18.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/22


Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Alpiq RomIndustries e Alpiq Rom Energie/Commissione

(Causa T-129/13)

2013/C 141/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Alpiq RomIndustries Srl (Bucarest, Romania); e Alpiq RomEnergie Srl (Bucarest) (rappresentanti: avv.ti H. Wollmann e F. Urlesberger)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2012) 2542 def. del 25 aprile 2012 (SA.33451, 2012/C, ex 2012/NN) conformemente all’articolo 264 TFUE, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

condannare la Commissione a sopportare le spese delle ricorrenti, conformemente all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono, in sostanza, l’incompetenza della Commissione. Secondo le ricorrenti il presunto aiuto non rientrerebbe nell’ambito di applicazione ratione temporis dell’articolo 107 e dell’articolo 108 TFUE. Conformemente all’allegato V dell’atto di adesione della Romania, la Commissione sarebbe competente a esaminare le misure di aiuto di Stato messe in atto prima dell’adesione della Romania soltanto qualora tali misure siano ancora applicabili dopo l’adesione. Le ricorrenti fanno valere a tale riguardo, in particolare, che le obbligazioni della Hidroelectrica nei confronti dei pretesi beneficiari sarebbero già state stabilite nei contratti di fornitura di elettricità conclusi prima dell’adesione in modo così chiaro che doveva essere esclusa un’ulteriore estensione dell’obbligo di prestazione della Hidroelectrica, la quale avrebbe portato ad un vantaggio aggiuntivo.