8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 71/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 13 dicembre 2013 — C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-659/13)
(2014/C 71/14)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: C & J Clark International Ltd
Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Questioni pregiudiziali
— |
Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 (1) del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola gli articoli 2, paragrafo 7, lettera b), e 9, paragrafo 5) del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 (2) del Consiglio], considerato che la Commissione non ha esaminato le domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate dai produttori esportatori in Cina e Vietnam che non erano stati oggetto di campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento antidumping di base. |
— |
Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio], considerato che la Commissione non ha proceduto ad un accertamento entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta riguardante le domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato presentate dai produttori esportatori in Cina e Vietnam che non erano stati oggetto di campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento antidumping di base. |
— |
Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio], considerato che la Commissione non ha proceduto ad un accertamento entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta riguardante le domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato presentate dai produttori esportatori in Cina e Vietnam che erano stati oggetto di campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento antidumping di base. |
— |
Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola gli articoli 3, 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 4, e 17 del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio], considerato che i produttori dell’industria comunitaria insufficiente hanno cooperato così da consentire alla Commissione di effettuare una valida valutazione del pregiudizio e, di conseguenza, una valida valutazione del nesso di causalità. |
— |
Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola l’articolo 3, paragrafo 2) del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio] e l’articolo 253 CE, considerato che materiale probatorio nel fascicolo dell’inchiesta ha mostrato che il pregiudizio per l’industria comunitaria era stato valutato utilizzando dati materialmente erronei, e considerato che detto regolamento controverso non fornisce spiegazioni riguardo al motivo per cui tale prova è stata ignorata. |
— |
Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola l’articolo 3, paragrafo 7 del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio], considerato che gli effetti di altri elementi, dei quali è noto che arrechino pregiudizio, non sono stati adeguatamente separati e distinti dagli effetti delle importazioni asseritamente oggetto di dumping. |
— |
In quale misura i giudici degli Stati membri possano basarsi sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio effettuata dalla Corte di giustizia nell’ambito delle cause C-249/10 P, Brosmann e C-247/10 P, Zhejiang Aokang, per considerare che non erano legalmente dovuti dazi ai sensi dell’articolo 236 codice doganale comunitario [regolamento (CEE) n. 2913/92 (3) del Consiglio] relativamente a imprese che, proprio come le ricorrenti nelle cause Brosmann e Zhejiang Aokang, non erano state oggetto di campionamento, avendo però presentato domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale che non erano state esaminate. |
(1) Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).