Parti
Dispositivo

Parti

Nelle cause riunite T‑492/13 e T‑493/13,

Schmidt Spiele GmbH, con sede in Berlino (Germania), rappresentata da T. Sommer, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) , rappresentato da A. Schifko, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 luglio 2013 (procedimenti R 1767/2012‑1 e R 1768/2012‑1), relative alle domande di registrazione di segni figurativi che rappresentano tavoli per giochi di società come marchi comunitari,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2013,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2013,

vista la decisione del 9 gennaio 2014 recante diniego di autorizzazione al deposito di una replica,

vista l’ordinanza dell’11 novembre 2013 che riunisce le cause T‑492/13 e T‑493/13 ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

( omissis)

Conclusioni delle parti

6. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare le decisioni impugnate;

– condannare l’UAMI alle spese.

7. L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere i ricorsi;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sull’assenza di una domanda di fissazione dell’udienza

8. Ai sensi dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, dopo la presentazione delle memorie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, ed eventualmente di cui all’articolo 135, paragrafi 2 e 3, il Tribunale può decidere, su relazione del giudice relatore, sentite le parti, di statuire sul ricorso senza trattazione orale, a meno che una delle parti presenti una domanda indicando i motivi per i quali chiede di essere sentita. Tale domanda deve essere presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica alla parte medesima della chiusura della fase scritta.

9. Nei ricorsi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di fissare un’udienza, tenuto conto, in particolare, della novità della questione se un tavolo da gioco possa essere registrato come marchio. Orbene, poiché essa era prematura alla luce delle disposizioni dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura, tale domanda non poteva essere presa in considerazione.

10. Infatti, dal tenore letterale e dalla struttura di detto articolo emerge che le domande di fissazione dell’udienza, come l’esame da parte del Tribunale dell’utilità di siffatta udienza, possono essere presentate solo dopo che, conclusa la fase scritta, le parti e il Tribunale dispongano di tutti gli elementi del fascicolo e dell’argomentazione di ogni parte per pronunciarsi su tale utilità. Peraltro, ragioni di economia processuale non possono giustificare il deposito, prima della notifica della chiusura della fase scritta, di una domanda di fissazione dell’udienza di discussione, poiché, conformemente all’articolo 135 bis del regolamento di procedura, il Tribunale può, comunque, in seguito alla chiusura della fase scritta, decidere di statuire senza aprire la fase orale del procedimento solo dopo aver lasciato alle parti la possibilità di far uso di tale disposizione.

11. Infine, occorre rilevare che, con lettera del 13 gennaio 2014 che notifica alla ricorrente il rigetto della sua domanda di poter depositare una replica e la chiusura della fase scritta, il cancelliere del Tribunale ha richiamato la sua attenzione sulle disposizioni dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura e ha indicato che il termine per il deposito di siffatta domanda decorreva un’unica volta, a partire da detta notifica. Tuttavia, la ricorrente non ha depositato una nuova domanda di fissazione dell’udienza entro il termine di un mese previsto dalla predetta disposizione.

12. Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento.

( omissis)

(1) .

(1)  – Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 3 luglio 2013 (procedimenti R 1767/2012‑1 e R 1768/2012‑1), sono annullate, nella parte in cui esse hanno respinto i ricorsi della Schmidt Spiele GmbH per i prodotti e i servizi diversi dai «computer», dai «(software per) giochi; programmi di videogiochi su cassette video, floppy disk, CD Rom, cassette, nastri e minidischi», dai «software [programmi registrati]; programmi per computer (scaricabili); software [programmi registrati]», di cui alla classe 9; dagli «articoli in carta e cartone (compresi nella classe 16); cromolitografie», di cui alla classe 16; dai «giochi [compresi i giochi elettronici e i videogiochi], tranne quelli concepiti per essere utilizzati con schermi esterni o monitor», dalle «carte da gioco», dai «giochi di società; giochi di carte», dagli «apparecchi tascabili per giochi elettronici», dai «giochi di società» e dai «videogiochi concepiti per essere utilizzati con schermi esterni e monitor», di cui alla classe 28, e dal «divertimento», dall’«organizzazione e [la] direzione di manifestazioni d’intrattenimento» e dai «servizi ricreativi», di cui alla classe 41.

2) I ricorsi sono respinti per il resto.

3) La Schmidt Spiele è condannata a sopportare la metà delle spese dell’UAMI, nonché la metà delle proprie spese. L’UAMI è condannato a sopportare la metà delle spese della Schmidt Spiele, nonché la metà delle proprie spese.


SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

3 marzo 2015 ( *1 )

«Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari figurativi rappresentanti tavoli per giochi di società — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nelle cause riunite T‑492/13 e T‑493/13,

Schmidt Spiele GmbH, con sede in Berlino (Germania), rappresentata da T. Sommer, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Schifko, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 luglio 2013 (procedimenti R 1767/2012‑1 e R 1768/2012‑1), relative alle domande di registrazione di segni figurativi che rappresentano tavoli per giochi di società come marchi comunitari,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2013,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2013,

vista la decisione del 9 gennaio 2014 recante diniego di autorizzazione al deposito di una replica,

vista l’ordinanza dell’11 novembre 2013 che riunisce le cause T‑492/13 e T‑493/13 ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

(omissis)

Conclusioni delle parti

6

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni impugnate;

condannare l’UAMI alle spese.

7

L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

respingere i ricorsi;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sull’assenza di una domanda di fissazione dell’udienza

8

Ai sensi dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, dopo la presentazione delle memorie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, ed eventualmente di cui all’articolo 135, paragrafi 2 e 3, il Tribunale può decidere, su relazione del giudice relatore, sentite le parti, di statuire sul ricorso senza trattazione orale, a meno che una delle parti presenti una domanda indicando i motivi per i quali chiede di essere sentita. Tale domanda deve essere presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica alla parte medesima della chiusura della fase scritta.

9

Nei ricorsi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di fissare un’udienza, tenuto conto, in particolare, della novità della questione se un tavolo da gioco possa essere registrato come marchio. Orbene, poiché essa era prematura alla luce delle disposizioni dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura, tale domanda non poteva essere presa in considerazione.

10

Infatti, dal tenore letterale e dalla struttura di detto articolo emerge che le domande di fissazione dell’udienza, come l’esame da parte del Tribunale dell’utilità di siffatta udienza, possono essere presentate solo dopo che, conclusa la fase scritta, le parti e il Tribunale dispongano di tutti gli elementi del fascicolo e dell’argomentazione di ogni parte per pronunciarsi su tale utilità. Peraltro, ragioni di economia processuale non possono giustificare il deposito, prima della notifica della chiusura della fase scritta, di una domanda di fissazione dell’udienza di discussione, poiché, conformemente all’articolo 135 bis del regolamento di procedura, il Tribunale può, comunque, in seguito alla chiusura della fase scritta, decidere di statuire senza aprire la fase orale del procedimento solo dopo aver lasciato alle parti la possibilità di far uso di tale disposizione.

11

Infine, occorre rilevare che, con lettera del 13 gennaio 2014 che notifica alla ricorrente il rigetto della sua domanda di poter depositare una replica e la chiusura della fase scritta, il cancelliere del Tribunale ha richiamato la sua attenzione sulle disposizioni dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura e ha indicato che il termine per il deposito di siffatta domanda decorreva un’unica volta, a partire da detta notifica. Tuttavia, la ricorrente non ha depositato una nuova domanda di fissazione dell’udienza entro il termine di un mese previsto dalla predetta disposizione.

12

Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento.

(omissis)

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 3 luglio 2013 (procedimenti R 1767/2012‑1 e R 1768/2012‑1), sono annullate, nella parte in cui esse hanno respinto i ricorsi della Schmidt Spiele GmbH per i prodotti e i servizi diversi dai «computer», dai «(software per) giochi; programmi di videogiochi su cassette video, floppy disk, CD Rom, cassette, nastri e minidischi», dai «software [programmi registrati]; programmi per computer (scaricabili); software [programmi registrati]», di cui alla classe 9; dagli «articoli in carta e cartone (compresi nella classe 16); cromolitografie», di cui alla classe 16; dai «giochi [compresi i giochi elettronici e i videogiochi], tranne quelli concepiti per essere utilizzati con schermi esterni o monitor», dalle «carte da gioco», dai «giochi di società; giochi di carte», dagli «apparecchi tascabili per giochi elettronici», dai «giochi di società» e dai «videogiochi concepiti per essere utilizzati con schermi esterni e monitor», di cui alla classe 28, e dal «divertimento», dall’«organizzazione e [la] direzione di manifestazioni d’intrattenimento» e dai «servizi ricreativi», di cui alla classe 41.

 

2)

I ricorsi sono respinti per il resto.

 

3)

La Schmidt Spiele è condannata a sopportare la metà delle spese dell’UAMI, nonché la metà delle proprie spese. L’UAMI è condannato a sopportare la metà delle spese della Schmidt Spiele, nonché la metà delle proprie spese.

 

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 marzo 2015.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.