29.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/25


Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 — Mikhalchanka/Consiglio

(Causa T-693/13)

2014/C 93/42

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aliaksei Mikhalchanka (Minks, Bielorussia) (rappresentante: avv. M. Michalauskas)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, non avendo il Consiglio rispettato il procedimento contraddittorio preliminare.

2)

Secondo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione, poiché la motivazione degli atti non consente al ricorrente di contestarne la validità dinanzi al Tribunale e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità sugli atti medesimi.

3)

Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto l’atto impugnato non sarebbe suffragato dai fatti.

4)

Quarto motivo, vertente sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda la restrizione all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea.