7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/18 |
Ricorso proposto l’8 ottobre 2013 — Al Matri/Consiglio
(Causa T-545/13)
2013/C 359/35
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio (1) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio (2), nella parte in cui si applicano al ricorrente; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sull’errore manifesto del convenuto nell’aver ritenuto soddisfatti, per quanto riguardava il ricorrente, i criteri per inserirlo nell’elenco dei provvedimenti controversi. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente. |
3) |
Terzo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazioni adeguate. |
4) |
Quarto motivo, vertente su una restrizione ingiustificata e sproporzionata del diritto di proprietà del ricorrente e del diritto di esercitare la sua attività commerciale. |
(1) Decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 204, pag. 52).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 204, pag. 23).