1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 31/7


Ricorso proposto il 13 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-663/13)

2014/C 31/11

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, K. Herrmann, T. Maxian Rusche, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), avendo essa omesso in tutto il territorio o in alcuni settori di adottare ovvero di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all’attuazione dell’articolo 2, lettere a), b), d), f), g), h), n), dell’articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), dell’articolo 5, dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 6, secondo e terzo comma, dell’articolo 14, paragrafi 2, 3, 4 e 5, dell’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, paragrafo 3, primo comma, paragrafo 4, seconda frase, paragrafo 6, paragrafo 7, paragrafo 8, dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c) per quanto riguarda i biocarburanti, paragrafo 2 per quanto riguarda i bioliquidi, paragrafo 3, lettera b), i) per quanto riguarda altri Stati membri e paesi terzi, paragrafo 3, lettera a), lettera b), ii), lettera c), paragrafo 4, lettere da a) a c) e paragrafo 8, dell’articolo 18, paragrafo 1 per quanto riguarda i bioliquidi, dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3 per i bioliquidi, e degli allegati II, III, IV e V di tale direttiva;

infliggere alla Repubblica d’Austria una penalità per violazione dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3 TFUE, pari a EUR 40 512 per ogni giorno a partire dal giorno della pronuncia della sentenza della Corte che ha accertato una violazione degli obblighi, da versare sul conto risorse proprie dell’Unione europea;

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di attuazione della direttiva sarebbe scaduto il 5 dicembre 2010.


(1)  GU L 140, pag. 16.