20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 17 maggio 2013 — Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli

(Causa C-270/13)

2013/C 207/51

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Iraklis Haralambidis

Resistente: Calogero Casilli

Questioni pregiudiziali

1)

Apparendo inconferente al caso di specie [– nomina di un cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea a Presidente di un’Autorità Portuale, persona giuridica qualificabile come organismo di diritto pubblico –] l’esclusione disposta dall’art. 45 TFUE § 4, in quanto riguardante le ipotesi di lavoro subordinato con le pubbliche amministrazioni (nel caso in esame non sussistente) e — nondimeno — essendo comunque l’incarico fiduciario di Presidente dell’Autorità Portuale riguardabile quale «attività di lavoro» in senso lato, se la clausola di riserva per l’espletamento dell’incarico medesimo a favore dei soli cittadini italiani sostanzi — o meno — una discriminazione sulla nazionalità vietata dall’art. 45 medesimo.

2)

Se l’incarico assolto quale Presidente di un’Autorità Portuale italiana da parte del cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea possa — altrimenti — configurarsi come rientrante nel diritto di stabilimento di cui all’art. 49 e ss. TFUE e se, in questo caso, il divieto di diritto interno all’assolvimento dell’incarico medesimo da parte del non cittadino italiano sostanzi — o meno — una discriminazione fondata sulla nazionalità, ovvero se tale circostanza possa reputarsi esclusa dall’anzidetto art. 51 TFUE.

3)

Se l’incarico assolto quale Presidente di un’Autorità Portuale italiana da parte del cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea possa — in via di subordine — configurarsi quale prestazione di «servizio», ai sensi della direttiva 2006/123/CE (1), se l’esclusione dell’applicazione della direttiva medesima ai servizi portuali rilevi o meno anche ai fini che qui interessano e — ove ciò non fosse — se il divieto di diritto interno all’assolvimento dell’incarico medesimo sostanzi — o meno — una discriminazione fondata sulla nazionalità.

4)

In via di estremo subordine, se l’incarico assolto quale Presidente di un’Autorità Portuale italiana da parte del cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea, ove reputato non inquadrabile nelle suesposte previsioni, possa — comunque — essere riguardato in via più generale, ai sensi dell’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, quale prerogativa rientrante nel diritto del cittadino comunitario «di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro», anche a prescindere dalle specifiche disposizioni «di settore» contenute negli artt. 45 e 49 e ss. TFUE, nonché nella direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e se, pertanto, il divieto di diritto interno all’assolvimento dell’incarico medesimo contrasti — o meno — con l’altrettanto generale divieto di discriminazione in base alla cittadinanza contemplato dall’art. 21, comma 2, della predetta Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.


(1)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36)