7.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 359/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituania) il 7 ottobre 2013 — UAB «Fast Bunkering Klaipėda»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-526/13)

2013/C 359/07

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Parti

Ricorrente: UAB «Fast Bunkering Klaipėda».

Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112 (1), debba essere interpretato nel senso che il disposto di detto paragrafo concernente l’esenzione dall’IVA si applichi non solo alle cessioni di beni all’armatore di una nave usata per la navigazione in alto mare, il quale utilizza detti beni per approvvigionare la nave, ma anche a cessioni diverse da quelle effettuate all’armatore della nave, ovvero a cessioni ad intermediari non resi noti, qualora, al momento della cessione, la destinazione finale dei beni sia conosciuta e debitamente fissata e all’amministrazione finanziaria siano fornite le relative prove, conformemente alle prescrizioni di legge.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).