21.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

(Causa C-369/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Direttiva 2002/96/CE - Articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché allegato I A e I B - Direttiva 2012/19/UE - Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera b), e 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché allegati I e II - Nozione di «apparecchiature elettriche ed elettroniche» e di «strumenti elettrici ed elettronici» - Automazioni per porte di garage))

(2015/C 311/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

Convenuta: Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Dispositivo

Gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché gli allegati I A, punto 6, e I B, punto 6, della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), da un lato, e l’articolo 2, paragrafi 1, lettera a), e 3, lettera b), l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dall’altro, devono essere interpretati nel senso che automazioni per porte di garage, come quelle in esame nel procedimento principale, che dipendono per un corretto funzionamento da tensioni elettriche comprese all’incirca tra 220 e 240 volt, che sono progettate per essere integrate, unitamente alla porta di garage corrispondente, nell’equipaggiamento dell’edificio e che possono essere smontate, rimontate e/o aggiunte al suddetto equipaggiamento in qualsiasi momento, rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2012/19/UE durante il periodo transitorio fissato dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) di quest’ultima direttiva.


(1)  GU C 439 dell’8.12.2014.