1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/48


Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-186/13)

2013/C 156/89

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione del 23 gennaio 2013, C(2013) 87, vertente sull’aiuto di Stato SA.24123 (12/C) (ex 11/NN) a cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione — Presunta vendita di terreni a un prezzo inferiore a quello di mercato da parte del Comune di Leidschendam-Voorburg

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Non si configura alcun aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A giudizio del governo olandese, nella fattispecie non sussiste alcun beneficio e in ogni caso nessun beneficio che un operatore economico non avrebbe ricevuto in normali condizioni di mercato. Sulla base di analisi inesatte, la Commissione è giunta alla conclusione errata che il comune avesse a disposizione altre possibilità per realizzare la costruzione del Damplein. Attenersi agli accordi presi non avrebbe determinato il risultato desiderato e neppure una violazione del contratto poteva offrire una soluzione adeguata. Inoltre la Commissione ha manifestamente errato nel valutare la questione dell’eventuale pregiudizio al commercio tra gli Stati membri. Il Project Leidschendam Centrum, e in ogni caso la parte Subproject Damplein del medesimo, hanno una portata tanto limitata da non poter arrecare alcun pregiudizio al commercio. La decisione è dunque contraria all’articolo 107 TFUE.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

La Commissione ha manifestamente valutato i fatti in modo erroneo e su siffatta valutazione ha fondato il giudizio che la riduzione del prezzo dei terreni non è compatibile con il mercato interno. La riduzione del prezzo dei terreni soddisfa tutti i requisiti e la Commissione, segnatamente alla luce di sue decisioni precedenti, non ha sufficientemente spiegato in cosa consista l’asserita incompatibilità. Inoltre la Commissione ha erroneamente applicato il fallimento sul mercato come criterio per applicare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. La Commissione ha pertanto applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

3)

Terzo motivo, vertente su una fissazione errata dell’entità dell’aiuto a causa di diversi errori di calcolo

Nel calcolo dell’entità dell’aiuto, la Commissione ha commesso tre gravi errori. In primo luogo, essa non ha tenuto conto del fatto che la riduzione del prezzo dei terreni e il rimborso dei contributi sono solo per il 50 % a carico delle risorse pubbliche. In secondo luogo, nel calcolo della riduzione del prezzo dei terreni, la Commissione non ha tenuto conto delle riduzioni precedenti nel 2006 e nel 2008. In terzo luogo, al fine di calcolare i contributi, la Commissione, si è fondata sui contributi per il progetto Leidschendam Centrum e non per il Subproject Damplein. Non è stato neppure tenuto conto degli interessi pagati tra il 2004 e il 2010. La Commissione si fonda dunque su presupposti non corretti ai fini del calcolo dell’entità dell’aiuto, per cui l’importo di EUR 6 922 121 non è corretto.

4)

Quarto motivo, vertente su una violazione di principi generali e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. A causa del decorso di un periodo eccessivamente lungo per l’adozione della decisione, la Commissione non poteva imporre dei rimborsi.

La Commissione, a partire dal momento in cui è venuta a conoscenza di tutti i fatti rilevanti, ha lasciato trascorrere un lasso di tempo eccessivamente lungo per l’adozione della decisione. Alla luce delle circostanze della fattispecie, la Commissione avrebbe dovuto rinunciare al rimborso. La Commissione ha pertanto agito in contrasto con i principi della diligenza, della certezza del diritto e del legittimo affidamento.