SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

8 novembre 2018 ( *1 )

«Direttiva 2010/30/UE – Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti – Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva – Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere – Elemento essenziale di un atto abilitativo»

Nella causa T‑544/13 RENV,

Dyson Ltd, con sede a Malmesbury (Regno Unito), rappresentata da F. Carlin, barrister, E. Batchelor e M. Healy, solicitors, assistiti da A. Patsa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, K. Herrmann e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Il presente ricorso ha ad oggetto una domanda di annullamento, da parte della Dyson Ltd, ricorrente, società di diritto inglese che impiega 4400 persone in tutto il mondo e che progetta, produce e commercializza, in più di sessanta paesi, aspirapolvere domestici i cui serbatoi per la polvere funzionano con contenitori per la raccolta della polvere senza sacco, del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

Contesto normativo

2

Il regolamento impugnato è stato adottato dalla Commissione europea al fine di integrare la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU 2010, L 153, pag. 1), per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia degli aspirapolvere.

Direttiva 2010/30

3

Ai sensi del suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, la direttiva 2010/30 «istituisce un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all’energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti», ed essa si applica «ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l’uso».

4

Secondo l’articolo 5, lettera a), della direttiva 2010/30, gli Stati membri garantiscono che «i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un’etichetta e una scheda conformemente alla (…) direttiva e all’atto delegato».

5

L’articolo 10 della direttiva 2010/30, rubricato «Atti delegati», così dispone:

«1.   Mediante gli atti delegati di cui agli articoli 11, 12 e 13 la Commissione definisce gli elementi specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.

Un prodotto a cui si applicano i criteri di cui al paragrafo 2 rientra in uno degli atti delegati previsti al paragrafo 4.

Le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.

Qualora un atto delegato preveda disposizioni riguardanti sia l’efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, la forma e il contenuto dell’etichetta devono mettere in evidenza l’efficienza energetica del prodotto.

2.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell’Unione, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali;

b)

i prodotti con funzionalità equivalenti disponibili sul mercato devono presentare livelli molto diversi delle relative prestazioni;

c)

la Commissione tiene conto della legislazione dell’Unione applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti.

3.   Quando prepara una proposta di atto delegato la Commissione:

a)

tiene conto dei parametri ambientali fissati nell’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE ritenuti significativi nel relativo atto delegato adottato a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l’utilizzatore finale durante l’uso del prodotto;

b)

valuta l’impatto dell’atto sull’ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le piccole e medie imprese (PMI), in termini di competitività, anche sui mercati fuori dell’Unione, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici;

c)

procede alle opportune consultazioni delle parti interessate;

d)

definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o attuati per fasi successive, tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su specifici gruppi di prodotti fabbricati principalmente da PMI.

4.   Negli atti delegati devono essere specificati in particolare:

a)

l’esatta definizione del tipo di prodotti in oggetto;

b)

le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

c)

le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall’articolo 5;

d)

la forma grafica e il contenuto dell’etichetta di cui all’articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile. Il formato dell’etichetta deve mantenere come base la classificazione che utilizza le lettere da A a G; i livelli della classificazione devono corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell’utilizzatore finale.

Alla classificazione possono essere aggiunte tre classi addizionali ove reso necessario dal progresso tecnologico. Le classi addizionali saranno A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente. In linea di principio il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che più classi siano ancora popolate.

La scala cromatica è composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Il verde scuro è sempre il codice cromatico solo della classe migliore. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto.

La classificazione è rivista in particolare quando una percentuale significativa di prodotti sul mercato interno raggiunge le due migliori classi di efficienza energetica e quando possono essere realizzati risparmi aggiuntivi attraverso un’ulteriore differenziazione dei prodotti.

I criteri dettagliati per un’eventuale riclassificazione dei prodotti sono, se necessario, determinati caso per caso nel pertinente atto delegato;

e)

(…)

f)

il contenuto e, se del caso, il formato nonché altri dettagli riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all’articolo 4 e all’articolo 5, lettera c). Le informazioni contenute nell’etichetta sono inserite anche nella scheda;

g)

il contenuto specifico dell’etichetta per l’uso pubblicitario, inclusi, se del caso, la classe energetica e altri pertinenti livelli di prestazione per lo specifico prodotto in forma leggibile e visibile;

h)

eventualmente, la durata della classificazione energetica sull’etichetta secondo la lettera d);

i)

il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede;

j)

la data della valutazione e dell’eventuale riesame dell’atto delegato interessato, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico».

6

L’articolo 11 della direttiva 2010/30, rubricato «Esercizio della delega», precisa quanto segue:

«1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 giugno 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 12.

2.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

(…)».

Il regolamento impugnato

7

Il 3 maggio 2013, al fine di integrare la direttiva 2010/30 per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato.

8

Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento impugnato «fissa i requisiti di etichettatura e fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido».

9

L’articolo 3 del regolamento impugnato, rubricato «Responsabilità dei fornitori e calendario», così dispone:

«1.   I fornitori provvedono affinché a decorrere dal 1 o  settembre 2014:

a)

ogni aspirapolvere sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato II;

b)

sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato III;

c)

il fascicolo tecnico, di cui all’allegato IV, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta;

d)

qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;

e)

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.

2.   Il formato dell’etichetta riportato nell’allegato II si applica secondo il seguente calendario:

a)

per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1 o  settembre 2014 le etichette sono conformi all’etichetta 1 riportata nell’allegato II;

b)

per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1 o  settembre 2017 le etichette sono conformi all’etichetta 2 riportata nell’allegato II».

10

L’articolo 5 del regolamento impugnato, rubricato «Metodi di misurazione», precisa che le «informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all’allegato VI».

11

L’articolo 7 del regolamento impugnato, rubricato «Revisione», dispone quanto segue:

«La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ammesse ai fini della verifica, di cui all’allegato VII, sull’eventualità di includere gli aspirapolvere alimentati da batteria di grande capacità nel campo di applicazione del regolamento e sulla fattibilità dell’utilizzo di metodi di misurazione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito anziché vuoto per il calcolo del consumo annuo di energia, e dell’aspirazione e (ri)emissione di polveri».

12

Il punto 1 dell’allegato VI del regolamento impugnato precisa quanto segue:

«Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli devono essere effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e calcolo più avanzati generalmente riconosciuti; sono incluse le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali metodi devono essere conformi alle definizioni tecniche, alle condizioni, alle equazioni e ai parametri fissati nel presente allegato».

13

Il regolamento impugnato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 luglio 2013.

Procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte

14

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2013, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare il regolamento impugnato.

15

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha dedotto tre motivi vertenti, il primo, sul difetto di competenza della Commissione, il secondo, su una carenza di motivazione del regolamento impugnato e, il terzo, su una violazione del principio della parità di trattamento.

16

La Commissione ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 18 novembre 2013 con cui ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

17

Con sentenza dell’11 novembre 2015, Dyson/Commissione (T‑544/13, in prosieguo: la «sentenza iniziale», EU:T:2015:836), il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.

18

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 gennaio 2016, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza iniziale.

19

Con sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione (C‑44/16 P, in prosieguo: la «sentenza su impugnazione», EU:C:2017:357), la Corte ha annullato la sentenza iniziale nella parte in cui aveva respinto la prima parte del primo motivo e il terzo motivo dedotti in primo grado e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché esso si pronunci sulla prima parte del primo motivo e sul terzo motivo dedotti in primo grado, riservando la decisione sulle spese.

Procedimento e conclusioni delle parti dopo il rinvio

20

A seguito della sentenza su impugnazione e conformemente all’articolo 215 del regolamento di procedura del Tribunale, la presente causa è stata attribuita alla Quinta Sezione del Tribunale.

21

Conformemente all’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente e la Commissione hanno depositato, nei termini impartiti, le loro osservazioni scritte sulle conclusioni da trarre dalla sentenza su impugnazione ai fini della soluzione della controversia.

22

Conformemente all’articolo 217, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a depositare una memoria integrativa in risposta alle osservazioni scritte della Commissione.

23

Con decisione del presidente della Quinta Sezione del Tribunale, il 9 agosto 2017, il Tribunale ha respinto la domanda della ricorrente.

24

Conformemente all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di decidere con priorità la presente causa.

25

Con decisione del presidente della Quinta Sezione del Tribunale, il 9 agosto 2017, il Tribunale ha deciso di trattare con priorità la presente causa.

26

Conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la ricorrente e la Commissione hanno chiesto, rispettivamente il 29 e il 30 agosto 2017, di essere sentite nel corso di un’udienza di discussione.

27

Con lettera del 21 febbraio 2018, la ricorrente ha chiesto di poter utilizzare mezzi tecnici nel corso dell’udienza al fine di accompagnare le proprie difese orali con una presentazione PowerPoint.

28

Con decisione del presidente della Quinta Sezione del Tribunale, il 26 febbraio 2018, il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a utilizzare i mezzi tecnici richiesti.

29

Senza formalmente opporsi all’uso di mezzi tecnici durante l’udienza di discussione, la Commissione ha chiesto al Tribunale di imporre alla ricorrente di identificare chiaramente nella sua presentazione PowerPoint i punti del fascicolo ai quali si faceva riferimento, a pena di irricevibilità.

30

Inoltre, la Commissione ha chiesto al Tribunale di ordinare alla ricorrente a fornire una copia della presentazione PowerPoint, due giorni lavorativi prima dell’udienza di discussione.

31

Con una misura di organizzazione del procedimento del 7 marzo 2018, il Tribunale (Quinta Sezione) ha chiesto alla ricorrente di presentare prima della celebrazione dell’udienza di discussione una copia cartacea della presentazione PowerPoint.

32

Il 12 marzo 2018, la ricorrente ha trasmesso alla cancelleria del Tribunale una versione cartacea della sua presentazione PowerPoint.

33

All’udienza del 13 marzo 2018 le parti sono state sentite nelle loro difese orali.

34

Durante l’udienza di discussione, la Commissione ha sostenuto che i grafici relativi al terzo motivo di ricorso, contenuti nella presentazione PowerPoint, non corrispondevano ai fascicoli della causa T‑544/13 e della presente causa e ha chiesto al Tribunale di dichiararli irricevibili.

35

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento impugnato;

condannare la Commissione a tutte le spese.

36

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla portata del ricorso a seguito del rinvio

37

A sostegno del suo ricorso in primo grado, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte su un difetto di competenza della Commissione, il secondo motivo su una carenza di motivazione del regolamento impugnato e il terzo motivo su una violazione del principio della parità di trattamento.

38

Orbene, con la sentenza su impugnazione, la Corte ha, da un lato, annullato la sentenza iniziale nella parte in cui il Tribunale aveva respinto la prima parte del primo motivo di ricorso e il terzo motivo di ricorso dedotti in primo grado e, dall’altro lato, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente sulla prima parte del primo motivo di ricorso e sul terzo motivo di ricorso dedotti in primo grado (sentenza su impugnazione, punti 1 e 2 del dispositivo).

39

Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso, la portata dell’annullamento della sentenza iniziale è limitata alla sua prima parte.

40

Secondo la Corte, l’impugnazione proposta dalla ricorrente non era volta a contestare il ragionamento del Tribunale che aveva portato al rigetto della seconda parte di tale motivo (sentenza su impugnazione, punto 48).

41

Pertanto, bisogna esaminare nella presente causa solo la legittimità del regolamento impugnato alla luce della prima parte del primo motivo e del terzo motivo.

Sul primo motivo di ricorso, vertente su un difetto di competenza della Commissione

Sulla qualificazione del primo motivo di impugnazione

42

Con la sentenza su impugnazione, la Corte ha statuito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto poiché aveva omesso di statuire su uno dei motivi del ricorso (sentenza su impugnazione, punto 54).

43

Tale errore di diritto risulta, secondo la Corte, dalla riqualificazione, da parte del Tribunale, del primo motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente, secondo il Tribunale, non invocava in quanto tale l’incompetenza della Commissione per quanto riguarda l’adozione del regolamento impugnato, ma piuttosto essa contestava in sostanza l’esercizio di tale competenza. Il Tribunale aveva quindi ritenuto che il primo motivo di ricorso vertesse in sostanza su un errore manifesto di valutazione (sentenza su impugnazione, punto 51).

44

Tuttavia, secondo la Corte, dal ricorso risultava incontestabilmente che il primo motivo di annullamento vertesse sul fatto che la Commissione non fosse competente ad adottare il regolamento impugnato (sentenza su impugnazione, punto 50).

45

Più in particolare, secondo la Corte la ricorrente contestava in sostanza alla Commissione di non aver tenuto conto, nell’adottare il regolamento impugnato, di un elemento essenziale dell’atto abilitativo, adottando, come metodo di calcolo del rendimento energetico degli aspirapolvere, un metodo basato su prove condotte con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto, mentre l’articolo 10 della direttiva 2010/30 richiede che detto metodo rifletta condizioni normali di utilizzo (sentenza su impugnazione, punto 50).

46

La Corte aggiunge che l’ampiezza del potere discrezionale concesso dall’atto abilitativo è una questione di diritto distinta da quella relativa al rispetto dei limiti del mandato conferito dall’atto abilitativo (sentenza su impugnazione, punto 52).

47

Pertanto, conformemente alla sentenza su impugnazione, si deve ritenere che il primo motivo del ricorso verta sulla violazione, da parte della Commissione, di un elemento essenziale dell’atto abilitativo contenuto nella direttiva 2010/30 e non su un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione nell’adozione del regolamento impugnato.

Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, di un elemento essenziale dell’atto abilitativo contenuto nella direttiva 2010/30

48

Con la prima parte del primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato indurrà i consumatori in errore in merito all’efficienza energetica degli aspirapolvere, poiché l’efficacia pulente sarebbe misurata con verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto e, quindi, non condotte «durante l’uso»; in questo modo il regolamento impugnato viola il contenuto, gli obiettivi e la struttura generale della direttiva 2010/30 relativamente all’efficienza energetica degli aspirapolvere.

49

Per sostenere l’incompetenza della Commissione, la ricorrente osserva innanzitutto che l’obiettivo della direttiva 2010/30 è la promozione dell’efficienza energetica attraverso la fornitura agli utenti finali di informazioni esatte sul consumo di energia e di altre risorse essenziali «durante l’uso».

50

Lo scopo della direttiva 2010/30 sarebbe pertanto, da un lato, quello di consentire agli utenti finali di scegliere prodotti più efficienti e, dall’altro, di incoraggiare i fabbricanti di aspirapolvere a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia.

51

Inoltre, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato non soddisfa né il contenuto né gli obiettivi e neppure la struttura generale della direttiva 2010/30.

52

Secondo la ricorrente, il regolamento impugnato non fornisce informazioni accurate ai consumatori sull’efficienza energetica poiché, da un lato, le verifiche per riflettere il rendimento energetico degli aspirapolvere previste dal regolamento impugnato portano a risultati erronei, nel senso che tali verifiche sono realizzate con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto e non pieno e che, dall’altro, le verifiche realizzate con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto non possono riflettere con precisione il rendimento energetico degli aspirapolvere, in quanto tali verifiche non sono eseguite nelle condizioni effettive di utilizzo.

53

Inoltre, il regolamento impugnato non incoraggia i fabbricanti a optare per la migliore scelta di progettazione, poiché essi non hanno alcun incentivo a investire per compensare la perdita di aspirazione e, allo stesso modo, per ridurre l’aumento del consumo energetico di un contenitore per la raccolta della polvere pieno.

54

Infine, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato potrebbe portare a un aumento del consumo energetico, quando invece l’obiettivo della direttiva 2010/30 consiste nel ridurre tale consumo.

55

Nelle sue osservazioni relative alla sentenza su impugnazione, la ricorrente interpreta quest’ultima nel senso che il Tribunale deve verificare se la Commissione possa dimostrare che, al momento dell’adozione del regolamento impugnato, non poteva essere utilizzato alcun metodo scientificamente valido per determinare il rendimento energetico di un aspirapolvere con un contenitore per la raccolta della polvere pieno, salvo incorrere in un «eccesso di potere».

56

La ricorrente aggiunge che la Commissione riconosce che una verifica condotta con un contenitore per la raccolta della polvere pieno è sufficientemente affidabile, accurata e riproducibile, che questo metodo è stato testato in più laboratori, attestando la sua riproducibilità, che alcune autorità nazionali e alcuni giudici nazionali hanno riconosciuto che le verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere pieno erano scientificamente valide e che la Commissione avrebbe dovuto perseverare per elaborare un metodo di calcolo basato su verifiche realizzate con un contenitore per la raccolta della polvere pieno.

57

Nelle sue osservazioni relative alla sentenza su impugnazione, la Commissione interpreta quest’ultima nel senso che il Tribunale deve valutare se, alla data di adozione del regolamento impugnato, il metodo adottato nel regolamento impugnato era il più vicino possibile alle condizioni effettive di utilizzo.

58

La Commissione sostiene di aver agito nei limiti della sua competenza per quanto riguarda un elemento essenziale della direttiva 2010/30, vale a dire l’adozione di un metodo di prova che sia il più vicino possibile alle condizioni effettive di utilizzo.

59

Ciò deriverebbe dal mandato conferito al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec), dalla convenzione di sovvenzione stipulata con quest’ultimo e da studi successivi, in quanto, senza aver imposto a monte alcun metodo particolare, gli studi condotti dal Cenelec porterebbero tutti alla conclusione per la quale solo una verifica con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto può presentare risultati scientificamente paragonabili tra diversi laboratori.

60

Tale conclusione non può essere messa in discussione, a parere della Commissione, dal fatto che essa ammetta una verifica con un contenitore per la raccolta della polvere pieno per lo studio della durabilità del motore prescritto dal regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva n. 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 24).

61

Pertanto, nell’ambito del primo motivo, nei limiti in cui questo verte su un difetto di competenza della Commissione, la ricorrente sostiene, in una prima parte, che la Commissione ha violato la competenza delegata fondata sull’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30.

62

Pertanto, in primo luogo, occorre verificare se il regolamento impugnato abbia violato gli elementi essenziali della direttiva 2010/30, alla luce del suo contenuto, e, in caso affermativo, occorre verificarne, in secondo luogo, l’impatto.

63

In primo luogo, è giocoforza constatare che, nella sentenza su impugnazione, la Corte ha statuito proprio che l’informazione al consumatore sul rendimento energetico dei dispositivi durante l’uso, come deriva dall’articolo 1 e dall’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30, costituiva un obiettivo essenziale di detta direttiva e rifletteva una scelta politica rientrante nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione europea (sentenza su impugnazione, punto 64).

64

Da un lato, infatti, dai considerando 5 e 8 della direttiva 2010/30 risulta che la «fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo (…) di energia» dei prodotti «svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato» e, pertanto, nella capacità di orientare il consumo verso dispositivi che «comportano (…) minor consumo di energia (…) durante l’uso» (sentenza su impugnazione, punto 64).

65

Dall’altro lato, l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/30 prevede che essa sia volta ad armonizzare le misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali sul consumo di energia «durante l’uso», in modo che essi possano scegliere prodotti «più efficienti» (sentenza su impugnazione, punto 64).

66

Inoltre, come risulta dalla sentenza su impugnazione, l’interpretazione dell’espressione «durante l’uso», figurante all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30, nel senso che essa fa riferimento alle condizioni effettive di utilizzo, costituisce non già un’interpretazione «troppo estensiva» dell’articolo 10 di tale direttiva, ma il significato stesso di detta precisazione (sentenza su impugnazione, punto 66).

67

Tale affermazione non può essere messa in discussione, secondo la sentenza su impugnazione, dal fatto che il regolamento impugnato mira soltanto a integrare, e non a modificare, la direttiva (sentenza su impugnazione, punto 65).

68

Secondo la Corte, da quanto precede discende che la Commissione aveva quindi l’obbligo, al fine di non violare un elemento essenziale della direttiva 2010/30, di accogliere, nell’ambito del regolamento impugnato, un metodo di calcolo che permettesse di misurare il rendimento energetico degli aspirapolvere in condizioni più vicine possibile alle condizioni effettive di utilizzo, il quale imponesse che il contenitore per la raccolta della polvere dell’aspirapolvere fosse pieno fino a un certo livello, tenuto conto tuttavia delle esigenze connesse alla validità scientifica dei risultati ottenuti e all’esattezza delle informazioni fornite ai consumatori quali quelle contemplate, in particolare al considerando 5 e all’articolo 5, lettera b), di tale direttiva (sentenza su impugnazione, punto 68).

69

A tal riguardo, emerge dal punto 68 della sentenza su impugnazione che, per far sì che il metodo accolto dalla Commissione sia in linea con gli elementi essenziali della direttiva 2010/30, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative.

70

Da un lato, per misurare il rendimento energetico degli aspirapolvere in condizioni più vicine possibili alle condizioni effettive di utilizzo, il contenitore per la raccolta della polvere dell’aspirapolvere deve essere riempito fino a un certo livello.

71

Dall’altro lato, il metodo accolto deve soddisfare alcune esigenze connesse alla validità scientifica dei risultati ottenuti e all’esattezza delle informazioni fornite ai consumatori.

72

Orbene, nel caso di specie, risulta sia dall’articolo 7 del regolamento impugnato sia dall’insieme fascicolo del caso di specie che la Commissione ha accolto un metodo di calcolo del rendimento energetico degli aspirapolvere basato su un contenitore per la raccolta della polvere vuoto.

73

Di conseguenza, si deve constatare che la prima condizione prevista dall’atto abilitativo, come interpretato dalla sentenza su impugnazione, non è soddisfatta.

74

Tale constatazione è sufficiente per concludere che la Commissione ha violato un elemento essenziale dell’atto abilitativo.

75

Infatti, poiché il metodo accolto dalla Commissione non soddisfa la prima condizione, non è necessario pronunciarsi sulla questione se tale metodo soddisfi la seconda condizione prevista dall’atto abilitativo contenuto nella direttiva 2010/30.

76

Per di più, se nessun metodo di calcolo utilizzato con il contenitore per la raccolta della polvere riempito fino a un certo livello avesse soddisfatto le esigenze connesse alla validità scientifica dei risultati ottenuti e all’esattezza delle informazioni fornite ai consumatori, la Commissione sarebbe restata in grado di esercitare il suo diritto di iniziativa legislativa, conformemente all’articolo 289, paragrafo 1, TFUE, al fine di proporre al legislatore dell’Unione una modifica dell’atto abilitativo.

77

Di conseguenza, occorre accogliere la prima parte del primo motivo.

78

In secondo luogo, in base alla giurisprudenza, il solo fatto che il Tribunale ritenga fondato un motivo invocato dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso di annullamento non gli consente di annullare automaticamente l’atto impugnato in toto. Un annullamento integrale, infatti, non può essere disposto quando risulta del tutto evidente che tale motivo, avendo ad oggetto unicamente un aspetto specifico dell’atto contestato, è tale da fondare solo un annullamento parziale (sentenza dell’11 dicembre 2008, Commissione/Département du Loiret, C‑295/07 P, EU:C:2008:707, punto 104).

79

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento siano separabili dal resto dell’atto. Tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza di quest’ultimo (sentenza dell’11 dicembre 2008, Commissione/Département du Loiret, C‑295/07 P, EU:C:2008:707, punti 105106 e giurisprudenza citata).

80

Nel caso di specie, è giocoforza constatare che un annullamento parziale del regolamento impugnato, vale a dire solo nei limiti in cui, con esso, la Commissione ha accolto un metodo di calcolo basato su un contenitore per la raccolta della polvere vuoto, non può essere accolto.

81

Infatti, quest’ultimo elemento non è separabile dal resto dell’atto, poiché tutte le informazioni che devono formare oggetto dell’etichettatura energetica degli aspirapolvere dovrebbero essere raccolte sulla base di un tale metodo di calcolo.

82

Di conseguenza, occorre annullare il regolamento impugnato nella sua integralità, senza necessità di pronunciarsi sul terzo motivo del ricorso o sulla domanda di irricevibilità dei grafici presentati all’udienza di discussione, collegati al terzo motivo del ricorso.

Sulle spese

83

Ai sensi dell’articolo 219 del regolamento di procedura del Tribunale, nelle decisioni del Tribunale pronunciate dopo l’annullamento e il rinvio, il medesimo provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

84

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima, ivi comprese quelle relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere è annullato.

 

2)

La Commissione europea è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

 

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 novembre 2018

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.