7.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 359/18


Ricorso proposto l’8 ottobre 2013 — Al Matri/Consiglio

(Causa T-545/13)

2013/C 359/35

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio (1) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio (2), nella parte in cui si applicano al ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto del convenuto nell’aver ritenuto soddisfatti, per quanto riguardava il ricorrente, i criteri per inserirlo nell’elenco dei provvedimenti controversi.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente.

3)

Terzo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazioni adeguate.

4)

Quarto motivo, vertente su una restrizione ingiustificata e sproporzionata del diritto di proprietà del ricorrente e del diritto di esercitare la sua attività commerciale.


(1)  Decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 204, pag. 52).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 204, pag. 23).