CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 21 maggio 2015 ( 1 )

Causa C‑137/14

Commissione europea

contro

Repubblica federale di Germania

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2011/92/UE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Articolo 11 — Direttiva 2010/75/UE — Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) — Articolo 25 — Accesso alla giustizia»

I –Introduzione

1.

Con il suo ricorso del 21 marzo 2014, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato l’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( 2 ), e l’articolo 25 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( 3 ).

2.

Al pari delle cause sfociate nelle sentenze Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289) e Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712), la presente causa ha ad oggetto l’accesso alla giustizia, e più precisamente la portata del diritto di formare un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale per contestare la legittimità delle decisioni, atti o omissioni concernenti la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale.

II – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione

3.

L’articolo 11 della direttiva 2011/92 dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a)

che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,

b)

che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

4.   Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

5.   Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale».

4.

L’articolo 24 della direttiva 2010/75 così recita:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:

a)

la concessione di un’autorizzazione per nuove installazioni;

b)

la concessione di un’autorizzazione per modifiche sostanziali;

c)

la concessione o aggiornamento di un’autorizzazione per un’installazione in cui si propone l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 4;

d)

l’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un’installazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, lettera a).

(…)

2.   Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all’aggiornamento di un’autorizzazione, l’autorità competente rende disponibili al pubblico, anche mediante internet per quanto riguarda le lettere a), b) ed f), le seguenti informazioni:

a)

il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti;

b)

i motivi su cui è basata la decisione;

c)

i risultati delle consultazioni condotte prima dell’adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;

d)

il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l’installazione o l’attività interessati;

e)

il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;

f)

se è concessa una deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto paragrafo e le condizioni imposte.

3.   L’autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche tramite Internet, quanto meno per quanto riguarda la lettera a):

a)

le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell’articolo 22, al momento della cessazione definitiva delle attività;

b)

i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell’autorità competente.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano nel rispetto delle restrizioni previste dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE».

5.

L’articolo 25 della direttiva 2010/75 così dispone:

«1.   Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 24 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:

a)

essi vantano un interesse sufficiente;

b)

essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l’esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.

5.   Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale».

6.

Gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 riflettono i requisiti dell’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998, approvata a nome della Comunità europea tramite la decisione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Arhus») ( 4 ).

7.

La Comunità europea ha firmato la convenzione di Arhus il 25 giugno 1998, e l’ha ratificata il 17 febbraio 2005. L’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Århus prevede l’accesso alle procedure giudiziarie o di altra natura al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell’articolo 6 della convenzione.

8.

La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia ( 5 ), è stata adottata al fine di allineare la normativa dell’Unione alla convenzione di Arhus, in vista della sua successiva ratifica da parte della Comunità. Essa ha modificato, da un lato, la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( 6 ), inserendovi un articolo 10 bis e, dall’altro, la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento ( 7 ), inserendovi un articolo 15 bis, per garantirne la compatibilità con l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Arhus.

9.

L’articolo 6 della direttiva 2003/35 prevede che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro il 25 giugno 2005.

10.

La direttiva 85/337 è stata abrogata, codificata e sostituita dalla direttiva 2011/92. La direttiva 96/61 è stata abrogata, codificata e sostituita dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento ( 8 ), successivamente abrogata dalla direttiva 2010/75. Tuttavia, gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 hanno, per quanto attiene ai loro effetti, lo stesso contenuto dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337 e dell’articolo 15 bis della direttiva 96/61. Il termine di trasposizione degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 è rimasto fissato al 25 giugno 2005.

B – La normativa tedesca

11.

Le disposizioni rilevanti del codice di procedura amministrativa (Verwaltungsgerichtsordnung; in prosieguo: il «VwGO») sono enunciate ai paragrafi seguenti.

12.

L’articolo 42 del VwGO prevede quanto segue:

«1.   Possono essere chiesti con ricorso l’annullamento di un atto amministrativo o la condanna dell’amministrazione ad emanare un atto di cui sia stata rifiutata od omessa l’adozione.

2.   Se la legge non dispone diversamente, l’azione è ammissibile soltanto qualora il ricorrente faccia valere di essere stato leso nei suoi diritti dall’atto amministrativo in questione o dalla denegata o omessa emanazione di quest’ultimo».

13.

L’articolo 113 del VwGO così recita:

«1.   Qualora un atto amministrativo sia illegittimo e il ricorrente sia pertanto leso nei suoi diritti il giudice annulla l’atto amministrativo e l’eventuale decisione relativa all’opposizione avverso l’annullamento (...)».

14.

Le disposizioni relative alla legge sul procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz; in prosieguo: il «VwVfG») enunciate ai paragrafi seguenti sono rilevanti nella specie.

15.

L’articolo 44 del VwVfG così recita:

«1.   Un atto amministrativo è nullo nella misura in cui esso sia viziato da un errore particolarmente grave e quest’ultimo risulti manifesto nell’ambito di una valutazione ragionevole di tutte le circostanze che vengono in considerazione.

2.   A prescindere dalla sussistenza delle condizioni enunciate al paragrafo 1, deve essere considerato nullo un atto amministrativo

1)

che è stato adottato per iscritto o in via elettronica senza che l’autorità che l’ha adottato sia ivi designata in maniera riconoscibile;

2)

che, in conformità di una norma di legge, può essere adottato solo tramite la consegna di un documento ma che non soddisfa tale requisito formale;

3)

che un’autorità ha adottato al di fuori della propria competenza, come definita dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, e senza esservi autorizzata;

4)

che, per motivi di fatto, nessuno è in grado di eseguire;

5)

che esige la commissione di un atto illegittimo che integra un reato o un illecito punibile con un’ammenda;

6)

che è contrario al buon costume.

(...)».

16.

L’articolo 46 del VwVfG dispone quanto segue:

«Non può essere richiesto l’annullamento di un atto amministrativo che non sia nullo ai sensi dell’articolo 44 con l’unica motivazione che esso sarebbe venuto in essere in violazione di norme procedurali, formali o sulla competenza [territoriale], ove sia evidente che la violazione non ha influenzato la decisione di merito».

17.

L’articolo 73 del VwVfG prevede quanto segue:

«1.   Il responsabile del progetto deve rimettere il piano all’autorità incaricata dell’inchiesta, ai fini dell’attuazione del procedimento di inchiesta (...)

2.   Nel corso del mese successivo alla ricezione del piano completo, l’autorità incaricata dell’inchiesta invita le autorità il cui ambito di competenze è interessato dal progetto a prendere posizione e fa in modo che il piano venga depositato a fini di consultazione nei comuni in cui il progetto esplica effetti.

3.   I comuni di cui al paragrafo 2 devono depositare il piano a fini di consultazione nelle tre settimane successive alla ricezione, per un periodo di un mese. Può rinunciarsi al deposito a fini di consultazione se la cerchia di persone interessate è nota, e viene data loro la possibilità di consultare il piano entro un termine adeguato.

(...)

4.   Entro un termine di due settimane a partire dalla scadenza del deposito a fini consultivi, chiunque sia titolare di interessi che possono essere intaccati dal progetto può sollevare obiezioni, per iscritto o mediante iscrizione a verbale, avverso il piano presso il comune o l’autorità incaricata dell’inchiesta. Nel caso contemplato al paragrafo 3, seconda frase, l’autorità incaricata dell’inchiesta fissa il termine di presentazione delle obiezioni. Una volta scaduto il termine di presentazione delle obiezioni, sono escluse tutte le obiezioni che non poggiano su titoli particolari di diritto privato. Ne verrà fatta menzione nell’avviso pubblico di deposito a fini consultivi o in occasione della notifica del termine di presentazione delle obiezioni.

(…)».

18.

La legge sui ricorsi in materia ambientale (Umwelt‑Rechtsbehelfsgesetz), del 7 dicembre 2006, modificata da ultimo dall’articolo 1 della legge recante disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale e altre disposizioni di diritto dell’ambiente (Gesetz zur Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und anderer umweltrechtlicher Vorschriften), del 21 gennaio 2013 (in prosieguo: l’«UmwRG»), prevede, al suo articolo 1, paragrafo 1, prima frase, che la stessa è applicabile ai ricorsi avverso le decisioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della legge relativa alla valutazione dell’impatto ambientale (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung; in prosieguo: l’«UVPG»), concernenti la legittimità di progetti con riferimento ai quali, nel quadro dell’UVPG, può esistere un obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale.

19.

Le disposizioni rilevanti di detta legge sono enunciate ai paragrafi seguenti.

20.

L’articolo 2 dell’UmwRG prevede quanto segue:

«1.   Un’associazione nazionale o estera riconosciuta (…) può proporre ricorsi avverso una decisione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, ovvero avverso la sua mancata adozione, secondo le modalità previste dal VwGO, senza dover invocare la violazione dei propri diritti, qualora l’associazione:

1)

faccia valere che una decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, ovvero la sua mancata adozione, risulta in contrasto con le norme preposte a tutela dell’ambiente e che possono essere rilevanti ai fini della decisione;

2)

faccia valere che essa è interessata dalla decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, o dalla sua mancata adozione, nel suo ambito di attività statutaria di promozione degli obiettivi della tutela ambientale, e

3)

fosse abilitata a partecipare ad un procedimento previsto all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, e si sia ivi espressa nel merito a norma delle disposizioni in vigore oppure non le sia stata data l’occasione di esprimersi, in violazione delle disposizioni in vigore.

2.   Un’associazione non riconosciuta (...) può proporre un ricorso ai sensi del paragrafo 1 solo se

1)

essa soddisfa i requisiti per il riconoscimento al momento della presentazione del ricorso;

2)

essa ha presentato una domanda di riconoscimento, e

non è stata ancora adottata una decisione in ordine al suo riconoscimento, per motivi che esulano dalla sua responsabilità.

(...)

3.   Se l’associazione ha avuto l’occasione di esprimersi in occasione del procedimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, essa non è autorizzata a produrre, nel corso del procedimento di ricorso, alcuna obiezione che non ha fatto valere, o che non ha fatto valere in tempo utile secondo le disposizioni in vigore, ma che avrebbe potuto fare valere nel corso del procedimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase.

4.   Se una decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, non è stata resa pubblica o non è stata notificata all’associazione a norma delle disposizioni in vigore, l’opposizione o il ricorso vengono formati entro un anno a decorrere dal momento in cui l’associazione è venuta o sarebbe potuta venire a conoscenza della decisione. (...)

5.   I ricorsi di cui al paragrafo 1 sono fondati

nella misura in cui la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, o la mancata adozione di una decisione violi le disposizioni intese alla tutela dell’ambiente e rilevanti ai fini della decisione;

nel caso di ricorsi relativi a piani di costruzione, nella misura in cui gli accertamenti del piano di costruzione che motivano la legittimità di un progetto soggetto all’obbligo [di una valutazione dellimpatto ambientale] violino le disposizioni intese alla tutela dell’ambiente,

e qualora l’infrazione intacchi interessi legati alla tutela dell’ambiente iscritti fra gli obiettivi promossi dall’associazione in virtù del suo statuto. Nel caso delle decisioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, deve inoltre esistere un obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale».

21.

L’articolo 4 dell’UmwRG così recita:

«1.   L’annullamento di una decisione sulla legittimità di un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, punto 1, può essere richiesto se

una valutazione dell’impatto ambientale o

un esame preliminare caso per caso della necessità di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale

necessari in forza delle disposizioni dell’[UVPG] (…), siano stati omessi e tale omissione non sia stata sanata. (…)

(...)

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai ricorsi proposti dagli interessati ai sensi dell’articolo 61, punti 1 e 2, del [VwGO]».

22.

L’articolo 5 dell’UmwRG così recita:

«1.   La presente legge si applica ai procedimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, che sono stati avviati o che avrebbero dovuto esserlo dopo il 25 giugno 2005; la prima parte della frase non si applica alle decisioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, che sono divenute esecutive prima del 15 dicembre 2006.

(...)

3.   I procedimenti di riconoscimento già avviati in forza della presente legge vengono portati a termine dall’Agenzia federale dell’ambiente secondo le disposizioni in vigore fino al 28 febbraio 2010.

4.   I procedimenti decisionali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, punto 1, i procedimenti di autorizzazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, punto 2, oppure i procedimenti di ricorso di cui all’articolo 2 pendenti alla data del 12 maggio 2011 o avviati dopo tale data e non ancora definiti con forza di giudicato alla data del 29 gennaio 2013, vengono portati a termine in conformità delle disposizioni della presente legge nella sua versione in vigore a decorrere dal 29 gennaio 2013. In deroga alla prima frase, l’articolo 4, paragrafo 1, si applica soltanto ai ricorsi giurisdizionali avviati a decorrere dal 29 gennaio 2013».

III – Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

23.

Il 18 dicembre 2006, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa ad un recepimento scorretto, da parte dell’articolo 2 dell’UmwRG, dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337, divenuto articolo 11 della direttiva 2011/92, e dell’articolo 15 bis della direttiva 96/61, divenuto articolo 25 della direttiva 2010/75.

24.

A seguito di tale denuncia, il 1o ottobre 2012 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica federale di Germania per violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2011/92 e dell’articolo 25 della direttiva 2010/75. La Repubblica federale di Germania ha risposto alla lettera di diffida il 30 novembre 2012. Il 26 aprile 2013, la Commissione ha trasmesso alla Repubblica federale di Germania un parere motivato al quale quest’ultima ha risposto il 10 luglio 2013.

25.

La Commissione ha proposto il presente ricorso il 21 marzo 2014.

26.

Con il suo ricorso, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che:

considerando, in linea di principio, che le disposizioni della direttiva 2011/92 e della direttiva 2010/75 non conferiscano alcun diritto soggettivo, e di conseguenza escludendo ampiamente il diritto dei singoli di farle valere in giudizio (articolo 113, paragrafo 1, prima frase del VwGO);

limitando l’annullamento delle decisioni per vizi di procedura alle ipotesi di totale assenza della necessaria valutazione dell’impatto ambientale o di assenza del necessario esame preliminare (articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG) e alle ipotesi in cui il ricorrente dimostri che il vizio di procedura presenta un nesso di causalità con l’esito della decisone adottata (articolo 46 del VwVfG) e che è stata pregiudicata una posizione giuridica del ricorrente;

limitando la legittimazione ad agire e l’ambito dell’esame giurisdizionale alle obiezioni che siano già state sollevate entro il termine impartito nel corso del procedimento amministrativo che ha dato luogo all’adozione della decisione (articolo 2, paragrafo 3 dell’UmwRG e articolo 73, paragrafo 4, del VwVfG);

limitando, nei procedimenti introdotti dopo il 25 giugno 2005 e conclusi prima del 12 maggio 2011, la legittimazione ad agire delle associazioni a tutela dell’ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli (articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG);

limitando, nei procedimenti introdotti dopo il 25 giugno 2005 e conclusi prima del 12 maggio 2011, la portata dell’esame giurisdizionale dei ricorsi delle associazioni a tutela dell’ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli (articolo 2, paragrafo 1, dell’UmwRG, nella versione precedente, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo, 4 dell’UmwRG) e

escludendo, in generale, i procedimenti amministrativi avviati prima del 25 giugno 2005 dall’ambito di applicazione dell’UmwRG (articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG)

la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2011/92 e dell’articolo 25 della direttiva 2010/75.

27.

La Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di respingere il ricorso della Commissione e di condannare quest’ultima alle spese.

28.

Con ordinanza del presidente della Corte del 13 agosto 2014, la Repubblica d’Austria è stata ammessa a intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania. Essa chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Commissione alle spese.

29.

All’udienza del 12 marzo 2015, la Commissione e la Repubblica federale di Germania hanno presentato le loro osservazioni orali.

IV – Sul ricorso

A – Sulla prima censura, relativa alla restrizione del sindacato giurisdizionale imposta dall’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO

1. Argomenti delle parti

30.

La Commissione fa valere che, nella misura in cui l’articolo 113, paragrafo 1, prima frase del VwGO limita il sindacato giurisdizionale delle decisioni alle disposizioni che conferiscono diritti ai singoli, tale disposizione è incompatibile con gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75. Essa rileva che, al punto 37 della sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289) e al punto 48 della sentenza Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712), la Corte ha affermato che il pubblico interessato può far valere, per principio, qualunque vizio di procedura. La Commissione ritiene che la limitazione in questione, al pari delle altre limitazioni prese in considerazione dal presente ricorso, sia contraria all’obiettivo di garantire un’ampia tutela giurisdizionale in conformità all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Arhus.

31.

La Repubblica federale di Germania considera che, nella sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 45), la Corte ha constatato che era possibile per il legislatore nazionale circoscrivere i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte dei singoli nel contesto di un ricorso giurisdizionale promosso avverso una delle decisioni, atti od omissioni previsti dall’articolo 11 della direttiva 2011/92. Essa rileva, a tal riguardo, che, in applicazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del VwGO, la ricevibilità di un ricorso di annullamento o di un’azione di adempimento presuppone che il ricorrente individuale faccia valere di essere stato leso nei «suoi diritti» dall’atto amministrativo di cui trattasi o dalla denegata emanazione di quest’ultimo, e che l’ordinamento giuridico tedesco non riconosce al singolo un diritto generale di rivendicare l’esecuzione della legge.

32.

La Repubblica federale di Germania ritiene che la natura e la portata della verifica che deve essere effettuata dai giudici nazionali non siano disciplinate dagli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75. Essa rileva parimenti che la Corte non si è ancora pronunciata in maniera dettagliata su tali questioni, e ritiene che gli Stati membri dispongano di un potere discrezionale in materia giurisdizionale. Secondo la Repubblica federale di Germania, gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 non contengono requisiti precisi per quanto attiene alla portata del controllo della tutela giuridica, ma si limitano ad imporre la previsione di un ricorso che consenta di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni.

33.

Secondo la Repubblica federale di Germania, una norma giuridica come quella di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del VwGO, che subordina un annullamento della decisione di autorizzazione alla violazione di diritti soggettivi pubblici del ricorrente individuale, evita contraddizioni nella valutazione della ricevibilità del ricorso e della sua fondatezza. Essa osserva che qualora – come nel caso dell’articolo 42, paragrafo 2, del VwGO – la ricevibilità del ricorso dipenda alla possibilità di far valere una violazione dei propri diritti, in ciò deve essere ravvisata l’espressione di una valutazione secondo la quale, nel caso di ricorsi individuali, solo siffatte violazioni del diritto possono sfociare nella conseguenza giuridica auspicata dalla ricorrente, ossia l’annullamento dell’autorizzazione.

34.

La Repubblica d’Austria ritiene che, in virtù dell’articolo 11 della direttiva 2011/92, gli Stati membri possano far dipendere un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale da un interesse ad agire o dall’obbligo di far valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro imponga una siffatta condizione. Essa rileva che la configurazione dei criteri sia dell’interesse necessario per il ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale sia della «violazione di un diritto» ricade nell’ambito di applicazione del diritto interno degli Stati. La Repubblica d’Austria sottolinea che l’articolo 11 della direttiva 2011/92 non prevede affatto che un diritto di ricorso debba essere accordato a tutti i membri del pubblico interessato che possono vantare un interesse giuridico. Gli Stati membri disporrebbero, nell’ambito dell’articolo 11 della direttiva 2011/92, di un ampio potere discrezionale che autorizza anche una limitazione del diritto di ricorso dei singoli ai soli diritti soggettivi pubblici ( 9 ).

2. Valutazione

a) Sulla ricevibilità della presente censura

35.

In forza degli articoli 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura di quest’ultima, la Commissione è tenuta a indicare, in ogni ricorso depositato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, gli esatti addebiti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali addebiti si fondano. Ne consegue che il ricorso della Commissione deve contenere un’esposizione coerente e dettagliata dei motivi che l’hanno indotta al convincimento che lo Stato membro interessato è venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono in forza dei trattati ( 10 ).

36.

Si evince sia dagli argomenti della Commissione che dalla sua conclusione in ordine alla presente censura che quest’ultima verte esattamente sulla non conformità dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75. Sebbene la conclusione della Commissione concernente tale censura sia redatta in maniera poco felice, risulta tuttavia inequivocabilmente dall’atto introduttivo del ricorso che, ad avviso della Commissione, in forza dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, il controllo giurisdizionale degli atti amministrativi è limitato, in quanto il giudice amministrativo annulla un atto illegittimo solo se esso lede il ricorrente nei suoi diritti e tale limitazione viola gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.

37.

Inoltre, sia il controricorso della Repubblica federale di Germania sia la memoria di intervento della Repubblica federale d’Austria contengono osservazioni chiare e precise su tale questione giuridica. In udienza, la Repubblica federale di Germania ha poi insistito sul fatto che la limitazione in questione imposta dall’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO costituiva uno dei pilastri del diritto amministrativo tedesco e non era contraria agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75, il che conferma che essa aveva perfettamente compreso la portata della censura.

38.

Occorre tuttavia rilevare che sia la Commissione che la Repubblica federale di Germania hanno parimenti presentato osservazioni sull’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’UmwRG nell’ambito della presente censura.

39.

Si evince dalla osservazioni della Repubblica federale di Germania che, in applicazione di tali disposizioni, l’omissione di una necessaria valutazione dell’impatto ambientale o di un esame preliminare caso per caso della necessità di effettuare una siffatta valutazione costituisce una violazione che sfocia direttamente nell’annullamento della decisione interessata, anche nel caso di ricorsi proposti dai singoli. Tali disposizioni costituirebbero dunque una sorta di lex specialis rispetto agli articoli 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO e 46 del VwVfG, nella misura in cui esse non esigono, per dar luogo all’annullamento di un atto in taluni casi specifici, né la dimostrazione di una violazione di un diritto soggettivo da parte di un singolo né un nesso di causalità fra l’errore processuale e la ratio della decisione impugnata. Esse attenuerebbero dunque i requisiti di cui agli articoli 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO e 46 del VwVfG.

40.

Per contro, la Commissione sostiene, nel suo atto introduttivo del ricorso e nella sua presentazione orale in udienza, che, in Germania, la giurisprudenza non applicherebbe o non interpreterebbe l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’UmwRG nel senso illustrato dalla Repubblica federale di Germania.

41.

Ciò premesso, la conclusione della Commissione in ordine alla presente censura verte unicamente sull’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO. Ritengo pertanto che la presente censura abbia unicamente ad oggetto la portata dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO e non l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’UmwRG. Di conseguenza, nella parte in cui la prima censura addebita alla Repubblica federale di Germania la violazione degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75, attraverso la giurisprudenza relativa all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’UmwRG, essa è irricevibile.

42.

Limiterò pertanto le mie conclusioni sulla prima censura all’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO. Per contro, la seconda censura verterà espressamente sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG.

b) Sul merito

i) Osservazioni preliminari

43.

Occorre sottolineare che la presente censura verte sui ricorsi proposti dalle persone fisiche e giuridiche (in prosieguo: i «singoli») che non siano organizzazioni non governative di difesa dell’ambiente, le quali beneficiano di un accesso privilegiato alla giustizia, in conformità agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 ( 11 ).

44.

Tali articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75 prevedono che le decisioni, atti od omissioni di cui rispettivamente alla direttiva 2011/92, sulla partecipazione del pubblico, o all’articolo 24 della direttiva 2010/75 ( 12 ) devono poter essere oggetto di una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per «contestar[n]e la legittimità sostanziale o procedurale».

45.

In assenza di disposizioni fissate in tale settore dal diritto dell’Unione, spetta a ciascuno Stato membro disciplinare, nel proprio ordinamento giuridico, le modalità procedurali dei ricorsi diretti a garantire la salvaguardia dei diritti che i singoli vantano in forza del diritto dell’Unione, a condizione che tali modalità, in conformità del principio di equivalenza, non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna e, in conformità del principio di effettività, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione ( 13 ).

46.

Occorre aggiungere che le disposizioni del diritto dell’Unione in questione devono essere interpretate alla luce degli obiettivi della Convenzione di Aarhus, la quale ha voluto associare alla salvaguardia, alla protezione e al miglioramento della qualità ambientale, nonché alla tutela della salute umana i membri del pubblico interessato che vantino un interesse sufficiente o che facciano valere la violazione di un diritto ( 14 ).

47.

È manifesto che l’obiettivo delle disposizioni del diritto dell’Unione in questione consiste nell’attribuire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. Esso ne è il principio guida e costituisce pertanto una fonte importante di interpretazione. Ritengo, conformemente alle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, paragrafo 70) che «[l]’obiettivo i garantire “ampio accesso” alla giustizia fornisce i parametri entro i quali gli Stati membri possono esercitare la propria discrezionalità legislativa».

ii) La limitazione della ricevibilità dei ricorsi dei singoli in applicazione degli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75

48.

Gli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75 prevedono chiaramente la possibilità per gli Stati membri di definire e dunque limitare la ricevibilità dei ricorsi del singoli ( 15 ), a condizione che tale limitazione sia compatibile con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, tali disposizioni autorizzano gli Stati membri a scegliere fra due criteri per limitare la ricevibilità dei ricorsi proposti da singoli.

49.

Al punto 38 della sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289), la Corte ha dichiarato che «[c]on riferimento alle condizioni di ricevibilità del ricorso, [tali disposizioni contemplavano] due ipotesi: la ricevibilità di un ricorso può essere subordinata ad un “interesse sufficiente” oppure al presupposto che il ricorrente faccia valere la “violazione di un diritto”, a seconda che la normativa nazionale si riferisca all’una o all’altra di dette condizioni» ( 16 ). I requisiti posti alla ricevibilità dei ricorsi dei singoli di cui agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 escludono pertanto l’introduzione, da parte dei singoli, di un’actio popularis per contestare la legittimità delle decisioni amministrative previste dalle direttive di cui trattasi ( 17 ).

iii) L’esame del merito del ricorso

50.

Rilevo che, se gli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75 prevedono che gli Stati membri possono assoggettare la ricevibilità dei ricorsi a talune condizioni, queste stesse disposizioni prevedono che le decisioni, atti o omissioni di cui a detti articoli devono poter costituire l’oggetto di un ricorso giurisdizionale per contestarne la legittimità sostanziale o procedurale.

51.

Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, gli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75 non hanno in alcun modo limitato i motivi che possono essere invocati a sostegno di siffatto ricorso ( 18 ).

iv) Il criterio di diritto tedesco della violazione di un diritto soggettivo del ricorrente per fondare un diritto all’annullamento di un atto illegittimo

– Gli articoli 42, paragrafo 2, del VwGO e 113, paragrafo 1, prima frase del VwGO

52.

È pacifico che, in applicazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del VwGO e dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, il diritto amministrativo tedesco limita sia la ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli sia il loro diritto all’annullamento di un atto.

53.

Infatti, l’articolo 42, paragrafo 2, del VwGO assoggetta la ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli alla condizione che il ricorrente faccia valere di essere leso nei propri diritti dall’atto amministrativo in discorso o dal diniego di adottare detto atto. Mi sembra che tale limitazione sia espressamente prevista dagli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75, e che la Repubblica federale di Germania abbia chiaramente optato per la seconda condizione di ricevibilità alla quale gli Stati membri possono assoggettare i ricorsi in forza di tali articoli.

54.

Per contro, l’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, unica disposizione contemplata dalla presente censura ( 19 ), verte sul merito di un ricorso proposto da un singolo. Tale disposizione prevede che il giudice amministrativo annulla un atto amministrativo illegittimo solo nella misura in cui esso violi un diritto soggettivo del ricorrente. La Repubblica federale di Germania sostiene inoltre che il controllo di legittimità dell’atto precede l’analisi della lesione dei diritti del ricorrente ad opera delle illegittimità accertate. Essa aggiunge che l’annullamento dell’atto interviene solo qualora tali illegittimità ledano il ricorrente nei suoi diritti ( 20 ). All’udienza del 12 marzo 2015, la Repubblica federale di Germania ha sfumato la sua linea argomentativa, spiegando che, in taluni casi, i giudici tedeschi danno prova di pragmatismo giudiziario e non verificano l’illegittimità dell’atto amministrativo di cui trattasi qualora i diritti soggettivi non siano stati lesi.

55.

Ne consegue che, in applicazione dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, l’annullamento di un atto amministrativo esige che perlomeno l’illegittimità rilevata dal giudice «coincida» con una violazione di un diritto soggettivo del ricorrente ( 21 ), e ciò anche se il ricorso del ricorrente è ricevibile in applicazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del VwGO.

– Violazione degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75

56.

Si evince chiaramente dagli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75 che la condizione che il ricorrente faccia valere la «violazione di un diritto» rientra nell’ambito della ricevibilità e non del merito del ricorso.

57.

Infatti, occorre rammentare che gli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75 non hanno affatto limitato i motivi che possono essere invocati nel merito a sostegno di un ricorso proposto in applicazione di tali disposizioni. Orbene, la limitazione del diritto all’annullamento di un atto imposta dall’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO ha come conseguenza la limitazione dei motivi che possono essere utilmente invocati nel merito da parte dei singoli a sostegno dei loro ricorsi.

58.

Infatti, limitando il diritto dei singoli ad ottenere l’annullamento di un atto al caso in cui tale atto formi l’oggetto di una dichiarazione (preliminare o coincidente) di illegittimità da parte del giudice amministrativo tedesco, l’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO crea, oltre al requisito di ricevibilità, un ostacolo supplementare al diritto di accesso alla giustizia, il quale non è affatto previsto agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 e compromette in maniera considerevole la finalità e l’efficacia di queste due disposizioni, riducendo la portata e l’utilità del sindacato giurisdizionale.

59.

Rilevo a tal riguardo che, all’udienza del 12 marzo 2015 e a seguito di un quesito scritto posto dalla Corte sull’utilità per un singolo della mera dichiarazione dell’illegittimità di un atto, la Repubblica federale di Germania ha ammesso che, se l’amministrazione tedesca poteva eventualmente revocare l’atto illegittimo, la stessa non era tenuta a farlo.

60.

Anche se non ogni illegittimità ( 22 ) – per quanto esigua essa sia – deve necessariamente sfociare nell’annullamento di un atto, la mera dichiarazione dell’illegittimità di un atto da parte del giudice amministrativo tedesco non ha lo stesso valore giuridico dell’annullamento di tale atto.

61.

Inoltre, la limitazione del diritto dei singoli ad ottenere l’annullamento di un atto dichiarato illegittimo rende più difficile la tutela dell’ambiente, in quanto emerge chiaramente dal considerando 27 della direttiva 2010/75 che i cittadini interessati devono avere «accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere ( 23 )».

62.

Pertanto, considero fondata la prima censura.

63.

Ne consegue che la Repubblica federale di Germania, limitando, in applicazione dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, il diritto dei singoli ad ottenere l’annullamento di un atto al caso in cui tale atto costituisca o abbia costituito l’oggetto di una dichiarazione di illegittimità da parte del giudice amministrativo tedesco, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.

B – Sulla seconda censura, relativa all’esistenza di un diritto ad ottenere l’annullamento di un atto nei soli casi di omessa valutazione dell’impatto ambientale e alla restrizione di tale diritto in caso di valutazione dell’impatto ambientale realizzata ma affetta da vizi (articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG), nonché alla necessità sia di un nesso di causalità fra il vizio di procedura e l’esito della decisione sia del pregiudizio di una posizione giuridica sostanziale del ricorrente (articolo 46 del VwVfG e articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO)

64.

La presente censura è dunque divisa in due parti. La prima parte riguarderebbe la conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75, la seconda verte sulla conformità degli articoli 46 del VwVfG e 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO agli stessi articoli.

1. Sulla prima parte – Esistenza di un diritto ad ottenere l’annullamento di un atto nei soli casi di omessa valutazione dell’impatto ambientale e restrizione di tale diritto in caso di valutazione dell’impatto ambientale realizzata ma affetta da vizi (articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG)

a) Argomenti delle parti

65.

La Commissione sostiene che, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG, una decisione di autorizzazione può essere annullata senza dover rispettare i requisiti supplementari imposti dall’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO solo in caso di assenza di valutazione dell’impatto ambientale. Per contro, qualora una siffatta valutazione abbia avuto luogo, ma non soddisfi i requisiti della direttiva 2011/92, non sarebbe possibile contestarla in applicazione di tale disposizione nazionale. La Commissione ritiene che l’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG sia pertanto incompatibile con l’articolo 11 della direttiva 2011/92.

66.

Secondo la Commissione, si evince dalla giurisprudenza della Corte che una disposizione che traspone una direttiva deve essere sufficientemente precisa e chiara, in particolare allorché essa crea diritti per i singoli, affinché i destinatari siano in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali ( 24 ). La Commissione sostiene che ciò non avviene in Germania, e che la Repubblica federale di Germania debba adottare i provvedimenti adeguati a tal fine, in conformità al dovere di leale cooperazione.

67.

La Repubblica federale di Germania rileva che l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’UmwRG si limita a disciplinare i casi in cui una valutazione dell’impatto ambientale o un esame preliminare ad una valutazione dell’impatto ambientale non siano stati affatto effettuati, nonché i casi in cui un esame preliminare ad una valutazione dell’impatto ambientale non rispetti i requisiti di cui all’articolo 3 a, quarta frase, dell’UVPG.

68.

Secondo la Repubblica federale di Germania, in relazione a tutti gli altri vizi di procedura, compresi quelli commessi in caso di irregolarità nella realizzazione della valutazione dell’impatto ambientale, un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale e un diritto all’annullamento dell’atto amministrativo sono possibili in applicazione dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO. Essa aggiunge che il diritto all’annullamento viene meno solo in via eccezionale, allorché sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 46 del VwVfG.

b) Valutazione

69.

Se la sintesi di questa prima parte della presente censura, quale si evince dalle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso, riguarda effettivamente le due disposizioni del diritto dell’Unione, è tuttavia giocoforza constatare che le elaborazioni di tale parte della censura riguardano unicamente il solo articolo 11 della direttiva 2011/92. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG riguarda unicamente l’omissione di una valutazione dell’impatto ambientale o di un esame preliminare caso per caso della necessità di realizzare una valutazione dell’impatto ambientale, il che costituisce l’oggetto della direttiva 2011/92. Aggiungo inoltre che la Commissione stessa, interpellata a tal riguardo in udienza, non è stata capace di spiegare la rilevanza dell’articolo 25 della direttiva 2010/75 per la prima parte della presente censura. In tali condizioni, ritengo che essa debba essere intesa nel senso che si limita al solo articolo 11 della direttiva 2011/92.

70.

Questa prima parte della seconda censura riguarda il modo in cui l’articolo 11 della direttiva 2011/92 è stato trasposto nel diritto tedesco. Essa verte sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG è limitato ai casi in cui una valutazione dell’impatto ambientale o un esame preliminare ad una valutazione dell’impatto ambientale siano stati omessi.

71.

Nella sua esposizione del diritto nazionale, la Repubblica federale ha indicato che «[l’UmwRG] contiene disposizioni concernenti la trasposizione dell’articolo 11 della direttiva [2011/92], nonché dell’articolo 25 della direttiva [2010/75]» ( 25 ). Essa rileva parimenti che «[l]’articolo 4 dell’UmwRG disciplina la conseguenza giuridica dell’omissione di una necessaria valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o di un esame preliminare caso per caso della necessità di realizzare una valutazione dell’impatto ambientale. In conformità all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, un siffatto vizio di procedura sfocia nell’annullamento della decisione. La legge non contiene disposizioni concernenti altri vizi di procedura, ad esempio la realizzazione erronea di una valutazione dell’impatto ambientale; tali vizi di procedura devono essere valutati in conformità all’articolo 46 del [VwVfG]» ( 26 ).

72.

Con la seconda questione nella causa sfociata nella sentenza Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, punto 38), il Bundesverwaltungsgericht (Germania) ha chiesto alla Corte se l’articolo 10 bis della direttiva 85/337, il quale ha lo stesso contenuto dell’articolo 11 della direttiva 2011/92 ( 27 ), doveva «essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri limitino l’applicabilità delle disposizioni di trasposizione di tale articolo al caso in cui la legittimità di una decisione sia contestata a causa dell’omissione della valutazione ambientale, senza estenderla a quello in cui una valutazione siffatta sia stata realizzata ma sia affetta da vizi».

73.

Si evince dal paragrafo 63 delle conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:422) che la Repubblica federale di Germania aveva sostenuto «che la normativa tedesca [soddisfaceva] già tali requisiti, poiché [riteneva] che, ai sensi dell’articolo 46 del VwVfG, applicabile insieme all’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG, l’annullamento di una decisione di autorizzazione [potesse] essere richiesto anche nel caso di esecuzione viziata della VIA».

74.

Tuttavia, al punto 37 della sentenza resa in tale causa, la Corte ha affermato che «[l]e disposizioni nazionali di trasposizione [dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337] non possono quindi limitare la loro applicabilità al solo caso in cui la contestazione della legittimità si basi sul motivo relativo all’omissione di una valutazione dell’impatto ambientale. Escludere tale applicabilità in caso di irregolarità, anche gravi, di una valutazione dell’impatto ambientale effettuata priverebbe le disposizioni della direttiva 85/337 inerenti alla partecipazione del pubblico di gran parte del loro effetto utile. Una simile esclusione sarebbe pertanto contraria all’obiettivo volto a garantire un ampio accesso agli organi giurisdizionali previsto dall’articolo 10 bis della medesima direttiva».

75.

Si evince dunque chiaramente dalla sentenza Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, punto 32) che, secondo la Corte, la normativa tedesca non colmava né ovviava alle carenze dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG nella trasposizione dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337 (e dunque dell’articolo 11 della direttiva 2011/92).

76.

Poiché non ravviso alcun motivo per rimettere in discussione tale giurisprudenza, ritengo che la prima parte della seconda censura sia fondata ( 28 ).

77.

Ne consegue che la Repubblica federale di Germania, limitando la portata dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG all’annullamento delle decisioni per vizi di procedura nei casi di assenza totale di valutazione obbligatoria dell’impatto ambientale o all’assenza di esame preliminare obbligatorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2011/92.

2. Sulla seconda parte: necessità dell’esistenza di un nesso di causalità e del pregiudizio di una posizione giuridica sostanziale

a) Argomenti delle parti

78.

La Commissione sostiene che, secondo una giurisprudenza costante in Germania sull’applicazione dell’articolo 46 del VwVfG, la contestazione, da parte di un singolo, di un vizio di procedura concernente una decisione relativa ad una valutazione dell’impatto ambientale può comportare l’annullamento di detta decisione solo se esiste una possibilità concreta che essa, senza tale vizio, sarebbe stata diversa («requisito della causalità»).

79.

Inoltre, incomberebbe generalmente al ricorrente dimostrare l’eventuale nesso di causalità.

80.

La Commissione rileva che, per quanto attiene all’applicazione della direttiva 2011/92, l’esito del procedimento decisionale non costituisce l’aspetto più importante. Essa ritiene che la direttiva 2011/92 debba essenzialmente assicurare che tutti gli effetti, diretti e indiretti, di un progetto idoneo ad avere un impatto notevole sull’ambiente verranno esaminati, che il pubblico verrà informato sul progetto pianificato e che avrà la possibilità di partecipare al procedimento decisionale. Il controllo del rispetto delle regole di procedura in tale settore rivestirebbe pertanto un’importanza particolare. Il diritto nazionale dovrebbe dunque prevedere l’annullamento della decisione in caso di errore grave nell’applicazione dei requisiti procedurali, senza che il ricorrente sia tenuto a dimostrare un nesso di causalità con l’esito della decisione. Per quanto attiene alla direttiva 2011/92, perlomeno le infrazioni ai diritti di informazione e di partecipazione del pubblico dovrebbero essere considerate gravi vizi di procedura.

81.

Secondo la Commissione, risulta dalla sentenza Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, punto 52) che, in Germania, sia la ripartizione dell’onere della prova sia il sindacato giurisdizionale non soddisfano i criteri della direttiva 2011/92. Essa rileva parimenti che il comitato di esame del rispetto delle disposizioni della convenzione di Aarhus condivide lo stesso punto di vista in relazione alle corrispondenti disposizioni di detta convenzione ( 29 ).

82.

La Commissione sostiene parimenti che, secondo una giurisprudenza costante in Germania, in forza dell’articolo 113, paragrafo 1, prima parte, del VwGO, un vizio di procedura concernente una decisione relativa ad una valutazione dell’impatto ambientale può comportare l’annullamento di detta decisione solo se il vizio di procedura viola un diritto soggettivo del ricorrente. Essa ritiene che tale condizione sia contraria all’articolo 11 della direttiva 2011/92. La Commissione è dell’avviso che, a condizione che un ricorso sia ricevibile, un giudice non possa ignorare i vizi di procedura, anche se essi non violano un diritto soggettivo del ricorrente.

83.

La Repubblica federale di Germania sostiene, al contrario, che l’articolo 46 del VwVfG è compatibile con l’articolo 11 della direttiva 2011/92. La necessità di un nesso di causalità non comprometterebbe, in linea di principio, il conseguimento degli obiettivi di quest’ultima disposizione. Inoltre, l’articolo 46 del VwVfG sarebbe applicabile solo nel caso di una violazione di disposizioni procedurali che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’UmwRG.

84.

Essa rileva parimenti che l’articolo 46 del VwVfG è strutturato come una norma di difesa che consente all’autorità di difendersi a fronte del diritto all’annullamento dell’atto amministrativo. In quanto norma di difesa, l’articolo 46 del VwVfG verrebbe esaminato dal giudice nell’ambito della fondatezza del ricorso.

85.

La Repubblica federale di Germania sostiene che, in conformità all’articolo 46 del VwVfG, una valutazione dell’impatto ambientale realizzata in maniera irregolare può essere sempre invocata e sfocia sempre in un diritto all’annullamento in capo al ricorrente nella misura in cui il vizio di procedura non è manifestamente irrilevante per l’esito della decisione. Essa ritiene, come rilevato dalla Corte nella sentenza Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, punto 49), che una restrizione prudente della portata dell’esame nei casi di vizi di procedura non mette in pericolo la realizzazione degli obiettivi della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale allorché riguarda vizi che non comportano necessariamente conseguenze atte ad incidere sulla decisione.

86.

La Repubblica federale di Germania ritiene infine che la presunzione secondo la quale incombe al ricorrente dimostrare una violazione di un proprio diritto non è, di per sé, rilevante alla luce della situazione giuridica in vigore.

87.

Essa indica tuttavia che, nell’ambito della revisione dell’UmwRG, è prevista l’adozione di una disposizione chiarificatrice della trasposizione dell’articolo 11 della direttiva 2011/92.

b) Valutazione

88.

Occorre osservare, in via preliminare, che la linea argomentativa della Commissione verte sull’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO e dell’articolo 46 del VwVfG ai vizi di procedura.

89.

È pacifico che solo l’omissione di una valutazione dell’impatto ambientale o di un esame preliminare caso per caso della necessità di realizzare una siffatta valutazione è prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG e non la loro realizzazione erronea o affetta da vizi. In quest’ultimo caso, la decisione impugnata viene annullata solo se il vizio di procedura soddisfa sia la condizione di una violazione di un diritto soggettivo del ricorrente, in applicazione dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, sia le condizioni imposte dall’articolo 46 del VwVfG.

90.

In conformità alle mie conclusioni sulla prima censura, ritengo che, per quanto attiene alla realizzazione erronea di una valutazione dell’impatto ambientale o di un esame preliminare caso per caso della necessità di realizzare una siffatta valutazione, le restrizioni imposte dall’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO per fondare un diritto all’annullamento della decisione impugnata violino l’articolo 11 della direttiva 2011/92.

91.

Quanto all’articolo 46 del VwVfG, il quale ha ad oggetto i vizi di procedura, deriva chiaramente dalle osservazioni della Repubblica federale di Germania e dal testo stesso di tale disposizione che essa impone un criterio relativo al nesso di causalità che deve esistere tra il vizio procedurale fatto valere e la ratio della decisione finale contestata (in prosieguo: il «criterio di causalità») ( 30 ).

92.

Ai punti 47 e 48 della sentenza Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712), la Corte ha dichiarato che il legislatore dell’Unione non aveva «inteso subordinare la possibilità di invocare un vizio di procedura alla condizione che quest’ultimo incida sulla ratio della decisione finale contestata (...). Inoltre, dato che l’oggetto di tale direttiva consiste, in particolare, nel fissare garanzie procedurali che consentano segnatamente una migliore informazione e una partecipazione del pubblico nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un’incidenza significativa su tale ambiente, il controllo del rispetto delle norme procedurali in tale settore riveste notevole importanza. Conformemente all’obiettivo diretto a conferirgli un ampio accesso alla giustizia, il pubblico interessato deve quindi poter far valere, per principio, qualunque vizio di procedura a sostegno di un ricorso di contestazione della legittimità delle decisioni contemplate dalla medesima direttiva».

93.

Ne consegue che, in linea di principio, il requisito dell’esistenza di un nesso di causalità è escluso in applicazione dell’articolo 11 della direttiva 2011/92.

94.

La Corte ha tuttavia sfumato tale valutazione al punto 49 della medesima sentenza, valutando che non ogni vizio di procedura incida necessariamente sulla ratio della decisione finale contestata e, di conseguenza, leda necessariamente un diritto. In tali circostanze, il diritto di uno Stato membro può prevedere l’irricevibilità del ricorso.

95.

A mio avviso, tale sfumatura deve essere applicata non solo alla ricevibilità di un ricorso, ma parallelamente alla sua fondatezza, a condizione, tuttavia, che il vizio di procedura in questione sia minimo e, di conseguenza, non pregiudichi «una migliore informazione e una partecipazione del pubblico nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati».

96.

Poiché il diritto ad una migliore informazione e ad una partecipazione del pubblico costituisce evidentemente una delle pietre angolari della direttiva 2011/92 ( 31 ) e la ratio stessa del suo articolo 11, mi associo alle conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:422, paragrafo 106), allorché considera che, «nel caso di norme procedurali particolarmente importanti, si deve rinunciare completamente al requisito di causalità per il risultato del procedimento amministrativo».

97.

Orbene, è giocoforza constatare che, ad eccezione dei vizi previsti agli articoli 44 del VwVfG ( 32 ) e 4, paragrafo 1, dell’UmwRG, il diritto tedesco, in applicazione dell’articolo 46 del VwVfG, esige in tutti i casi, ossia anche per vizi di procedura relativi all’informazione e alla partecipazione del pubblico, un nesso di causalità fra il vizio fatto valere e la decisione finale contestata al fine di fondare l’annullamento della medesima.

98.

A mio avviso, a prescindere dalla questione dell’onere della prova a tal riguardo, tale requisito risultante dall’articolo 46 del VwVfG, rende eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti di ricorso e l’accesso dei singoli alla giustizia, e viola, per questo motivo, gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.

99.

In ogni caso, per quanto attiene alla questione dell’onere della prova, la Corte ha dichiarato, al punto 52 della sentenza Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712) che, in Germania, tuttavia, «risulta che, in generale, spetta al richiedente, per comprovare la violazione di un diritto, dimostrare che le circostanze della fattispecie rendano prospettabile il fatto che la decisione contestata sarebbe stata diversa senza il vizio di procedura invocato. Orbene, quest’attribuzione dell’onere della prova al richiedente ai fini dell’attuazione del criterio di causalità è atta a rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che gli sono conferiti dalla direttiva 85/337, tenuto conto in particolare della complessità dei procedimenti di cui trattasi o della tecnicità delle valutazioni dell’impatto ambientale».

100.

Rilevo che la Repubblica federale di Germania intende peraltro adottare una disposizione chiarificatrice sull’onere della prova in relazione al criterio di causalità ( 33 ).

101.

Ne consegue che, imponendo, in applicazione dell’articolo 46 del VwVfG, l’esistenza di un nesso di causalità fra i vizi di procedura relativi all’informazione e alla partecipazione del pubblico e la ratio della decisione finale contestata al fine di fondare l’annullamento di quest’ultima, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.

C – Sulla terza censura, relativa al divieto di presentare obiezioni (articolo 2, paragrafo 3, dell’UmwRG e articolo 73, paragrafo 4, del VwVfG)

1. Argomenti delle parti

102.

La Commissione ritiene che la limitazione alle obiezioni formulate durante il procedimento amministrativo del diritto di presentare un ricorso prevista all’articolo 2, paragrafo 3, dell’UmwRG, all’articolo 73, paragrafo 4, del VwVfG e nella giurisprudenza tedesca, sia contraria agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75. Essa rileva che tali norme di esclusione complicano in maniera eccessiva il diritto del pubblico interessato di contestare la legittimità delle decisioni, ostano all’ampio accesso alla giustizia richiesto dalle direttive 2011/92 e 2010/75, nonché dalla convenzione di Aarhus e limitano la tutela giurisdizionale effettiva del pubblico interessato.

103.

La Commissione sottolinea che il procedimento giurisdizionale è un procedimento autonomo, nel corso del quale un esame completo della legittimità di una decisione deve essere possibile sotto il profilo procedurale e sostanziale, e che i motivi di ricorso ricevibili non possono essere limitati ai motivi che sono già stati dedotti nel breve termine impartito per la formulazione di obiezioni durante il procedimento amministrativo.

104.

La Commissione non condivide la tesi della Repubblica federale di Germania, secondo la quale le norme tedesche relative all’esclusione di talune obiezioni sono necessarie per motivi legati alla certezza del diritto e all’efficacia del procedimento. Per la Commissione, i termini di decadenza per l’impugnazione delle decisioni delle autorità amministrative sono sufficienti a garantire la certezza del diritto e l’efficacia dei procedimenti.

105.

La Repubblica federale di Germania ritiene che le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, dell’UmwRG e all’articolo 73, paragrafo 4, del VwVfG siano compatibili con gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.

106.

La Repubblica federale di Germania sostiene che disposizioni analoghe che vietano la presentazione di obiezioni fanno parte integrante del sistema giuridico nazionale. Essa ritiene che gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 consentano agli Stati membri di conservare gli strumenti del loro sistema giurisdizionale nel settore considerato.

107.

Secondo la Repubblica federale di Germania, la decadenza poggia sul concetto della prescrizione, e la sua funzione consiste soprattutto nel fare in modo che interessi contrastanti nei confronti di un progetto vengano, pe quanto possibile, conciliati in una fase precoce del procedimento amministrativo. Di conseguenza, le norme sulla decadenza rivestirebbero un’importanza particolare nell’ambito dei rapporti giuridici multipolari fra le sfere giuridiche protette del promotore del progetto, da un lato, e di terzi eventualmente interessati da detto progetto, dall’altro.

108.

La Repubblica federale di Germania ritiene che la decadenza non renda tale controllo più difficile ovvero impossibile, bensì garantisca, al contrario, l’assoggettamento al sindacato giurisdizionale di fatti chiariti nel modo più esaustivo possibile, inglobanti tutti gli aspetti rilevanti ed esaminati in maniera circostanziata. Essa rileva che la decadenza interessa solo le circostanze che il ricorrente ha riprovevolmente omesso di dedurre nell’ambito del procedimento amministrativo.

109.

La Repubblica d’Austria è del parere che la fissazione di regole concrete di limitazione del diritto di ricorso fa parte della configurazione del procedimento nazionale. Essa ricade pertanto, in ogni caso, nell’ambito di applicazione del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri.

110.

Secondo la Repubblica d’Austria, la facoltà delle persone di far valere i propri diritti nell’ambito di un procedimento amministrativo solo nella misura in cui esse siano parti in tale procedimento è un principio fondamentale del diritto amministrativo austriaco e tedesco e dei loro rispettivi procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale.

111.

La Repubblica d’Austria rileva che la regola della decadenza è uno strumento importante per garantire un procedimento amministrativo rapido ed efficace. Essa ritiene che, in caso contrario, la decisione da adottare in un procedimento potrebbe essere ritardata a proprio piacimento, tramite la presentazione di obiezioni nuove in relazione ad aspetti totalmente nuovi o da parte di persone che fino a quel momento non partecipavano al procedimento. Ciò sarebbe del tutto contrario alla certezza del diritto in generale e all’interesse del promotore del progetto ad ottenere una decisione in termini ragionevoli in particolare.

2. Valutazione

112.

Gli Stati membri dispongono effettivamente, in virtù della loro autonomia procedurale e fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, di un margine di manovra nell’attuazione degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 ( 34 ).

113.

Tuttavia, occorre rammentare che, secondo tali articoli, le decisioni, atti od omissioni di cui rispettivamente alla direttiva 2011/92, sulla partecipazione del pubblico, e all’articolo 24 della direttiva 2010/75, devono poter essere oggetto di una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestarne la legittimità sostanziale o procedurale, senza limitare in nessun modo i motivi che possono essere invocati a sostegno di siffatto ricorso ( 35 ).

114.

Orbene, l’articolo 2, paragrafo 3, dell’UmwRG e l’articolo 73, paragrafo 4, del VwVfG limitano chiaramente i motivi che possono essere invocati da un ricorrente a sostegno di un ricorso giurisdizionale.

115.

Se gli articoli 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 4, della direttiva 2010/75 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono affatto sull’obbligo di esaurire tutti i procedimenti di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti di ricorso giurisdizionale, ove siffatto obbligo sia prescritto dal diritto nazionale, tali disposizioni non consentono affatto di limitare i motivi che possono essere invocati da un ricorrente a sostegno di un successivo ricorso giurisdizionale.

116.

È giocoforza constatare, conformemente alle osservazioni della Commissione, che i ricorsi giurisdizionali sono autonomi e distinti dal procedimento amministrativo e dai ricorsi amministrativi.

117.

Di conseguenza, ritengo che le norme nazionali in questione creino un ostacolo supplementare per avere accesso alla giustizia, il quale non è previsto dagli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.

118.

A mio avviso, tale ostacolo supplementare non può essere giustificato da ragioni legate alla certezza del diritto, dal momento che i termini di decadenza per l’impugnazione delle decisioni delle autorità amministrative sono sufficienti a tal riguardo.

119.

Quanto all’argomento concernente l’efficacia dei procedimenti amministrativi, se è vero che la possibilità di formulare delle «obiezioni» per la prima volta in occasione di un ricorso giurisdizionale può rivelarsi «problematica», è sufficiente ricordare che l’obiettivo stesso perseguito dagli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 consiste nel garantire un ampio accesso agli organi giurisdizionali. Il legislatore dell’Unione ha chiaramente privilegiato tale obiettivo rispetto all’efficacia dei procedimenti amministrativi, al fine di contribuire alla salvaguardia, alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente e della salute umana ( 36 ).

120.

Ne consegue che la Repubblica federale di Germania, limitando, agli articoli 2, paragrafo 3, dell’UmwRG e 73, paragrafo 4, del VwVfG, la legittimazione ad agire e la portata del sindacato giurisdizionale alle obiezioni che sono già state sollevate entro il termine previsto dal procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.

D – Sulla quarta e sulla quinta censura, relative alle limitazioni nel tempo dell’applicazione degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75

1. Argomenti delle parti

a) Sulla quarta censura

121.

La Commissione rammenta che la versione iniziale dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’UmwRG non era compatibile con gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75, nella misura in cui segnatamente tale versione limitava la legittimazione ad agire delle associazioni ambientali alle disposizioni di legge che conferivano diritti ai singoli. Essa rileva che l’8 novembre 2012, a seguito della sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289), il Bundestag ha adottato una modifica dell’UmwRG, che è entrata in vigore il 29 gennaio 2013 e che ha soppresso le parole «che conferiscono diritti ai singoli» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’UmwRG al fine di rimediare alla violazione del diritto esistente fino a quel momento.

122.

La Commissione ritiene tuttavia che la nuova versione dell’UmwRG abbia soltanto una validità limitata nel tempo, in quanto l’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG, come modificato, prevede che solo i procedimenti ancora pendenti al 12 maggio 2011 [data della sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289)] o che sono stati avviati successivamente a tale data senza essere stati definiti con forza di giudicato il 29 gennaio 2013 (data dell’entrata in vigore della versione modificata dell’UmwRG) devono essere conclusi sulla base della nuova versione dell’UmwRG.

123.

Secondo la Commissione, nei procedimenti avviati successivamente al 25 giugno 2005 e conclusi prima del 12 maggio 2011, la legittimazione ad agire delle associazioni ambientali resta pertanto limitata alle disposizioni che conferiscono diritti ai singoli. Essa ritiene che, alla luce del parallelismo, nel diritto amministrativo tedesco, fra la ricevibilità di un ricorso e la portata del sindacato giurisdizionale in sede di esame del merito, tale limitazione nel tempo abbia parimenti influito sulla portata del sindacato giurisdizionale.

124.

Per la Commissione, la disposizione transitoria di cui all’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG prolunga per i ricorsi delle associazioni ambientali una situazione giuridica contraria al diritto dell’Unione, nella misura in cui essa continua ad escludere ampiamente, per i ricorsi in parola, il controllo delle norme di procedura. Di conseguenza, essa ritiene che, ratione temporis, tenuto conto dei procedimenti esclusi in applicazione della disposizione transitoria di cui agli articoli 5, paragrafo 1 e 4, e 2, paragrafo 5, dell’UmwRG, tale disposizione violi gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.

125.

La Repubblica federale di Germania sostiene che l’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG riveste natura meramente dichiaratoria e non ha alcun valore regolamentare. La sua finalità consisterebbe unicamente nel facilitare l’applicazione dell’UmwRG all’istanza incaricata di applicarlo. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG, procedimenti di ricorso non ancora definiti con forza di giudicato devono essere portati a termine conformemente alle nuove disposizioni dell’UmwRG in vigore a partire dal 29 gennaio 2013. Viceversa, la modifica legislativa non avrebbe alcuna incidenza sui procedimenti di ricorso che sono stati conclusi con forza di giudicato prima dell’adozione della sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289). Essa ritiene che, in conformità alla giurisprudenza della Corte ( 37 ), tali procedimenti non devono essere riesaminati.

b) Sulla quinta censura

126.

La Commissione sostiene che l’esclusione, ai paragrafi 1, primo comma, e 4 dell’articolo 5 dell’UmwRG, dei procedimenti amministrativi che sono stati avviati prima del 25 giugno 2005 viola gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75. Essa rileva che l’esistenza di tale violazione è confermata dalla Corte al punto 30 della sentenza Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712). Essa ritiene parimenti che l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell’UmwRG, il quale esclude dall’ambito di applicazione dell’UmwRG le decisioni che sono divenute esecutive prima del 15 dicembre 2006 (data di entrata in vigore dell’UmwRG), violi gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.

127.

La Repubblica federale di Germania annuncia la preparazione di una modifica dell’UmwRG che recepirà il punto 31 della sentenza Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712), nel quale la Corte ha statuito che, in conformità all’articolo 11 della direttiva 2011/92, i procedimenti avviati prima del 25 giugno 2005 non potevano essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’UmwRG. Per quanto attiene all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell’UmwRG, la Repubblica federale di Germania ritiene che tale disposizione escluda dal suo campo di applicazione i procedimenti divenuti esecutivi al momento della sua entrata in vigore, in conformità al principio dell’autorità di cosa giudicata. Essa ritiene che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, sia importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione. Secondo la Repubblica federale di Germania, uno Stato membro non è tenuto a riesaminare una decisione giudiziaria passata in giudicato e ad annullarla, qualora risulti che essa è contraria al diritto dell’Unione ( 38 ). Essa ritiene che ciò valga parimenti per procedimenti amministrativi conclusi che sono sfociati in una decisione che non è stata affatto oggetto di un ricorso e che, per questo motivo, sono divenuti esecutivi e dunque inoppugnabili.

2. Valutazione

a) Osservazioni preliminari

128.

Il termine di trasposizione delle disposizioni di cui agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 era fissato al 25 giugno 2005.

129.

Orbene, si evince chiaramente dal fascicolo dinanzi alla Corte che l’UmwRG, il quale recepisce tali disposizioni nel diritto tedesco, contiene varie disposizioni, ossia l’articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma, e l’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG, che, su taluni punti, hanno limitato l’applicazione di tale legge per il periodo successivo al 25 giugno 2005.

130.

La Repubblica federale di Germania fa valere il principio dell’autorità della cosa giudicata al fine di giustificare tali limitazioni.

131.

Se è vero che il principio dell’autorità della cosa giudicata riveste un’importanza considerevole, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, ad uno Stato membro non è consentito invocare difficoltà interne o norme dell’ordinamento giuridico nazionale, ancorché di natura costituzionale, per giustificare la mancata osservanza degli impegni e dei termini risultanti dalle direttive dell’Unione ( 39 ).

132.

È vero che, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione. Pertanto, il diritto dell’Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto ( 40 ).

133.

Tuttavia, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, una volta che la Corte abbia constatato che una disposizione di diritto dell’Unione è stata violata (unico compito conferito alla Corte da tale articolo), incombe allo Stato membro interessato adottare, in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta; la questione di quali siano tali provvedimenti non rientra nell’oggetto di una sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 258 TFUE ( 41 ).

134.

La circostanza fatta valere dalla Repubblica federale di Germania, secondo la quale le limitazioni temporali all’applicazione dell’UmwRG apportate dall’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, e dall’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG erano necessarie ai fini dell’osservanza del principio dell’autorità della cosa giudicata e, per analogia, della stabilità dei procedimenti amministrativi divenuti esecutivi, anche ammesso che sia dimostrata, ricade pertanto, in ogni caso, eventualmente, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza che dichiara l’inadempimento, e non può incidere sulla dichiarazione di inadempimento nell’ambito delle presenti censure.

135.

Ciò premesso, esaminerò anzitutto la quinta censura.

b) Sulla quinta censura, concernente il rinvio dell’applicazione nel tempo in generale

136.

Al punto 31 della sentenza Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712), la Corte ha dichiarato che «la direttiva 2003/35, che ha aggiunto l’articolo 10 bis alla direttiva 85/337, nello stabilire che dovesse essere trasposta entro il 25 giugno 2005, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di diritto interno adottate ai fini della trasposizione di tale articolo dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti amministrativi di autorizzazione iniziati prima del 25 giugno 2005qualora essi abbiano comportato il rilascio di un’autorizzazione successivamente a tale data ( 42 )».

137.

Orbene, l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, dell’UmwRG prevede che tale legge si applica unicamente ai procedimenti amministrativi che sono stati o avrebbero dovuto essere avviati successivamente al 25 giugno 2005.

138.

Di conseguenza, ritengo che la Repubblica federale di Germania, escludendo, tramite l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, dell’UmwRG l’applicazione di tale legge a tutti i procedimenti amministrativi avviati prima del 25 giugno 2005, compresi quelli che sono sfociati nella concessione di un’autorizzazione successivamente a tale data, sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.

139.

Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell’UmwRG prevede che il suo primo comma non si applica ai procedimenti amministrativi che sono divenuti esecutivi prima del 15 dicembre 2006, data di entrata in vigore dell’UmwRG.

140.

Ne consegue che tale disposizione del diritto nazionale esclude dall’applicazione dell’UmwRG i procedimenti amministrativi che sono sfociati nella concessione di un’autorizzazione fra il 25 giugno 2005 (scadenza del termine di recepimento) e il 15 dicembre 2006.

141.

Di conseguenza, ritengo che Repubblica federale di Germania, escludendo, in forza del suo articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, l’applicazione dell’UmwRG ai procedimenti amministrativi che sono divenuti esecutivi prima del 15 dicembre 2006, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.

c) Sulla quarta censura, relativa alla limitazione nel tempo dell’applicazione delle norme concernenti i ricorsi proposti da associazioni a tutela dell’ambiente

142.

In applicazione degli articoli 11, paragrafo 3, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 3, della direttiva 2010/75, si ritiene che le associazioni a tutela dell’ambiente abbiano sufficiente interesse oppure siano portatrici di diritti passibili di violazione a seconda che la normativa nazionale si riferisca all’uno o all’altro di tali presupposti di ricevibilità dei ricorsi ( 43 ). Ne consegue che tali associazioni godono di un accesso privilegiato alla giustizia in applicazione di tali articoli a partire dalla loro entrata in vigore il 25 giugno 2005.

143.

Tuttavia, nella sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 36), la Corte ha considerato che il diritto tedesco subordinava la ricevibilità di un’azione avviata da un’associazione a tutela dell’ambiente alla condizione che tale associazione facesse valere che la decisione amministrativa impugnata pregiudicava un diritto individuale idoneo, secondo il diritto nazionale, ad essere qualificato come diritto pubblico soggettivo. La Corte ha statuito che «se è possibile che il legislatore nazionale circoscriva ai soli diritti pubblici soggettivi i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte dei singoli nel contesto di un ricorso giurisdizionale promosso avverso una delle decisioni, atti od omissioni previsti dall’art[icolo] 10 bis della direttiva 85/337, siffatta limitazione non può essere applicata in quanto tale alle associazioni a tutela dell’ambiente salvo travisare le finalità di cui all’art[icolo] 10 bis, terzo comma, ultima frase, della direttiva 85/337» ( 44 ). Le associazioni a tutela dell’ambiente devono necessariamente poter far valere in giudizio le disposizioni di diritto nazionale che attuano la normativa dell’Unione in materia di ambiente, nonché le disposizioni aventi effetto diretto del diritto dell’Unione in materia di ambiente ( 45 ).

144.

Se è vero che, al fine di rimediare alla violazione del diritto delle associazioni a tutela dell’ambiente ad un accesso privilegiato alla giustizia, la Repubblica federale di Germania ha modificato l’UmwRG, tale modifica ha una portata temporale limitata, dal momento che la nuova versione dell’UmwRG è entrata in vigore il 29 gennaio 2013. Infatti, essa è limitata, in conformità all’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG, ai procedimenti amministrativi, ai procedimenti di autorizzazione e ai procedimenti di ricorso pendenti alla data del 12 maggio 2011 o che sono stati avviati successivamente a tale data e non sono stati ancora conclusi con forza di giudicato alla data del 29 gennaio 2013.

145.

Ne consegue che, conformemente alle osservazioni della Commissione, gli altri procedimenti che non sono coperti da tali modifiche continuano a rientrare nell’ambito di applicazione della vecchia versione dell’UmwRG.

146.

Dal momento che le associazioni a tutela dell’ambiente godono di un accesso privilegiato alla giustizia a partire dal 25 giugno 2005, e che le disposizioni del diritto tedesco adottate ai fini della trasposizione di tale articolo dovrebbero parimenti essere applicate ai procedimenti amministrativi di autorizzazione avviati prima del 25 giugno 2005, qualora essi siano sfociati nella concessione di un’autorizzazione successivamente a tale data, ritengo che la Repubblica federale di Germania, limitando, in conformità alla nuova versione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG, l’applicazione nel tempo del diritto delle associazioni a tutela dell’ambiente ad un accesso privilegiato alla giustizia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.

V – Sulle spese

147.

A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione non ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

148.

In applicazione dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, secondo il quale gli Stati membri che sono intervenuti nella causa sopportano le proprie spese, la Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese.

VI – Conclusione

149.

Alla luce delle suesposte considerazioni, e menzionando anzitutto le censure che vertono sulle due direttive di cui trattasi per concludere con quella che riguarda unicamente la direttiva 2011/92, propongo alla Corte di statuire nei seguenti termini:

1)

La Repubblica federale di Germania,

limitando, in applicazione dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del codice di procedura amministrativa (Verwaltungsgerichtsordnung), il diritto dei singoli ad ottenere l’annullamento di un atto al caso in cui tale atto costituisca o abbia costituito l’oggetto di una dichiarazione di illegittimità da parte del giudice amministrativo tedesco;

imponendo, in applicazione dell’articolo 46 della legge sul procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz), il requisito dell’esistenza di un nesso di causalità fra i vizi di procedura concernenti l’informazione e la partecipazione del pubblico e la ratio della decisione finale contestata per fondare l’annullamento di quest’ultima;

limitando, agli articoli 2, paragrafo 3, della legge sui ricorsi in materia ambientale (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) e 73, paragrafo 4, della legge sul procedimento amministrativo, la legittimazione ad agire e la portata del sindacato giurisdizionale alle obiezioni che sono già state formulate nel termine previsto dal procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione;

escludendo, in applicazione del suo articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, l’applicazione della legge sui ricorsi in materia ambientale (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) ai procedimenti amministrativi che sono divenuti esecutivi prima del 15 dicembre 2006, e

limitando, in conformità alla nuova versione dell’articolo 5, paragrafo 4, della legge sui ricorsi in materia ambientale (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), l’applicazione nel tempo del diritto delle associazioni a tutela dell’ambiente ad un accesso privilegiato alla giustizia,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e 25 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

2)

Limitando la portata dell’articolo 4, paragrafo 1, della legge sui ricorsi in materia ambientale (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) all’annullamento delle decisioni per vizi di procedura nei casi di assenza totale di valutazione obbligatoria dell’impatto ambientale o all’assenza di esame preliminare obbligatorio, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2011/92.

3)

La Commissione europea, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria sopportano le proprie spese.


( 1 )   Lingua originale: il francese.

( 2 )   GU 2012, L 26, pag. 1.

( 3 )   GU L 334, pag. 17.

( 4 )   L’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Arhus prevede quanto segue:

«Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato

a)

che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,

b)

che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.

Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. (...)

Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale».

( 5 )   GU L 156, pag. 17.

( 6 )   GU L 175, pag. 40.

( 7 )   GU L 257, pag. 26.

( 8 )   GU L 24, pag. 8.

( 9 )   Ai sensi di diritti soggettivi conferiti ai singoli da disposizioni di diritto pubblico.

( 10 )   Sentenza Commissione/Paesi Bassi (C‑508/10, EU:C:2012:243, punti 3536 nonché la giurisprudenza ivi citata).

( 11 )   Al punto 45 della sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289), la Corte ha dichiarato che «se è possibile che il legislatore nazionale circoscriva ai soli diritti pubblici soggettivi i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte dei singoli nel contesto di un ricorso giurisdizionale promosso avverso una delle decisioni, atti od omissioni previsti dall’art[icolo] 10 bis della direttiva 85/337, siffatta limitazione non può essere applicata in quanto tale alle associazioni a tutela dell’ambiente salvo travisare le finalità di cui all’art[icolo] 10 bis, terzo comma, ultima frase, della direttiva 85/337».

( 12 )   Intitolato «Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione».

( 13 )   V. sentenze Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 43), e Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, punto 28). Non viene affermato dalla Commissione nell’ambito del presente ricorso che la disposizione in questione non rispetta il principio di equivalenza. La presente censura attiene dunque al principio di effettività. Segnalo che le due sentenze menzionate vertono sull’articolo 10 bis della direttiva 85/337. Tuttavia, rammento che gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75, hanno lo stesso contenuto, sotto il profilo dei loro effetti, dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337. Ne consegue che la giurisprudenza relativa a tale articolo è applicabile, mutatis mutandis, alle disposizioni di cui al presente ricorso. V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni.

( 14 )   V. sentenze Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 41), e Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, punto 45).

( 15 )   Gli articoli 11, paragrafo 3, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 3, della direttiva 2010/75 prevedono, a contrario, che l’interesse ad agire di talune organizzazioni non governative è reputato sufficiente. V. nota 11 delle presenti conclusioni.

( 16 )   Gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 lasciano agli Stati membri un apprezzabile margine di manovra nello stabilire cosa costituisca violazione di un diritto [v., in tal senso, sentenze Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 55), e Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, punto 50)].

( 17 )   V. conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289) la quale, al paragrafo 42 delle sue conclusioni, ha rilevato che «[l]a disposizione della Convenzione di Aarhus sull’actio popularis è l’art[icolo] 9, [paragrafo] 3, che non è ancora stato integrato nella legislazione comunitaria (…). Di conseguenza non esiste, finora, un obbligo comunitario che imponga agli Stati membri di ammettere un’actio popularis».

( 18 )   V. sentenze Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 37), e Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, punto 36).

( 19 )   V. paragrafi da 38 a 41 delle presenti conclusioni.

( 20 )   Secondo la Repubblica federale di Germania, «[i]n conformità all’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, il giudice annulla l’atto amministrativo e, se del caso, la decisione che accoglie un ricorso, nella misura in cui l’atto amministrativo è illegittimo e il ricorrente è, per questo motivo, stato leso nei suoi diritti. (…) La disposizione disciplina il momento in cui il giudice deve annullare l’atto amministrativo nell’ambito del procedimento amministrativo. Il controllo giurisdizionale viene effettuato in due fasi. Nel corso della prima fase, il giudice verifica in dettaglio se l’atto amministrativo sia illegittimo, vale a dire inficiato da un qualsivoglia errore di diritto. Nel corso della seconda fase, il giudice verifica se il ricorrente “ne”, ossia dagli errori di diritto constatati, sia stato leso nei “suoi” diritti». Il corsivo è mio. V. punto 40 del controricorso della Repubblica federale di Germania.

( 21 )   Nella causa Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712), il giudice del rinvio (il Bundesverwaltungsgericht, Germania) ha interpellato la Corte in merito alla legittimità nel diritto dell’Unione di tale requisito di «coincidenza» o di «parallelismo». La Corte non ha risolto tale questione, ritenendo che «il giudice del rinvio non [avesse] fornito esso stesso alcuna precisazione sui suoi elementi costitutivi e che nessuno dei motivi della decisione di rinvio [le consentisse] di determinare se un esame di tale criterio possa essere utile ai fini della soluzione della controversia principale» (v. punto 55).

( 22 )   Procedurale o sostanziale.

( 23 )   Mi associo, a tal riguardo, alle conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:422, paragrafi da 92 a 101) allorché egli ritiene che, nell’ambito della fondatezza, l’obbligo anche per un singolo di far valere un diritto soggettivo costituisca una violazione del principio di effettività e non rappresenti un’attuazione delle disposizioni di diritto dell’Unione in questione.

( 24 )   Sentenza Commissione/Regno Unito (C‑530/11, EU:C:2014:67, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

( 25 )   Il corsivo è mio. V. punto 6 del controricorso.

( 26 )   V. punto 8 del controricorso.

( 27 )   V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni.

( 28 )   Questa prima parte della seconda censura si ricollega, sotto il profilo logico, alla prima censura. L’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG non può assicurare una trasposizione corretta dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337 (e dunque dell’articolo 11 della direttiva 2011/92) in quanto esso non si applica nei casi di valutazioni dell’impatto ambientale affette da vizi, essendo queste previste invece dall’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, che ha formato l’oggetto della prima censura, che ho suggerito alla Corte di dichiarare fondata.

( 29 )   Al punto 83 della sua relazione del 20 dicembre 2013, il comitato di esame emette a tal riguardo le seguenti considerazioni: «[d]i conseguenza, sarebbe incompatibile con la convenzione consentire al pubblico di contestare in teoria la legittimità procedurale delle decisioni soggette all’articolo 6 della convenzione, allorché, nella prassi, tali azioni vengono sistematicamente dichiarate irricevibili o infondate dai giudici, sulla base del rilievo che i vizi di procedura addotti non sono rilevanti per la decisione (ossia la decisione non sarebbe stata diversa in assenza di vizi)».

( 30 )   Discende dal testo dell’articolo 46 del VwVfG che tale disposizione riguarda unicamente i vizi di procedura cosiddetti «relativi», ossia quelli che viziano un atto che non è «nullo» ai sensi dell’articolo 44 del VwVfG (i vizi cosiddetti «assoluti»).

( 31 )   E la direttiva 2010/75.

( 32 )   Emerge dal suo testo che l’articolo 44 del VwVfG riguarda unicamente vizi «particolarmente grav[i]». Inoltri, i vizi elencati all’articolo 44, paragrafo 2, del VwVfG non sono veri e propri vizi in materia di informazione e di partecipazione del pubblico nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati.

( 33 )   V. punto 69 del controricorso.

( 34 )   V., in tal senso, sentenza Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, punto 30).

( 35 )   V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.

( 36 )   V., per analogia, sentenza Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, punti da 27 a 29).

( 37 )   V. sentenze Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513); Kapferer (C‑234/04, EU:C:2006:178), e Fallimento Olimpiclub (C‑2/08, EU:C:2009:506).

( 38 )   V. sentenze Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513); Kapferer (C‑234/04, EU:C:2006:178), e Fallimento Olimpiclub (C‑2/08, EU:C:2009:506).

( 39 )   Sentenza Commissione/Italia (100/77, EU:C:1978:78, punto 21).

( 40 )   Sentenza Impresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067, punti 5859, nonché la giurisprudenza ivi citata).

( 41 )   V., in tal senso, sentenza Commissione/Ungheria (C‑288/12, EU:C:2014:237, punti 3334 nonché la giurisprudenza ivi citata).

( 42 )   Il corsivo è mio.

( 43 )   V. sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 40).

( 44 )   Sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 45).

( 45 )   Ibidem (punto 48).