CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 22 ottobre 2015 ( 1 )

Causa C‑94/14

Flight Refund Ltd

contro

Deutsche Lufthansa AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Domanda di risarcimento del danno subito a causa del ritardo di un volo — Ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro che non ha alcun collegamento con il ricorso — Designazione del giudice competente a conoscere del procedimento contenzioso»

1. 

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Corte Suprema ungherese) solleva questioni insolite per le quali occorre avere riguardo alla Convenzione di Montreal ( 2 ), al regolamento Bruxelles I ( 3 ), al regolamento passeggeri aerei ( 4 ) e al regolamento ingiunzione di pagamento europea (in prosieguo: il «regolamento IPE» o anche il «regolamento n. 1896/2006») ( 5 ).

2. 

I fatti complessi – e in certa misura singolari – in discussione nel procedimento principale possono essere sintetizzati come segue. Un passeggero ungherese su un volo in ritardo proveniente da Newark (New Jersey, Stati Uniti d’America) e diretto a Londra (Regno Unito) ha fatto valere un diritto al risarcimento danni, sulla base del regolamento passeggeri aerei, nei confronti di un vettore aereo stabilito in Germania. Detto passeggero ha ceduto tale diritto ad una società stabilita nel Regno Unito, che ha ottenuto un’ingiunzione di pagamento europea da un notaio in Ungheria, utilizzando la procedura stabilita dal regolamento IPE. La competenza del notaio è stata affermata sulla base di una traduzione ungherese (fuorviante) della disposizione della Convenzione di Montreal che disciplina la competenza giurisdizionale. Il vettore aereo ha proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento europea e ha negato di essere il gestore della tratta in questione. In siffatte circostanze, ai sensi del regolamento IPE, il procedimento deve proseguire «dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine» (vale a dire l’Ungheria, dove è stata emessa l’ingiunzione di pagamento). Tuttavia, nel regolamento Bruxelles I non vi è alcuna base manifesta che consenta ad un giudice di tale Stato membro di esercitare la competenza giurisdizionale sul ricorso per il risarcimento danni. Spetta alla Kúria designare il giudice competente, ma essa non si ritiene in grado di farlo senza ulteriori indicazioni relative all’interpretazione delle disposizioni rilevanti di diritto dell’Unione.

Contesto normativo

La Convenzione di Montreal

3.

Ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione di Montreal, i vettori sono responsabili del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.

4.

L’articolo 33 della Convenzione di Montreal è intitolato «Competenza giurisdizionale». L’articolo 33, paragrafo 1, dispone: «L’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o [either] davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o [or] davanti al tribunale del luogo di destinazione».

5.

Di conseguenza, tale disposizione offre due opzioni di base – i giudici del domicilio o dell’attività del vettore, o quelli del luogo di destinazione. In entrambi i casi siffatti giudici devono trovarsi nel territorio di uno degli Stati parti.

6.

Tuttavia, l’articolo 33 è stato tradotto in ungherese in modo tale che «nel territorio di uno degli Stati parti» può apparire come una (terza) opzione a sé stante per l’attore, piuttosto che una condizione applicabile alle due opzioni che seguono ( 6 ). Pertanto, contrariamente almeno alle versioni autentiche in lingua inglese, francese e spagnola ( 7 ), dalla versione ungherese può sembrare prima facie che un’azione per il risarcimento del danno possa essere promossa, a scelta dell’attore, a) nel territorio di uno degli Stati parti, b) davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o c) davanti al tribunale del luogo di destinazione. [Ad una seconda lettura, tuttavia, una tale interpretazione può respingersi senza indugi, in quanto le opzioni b) e c) sarebbero pertinenti soltanto se l’azione fosse promossa al di fuori del territorio di uno degli Stati parti – e quindi in uno Stato non vincolato dalla Convenzione di Montreal].

Il regolamento Bruxelles I

7.

Come regola generale, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 1, e 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento Bruxelles I, letti in combinato disposto, una persona domiciliata nel territorio di un determinato Stato membro può essere convenuta per il risarcimento danni derivante da un obbligo contrattuale solo davanti ai giudici di tale Stato o davanti a quelli del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Siffatto luogo, nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Inoltre, ove una controversia concerna l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, tale persona può essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui detta succursale, agenzia o altra sede d’attività è situata.

8.

Pur sussistendo un certo numero di possibili eccezioni a tale regola generale, solo tre sembrano essere, almeno in teoria, tali da avere rilevanza nel procedimento principale.

9.

In primo luogo, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, tale eccezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Nella presente causa nessun elemento indica se il volo di cui trattasi possa aver fatto parte di un siffatto pacchetto «tutto compreso».

10.

In secondo luogo, l’articolo 23 (letto, relativamente ai contratti conclusi da consumatori, in combinato disposto con l’articolo 17) disciplina le condizioni alle quali le parti di un rapporto giuridico possono attribuire la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie nate da tale rapporto giuridico. Nella presente causa non vi sono indicazioni relative all’esistenza di un siffatto accordo.

11.

In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 24, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente, indipendentemente dai casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del regolamento in parola, a meno che la comparizione avvenga per eccepire l’incompetenza. Per contro, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza.

12.

Un’altra disposizione che può rilevare nel procedimento principale è l’articolo 27, paragrafo 1, che dispone: «Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza».

Il regolamento passeggeri aerei

13.

Il regolamento passeggeri aerei stabilisce i diritti minimi dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo del volo (articolo 1, paragrafo 1). Esso si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato [articolo 3, paragrafo 1, lettera a)] o, purché il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario, ai passeggeri che arrivano in un siffatto aeroporto da un aeroporto situato in un paese terzo [articolo 3, paragrafo 1, lettera b)]. Un vettore comunitario è, a tal fine, un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro [articolo 2, lettera c)].

14.

Ove un volo sia cancellato, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), prevede la compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), per ogni tratta superiore a 3500 chilometri che non sia una tratta intracomunitaria (la categoria nella quale rientra il volo di cui trattasi nel procedimento principale), l’importo della compensazione pecuniaria è pari a EUR 600. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), per la stessa categoria di tratta, tale importo può essere ridotto del 50% se al passeggero è offerto di raggiungere la sua destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo, il cui orario di arrivo non supera di quattro ore l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato. Per le altre categorie di tratte, il ritardo nell’orario di arrivo rilevante è due o tre ore, a seconda dei casi.

15.

L’articolo 6, stante la sua formulazione letterale, riguarda gli obblighi dei vettori aerei operativi nel caso in cui ragionevolmente prevedano che il volo sarà ritardato rispetto all’orario di partenza previsto. Tali obblighi si applicano, nel caso di una tratta superiore a 3500 chilometri che non sia una tratta intracomunitaria, quando il ritardo nella partenza supera le quattro ore. A seconda delle precise circostanze, i vettori devono fornire assistenza (sotto forma di bevande, sistemazione in albergo e trasporto) e/o un rimborso o la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo.

16.

L’articolo menzionato non prevede che i passeggeri ricevano una compensazione pecuniaria in caso di ritardo e non fa riferimento al ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto. La Corte ha nondimeno interpretato gli articoli 5, 6 e 7 congiuntamente, alla luce dell’obiettivo del regolamento di garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri degli aerei, a prescindere dal fatto che si trovino in una situazione di imbarco negato, cancellazione o ritardo del volo, nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’articolo 7 del regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore ( 8 ).

17.

Il regolamento passeggeri aerei non contiene norme specifiche di competenza giurisdizionale in caso di controversia relativa alla sua applicazione.

Il regolamento IPE

18.

Il regolamento IPE è in particolare finalizzato a semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati [articolo 1, paragrafo 1, lettera a)]. Esso si applica, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, letti in combinato disposto, in materia civile e commerciale nelle controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. L’articolo 4 istituisce il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento «per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea». Tuttavia, ad un ricorrente non è impedito di intentare un siffatto procedimento attraverso qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione nazionale o dell’Unione (articolo 1, paragrafo 2). Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro nel quale è emessa un’ingiunzione di pagamento europea è lo «Stato membro d’origine»; l’articolo 5, paragrafo 3, definisce «giudice»«qualsiasi autorità dello Stato membro competente per l’ingiunzione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa».

19.

L’articolo 6, paragrafo 1, dispone: «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001».

20.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, la domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve essere presentata utilizzando il modulo standard di cui all’Allegato I. Oltre agli elementi dettagliati del credito stesso, nella domanda devono essere indicati i motivi della competenza giurisdizionale. La sezione 3 del modulo standard elenca 13 possibili motivi che non richiedono ulteriori indicazioni, mentre il motivo 14 è «Altro (precisare)». La «Guida alla compilazione del modulo», anch’essa all’Allegato I, dispone, tra l’altro: «Se riguarda un credito nei confronti di un consumatore relativo ad un contratto concluso da consumatori, la domanda deve essere presentata all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui il consumatore risiede. Negli altri casi, la domanda deve essere presentata all’organo giurisdizionale competente ai sensi del [regolamento Bruxelles I] (…)».

21.

Ai sensi dell’articolo 8, il giudice a cui è presentata la domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve valutare, sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui, tra l’altro, all’articolo 6 (sulla competenza giurisdizionale); l’esame può essere effettuato mediante una «procedura automatizzata» (sebbene non si forniscano indicazioni circa quanto tale procedura possa comportare). Ai sensi dell’articolo 11, se non sono soddisfatte le condizioni, la domanda deve essere rigettata, ma tale rigetto non può formare oggetto di impugnazione né costituire ostacolo ad ulteriori procedimenti di qualsiasi tipo. Se tutte le condizioni indicate sono soddisfatte, invece, l’ingiunzione di pagamento europea deve essere emessa e notificata al convenuto ai sensi dell’articolo 12.

22.

L’articolo 16 è intitolato «Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea». Ai sensi dell’articolo 16, paragrafi da 1 a 3, il convenuto può presentare opposizione dinanzi al giudice d’origine, entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata, utilizzando un modulo standard sul quale è tenuto ad indicare solo che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

23.

Il primo comma dell’articolo 17, paragrafo 1, dispone: «Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento» (che può fare compilando l’appendice 2 del modulo di domanda standard). Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, tale passaggio al procedimento civile ordinario deve essere disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine.

24.

Se non è stata presentata opposizione entro il termine fissato, l’articolo 18, paragrafo 1, impone al giudice d’origine di dichiarare, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea.

25.

L’articolo 20 prevede il «Riesame in casi eccezionali». In particolare, l’articolo 20, paragrafo 2, dispone: «Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha (…) il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali». Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, se il giudice decide che il riesame si giustifica, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla; altrimenti resta esecutiva.

26.

L’articolo 26 dispone: «Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».

Diritto ungherese

27.

Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, della legge n. 50 del 2009 relativa al procedimento di ingiunzione di pagamento (2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról), i notai hanno la competenza giurisdizionale per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea in tutta l’Ungheria.

28.

Ai sensi dell’articolo 38, paragrafi 1 e 3, della stessa legge, il notaio, in caso di opposizione, trasmette il fascicolo del procedimento al giudice designato dal ricorrente o, se tale giudice non è stato designato, al giudice territorialmente competente ai sensi delle norme stabilite dalla legge n. 3 del 1952 concernente il Codice di procedura civile (1952. évi III. törveny a polgári perrendtartásról).

29.

Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, di tale Codice, nei procedimenti contenziosi nei confronti di una persona giuridica che non ha sede sul territorio nazionale, il giudice territorialmente competente è quello della sede del ricorrente che sia un residente persona giuridica, o quello del domicilio o della residenza abituale del ricorrente che sia una persona fisica residente.

30.

Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, un procedimento relativo ad un credito derivante da una transazione conclusa da un operatore economico nell’ambito della sua attività può altresì essere proposto dinanzi al giudice del luogo della conclusione del contratto o del luogo dell’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 37, un’azione di risarcimento danni può altresì essere proposta dinanzi al giudice del luogo in cui è stato causato o si è effettivamente verificato il danno.

31.

L’articolo 43, paragrafo 1, impone al giudice adito di dichiarare d’ufficio la propria incompetenza territoriale, ma esso può verificare l’esattezza dei fatti addotti relativamente alla competenza territoriale solo nell’eventualità che questi ultimi siano contrari a fatti noti o a fatti che il giudice conosca in via ufficiale, così come nel caso in cui tali fatti siano improbabili o vengano contestati dalla controparte.

32.

Ove vi sia un conflitto di competenza, l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, lettera c), impone alla Kúria di designare il giudice competente.

33.

Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, il giudice adito respinge la richiesta come irricevibile senza che sia tenuta un’udienza qualora risulti, in particolare, i) che la competenza dei giudici ungheresi a conoscere della controversia è esclusa da una disposizione di legge o di una convenzione internazionale, ii) che un altro giudice o un’altra autorità è competente ratione materiae a conoscere del credito o iii) che un altro giudice è territorialmente competente a conoscere del procedimento.

34.

Ai sensi dell’articolo 157, il procedimento deve essere archiviato qualora la richiesta avrebbe già dovuto essere respinta in quanto irricevibile, senza provvedere alla citazione, per tali motivi. Ai sensi dell’articolo 157/A, paragrafo 1, nell’ipotesi in cui non occorreva respingere la richiesta in quanto irricevibile, senza provvedere alla citazione, ma in cui la competenza dei giudici ungheresi non può essere determinata in nessun’altro modo, il giudice adito deve procedere all’archiviazione del procedimento qualora, tra l’altro, la parte ricorrente non si sia presentata alla prima udienza, né abbia depositato memorie difensive.

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

35.

L’ordinanza di rinvio sintetizza il contesto fattuale e procedurale del procedimento principale nel modo seguente.

36.

Un passeggero aereo ha ceduto il suo diritto al risarcimento danni per il ritardo di un volo alla Flight Refund Ltd (in prosieguo: la «Flight Refund»), una società avente sede nel Regno Unito e specializzata nel recupero di tali crediti. La Flight Refund chiesto ad un notaio ungherese di emettere un’ingiunzione di pagamento europea nei confronti della Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la «Lufthansa»), una società stabilita in Germania. La ricorrente ha giustificato la sua domanda di EUR 600 sulla base del fatto che, in seguito alla cessione, era titolare di un diritto al risarcimento danni nei confronti della Lufthansa a causa di un ritardo superiore a tre ore del volo LH7626 ( 9 ).

37.

Il notaio ha emesso l’ingiunzione di pagamento europea senza aver appurato quale fosse il luogo della conclusione del contratto, quello della sua esecuzione, quello in cui l’asserito danno si è verificato, quello in cui ha sede il vettore che ha provveduto a stipulare il contratto o quello di destinazione del volo. Il notaio si è dichiarato competente adducendo che l’Ungheria è uno Stato che è parte della Convenzione di Montreal. La Lufthansa ha presentato opposizione, dichiarando di non essere il vettore operativo del volo indicato, che era stato gestito dalla United Airlines ( 10 ).

38.

L’avvocato della Flight Refund ha dichiarato di non poter determinare il giudice competente una volta il procedimento divenuto contenzioso. Il notaio si è quindi rivolto alla Kúria affinché questa designasse il giudice competente, indicando che: i giudici ungheresi erano competenti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal; non era possibile stabilire quale giudice fosse concretamente autorizzato a conoscere del procedimento, poiché nessuna delle parti aveva sede sul territorio nazionale; dalla domanda non risultavano né il luogo della conclusione del contratto né quello della sua esecuzione; poiché il volo LH7626 assicurava il collegamento tra Newark e Londra, il danno poteva essersi verificato negli Stati Uniti d’America o nel Regno Unito; e Lufthansa aveva affermato che il gestore del collegamento era la United Airlines.

39.

Sulla base della situazione come da essa intesa, la Kúria ha sottoposto alla Corte cinque questioni pregiudiziali, le prime tre delle quali riguardavano una domanda di risarcimento danni fondata sull’articolo 19 della Convenzione di Montreal e la correlazione tra le norme sulla competenza giurisdizionale contenute in tale convenzione e quelle di cui al regolamento IPE e al regolamento Bruxelles I. La quarta questione riguardava la possibilità di un riesame d’ufficio di un’ingiunzione di pagamento europea emessa in violazione delle relative norme, o dell’archiviazione del procedimento, mentre la quinta riguardava l’eventuale obbligo di designare un giudice ungherese a conoscere del procedimento contenzioso relativo ad una siffatta ingiunzione, anche in assenza di qualsiasi elemento di collegamento che giustificasse la competenza giurisdizionale dei giudici ungheresi.

40.

Hanno inizialmente presentato osservazioni i governi tedesco e ungherese e la Commissione, e le osservazioni sono state notificate, tra l’altro, alle parti del procedimento principale.

41.

L’avvocato della Flight Refund ha successivamente scritto alla Corte, facendo presente di aver informato la Kúria che la domanda di risarcimento danni era basata non sull’articolo 19 della Convenzione di Montreal, ma sul regolamento passeggeri aerei, sebbene per fondare la competenza giurisdizionale dei giudici ungheresi fosse stato invocato l’articolo 33 della Convenzione di Montreal. Ha spiegato di non aver indicato il fondamento della domanda nel relativo modulo previsto perché non vi era alcuna sezione che richiedesse tale informazione; aveva invece precisato che l’articolo 33 della Convenzione di Montreal costituiva il fondamento della competenza giurisdizionale al punto 14 della sezione 3 del modulo, perché era una disposizione che conteneva una regola sulla competenza giurisdizionale in relazione alle azioni per risarcimento danni dovuti al ritardo nel trasporto aereo, mentre il regolamento passeggeri aerei non conteneva una regola siffatta.

42.

Alla luce di tale comunicazione e ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, la Corte ha chiesto chiarimenti alla Kúria quanto alla base giuridica dell’azione di cui trattasi nel procedimento principale e all’identità del vettore aereo operativo ai fini del regolamento passeggeri aerei.

43.

In risposta, la Kúria ha indicato che la pretesa della Flight Refund era effettivamente fondata sugli articoli 6 e 7 del regolamento passeggeri aerei ma che la sua convinzione della competenza giurisdizionale dei giudici ungheresi si basava sull’articolo 33 della Convenzione di Montreal. Ciò considerato, la Kúria ha ritirato le prime tre questioni e modificato la quinta. Tuttavia, poiché le norme procedurali nazionali ostano a che essa possa valutare elementi probatori nel merito, essa non è stata in grado di fornire ulteriori informazioni quanto all’identità del vettore aereo operativo.

44.

Le due questioni in relazione alle quali si chiede una pronuncia pregiudiziale della Corte sono le seguenti:

«1)

Se un’ingiunzione di pagamento europea emessa in violazione dell’oggetto del regolamento [n. 1896/2006] o da un’autorità incompetente sotto il profilo internazionale possa essere oggetto di un riesame d’ufficio. Oppure se il procedimento contenzioso che fa seguito ad un’opposizione debba, in assenza di competenza, essere archiviato d’ufficio o su domanda.

2)

Ove un giudice ungherese sia competente a conoscere del procedimento contenzioso, se la relativa norma che disciplina la competenza giurisdizionale debba essere interpretata nel senso che la Kúria [(Corte suprema)], adita ai fini della designazione di un giudice, deve designare almeno un giudice che, anche in assenza di competenza giurisdizionale e di competenza determinata dal diritto processuale dello Stato membro, sia tenuto a conoscere il merito del procedimento contenzioso che ha fatto seguito all’opposizione».

45.

La Kúria ha inoltre dichiarato nella sua risposta che permaneva fondamentale accertare se, qualora il regolamento passeggeri aerei non contenga le norme necessarie, la competenza giurisdizionale relativa ad un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento finalizzata a far valere un credito ai sensi di tale regolamento debba essere disciplinata dalla Convenzione di Montreal, dal regolamento Bruxelles I o da altre norme. Inoltre, per essa è necessario accertare se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento IPE preveda una norma sulla competenza giurisdizionale che, indipendentemente dal regolamento Bruxelles I, stabilisca la competenza dei giudici dello Stato membro d’origine.

46.

In seguito alla notifica della risposta della Kúria e delle questioni quali riformulate, solo l’Ungheria ha presentato ulteriori osservazioni scritte. Non essendone stata fatta domanda, non si è tenuta udienza.

Valutazione

Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

47.

Nelle sue osservazioni il governo tedesco ha suggerito che la domanda di pronuncia pregiudiziale possa essere irricevibile nella sua interezza, adducendo che dal sito web della Flight Refund risulta che la società ha sospeso la sua attività, o quanto alle prime tre questioni, adducendo che l’interpretazione della Convenzione di Montreal non era rilevante ai fini della risposta alle questioni di cui al procedimento principale.

48.

Poiché la Kúria ha confermato che il procedimento è tutt’ora pendente dinanzi ad essa e ha ritirato le prime tre questioni, non è necessario considerare ulteriormente tali aspetti.

Merito della domanda di pronuncia pregiudiziale

49.

La questione fondamentale nella presente causa è cosa si debba fare quando un’ingiunzione di pagamento europea è stata emessa da un’autorità in uno Stato membro i cui giudici non sono competenti a conoscere della domanda di cui all’ingiunzione e quando, in seguito ad opposizione, il procedimento contenzioso deve proseguire dinanzi «ai giudici competenti dello Stato membro d’origine». Come ha fatto presente il governo tedesco, non vi è alcuna norma nel regolamento IPE che tratti una siffatta situazione.

50.

Con le sue questioni la Kúria prende in considerazione due possibili soluzioni. In primo luogo, essa stessa potrebbe essere competente, senza dover designare un giudice per trattare del merito dell’azione sottostante, per effettuare un riesame dell’ingiunzione di pagamento europea, il quale porti – sul presupposto che l’ingiunzione sia stata in modo manifesto non correttamente emessa, tenendo conto dei requisiti stabiliti dal regolamento IPE – alla conclusione che essa era nulla o all’archiviazione del procedimento. In secondo luogo, alla Kúria potrebbe essere richiesto, anche in assenza basi identificabili in materia di competenza giurisdizionale, di designare un giudice ungherese per conoscere della domanda.

51.

Tuttavia, prima di esaminare se uno dei menzionati approcci possa essere seguito (sembra chiaro che nessuno dei due possa essere interpretato come imposto dalla normativa e sembra preferibile esaminarli congiuntamente), ritengo sia utile esaminare cosa sia – o non sia – accaduto, nella causa fino a questo momento, rispetto a quanto sarebbe dovuto accadere. Ritengo giusto dire, a tal proposito, che la situazione complessa da cui la Kúria deve ora districarsi è sostanzialmente dovuta ad errori elementari commessi dapprima dalla Flight Refund e dal suo avvocato e successivamente dal notaio che ha emesso l’ingiunzione di pagamento europea. Siffatti errori compromettono seriamente lo scopo del regolamento IPE di semplificare ed accelerare i procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati ( 11 ).

52.

Innanzitutto, la Flight Refund non avrebbe dovuto tentare di trovare nella Convenzione di Montreal il fondamento per stabilire la competenza giurisdizionale ai fini dell’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea nei confronti della Lufthansa in Ungheria ( 12 ). Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento IPE, la competenza è determinata conformemente alle «norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001». Sebbene le «norme di diritto comunitario applicabili in materia» possano in linea di principio ricomprendere la Convenzione di Montreal, la Corte ha già statuito, come posto in evidenza nelle osservazioni scritte, che la competenza relativa ad una pretesa in forza del regolamento passeggeri aerei è disciplinata unicamente dal regolamento Bruxelles I ( 13 ). Inoltre, la «Guida alla compilazione del modulo» per un’ingiunzione di pagamento europea chiarisce che le norme del regolamento Bruxelles I sono quelle da osservare (v. supra, paragrafo 20). In ogni caso, è assiomatico che qualsiasi norma sulla competenza giurisdizionale contenuta nella Convenzione di Montreal riguardi procedimenti proposti in relazione ad azioni disciplinate da tale convenzione e non ad azioni disciplinate da altri atti. Diversamente dal regolamento Bruxelles I, la Convezione di Montreal non pretende di stabilire norme sulla competenza giurisdizionale di applicazione generale.

53.

In secondo luogo, pur fondandosi sulla Convenzione di Montreal, l’avvocato della Flight Refund avrebbe dovuto sapere che ci sono due diverse versioni ungheresi di tale atto ( 14 ), nessuna delle quali era autentica ma almeno una delle quali poteva essere interpretata nel senso che «nel territorio di uno degli Stati parti»non costituiva un fondamento autonomo e sufficiente di per sé ai fini della competenza giurisdizionale, cosicché era indispensabile fare riferimento ad una versione autentica della convenzione.

54.

In terzo luogo, il notaio che ha ricevuto la domanda per un’ingiunzione di pagamento europea avrebbe dovuto verificare l’affermazione della Flight Refund secondo cui la competenza giurisdizionale era fondata sull’articolo 33 della Convenzione di Montreal. È vero che l’articolo 8 del regolamento IPE consente che tale verifica sia effettuata mediante una «procedura automatizzata», che può naturalmente essere fonte di errori. Dall’altra parte, un notaio ungherese, ai sensi del regolamento IPE, è un’autorità giurisdizionale e si deve ritenere che, in quanto tale, sia a conoscenza del diritto che è chiamato ad applicare e si assuma la responsabilità per il modo in cui viene applicato.

55.

Quindi, tanto l’avvocato della Flight Refund quanto il notaio avrebbero dovuto esaminare i possibili fondamenti della competenza unicamente alla luce del regolamento Bruxelles I. Tali possibili fondamenti sembrano essere i seguenti.

56.

In conformità al regime del regolamento Bruxelles I la competenza spetta in primo luogo ai giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato (articolo 1, paragrafo 1) – nella presente causa, la Germania. In secondo luogo, in materia contrattuale, la competenza spetta al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita [articolo 5, paragrafo 1, lettera a)]. Poiché l’azione di risarcimento danni nasce da un presunto ritardo all’arrivo, il luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita è, a mio avviso, il luogo di arrivo – vale a dire Londra. Di conseguenza, i giudici cui palesemente sarebbe stato d’uopo rivolgersi per richiedere un’ingiunzione di pagamento europea, e la cui competenza giurisdizionale era più probabile, erano quelli della Germania o dell’Inghilterra.

57.

Una terza possibilità potrebbe essere costituita dal giudice del luogo in cui la succursale, l’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività della Lufthansa era situata (articolo 5, paragrafo 5), se il biglietto fosse stato acquistato da una siffatta succursale, agenzia o altra sede d’attività. Ciò è verosimilmente, quanto è accaduto e, poiché il passeggero risulta residente in Ungheria, siffatta circostanza consente di attribuire la competenza ai giudici ungheresi. Tuttavia, sarebbe necessario che la Kúria approfondisse tale aspetto, poiché in questa fase non sembra esservi alcun elemento che provi dove sia stato acquistato il biglietto.

58.

Si può notare – sebbene non sia direttamente rilevante – che i tre precedenti fondamenti della competenza giurisdizionale corrispondono a quelli dell’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, una volta eliminato il fallace criterio relativo all’espressione «nel territorio di uno degli Stati parti».

59.

Un ulteriore possibile criterio per fondare la competenza giurisdizionale dei giudici ungheresi è quello del domicilio del passeggero. È vero che la norma di diritto ungherese che consente a una persona fisica che abbia il domicilio o la residenza abituale in Ungheria di intraprendere in Ungheria un’azione nei confronti di una persona giuridica che non ha sede in detto paese ( 15 ) non sembra pienamente compatibile con il regolamento Bruxelles I, se si tratta di una norma di applicazione generale. Una norma del genere costituirebbe l’esatto opposto della norma generale di cui al regolamento Bruxelles I, che accorda la preferenza ai giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto ( 16 ). Tuttavia, vi sono circostanze in cui tale regolamento consente una siffatta possibilità – vale a dire quando la persona fisica è un consumatore e propone un’azione contro l’altra parte di un contratto che, qualora sia un contratto di trasporto, sia parte di un pacchetto «tutto compreso» ( 17 ).

60.

In ogni caso, le circostanze del contratto in questione dovrebbero, anche in questa evenienza, essere oggetto di approfondimento da parte della Kúria. Inoltre, dubito che si possa invocare un siffatto fondamento della competenza giurisdizionale quando il consumatore di cui trattasi abbia ceduto il credito ad un’agenzia di riscossione crediti quale la Flight Refund. Sebbene la cessione di un credito non sia contemplata nel regolamento Bruxelles I ( 18 ) e non conosco giurisprudenza che abbia trattato la questione, è chiaro che la norma eccezionale in base alla quale ai giudici del luogo del domicilio del consumatore può essere attribuita la medesima rilevanza dei giudici del luogo del domicilio del convenuto è tesa a sollevare la parte più debole del contratto dalla necessità di intraprendere un’azione dinanzi a giudici stranieri ( 19 ). Tale considerazione non trova più applicazione quando l’attore non è la parte più debole del contratto – vale a dire il consumatore – ma un professionista quale un’agenzia di riscossione crediti ( 20 ).

61.

Infine, è possibile che i termini e le condizioni che disciplinano la vendita del biglietto contengano una clausola sulla competenza giurisdizionale. In tal caso, la sua validità dovrebbe essere valutata con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 23 e, in quanto applicabile, di cui all’articolo 17 del regolamento Bruxelles I ( 21 ).

62.

Ritengo quindi che, alla luce delle informazioni disponibili, la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici ungheresi a conoscere delle domande di risarcimento danni ai sensi del regolamento passeggeri aerei non possa essere del tutto esclusa sulla base del regolamento Bruxelles I, sebbene né questa Corte né la Kúria dispongano d’informazioni idonee a stabilire con certezza una siffatta competenza giurisdizionale. Si può invece dire che la competenza giurisdizionale non può essere fondata sulla Convenzione di Montreal e che sarebbero necessarie ulteriori informazioni al fine di determinare la competenza giurisdizionale sulla base del regolamento Bruxelles I.

63.

La Kúria ha informato la Corte di non avere il potere di conoscere degli elementi probatori sul merito della causa. Sebbene non spetti alla Corte interpretare il diritto ungherese, ritengo plausibile che le disposizioni citate dalla Kúria e riportate ai precedenti paragrafi 29 e segg. possano non ostare ad esaminare elementi probatori concernenti il profilo della ricevibilità. In ogni caso, ritengo che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte, il Codice di procedura civile ungherese debba essere interpretato in modo tale da attribuire piena efficacia alle disposizioni di diritto dell’Unione, comprese quelle che disciplinano la competenza giurisdizionale ( 22 ).

64.

Se un esame completo di tutti i fatti rilevanti rispetto alla questione della competenza giurisdizionale alla luce del regolamento Bruxelles dimostrasse che i giudici ungheresi erano competenti a conoscere della domanda della Flight Refund nei confronti della Lufthansa sulla base dell’interpretazione, da parte della Corte, del regolamento passeggeri aerei, la Kúria non avrebbe alcuna difficoltà.

65.

Nel prosieguo partirò dunque dal presupposto che un siffatto esame sia stato effettuato e abbia portato alla conclusione che detti giudici non hanno competenza giurisdizionale a conoscere della domanda. In circostanze siffatte, la Kúria semplicemente non è in grado di designare un giudice competente dello Stato membro d’origine dinanzi al quale il procedimento può proseguire ai sensi delle norme ordinarie di procedura civile, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento IPE.

66.

Tuttavia, la saga non termina con l’imprudente emissione dell’ingiunzione di pagamento europea da parte del notaio.

67.

Tale ingiunzione è stata trasmessa alla Lufthansa, che ha presentato opposizione. Sebbene non fosse tenuta a farlo, la Lufthansa ha indicato il motivo per cui negava la propria responsabilità, vale a dire che essa non era il vettore aereo operativo per il volo interessato. Se ciò avesse potuto essere considerato come comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento Bruxelles I, allora la competenza giurisdizionale sarebbe spettata ai giudici ungheresi ( 23 ). Tuttavia, la Corte ha statuito che la presentazione di un’opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea, anche unitamente alla deduzione di motivi di merito nell’ambito della controversia, non può essere ritenuta come comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento Bruxelles I ( 24 ).

68.

L’effetto dell’opposizione è, in primo luogo, che l’ingiunzione di pagamento europea non può essere dichiarata esecutiva ai sensi dell’articolo 18 del regolamento IPE e, in secondo luogo, che il procedimento prosegue dinanzi «ai giudici competenti dello Stato membro d’origine» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento.

69.

Fintanto che il procedimento continua in tal modo, l’azione della Flight Refund apparirà come sospesa in un limbo. È stata emessa un’ingiunzione di pagamento europea che non può essere dichiarata esecutiva. Il regolamento IPE stabilisce chiaramente che il procedimento deve continuare nello Stato membro d’origine, vale a dire l’Ungheria.

70.

Tale strada è chiaramente quella da percorrere, sulla base del presupposto che i giudici di tale Stato membro siano competenti a livello internazionale a conoscere della domanda, ipotesi che, in via di principio, ricorre qualora l’autorità che ha emesso l’ingiunzione di pagamento europea abbia correttamente esaminato la propria competenza ai sensi degli articoli 6 e 8 del regolamento IPE. Tuttavia, il legislatore non sembra aver pienamente considerato la possibilità che i giudici dello Stato membro d’origine possano non essere competenti a livello internazionale a conoscere del credito sotteso.

71.

Inoltre, sebbene l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento IPE, stabilisca che il regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento utilizzando qualunque altro procedimento disponibile, ciò, a mio avviso, non può essere interpretato nel senso di consentire che il procedimento sia intentato, o che l’ingiunzione sia resa esecutiva, utilizzando parallelamente un altro procedimento disponibile, il che potrebbe portare ad una doppia esecuzione. Piuttosto, finché il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento non cessi, l’articolo 27 del regolamento Bruxelles I sembrerebbe precludere a qualsiasi altro giudice di conoscere della domanda.

72.

Come ho suggerito ( 25 ) e come è stato posto in evidenza nelle osservazioni presentate alla Corte, la normativa non prevede nello specifico una soluzione in circostanze quali quelle del procedimento principale. Di conseguenza, quanto occorre trovare è una soluzione che non sia incoerente con la normativa e che consenta al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento di giungere a termine, alla Flight Refund di proseguire la sua azione (se ancora lo desidera) e alla Lufthansa di difendersi in un foro che sia competente ai sensi del regolamento Bruxelles I.

73.

La Lufthansa, nella sua opposizione, non ha sollevato la questione dell’incompetenza territoriale del notaio. Tuttavia, se anche lo avesse fatto, non vedo come ciò avrebbe potuto cambiare la situazione procedurale. L’effetto dell’opposizione, che non è concepita per ricomprendere una dichiarazione dei motivi di opposizione, a mio avviso sarebbe rimasto lo stesso della situazione attuale del procedimento principale: l’azione avrebbe dovuto comunque essere proseguita dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine e l’impossibilità di individuare un siffatto giudice sarebbe rimasta invariata.

74.

La Lufthansa avrebbe forse potuto, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento IPE, sollevare la questione della competenza territoriale del notaio una volta scaduto il termine per la presentazione dell’opposizione (quindi, implicitamente, solo dopo che l’ingiunzione di pagamento europea fosse stata dichiarata esecutiva), adducendo che l’ingiunzione risultava «manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento» – un concetto che a mio avviso deve essere interpretato nel senso di ricomprendere la circostanza che l’ingiunzione sia stata emessa da un’autorità che evidentemente non aveva competenza internazionale ai sensi del regolamento Bruxelles I. Ciò avrebbe comportato la domanda di riesame dell’ingiunzione da parte del «giudice competente dello Stato membro di origine», che avrebbe comportato, se il giudice avesse ritenuto giustificato il riesame, la conseguenza di dichiarare nulla l’ingiunzione di pagamento europea. E a tal punto il procedimento si sarebbe concluso (senza precludere la riproposizione dell’azione, tramite lo stesso procedimento o uno diverso, nel foro competente).

75.

Non implico che la Lufthansa avrebbe dovuto seguire un iter del genere – sembra improbabile, sotto il profilo commerciale, che ne avrebbe avuto interesse. Cionondimeno, ritengo sia opportuno soffermarsi a considerare una siffatta situazione e confrontarla con quella del procedimento principale.

76.

Ove il convenuto chieda il riesame ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento IPE, è evidente, in primo luogo, che vi debba sempre essere un «giudice competente dello Stato membro di origine» che effettui il riesame, anche se – come può certo verificarsi – non esiste un giudice in tale Stato con la competenza giurisdizionale per conoscere della domanda allo stesso sottesa. Se così non fosse, sarebbe impossibile rettificare situazioni in cui un’ingiunzione di pagamento europea è stata emessa da un’autorità internazionalmente incompetente, mentre tale possibilità deve invece sussistere.

77.

È altresì evidente che, siccome il regolamento IPE non tratta dell’individuazione del giudice competente, la stessa deve essere disciplinata dal diritto nazionale ai sensi dell’articolo 26 del menzionato regolamento. In Ungheria, pertanto, detto diritto nazionale ( 26 ) deve essere interpretato in modo tale che, se la designazione del giudice competente non consegue automaticamente, ad esempio, al luogo di attività del notaio che ha emesso l’ingiunzione di pagamento europea, allora la Kúria deve essere in grado e deve avere l’obbligo di designare il giudice competente. Qualora l’ingiunzione sia stata emessa per errore, tale giudice deve porre termine al procedimento statuendo che l’ingiunzione è nulla. Tuttavia, il giudice competente in tale situazione non è il giudice competente a conoscere della domanda sottesa a siffatto procedimento. Si tratta del giudice competente per il riesame della legittimità dell’ingiunzione di pagamento europea.

78.

Ma questa è, in sostanza, anche la situazione del procedimento principale. Alla Kúria viene in linea di principio richiesto, in virtù dei suoi obblighi ai sensi del Codice di procedura civile ungherese in combinato disposto con le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento IPE, e del suo dovere di garantire la piena efficacia delle norme di competenza giurisdizionale del diritto dell’Unione, di designare un giudice competente a conoscere della domanda sottesa. A tal fine essa deve esaminare tutti i fatti rilevanti per la determinazione della competenza giurisdizionale. L’unica situazione in cui essa non è in grado di effettuare una siffatta designazione è quella in cui abbia accertato che i giudici ungheresi non hanno competenza giurisdizionale internazionale.

79.

In una situazione del genere sarebbe pertanto logico designare un giudice che sarebbe stato competente per il riesame della validità dell’ingiunzione di pagamento europea se il convenuto avesse chiesto il riesame ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento IPE e che è anche competente ratione materiae a conoscere di domande del tipo di cui trattasi. Tale giudice sarebbe quindi tenuto, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, a dichiarare la propria incompetenza a conoscere della domanda, a meno che il convenuto compaia per un fine diverso dalla contestazione della sua competenza giurisdizionale. L’attore sarebbe quindi libero di intentare il procedimento in qualsiasi altro foro competente. Se il convenuto comparisse per qualsiasi altro fine, la competenza giurisdizionale del giudice sarebbe stabilita ai sensi dell’articolo 24 del regolamento Bruxelles I e il procedimento potrebbe proseguire ai sensi dell’articolo 17 del regolamento IPE.

80.

Una tale soluzione, che corrisponde ampiamente a quella considerata dalla seconda questione della Kúria, mi sembra non essere in alcun modo in conflitto con la normativa pertinente. Potrebbero, in effetti, sorgere problemi qualora non fosse possibile individuare un giudice competente per il riesame della validità dell’ingiunzione di pagamento europea e al contempo competente ratione materiae a conoscere di domande del tipo di cui trattasi.

81.

L’altra soluzione considerata dalla Kúria, nella sua prima questione, comporterebbe un riesame d’ufficio dell’ingiunzione di pagamento europea da parte della Kúria stessa. Sebbene ciò consentirebbe di raggiungere il risultato manifestamente richiesto in modo non significativamente differente rispetto all’altra soluzione, mi pare che risulti coerente in misura minore con le disposizioni del regolamento IPE, in quanto l’articolo 20 di tale regolamento non prevede un riesame d’ufficio, ma soltanto un riesame su richiesta del convenuto.

Osservazioni finali

82.

L’importo in questione nel procedimento principale della presente causa è esiguo ( 27 ), sebbene, lo riconosco, la posta in gioco potrebbe essere notevolmente più alta in altri procedimenti europei d’ingiunzione di pagamento. Ma in tutte le situazioni analoghe la soluzione definitiva al problema sollevato è chiara: nell’interesse di tutte le parti, il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento deve giungere a termine affinché sia possibile, qualora lo si auspichi, far valere il credito dinanzi ad un giudice competente. Se il problema si fosse posto dinanzi ad un giudice di grado inferiore, è alquanto probabile che si sarebbe potuta trovare una soluzione pragmatica, senza richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte.

83.

Tuttavia, la questione deve essere decisa da un giudice le cui decisioni non sono soggette ad impugnazione in forza del diritto interno e che pertanto, ai sensi del terzo paragrafo dell’articolo 267 TFUE, non ha altra opzione se non quella di richiedere tale pronuncia. La Kúria ha correttamente adempiuto a tale obbligo. Di conseguenza, sebbene entrambe le soluzioni individuate dalla Kúria stessa avrebbero (a mio avviso) portato ad un esito soddisfacente, la causa ha dovuto essere trattata in modo esauriente dalla Corte.

84.

Ritengo che questo sia il tipo di causa, per eccellenza, al quale sembrerebbe appropriato riservare una trattazione meno approfondita – sia essa la cosiddetta «green light procedure» spesso sostenuta dal mio predecessore, Sir Francis Jacobs ( 28 ), o un altro meccanismo. Visto il carico di lavoro della Corte sempre crescente e la pressione affinché si pronunci rapidamente in risposta ai giudici nazionali, potrebbe essere opportuno riaprire la discussione su tale tematica.

Conclusioni

85.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni ritengo che la Corte debba rispondere alle questioni proposte della Kúria nel modo seguente:

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento deve essere interpretato nel senso che, ove

a)

un’ingiunzione di pagamento europea sia stata emessa da un giudice o da un’autorità di uno Stato membro ma non possa essere individuato alcun criterio per stabilire la competenza territoriale dei giudici di tale Stato membro con riferimento all’azione intrapresa,

b)

il convenuto abbia presentato opposizione, con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, il procedimento deve proseguire dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, e

c)

ai sensi di tali norme, un giudice superiore sia tenuto a designare tale giudice competente,

allora il giudice di grado superiore deve designare un giudice che sarebbe stato competente per il riesame della validità dell’ingiunzione di pagamento europea se il convenuto avesse chiesto il riesame ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, e che è anche competente ratione materiae a conoscere di domande del tipo di cui trattasi.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell’articolo 300, paragrafo 2, CE, approvata per conto della CE con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1).

( 6 ) Sembrano esserci due versioni «ufficiali» della Convenzione di Montreal in ungherese, una nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, edizione speciale ungherese, capitolo 7, volume 5, pag. 492, l’altra in 2005. évi VII törvény (legge n. 7 del 2005) che ha incorporato la convezione nel diritto ungherese. Nessuna delle due, tuttavia, è una versione autentica della Convenzione di Montreal stessa. Le due versioni dell’articolo 33, paragrafo 1, differiscono in modo rilevante dal punto di vista della formulazione, ma in entrambi i casi i termini «either (…) or (…)» della versione inglese sono resi con «vagy (…) vagy (…)». Nella versione di cui alla Gazzetta ufficiale non vi è alcuna virgola prima del primo «vagy», perciò è più facile interpretarlo come «or» invece di «either». Nella versione di cui alla legge n. 7 del 2005, tuttavia, vi è la virgola, sebbene la Kúria la citi senza virgola nell’ordinanza di rinvio. In entrambe le versioni vi è una virgola prima del secondo «vagy».

( 7 ) Le altre versioni autentiche sono in lingua araba, cinese e russa. In francese l’equivalente di «either (…) or (…)» è «soit (…) soit (…)» mentre in spagnolo è «sea (…) sea (…)». In entrambe le lingue vi è una virgola prima del primo elemento della coppia, perciò è chiaro che «nel territorio di uno degli Stati parti» è una condizione che si applica a entrambe le opzioni che seguono.

( 8 ) Sentenze Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punti da 40 a 69, e Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657, punti da 28 a 40. V. anche sentenza Folkerts, C‑11/11, EU:C:2013:106. Nella sentenza Sturgeon e a. (ai punti 57 e 58), la Corte è giunta ad un criterio unificato di perdita di tempo pari o superiore a tre ore per tutte le tratte (diversamente rispetto ai ritardi differenziati di due, tre o quattro ore, a seconda della categoria di tratta, fissati dagli articoli 6 e 7 del regolamento passeggeri aerei) tramite un calcolo effettuato sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), che riguarda l’offerta di partire con un volo alternativo in seguito ad una comunicazione di cancellazione, ove ai passeggeri sia offerto di partire non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto. Sommando tali due periodi di un’ora e due ore, la Corte è giunta ad una nozione di «perdita di tempo» di tre ore, a prescindere dalla categoria di tratta rispetto alla quale la compensazione pecuniaria indicata all’articolo 7 deve essere pagata in caso di ritardo all’arrivo.

( 9 ) Dal contratto di cessione e dalla domanda di ingiunzione di pagamento europea, inseriti nel fascicolo trasmesso alla Corte dalla Kúria, emerge che il passeggero era una donna con un indirizzo a Budapest, che la Flight Refund ha incaricato il proprio avvocato ungherese a rappresentarla e che è stato tale avvocato a presentare la domanda al notaio.

( 10 ) La dichiarazione di opposizione, anch’essa nel fascicolo del procedimento, mostra che tale dichiarazione è stata aggiunta in uno spazio vuoto al di sotto del margine finale del modulo standard, che non contiene una sezione in cui dichiarare i motivi di opposizione. La Lufthansa non ha contestato la competenza nella sua opposizione.

( 11 ) « Oh, what a tangled web we weave, when first we practise to deceive! [Oh, che rete aggrovigliata tessiamo quando iniziamo a praticare l’inganno!]» scriveva Sir Walter Scott nel Marmion (canto VI, XVII). Non accuso nessuna parte di praticare l’inganno, ma la rete qui tessuta è davvero aggrovigliata, e degna dei più scaltri professori di diritto che si propongono di scombussolare gli studenti in sede di esame.

( 12 ) Non vi è alcuna indicazione sulla circostanza se la Flight Refund abbia contattato la Lufthansa prima di fare domanda per l’ingiunzione di pagamento europea. Questa pare essere la sua attuale prassi, secondo il suo sito web (http://flight-refund.eu/). È possibile che l’abbia fatto e che la Lufthansa semplicemente non abbia risposto. In tal caso, alla Lufthansa deve essere attribuita una qualche responsabilità per la confusione che ne è nata, poiché una breve risposta che affermasse che la United Airlines era il vettore aereo operativo avrebbe (presumibilmente) bloccato subito il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento nei suoi confronti.

( 13 ) Sentenza Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, punti da 26 a 28 e giurisprudenza citata.

( 14 ) V. supra, nota 6.

( 15 ) Articolo 30, paragrafo 2, del Codice di procedura civile (v. supra, paragrafo 29).

( 16 ) V. supra, paragrafo 7.

( 17 ) V. supra, paragrafo 9.

( 18 ) Per contro, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6) dispone: «I rapporti tra cedente e cessionario o tra surrogante e surrogato nell’ambito di una cessione o di una surrogazione convenzionale di credito nei confronti di un altro soggetto (“il debitore”) sono disciplinati dalla legge che, in forza del presente regolamento, si applica al contratto che li vincola». Sfortunatamente, siffatta norma di conflitto di leggi non risulta di ausilio rispetto alla questione distinta relativa alla competenza giurisdizionale da affrontare nell’ambito dell’azione contro la Lufthansa. In caso contrario, invece, la situazione sarebbe stata semplice, poiché il contratto di cessione tra la Flight Refund e il passeggero dispone che le questioni non disciplinate dal contratto sono soggette al diritto ungherese e che le controversie tra tali parti rientrano nella competenza esclusiva del Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunale centrale del distretto di Buda). Tuttavia, sebbene, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, spetti al diritto ungherese determinare «le condizioni di opponibilità della cessione o surrogazione al debitore», ciò a mio avviso non può far sì che la Lufthansa, che non è parte del contratto, risulti soggetta alla competenza giurisdizionale di un giudice che non deriva la propria competenza dal regolamento Bruxelles I.

( 19 ) Norme analoghe si applicano per le azioni intraprese dal titolare di una polizza, assicurato o beneficiario, nei confronti di un assicuratore, o da un dipendente nei confronti del suo datore di lavoro, e il tredicesimo considerando del regolamento Bruxelles I chiarisce che tutte queste disposizioni sono tese a tutelare la parte più debole tramite norme in materia di competenza più favorevoli.

( 20 ) Nel suo sito web, la Flight Refund si descrive come «L’assistente legale di volo» e come specializzata nelle richieste di compensazione. Dal sito web risulta anche che la Flight Refund ora opera come «Flight Refund Kft.», una società a responsabilità limitata stabilita in Ungheria e con sede centrale a Budapest, e che è un agente collegato della PannonHitel Zrt., una società anch’essa stabilita in Ungheria. Il cambio di sede legale, tuttavia, a mio avviso non rileva, poiché i) il procedimento è stato introdotto dalla Flight Refund Ltd, costituita nel Regno Unito e ii) dal momento che una società a responsabilità limitata non è un consumatore, il luogo in cui essa è situata non costituisce criterio per fondare la competenza giurisdizionale.

( 21 ) V. supra, paragrafo 10.

( 22 ) V., in relazione alla Convenzione di Bruxelles che ha preceduto il regolamento Bruxelles I, sentenza Hagen, C‑365/88, EU:C:1990:203, punto 20 e giurisprudenza citata. V. anche, come esempio concernente il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), sentenza Purrucker, C‑256/09, EU:C:2010:437, punto 99 e giurisprudenza citata.

( 23 ) V. supra, paragrafo 11.

( 24 ) Sentenza Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393, punti da 38 a 41.

( 25 ) V. supra, paragrafo 49.

( 26 ) La pagina del sito web European Judicial Enforcement (http://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_hongrie_english.pfd) relativa al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento in Ungheria dispone semplicemente che: «il riesame di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 è disciplinato dalla normativa ungherese sull’ammissibilità della riapertura dei procedimenti (Codice di procedura civile»).

( 27 ) Il debito in discussione nel procedimento principale ammonta a EUR 600. Ai sensi del contratto di cessione tra la Flight Refund e il passeggero, alla Flight Refund spetterebbe il 25% dell’importo in parola (EUR 150) in caso di vittoria e nulla in caso di soccombenza. In tali circostanze non sorprende che la Flight Refund non abbia fatto alcuno sforzo né abbia sostenuto spese per assistere la Kúria o la Corte nella risoluzione del problema posto, originato in parte da una disattenzione del legislatore e in parte dalla mancanza di rigore professionale della Flight Refund stessa, del suo avvocato e del notaio che ha emesso l’ingiunzione di pagamento europea. Inoltre, visto l’importo in discussione e la sua ferma convinzione di essere completamente esente da responsabilità in ogni caso, non sorprende che la mancanza d’impegno della Lufthansa al riguardo.

( 28 ) V., ad esempio, il discorso «The European Courts and the UK – What future? A New Role for English Courts», tenuto alla 13° conferenza annuale della commissione per la riforma del diritto del 18 novembre 2014 (http://www.barcouncil.org.uk/media-centre/speeches,-letters-and-reports/speeches -of-interest/).