’articolo 105 della Costituzione lettone stabilisce che il diritto di proprietà può subire limitazioni solo sulla base di una legge.

III – Fatti della controversia principale e questioni pregiudiziali

16.

La domanda di pronuncia pregiudiziale si basa su una controversia vertente sulla dichiarazione di esecutività nella Repubblica di Lettonia di un’ordinanza di congelamento emanata dall’High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) (Regno Unito), nel 2013.

17.

Con la suddetta ordinanza di congelamento è ingiunto, in particolare al sig. A.L., di non disporre dei beni che – direttamente o indirettamente – fanno parte del suo patrimonio. Il divieto si estende alle sue partecipazioni nella società lettone VB. Il sig. A.L. detiene direttamente solo un’azione della società in parola. Secondo il giudice del rinvio, egli è però anche «beneficiario effettivo» ( 7 ) di quote quantomeno di un’altra società (in prosieguo: la «Y»), la quale a sua volta detiene un’ampia partecipazione nella VB.

18.

Il sig. Meroni appartiene alla dirigenza della società Y. In forza di un sequestro disposto dalla Procura generale lettone nel 2007, egli svolge altresì le mansioni di amministratore ( 8 ) delle partecipazioni nella società Y il cui beneficiario effettivo è il sig. A.L.

19.

L’ordinanza di congelamento di cui trattasi si applica, in base al suo paragrafo 6, «a tutti gli interessi [nella società VB], indipendentemente dal fatto che siano intestati o meno a (…)[A.L.]». Contro l’ordinanza può essere proposto ricorso in base al diritto inglese. Anche soggetti che non sono intervenuti nel procedimento inglese in qualità di parti possono, se l’ordinanza di congelamento è stata loro notificata, chiederne la modifica o l’annullamento ( 9 ); in caso contrario sono però tenuti a rispettarla dopo averne ricevuto comunicazione ( 10 ). Nel caso di beni al di fuori dell’Inghilterra e del Galles, l’ordinanza non impedisce però ai suddetti soggetti terzi di continuare ad adempiere le obbligazioni, contrattuali o di altro tipo, e di conformarsi ai provvedimento dello Stato ( 11 ). In base al paragrafo 22 («Parti alle quali deve essere notificata la presente ordinanza»), l’ordinanza di congelamento deve essere notificata, oltre che ai convenuti, anche «alle società elencate al precedente punto 7», tra cui anche la VB. In mancanza di una previa notifica, un’«esecuzione all’estero» è però possibile solo «nella misura in cui gli ordinamenti giuridici di cui si tratta lo consentano» ( 12 ).

20.

Le società VB e Y non erano parte del procedimento dinanzi alla High Court of Justice, nell’ambito del quale è stata pronunciata l’ordinanza di congelamento contro il sig. A.L. Il giudice del rinvio non è a conoscenza di una notifica dell’ordinanza nei loro confronti ( 13 ). Dall’ordinanza di rinvio non si evince inoltre con chiarezza se, prima dell’emanazione della decisione del giudice inglese, sia stato riconosciuto al sig. A.L. il diritto ad essere sentito. Nel senso di una previa audizione depone il fatto che l’ordinanza di congelamento è stata pronunciata «senza pregiudizio degli argomenti formulati dal sig. [L.] secondo cui questi non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in alcuno dei cespiti [controversi]» ( 14 ).

21.

Nel 2013 l’ordinanza di congelamento è stata dichiarata, in primo grado, esecutiva nella Repubblica di Lettonia contro il sig. A.L. e tale dichiarazione di esecutività è stata confermata, nell’ambito dell’impugnazione, nella parte in cui l’ordinanza impedisce al sig. A.L. di disporre delle azioni da lui detenute direttamente o indirettamente nella società VB, di ridurne il valore o di incaricare terzi in tal senso.

22.

L’altro ricorso proposto dal sig. Meroni, attualmente pendente dinanzi al giudice del rinvio, è diretto contro la dichiarazione di esecutività lettone. A suo parere, l’ordinanza di congelamento impedirebbe alla società Y di esercitare il suo diritto di voto rispetto alla società VB. Sarebbe così violato il diritto fondamentale tutelato alla proprietà, tanto più che la società non sarebbe stata sentita nell’ambito del procedimento inglese. Ciò si porrebbe in contrasto con il principio dell’equo processo.

23.

Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riconoscimento di una sentenza resa da un giudice straniero, la violazione dei diritti di persone che non siano intervenute come parti nel procedimento principale possa configurare un motivo per applicare la clausola di ordine pubblico di cui al suddetto articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e negare il riconoscimento di tale sentenza straniera nei limiti in cui essa pregiudichi persone che non siano intervenute come parti nel procedimento principale.

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 47 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea] debba essere interpretato nel senso che i principi inerenti al processo equo in esso sanciti consentono che, in un procedimento relativo all’adozione di misure cautelari provvisorie, si limitino i diritti di proprietà di persone che non siano intervenute come parti nel procedimento stesso, qualora sia stabilito che chiunque sia pregiudicato da una decisione relativa alle misure cautelari provvisorie abbia il diritto di rivolgersi in qualunque momento al giudice interessato, chiedendo la modifica o l’annullamento della decisione, e si riservi ai ricorrenti il compito di notificare la decisione alle persone interessate.

IV – Analisi

A – Osservazione preliminare

24.

In linea con la ripartizione dei compiti tra Corte e giudice del rinvio, gli sviluppi del procedimento nazionale non ricadono nella competenza della Corte e spetta essenzialmente al giudice nazionale valutare la rilevanza delle questioni pregiudiziali da esso sollevate ai fini della decisione. Per comprendere la causa qui in esame, è tuttavia necessario citare due peculiarità processuali tanto più che esse possono assumere una certa importanza rispetto alla rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della decisione.

25.

In primo luogo, in base alla descrizione dei fatti come esposta dal giudice del rinvio, il sig. Meroni interviene nel procedimento lettone evidentemente in nome proprio. L’ordinanza di congelamento controversa tocca però, a quanto pare, non diritti patrimoniali propri, ab origine, del sig. Meroni, quanto primariamente diritti del sig. A.L., di cui egli amministra il patrimonio. A tal riguardo, il sig. Meroni sembra tuttavia «det[enere] i diritti [il cui] beneficiario effettivo [è] [A.L.]» ( 15 ), con l’effetto che, anche nei suoi confronti, occorre riconoscere la rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della decisione.

26.

In secondo luogo, dall’ordinanza di rinvio non è possibile evincere in modo univoco quando precisamente la controversa ordinanza di congelamento sia stata notificata al sig. A.L. o al sig. Meroni. Le informazioni fornite alla Corte indicano però che una siffatta notifica, da cui dipende l’efficacia dell’ordinanza, è in ogni caso avvenuta. Da un lato, già l’ordinanza di congelamento in sé dispone, nel suo paragrafo 22, la notifica al convenuto. Dall’altro, nella Repubblica di Lettonia la dichiarazione di esecutività dell’ordinanza di congelamento è già stata oggetto di decisione dinanzi ai giudici di grado inferiore e, al più tardi in quella fase del procedimento, si sarebbe dovuto procedere, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, alla notifica al sig. A.L., del cui patrimonio il sig. Meroni si presenta come amministratore. Anche per questo le questioni pregiudiziali non possono essere considerate, rispetto al sig. Meroni, irrilevanti ai fini della decisione o del tutto ipotetiche.

B – Sulle questioni pregiudiziali

27.

Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e con la seconda – sollevata in caso di risposta affermativa alla prima – l’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

28.

Le due questioni possono tuttavia essere esaminate congiuntamente, posto che una violazione dei diritti fondamentali ai sensi della Carta comporterebbe una violazione dell’ordine pubblico a norma dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 ( 16 ).

29.

Con le sue questioni pregiudiziali il giudice del rinvio desidera quindi essenzialmente sapere se un’ordinanza di congelamento pronunciata da un giudice di uno Stato membro a titolo di provvedimento provvisorio senza una preventiva audizione di tutte le persone i cui diritti possono essere da essa interessati, possa violare l’ordine pubblico dello Stato richiesto o l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali se ciascuna persona toccata dalla decisione può richiedere, in ogni momento, dinanzi al giudice dello Stato di origine la modifica o l’annullamento della decisione giudiziale.

30.

Occorre tuttavia preliminarmente verificare se la controversa ordinanza di congelamento costituisca una «decisione» ai sensi dell’articolo 32 del regolamento n. 44/2001 ( 17 ), posto che solo in tal caso il riconoscimento e l’esecuzione della suddetta ordinanza, che integra un provvedimento provvisorio, devono essere valutati in base al regolamento in parola.

31.

Nella sentenza Denilauler ( 18 ), emanata nel contesto della convenzione di Bruxelles del 1968, la Corte ha interpretato, con riferimento alle misure provvisorie, la nozione di «decisione» in senso restrittivo nonostante l’ampia definizione datane e ha negato l’esecutività di un sequestro conservativo francese in Germania, dopo che la decisione francese era stata adottata senza audizione del debitore esecutato tedesco e allo stesso tempo doveva essere eseguita senza previa notifica nei suoi confronti ( 19 ). Riferita al caso di specie, non sussiste però al riguardo alcun dubbio. Come osservato supra, infatti, si deve ritenere, quantomeno, che l’ordinanza di congelamento sia stata notificata al sig. A.L. o al suo amministratore e che, probabilmente, nell’ambito del procedimento inglese, abbia anche avuto luogo una preventiva audizione. La controversa ordinanza di congelamento costituisce, quindi, una «decisione» anche in base al rigoroso criterio di cui alla sentenza Denilauler. Non occorre quindi stabilire se, in base ai criteri del regolamento n. 44/2001, la nozione di «decisione» debba oggi soddisfare requisiti meno rigorosi rispetto a quanto accadeva in forza della convezione di Bruxelles del 1968, alla base della sentenza Denilauler. Occorre tuttavia osservare, per completezza, che, nel contesto del regolamento n. 44/2001, alcuni elementi deporrebbero per un approccio più aperto a un riconoscimento ( 20 ). Infatti, mentre in base alla convezione di Bruxelles del 1968 il riconoscimento doveva essere ancora negato tout court se la domanda giudiziale non era stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente o tempestivamente, in base al regolamento n. 44/2001, malgrado la mancata notifica, non è più possibile parlare di motivo di rifiuto se l’interessato nello Stato di origine della decisione, pur avendone avuto la possibilità, non ha impugnato la decisione ( 21 ). Riferito alle misure provvisorie, ciò significa che, quando nello Stato di origine (come nel caso di specie) è prevista la possibilità di agire contro la misura da eseguire, sarebbe corretto, in base al regolamento n. 44/2001, ritenere che essa possa essere riconosciuta se il convenuto, malgrado la possibilità a lui offerta, non si è avvalso della possibilità di presentare ricorso a livello nazionale.

32.

Quindi, dal momento che un’ordinanza di congelamento, come quella oggetto del procedimento principale, può – in linea di principio – essere dichiarata esecutiva a norma del regolamento n. 44/2001, occorre chiarire nel prosieguo se, nel caso di specie, considerazioni attinenti all’ordine pubblico possano ostare a detta dichiarazione di esecutività.

1. La clausola dell’ordine pubblico nella giurisprudenza della Corte

33.

La Corte ha interpretato in modo restrittivo gli ostacoli al riconoscimento e all’esecuzione fondati sull’ordine pubblico ( 22 ). Ho già analizzato altrove la giurisprudenza in materia ( 23 ) e, al fine di evitare ripetizioni, mi limiterò in prosieguo a esporre sinteticamente le considerazioni fondamentali.

a) Principi generali

34.

È vero che gli Stati membri possono essenzialmente determinare in autonomia le esigenze inerenti alla nozione di «ordine pubblico» conformemente alle loro concezioni nazionali. Tuttavia, la Corte controlla i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione ( 24 ).

35.

Il riconoscimento di una decisione giudiziale non può essere negato per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se fosse stato investito della controversia ( 25 ). Un’applicazione della clausola dell’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 può invece essere presa in considerazione solo ove il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto – sancito negli articoli 36 e 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 – di un riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro, la lesione dovrebbe costituire una manifesta violazione di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico considerato o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico ( 26 ).

b) Ordine pubblico e garanzie di ordine procedurale

36.

Il 16 luglio 2015, nella sentenza Diageo Brands ( 27 ), la Corte ha nuovamente confermato tale approccio, stabilendo inoltre in che misura il fatto che una decisione di un giudice di uno Stato membro violi manifestamente il diritto dell’Unione e sia stata emessa in spregio delle garanzie procedurali costituisca – a norma dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 – un motivo per negare il suo riconoscimento.

37.

A tal riguardo, la Corte ha stabilito che, in caso di violazione del diritto dell’Unione, la clausola dell’ordine pubblico assume rilevanza solo nel caso in cui il suddetto errore di diritto sia tale per cui il riconoscimento della decisione de qua nello Stato richiesto comporterebbe la violazione manifesta di una norma giuridica essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione e, dunque, nell’ordinamento di tale Stato membro ( 28 ). In merito alla violazione delle garanzie di ordine procedurale, la Corte ha inoltre stabilito che gli interessati, prima di una dichiarazione di esecutività e «– tranne in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esperimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro di origine – (…) devono avvalersi [nello Stato membro di origine della decisione da eseguire] di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili al fine di impedire a monte che si arrivi [nello Stato richiesto] a una violazione dell’ordine pubblico» ( 29 ). In linea con l’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha così posto a carico del soggetto minacciato dall’esecuzione un pesante onere: il debitore non può attendere inerte, confidando di poter eventualmente eccepire, in primo luogo nel suo ricorso nell’ambito del procedimento per la dichiarazione di esecutività, vizi procedurali verificatisi nello Stato di origine. Egli deve invece attivarsi quando viene a conoscenza della decisione in questione e impugnarla con i mezzi di ricorso messigli a disposizione nello Stato membro di origine ( 30 ).

38.

La sentenza Diageo Brands è in linea su questo punto con la sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte europea D.U.») del 25 febbraio 2014 ( 31 ), che – è interessante notare – presenta, come il caso di specie, un collegamento con la Lettonia.

39.

Nella suddetta causa, la Corte europea D.U. era chiamata a giudicare, alla luce dell’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; in prosieguo: la «CEDU»] ( 32 ) e del diritto a un equo processo, se taluni vizi in sede di introduzione di un procedimento a Cipro potessero essere opposti, a seguito della pronuncia di una sentenza contumaciale, alla sua dichiarazione di esecutività in Lettonia. L’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 nega un tale ostacolo all’esecutività ove il convenuto – come nel caso sottoposto alla Corte europea D.U. – «pur avendone avuto la possibilità, (…) non abbia impugnato la decisione [in questione]». La Corte europea D.U. ritiene che ciò non sollevi alcun problema neppure sotto il profilo della CEDU, ma sottolinea tuttavia che il convenuto che aveva presentato reclamo dinanzi ad essa era un consulente in materia di investimenti e non si trattava quindi di un soggetto privo di esperienza professionale. Anche se la sentenza da eseguire non contenesse alcuna informativa sui mezzi di ricorso, egli avrebbe quindi potuto ragionevolmente informarsi sui mezzi di ricorso disponibili a Cipro e avrebbe potuto ivi adire le vie giudiziarie dopo essere venuto a conoscenza della sentenza da eseguire. Egli non avrebbe fornito alcuna prova della mancanza di possibili mezzi di ricorso o della loro inefficacia.

40.

Nella causa in questione non è stata però ancora detta l’ultima parola, posto che – dopo la sentenza del 25 febbraio 2014 – essa è stata rimessa dinanzi alla Grande camera della Corte europea D.U., che non si è ancora pronunciata. Attualmente, sulla base della sentenza già pronunciata, si deve tuttavia ritenere che su un debitore che non manchi di esperienza professionale, gravino notevoli obblighi di collaborazione quando si tratta del rispetto dei suoi diritti sostanziali e processuali; egli non può validamente avvalersi dell’articolo 6 della CEDU se non adempie i suddetti obblighi.

2. Applicazione dei principi giurisprudenziali al caso di specie

41.

Accanto alla questione da esaminare per prima, ovvero se – alla luce della giurisprudenza – occorra riconoscere nel caso di specie una violazione dell’ordine pubblico, per fornire al giudice del rinvio una risposta utile occorre anche stabilire chi possa eccepire un’ipotetica violazione dell’ordine pubblico nell’ambito di una controversia sulla dichiarazione di esecutività e se, mediante tali eccezioni, possano essere fatti valere anche asseriti diritti di terzi.

a) Sulla sussistenza, nel procedimento principale, di una violazione dell’ordine pubblico

42.

Nel procedimento principale il ricorrente eccepisce che la dichiarazione di esecutività violerebbe il «diritto di proprietà di terze persone» ( 33 ). Con «terzi» esso intende in prima battuta la società Y, posto che il sig. A.L. avrebbe in tale società, i cui diritti sarebbero violati dall’ordinanza di congelamento, «unicamente (…) interessi di carattere economico» ( 34 ) e non sarebbe l’effettivo titolare delle quote.

43.

L’ordinanza di congelamento si rivolge tuttavia ad personam al sig. A.L. e solo di riflesso ricomprende le società e i beni da lui economicamente controllati. In definitiva, con essa si intima al sig. A.L. di astenersi da tutti gli atti che potrebbero portare a una diretta o indiretta riduzione del patrimonio della VB e di dare istruzioni in tal senso agli organi direzionali delle società da esso controllate ( 35 ).

44.

Non è possibile stabilire di primo acchito in che misura l’ordinanza di cui trattasi contrasti con i principi fondamentali del diritto sostanziale o procedurale lettone, tanto più che l’ordinamento lettone, come riconosce il giudice del rinvio, ammette senz’altro che siano emesse decisioni provvisorie senza una preventiva audizione del debitore ( 36 ).

45.

A prescindere da quanto precede, l’ordinanza di congelamento inglese qui in esame non prevede per la sua esecuzione all’estero, in particolare nella misura in cui essa si riferisce a terzi che non sono intervenuti come parte del procedimento in Inghilterra, nessuna misura con effetti restrittivi irreversibili. L’ordinanza di congelamento comporta invece effetti giuridici a carico di soggetti terzi con sede all’estero – quindi a carico delle società controllate da A.L. – solo nel rispetto di rigorose condizioni: in primo luogo, essa produce effetti giuridici in mancanza di una previa notifica solo se il diritto straniero lo ammette ( 37 ); in secondo luogo, chiunque riceva notifica o comunicazione dell’ordinanza di congelamento deve poterne chiedere giudizialmente la modifica o l’annullamento ( 38 ), e in terzo luogo, l’adempimento di obbligazioni contrattuali all’estero ( 39 ) deve restare possibile a prescindere dall’ordinanza de qua.

46.

L’ordinanza di congelamento in questione, da un lato, si caratterizza quindi per il fatto che tiene conto delle peculiarità processuali dello Stato richiesto (quali, ad esempio, i requisiti di notifica) e, dall’altro, lascia agli interessati, anche dopo la notifica, un’ampia libertà dal punto di vista sostanziale. Se ad esempio, in forza di patti di sindacato, la società Y fosse tenuta, a determinate condizioni, a esercitare il suo diritto di voto nell’assemblea degli azionisti della VB secondo modalità in precedenza concordate, a ciò verosimilmente non osterebbe l’ordinanza di congelamento, che in effetti non incide sulle obbligazioni contrattuali assunte.

47.

In base a quanto precede, non sembra che l’ordinanza di congelamento comporti a carico di soggetti terzi che non sono intervenuti nel procedimento come parti un vincolo materiale che possa assumere rilievo sotto il profilo dell’ordine pubblico. Al contrario: quando un terzo che non è parte del procedimento, come ad esempio la società Y, è assoggettato all’ordinanza di congelamento, ciò deriva essenzialmente, in primo luogo, dal fatto che il sig. A.L. è il suo «beneficiario effettivo», in secondo luogo, dal fatto che il diritto nazionale dello Stato richiesto sembra riconoscere il suddetto status giuridico ( 40 ), nonché, in terzo luogo, dal fatto che il diritto nazionale dello Stato di origine ammette un’ordinanza di congelamento dotata di simili effetti. Un’eventuale lesione, derivante da una tale ordinanza, di posizioni giuridiche tutelate a livello di diritti fondamentali, assunte dalle imprese non partecipanti al procedimento, si verificherebbe quindi, in ogni caso, non in modo arbitrario, ma sulla base di un fondamento giuridico.

48.

Nella misura in cui l’ordinanza di congelamento prevede inoltre che i terzi in essa menzionati possano, se del caso, avvalersi di mezzi di ricorso contro di essa e nella misura in cui detti terzi sono per di più delle società di capitali, e quindi non dei soggetti privi di esperienza professionale, non è dato ravvisare, neppure sotto il profilo del diritto processuale, alcun elemento indicante la sussistenza di una violazione dell’ordine pubblico. Ciò vale, in ogni caso, sempreché in Inghilterra non sussistano ostacoli insuperabili all’accesso ai mezzi di ricorso, come – in mancanza di elementi concreti in senso contrario ( 41 ) – occorre presumere nell’ottica di una reciproca fiducia nella giustizia degli Stati membri.

49.

Dalla succitata sentenza Diageo Brand si può ricavare piuttosto il principio secondo cui occorre esaurire i mezzi di tutela giurisdizionale interni nello Stato di origine prima di poter sollevare un’eccezione attinente all’ordine pubblico nello Stato richiesto. Tale premessa è in linea anche con la più recente giurisprudenza della Corte europea D.U. sull’articolo 6 della CEDU che corrisponde, nel contenuto, all’articolo 47 della Carta. Applicando i principi di cui alle suddette sentenze al caso di specie, non è possibile riconoscere una violazione dell’ordine pubblico, dato che i mezzi di tutela giurisdizionali previsti nello Stato membro di origine non sono ancora stati esauriti.

50.

La Corte non è, da ultimo, tenuta a stabilire nel caso di specie se, come eccepisce inoltre il sig. Meroni, l’ordinanza di congelamento sia – nel contenuto – eccessivamente indeterminata per poter essere oggetto, in Lettonia, di misure di esecuzione forzata. Non si tratta infatti di una questione che debba essere esaminata nell’ambito dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 a livello della dichiarazione di esecutività.

51.

Si tratta piuttosto di una questione attinente alla normativa in materia di esecuzione forzata che continua a essere riservata agli Stati membri. Nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale si discute invece soltanto della questione della dichiarazione di esecutività che si pone a monte dell’esecuzione forzata. In altri termini: il fatto che una decisione sia dichiarata esecutiva non significa necessariamente che essa possa essere eseguita con i medesimi mezzi di esecuzione forzata che sarebbero disponibili nello Stato di origine. Decisivo ai fini della questione se sia possibile emettere una dichiarazione di esecutività è invece se nello Stato di origine essa costituisca una decisione esecutiva ( 42 ), come si deve ritenere nel caso di specie. Come ha riconosciuto la Corte, in particolare nella sentenza Prism Investments ( 43 ), quando si discute dell’introduzione di misure esecutive è però possibile, a un livello a valle rispetto alla dichiarazione di esecutività, proporre altri ricorsi (nazionali) e sollevare eccezioni – come forse fatte valere dal sig. Meroni.

52.

Alla luce di quanto precede, in un caso come quello del procedimento principale non è dato ravvisare, dal punto di vista del diritto dell’Unione, una violazione di principi giuridici fondamentali dell’ordinamento dello Stato richiesto che potrebbe portare a risultati inaccettabili ove l’ordinanza di congelamento fosse dichiarata esecutiva e occorre, quindi, escludere la sussistenza di una violazione dell’ordine pubblico.

b) Sulla deduzione di diritti di terzi nell’ambito del procedimento sulla dichiarazione di esecutività

53.

Quand’anche si dovesse riconoscere la sussistenza di una siffatta violazione dell’ordine pubblico rispetto a diritti di terzi – nel caso di specie, quelli della società Y –, il sig. Meroni, che, in base all’ordinanza di rinvio, rappresenta nel procedimento lettone la posizione giuridica del sig. A.L., non potrebbe però eccepire una siffatta violazione con un ricorso diretto contro la dichiarazione di esecutività dell’ordinanza di congelamento nei confronti del sig. A.L.

54.

Dall’impianto del regolamento n. 44/2001 risulta infatti che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di dichiarazione di esecutività non esamina d’ufficio la conformità della decisione controversa all’ordine pubblico, ma è il potenziale convenuto esecutato a poter sollevare eccezioni contro la dichiarazione di esecutività ai fini del rispetto dei suoi diritti della difesa – così il considerando 18 del regolamento. In un siffatto contesto si porrebbe in contrasto con il sistema se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione potesse, sul punto, far valere anche la posizione giuridica di terzi, tanto più quando questi ultimi non si sono avvalsi di alcun mezzo di ricorso avverso la dichiarazione di esecutività o la decisione controversa non è stata loro nemmeno notificata.

55.

Nello stesso senso andava già la sentenza Draka NK Cables e a. ( 44 ), con cui la Corte ha negato a un creditore del debitore esecutato, che non era parte nel procedimento, di intervenire nel procedimento sulla dichiarazione di esecutività della decisione (ad esempio con l’obiettivo di impedire l’esecuzione da parte di creditori concorrenti): la limitazione della materia del contendere alle parti del procedimento richiesta dalla Corte sarebbe aggirata se a queste fosse concesso di far valere pretesi diritti di terzi nell’ambito del procedimento ai sensi degli articoli 43 e seguenti del regolamento n. 44/2001.

56.

Nella misura in cui il sig. Meroni non porta avanti il suo procedimento in nome della società Y, e non sussistono elementi in tal senso, gli è quindi precluso introdurre nel procedimento sulla dichiarazione di esecutività gli interessi di detta società quali «diritti di terzi». Le eccezioni sollevate dal sig. Meroni con riferimento all’ordine pubblico sarebbero quindi – quand’anche fondate – irrilevanti nel procedimento principale, atteso che con esse sono fatti valere diritti di soggetti terzi che non sono intervenuti nel procedimento in qualità di parti.

V – Conclusione

57.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali come segue:

Un’ordinanza di congelamento pronunciata da un giudice di uno Stato membro a titolo di provvedimento provvisorio e senza la preventiva audizione di tutte le persone che possono essere da essa interessate, non viola, in ogni caso, l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 o l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea se ciascuna persona interessata dalla decisione può, in ogni momento, chiedere la modifica o l’annullamento della decisione giudiziale dinanzi al giudice dello Stato di origine.

Nell’abito di un ricorso avverso la dichiarazione di esecutività possono essere fatti valere solo i diritti propri della parte che propone il ricorso e non i diritti di soggetti terzi.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Sentenza Allianz (C‑185/07, EU:C:2009:69).

( 3 ) Prima denominata anche «Mareva injunction»; v., sul punto, sentenza Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219, punto 11).

( 4 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1), nella versione qui applicabile, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1103/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 304, pag. 80).

( 5 ) La definizione in parola corrisponde essenzialmente a quella di cui all’articolo 25 della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convezione di Bruxelles del 1968»).

( 6 ) Occorre produrre, in particolare, una copia della decisione da eseguire.

( 7 ) Il giudice del rinvio non precisa meglio cosa si intenda con lo status giuridico di «beneficiario effettivo» e neppure se con esso si faccia riferimento, ad esempio, a un rapporto fiduciario o soltanto alla effettiva possibilità di esercitare un’influenza analoga a quello del titolare del diritto di proprietà.

( 8 ) Al punto 3 dell’ordinanza di rinvio esso è indicato come «detentore degli elementi del patrimonio di [A.L.] sequestrati nel procedimento penale», nel punto 9 delle osservazioni scritte del Regno Unito come «bailee of property of [A.L.]».

( 9 ) In tal senso, punto 13 dell’ordinanza di congelamento.

( 10 ) In tal senso si esprime il punto 15 dell’ordinanza di congelamento al titolo «Altre parti diverse dai ricorrenti o dai convenuti». Per il caso di violazione sono minacciate severe sanzioni per «contempt of court».

( 11 ) In tal senso, punto 20 dell’ordinanza di congelamento.

( 12 ) In tal senso, punto 21 dell’ordinanza di congelamento.

( 13 ) Punto 10.2.5 dell’ordinanza di rinvio.

( 14 ) In tal senso, punto 1 dell’ordinanza di congelamento.

( 15 ) V., al riguardo, i punti 3 e 8 dell’ordinanza di rinvio.

( 16 ) V., in questo senso, sentenze Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punti 3839), e Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219, punto 28), oltre alle mie conclusioni nella causa flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2046, paragrafo 74).

( 17 ) V., sul contesto normativo anteriore e sull’articolo 25 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convezione di Bruxelles del 1968), le mie conclusioni nella causa Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2008:748, paragrafi da 20 a 30).

( 18 ) Sentenza Denilauler (125/79, EU:C:1980:130, punti 2, 7, 8, 1718).

( 19 ) Rileva osservare che i punti 17 e 18 della versione tedesca della sentenza (la versione in effetti rilevante, trattandosi della lingua del procedimento) si discostano dal testo francese, in quanto quest’ultimo nega il carattere di «decisione» ove manchino cumulativamente la citazione a comparire e la notifica (in tal senso anche i fatti della causa principale), mentre la versione tedesca della sentenza si presta a una lettura nel senso che il carattere di «decisione» viene meno già in mancanza della citazione a comparire o della notifica. La prudente giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione tedesca) (v. ad esempio, la decisione del 21 dicembre 2006, Az. IX ZB 150/05, pubblicata in particolare in RIW 2007, pag. 217), secondo cui il riconoscimento in Germania di misure provvisorie straniere presuppone che, nello Stato di origine, abbia avuto luogo un procedimento nel rispetto del contraddittorio, si fonda forse proprio segnatamente sulle suddette divergenze linguistiche.

( 20 ) V., sul punto, Leible in Rauscher, EuZPR/EuIPR, Brüssel I-VO, 3a ed. 2011, articolo 32, punto 12a.

( 21 ) V., sul punto, sentenza ASML (C‑283/05, EU:C:2006:787, punti da 18 a 21).

( 22 ) V., in questo senso, sentenze Hoffmann (145/86, EU:C:1988:61, punto 21); Hendrikman e Feyen (C‑78/95, EU:C:1996:380, punto 23); Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 21); Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, punto 26); Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 55), e Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 49).

( 23 ) Conclusioni nella causa flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2046, paragrafi 71 e segg.).

( 24 ) Sentenze Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 23); Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, punto 28); Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 57); Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 49), e flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 47).

( 25 ) Sentenze Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 36); Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, punto 29); Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 58); Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 50), e flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 48).

( 26 ) Sentenze Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 37); Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, punto 29); Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219, punto 27); Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 59); Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 51), e flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 49).

( 27 ) Sentenza Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471).

( 28 ) Sentenza Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 50).

( 29 ) Sentenza Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 64).

( 30 ) V., sul punto, sentenza Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 80).

( 31 ) Corte eur. D.U., sentenza Avotiņš c. Lettonia (ECLI:CE:ECHR:2014:0225JUD001750207, in particolare, punti 51 e segg.).

( 32 ) La disposizione in parola corrisponde all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Alla luce del suo articolo 52, paragrafo 3, l’interpretazione dell’articolo 6 della CEDU rileva ai fini dell’articolo 47; v., sul punto, le mie conclusioni nella causa Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:248, paragrafi da 21 a 24).

( 33 ) In tal senso, punto 8 dell’ordinanza di rinvio.

( 34 ) In tal senso, punto 8 dell’ordinanza di rinvio.

( 35 ) In tal senso, punto 9 dell’ordinanza di congelamento.

( 36 ) Punto 10.2.4 dell’ordinanza di rinvio.

( 37 ) In tal senso, punto 21 dell’ordinanza di congelamento.

( 38 ) In tal senso, punto 13 dell’ordinanza di congelamento.

( 39 ) In tal senso, punto 20 dell’ordinanza di congelamento.

( 40 ) Il punto 8 dell’ordinanza di rinvio parla esplicitamente di titolarità dei diritti «[del sig. A.L.] come beneficiario effettivo nella società neerlandese [Y]».

( 41 ) Non può essere accolta a questo riguardo l’eccezione sollevata, senza argomentare, dal sig. Meroni nei punti 21 e segg. delle sue osservazioni scritte, secondo cui la discrezionalità riconosciuta ai giudici inglesi sarebbe eccessiva.

( 42 ) Sentenza Coursier (C‑267/97, EU:C:1999:213, punto 23).

( 43 ) Sentenza Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653, punto 40).

( 44 ) Sentenza Draka NK Cables e a. (C‑167/08, EU:C:2009:263, punti da 29 a 31).