29.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/25 |
Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 — Mikhalchanka/Consiglio
(Causa T-693/13)
2014/C 93/42
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Aliaksei Mikhalchanka (Minks, Bielorussia) (rappresentante: avv. M. Michalauskas)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, non avendo il Consiglio rispettato il procedimento contraddittorio preliminare. |
2) |
Secondo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione, poiché la motivazione degli atti non consente al ricorrente di contestarne la validità dinanzi al Tribunale e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità sugli atti medesimi. |
3) |
Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto l’atto impugnato non sarebbe suffragato dai fatti. |
4) |
Quarto motivo, vertente sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda la restrizione all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea. |