8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/5


Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 da ClientEarth avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-111/11, ClientEarth/Commissione

(Causa C-612/13 P)

(2014/C 71/08)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (rappresentante: P. Kirch, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 nella causa T-111/11;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente solleva tre motivi d’impugnazione.

Primo motivo d’impugnazione, attinente all’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretare erroneamente i termini «indagine» e «arrechi pregiudizio alla tutela (degli) obiettivi delle attività (…) di indagine» contenuti nel terzo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 (1).

Il Tribunale avrebbe commesso detto errore affermando, categoricamente, che «gli studi controversi rientrano nell’ambito dell’attività ispettiva della Commissione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001».

Nel primo capo del presente motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente interpretato il termine «indagine».

Nel secondo capo essa solleva che, anche se si considerasse che un’indagine abbia avuto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretare la locuzione «arrechi pregiudizio». Il Tribunale avrebbe collegato la nozione di divulgazione con quella di arrecare un pregiudizio, senza fornire elementi concreti sul modo in cui esattamente tale divulgazione abbia potuto arrecare pregiudizio agli «obiettivi» delle attività di indagine.

Secondo motivo d’impugnazione, attinente all’errore di diritto commesso dal Tribunale in violazione dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata con decisione del Consiglio 2005/370/CE, del 17 febbraio 2005 (2).

Tale motivo è suddiviso in cinque capi. In primo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore per aver applicato restrittivamente l’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), della convenzione di Aarhus. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe correttamente applicato la misura di cui trattasi alla luce della convenzione di Aarhus. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di interpretare la convenzione di Aarhus in conformità con il diritto internazionale consuetudinario. In quarto luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente negato l’applicabilità diretta degli articoli 4 e 4, paragrafo 4, lettera c), della convenzione di Aarhus. Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la normativa in quanto avrebbe ammesso una deroga all’applicazione della convenzione di Aarhus basata sulle «specificità» dell’Unione europea.

Terzo motivo d’impugnazione, attinente alla violazione da parte del Tribunale degli articoli 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 (3) e 4, paragrafo 2, in fine, nonché 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’aver motivato il suo diniego di riconoscere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione unicamente sulla base dell’esame degli argomenti sollevati dalla ricorrente. Tale approccio sarebbe contrario alle disposizioni del regolamento n. 1049/2001 come anche alla giurisprudenza pertinente. Infatti, l’argomentazione addotta da un ricorrente a tal proposito non può, di per sé, costituire la ragione per negare l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, dal momento che la norma non pone limiti alla prova della prevalenza da parte del ricorrente. Il bilanciamento degli interessi in gioco nella divulgazione dev’essere operato dall’istituzione interessata.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Decisione del Consiglio 2005/370/CE, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).