24.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 245/15


Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-346/13)

2013/C 245/19

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, X. Basakou e A. Vasilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2013) 2436] (GU L 123, pag. 11), nella parte in cui essa riguarda la Repubblica ellenica, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Quanto alle rettifiche finanziarie imposte dalla decisione di esecuzione della Commissione impugnata, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2013) 2436] (GU L 123, pag. 11), nella parte in cui tale decisione impone alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria complessiva pari a EUR 6 175 094,49 per spese sostenute, dalla Repubblica ellenica stessa, nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Asse 2, 2007-13, misure relative al territorio negli esercizi finanziari 2009 e 2010 (anni di presentazione delle domande 2008 e 2009), la Repubblica ellenica solleva i presenti motivi di annullamento:

 

Con il primo motivo di annullamento, la Repubblica ellenica fa valere che la decisione manca di fondamento normativo e di motivazione quanto alla rettifica forfettaria proposta del 5 %, atteso che i controlli svolti in loco di tutti gli impegni assunti non erano stati effettuati su tutte le particelle agricole di cui alle domande di aiuti relative agli anni di esercizio rilevanti ai fini dell’indagine.

 

Con il secondo motivo di annullamento, la Repubblica ellenica contesta che la decisione relativa all’imposizione di una rettifica forfettaria del 2 % in ragione dell’accertamento di carenze nella tracciabilità delle relazioni di controllo per le misure agroambientali in genere, in violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 796/2004 (1), è stata adottata sulla base di errori in fatto, ed è in ogni caso immotivata.

 

Con il terzo motivo di annullamento, la Repubblica ellenica asserisce che la decisione manca di fondamento normativo e di motivazione quanto all’imposizione di una rettifica forfettaria del 2 % nei settori distinti «Agricoltura biologica» e «Allevamento del bestiame biologico», dal momento che, fatta salva la prova, durante la procedura, di specifici controlli relativi alle misure in questione da parte di organi di controllo specialistici e accreditati, l’Ente erogatore era obbligato a compiere anche i propri controlli.

 

Con il quarto motivo di annullamento, la Repubblica ellenica fa valere la violazione del principio di proporzionalità con la rettifica forfettaria proposta del 5 % in quanto alcuni impegni e, in particolare, quelli relativi all’uso di fertilizzanti, di prodotti per la protezione delle piante, pesticidi o di altre sostanze correlate sono controllati principalmente de visu. La decisione della Commissione è motivata in modo inadeguato se non contraddittorio.


(1)  Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2004 L 141, pag. 18).