23.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten — Danimarca) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(Causa C-23/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 82 CE - Abuso di posizione dominante - Mercato della distribuzione delle spedizioni postali di massa - Pubblicità diretta per corrispondenza - Sistema retroattivo di sconti - Effetto preclusivo - Criterio del concorrente altrettanto efficiente - Grado di probabilità e carattere serio di un effetto anticoncorrenziale))

(2015/C 389/04)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Sø- og Handelsretten

Parti

Ricorrente: Post Danmark A/S

Convenuto: Konkurrencerådet

Dispositivo

1)

Per determinare se un sistema di sconti, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, praticato da un’impresa in posizione dominante, sia idoneo a produrre un effetto preclusivo sul mercato, in violazione dell’articolo 82 CE, occorre esaminare tutte le circostanze del caso di specie, in particolare i criteri e le modalità di concessione degli sconti, la portata della posizione dominante dell’impresa interessata e le specifiche condizioni di concorrenza del mercato di riferimento. La circostanza che detto sistema di sconti sia applicabile alla maggior parte della clientela nel mercato può configurare un’indicazione utile della rilevanza di tale pratica e del suo impatto sul mercato, potendo rendere ancor più verosimile un effetto di preclusione anticoncorrenziale.

2)

L’applicazione del criterio detto «del concorrente altrettanto efficiente» non configura una condizione indispensabile per accertare il carattere abusivo di un sistema di sconti alla luce dell’articolo 82 CE. In una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’applicazione del criterio detto «del concorrente altrettanto efficiente» è inconferente.

3)

L’articolo 82 CE deve essere interpretato nel senso che, per ricadere nell’ambito di applicazione di tale articolo, l’effetto anticoncorrenziale di un sistema di sconti operato da un’impresa in posizione dominante, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere probabile, senza che sia necessario dimostrare che esso riveste carattere grave o notevole.


(1)  GU C 78 del 15.3.2014.