23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/50


Impugnazione proposta il 19 settembre 2013 dal Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A. E. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2013, causa T-552/11, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione

(Causa C-506/13 P)

2013/C 344/88

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A.E. (rappresentante: E. Tzannini, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

accogliere la presente impugnazione;

annullare la sentenza del Tribunale del 9 luglio 2013, causa T-552/11, recante il numero di protocollo 575925;

che la Corte voglia dichiarare ricevibile e giudicare nel merito la controversia di cui trattasi, o altrimenti rinviarla al Tribunale al fine di esaminarla nel merito;

respingere la domanda riconvenzionale della Commissione per quanto riguarda tutti i pertinenti argomenti dedotti in linea di principio in quanto del tutto irricevibili e in ogni caso infondati;

accogliere il ricorso di annullamento del 24 ottobre 2011 proposto dal «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro» avverso la nota di addebito n. 3241109207 emessa il 9 settembre 2011.

annullare la contestata nota di addebito n. 3241109207 di EUR 83 001,09;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Erronea applicazione di una norma giuridica, vale a dire la mancata attribuzione di carattere esecutivo alla nota di addebito e la conseguente mancata applicazione dell’articolo 263 TFUE. Il Tribunale, ritenendo che la Commissione non abbia fatto uso delle prerogative di potere pubblico di cui dispone e che lo scopo della nota di addebito consista nell’esercizio dei diritti conferiti alla Commissione dalle clausole del contratto, ha applicato erroneamente una norma giuridica.

2)

Errore di diritto, vale a dire errata classificazione nella nozione giuridica di «importo pagato in eccesso». Il Tribunale interpreta il contratto in modo erroneo e del tutto abusivo per quanto riguarda la nozione di pagamento in eccesso.

3)

Violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario in quanto non sono stati presi in considerazione gli argomenti del «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro» relativi al tasso di interesse. Il Tribunale ha erroneamente fissato la decorrenza degli interessi al giorno successivo alla data di pagamento indicata nella nota di addebito.

4)

Non corretta applicazione di criteri giuridici nell’ambito dell’apprezzamento del Tribunale degli elementi di prova. Il Tribunale ha erroneamente contestato le ore di lavoro delle persone occupate.

5)

Errore di diritto ed errata classificazione degli elementi di fatto nella premessa. Il Tribunale non ha applicato alle circostanze di fatto dedotte in relazione alla natura e al funzionamento delle time sheets la corretta norma giuridica.

6)

Manifesti errori di valutazione per quanto attiene alle norme procedurali che garantiscono i diritti della difesa e la parità delle armi tra la Commissione e il «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro». Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i fogli di lavoro presentati non soddisfino i requisiti posti dalle clausole del contratto e li ha di conseguenza rigettati in quanto mezzi di prova e, inoltre, che la corrispondenza presentata non potesse dimostrare l’orario di lavoro effettivamente seguito dalle persone occupate.

7)

Errore giuridico nella valutazione della natura giuridica dei modelli di costo (Cost Models).

8)

Errore di diritto quanto alla nozione di esercizio abusivo del potere da parte della Commissione europea.

9)

Erronea classificazione delle circostanze di fatto nella premessa, da cui discende una decisone giurisdizionale errata circa il rigetto degli argomenti del «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro» e circa la mancanza di motivazione della nota di addebito contestata.

10)

Errore di diritto quanto alla valutazione del principio del legittimo affidamento. Il Tribunale, erroneamente, non ha giudicato che la Commissione, violando il principio del legittimo affidamento, ha vanificato l’intera opera interpretativa del «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro», sanzionando le eventuali deviazioni standard dalla procedura corretta dedotta per la ripetizione di tutta la somma indebitamente pagata.