SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 luglio 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Politica agricola comune — Regime di pagamento unico — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Articolo 44, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articolo 34, paragrafo 2, lettera a) — Nozione di “ettaro ammissibile” all’aiuto — Superfici situate lungo le piste di atterraggio, le vie di rullaggio e le piste di arresto — Uso a fini agricoli — Ammissibilità — Recupero degli aiuti agricoli indebitamenti assegnati»

Nella causa C‑684/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vestre Landsret (Danimarca), con decisione del 16 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre 2013, nel procedimento

Johannes Demmer

contro

Fødevareministeriets Klagecenter,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits e M. Berger, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per J. Demmer, da G. Lund, advokat;

per il governo danese, da C. Thorning, in qualità di agente, assistito da R. Holdgaard, advokat;

per il governo ellenico, da I. Chalkias e O. Tsirkinidou, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da H. Kranenborg e L. Grønfeldt, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 febbraio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 94, pag. 70), degli articoli 34, paragrafo 2, lettera a), e 137 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16, e rettifica in GU 2010, L 43, pag. 7), nonché dell’articolo 73, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 (GU L 347, pag. 61; in prosieguo: il «regolamento n. 796/2004»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Demmer e il Fødevareministeriets Klagecenter (Ufficio reclami presso il Ministero dei Prodotti alimentari; in prosieguo: il «Klagecenter»), in merito all’ammissibilità all’aiuto, nell’ambito del regime di pagamento unico, di superfici usate per la produzione di foraggio disidratato e situate lungo le piste di atterraggio, le vie di rullaggio e le piste di arresto della base aerea di Skrydstrup (Danimarca) e dell’aereoporto di Aalborg (Danimarca).

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

Il regolamento n. 1782/2003

3

Il considerando 21 del regolamento n. 1782/2003 recitava:

«I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali (...)».

4

L’articolo 1 di tale regolamento così disponeva:

«Il presente regolamento istituisce:

(...)

un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato “regime unico di pagamento”),

(...)».

5

Ai sensi dell’articolo 2, lettere b) e c), del suddetto regolamento, si intende per:

«b)

“azienda”: l’insieme delle unità di produzione gestite dall’agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

c)

“attività agricola”: la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5».

6

L’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento in parola sanciva:

«Fatto salvo l’articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all’aiuto per ettaro calcolato dividendo l’importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI nel corso del periodo di riferimento».

7

L’articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1782/2003 così disponeva:

«1.   Ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato

2.   Per “ettari ammissibili” s’intende qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli».

Il regolamento n. 73/2009

8

Il regolamento n. 1782/2003 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009 a partire dal 1o gennaio 2009.

9

Il considerando 49 del regolamento n. 73/2009 così recitava:

«Al momento dell’assegnazione iniziale dei diritti all’aiuto da parte degli Stati membri si sono verificati alcuni errori che hanno comportato pagamenti particolarmente elevati agli agricoltori. Di regola tale irregolarità forma oggetto di una rettifica finanziaria fino a quando non siano adottati provvedimenti correttivi. Tuttavia, considerato il tempo trascorso dal momento in cui i diritti all’aiuto sono stati assegnati per la prima volta, la necessaria rettifica comporterebbe oneri giuridici e amministrativi sproporzionati per gli Stati membri. Ai fini della certezza del diritto l’assegnazione di tali pagamenti dovrebbe pertanto essere regolarizzata».

10

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento in parola, si intedeva per:

«b)

“azienda”, l’insieme delle unità di produzione gestite dall’agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

c)

“attività agricola”, la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 6;

(...)

h)

“superficie agricola”, qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti».

11

L’articolo 34 del predetto regolamento prevedeva quanto segue:

«1.   Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all’aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell’importo ivi indicato.

2.   Ai fini del presente titolo, per “ettaro ammissibile” si intende:

a)

qualsiasi superficie agricola dell’azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole (...)

(...)

Secondo la procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione relative all’uso di ettari ammissibili per attività non agricole.

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari ammissibili soddisfano le condizioni di ammissibilità nel corso dell’anno civile».

12

L’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 così disponeva:

«1.   I diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1o gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1o gennaio 2010.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali tranne nei casi in cui l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore.

(...)».

Il regolamento (CE) n. 795/2004

13

A norma dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 1), per «superficie agricola», si intendeva «l’intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti».

Il regolamento (CE) n. 370/2009

14

Il considerando 3 del regolamento (CE) n. 370/2009 della Commissione, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 795/2004 (GU L 114, pag. 3), è del seguente tenore:

«Le disposizioni relative all’ammissibilità che figurano all’articolo 3 ter del regolamento (...) n. 795/2004 sono obsolete e vanno pertanto soppresse. Tuttavia, l’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (...) n. 73/2009 include l’utilizzo degli ettari ammissibili per attività distinte da quelle agricole. Occorre stabilire una serie di criteri validi per tutti gli Stati membri».

15

L’articolo 1, punto 3, del regolamento n. 370/2009 ha aggiunto al regolamento n. 795/2004 un articolo 3 quater, così formulato:

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (...) n. 73/2009, allorché una superficie agricola di un’azienda è utilizzata anche per attività diverse da quelle agricole, tale superficie si considera utilizzata essenzialmente a fini agricoli se l’attività agricola può essere svolta senza essere disturbata in modo significativo dall’intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario dell’attività non agricola.

Gli Stati membri fissano i criteri relativi all’attuazione del disposto del primo comma sul loro territorio».

16

Conformemente al suo articolo 2, il regolamento n. 370/2009 è stato applicato a partire dal 1o gennaio 2009.

Il regolamento n. 796/2004

17

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 796/2004:

«(...) si intende per:

1)

“seminativi”: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione (set-aside), o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali (...)

(...)

2)

“pascolo permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più (...)

(...)».

18

L’articolo 12 del regolamento in parola così disponeva:

«1.   La domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare:

(...)

d)

gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, l’uso e l’indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua;

(...)

f)

una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.

(...)

4.   Al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore corregge il modulo prestampato di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (...) n. 1782/2003, oppure qualora il modulo prestampato contenga informazioni errate.

(...)».

19

L’articolo 24 del regolamento n. 796/2004 era redatto nei seguenti termini:

1.   I controlli amministrativi di cui all’articolo 23 del regolamento (...) n. 1782/2003 consentono la rilevazione delle irregolarità, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, comprese le verifiche incrociate:

(...)

c)

tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nell’apposito sistema di identificazione, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali;

(...)».

20

L’articolo 73 del suddetto regolamento prevedeva quanto segue:

«1.   In caso di pagamento indebito, l’agricoltore ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato a norma del paragrafo 3.

(...)

4.   L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non era normalmente rilevabile dall’agricoltore.

Tuttavia, qualora l’errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

5.   L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell’aiuto e quella in cui l’autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede;

(...)».

21

L’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 così disponeva:

«1.   Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (...) n. 795/2004, si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l’agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale di cui all’articolo 42 del regolamento (...) n. 1782/2003.

(...)

I diritti all’aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio.

(...)

4.   Gli importi indebitamente versati sono recuperati in conformità all’articolo 73».

Il diritto danese

22

Dalla decisione di rinvio emerge che, in Danimarca, i requisiti applicabili alle zone di sicurezza degli aeroporti sono stati fissati dal Trafikstyrelsen (Agenzia per i trasporti terrestre, marittimo ed aereo) nelle norme relative all’aviazione civile (Bestemmelser for Civil Luftfart).

23

La zona di sicurezza è ivi definita come un’area destinata a ridurre i rischi di danni materiali nel caso in cui un aereo uscisse dalla pista e a garantire la protezione degli aerei che sorvolano tale area nel corso delle operazioni di decollo o di atterraggio.

24

Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni relative alla coltivazione delle zone di sicurezza sono contenute nelle norme relative all’aviazione civile 3-16, del 31 gennaio 2005, sulle misure da adottare per ridurre il rischio di collisione tra aeromobili e volatili o mammiferi negli aeroporti, norme che prevedono segnatamente:

«5.2.2.

Per le superfici prive di rivestimento duro, situate all’interno della zona aeroportuale, che si estendono su una larghezza di 150 m dai bordi della pista o delle piste:

a)

La superficie deve essere coltivata a prato (...)

(...)

5.2.3.

Per le superfici prive di rivestimento duro, situate all’interno della zona aeroportuale ad una distanza compresa tra 150 e 300 m dai bordi della pista o delle piste:

a)

La superficie deve essere utilizzata per la produzione di erba, a meno che la vegetazione naturale, ad esempio l’erica, la renda sufficientemente poco attrattiva per gli uccelli e i mammiferi.

b)

La superficie può essere utilizzata per coltivare cereali solo previa consultazione dell’esperto. (...)

5.2.4.

Le superfici prive di rivestimento duro, situate all’interno della zona aeroportuale ad una distanza di oltre 300 m dai bordi della pista o delle piste, possono essere utilizzate a scopi agricoli solo previa consultazione dell’esperto.

(...)

6.4.1.

Per quanto riguarda la coltivazione di tali superfici, devono essere osservate le seguenti regole:

a)

L’erba deve essere mantenuta costantemente ad un’altezza massima di 20 cm sulle piste e vie di rullaggio prive di ghiaia o di rivestimento duro (...)

b)

Nelle zone di cui al punto 5.2.2, situate al di fuori di quelle menzionate alla lettera a), l’erba deve essere mantenuta costantemente ad un’altezza non inferiore a 20 cm e non superiore a 40 cm (…)

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25

In data 21 dicembre 1999 e 10 maggio 2000, il sig. Demmer ha stipulato due contratti di affitto, rispettivamente con l’aeroporto di Aalborg e la base aerea di Skrydstrup, e tali contratti riguardavano superfici situate all’interno del predetto aeroporto e della predetta base aerea.

26

Tali contratti prevedevano che il sig. Demmer, come affittuario, fosse autorizzato a falciare e ad utilizzare l’erba che cresceva sulle superfici di cui trattasi, dietro pagamento di un canone di affitto e nel rispetto delle condizioni previste nei medesimi contratti.

27

In forza del contratto concluso con l’aeroporto di Aalborg, il sig. Demmer era tenuto ad informare il locatore quando desiderava avere accesso alla superficie affittata e le Forze armate potevano, senza alcuna restrizione, usare o concedere in uso le suddette superfici per ogni forma di addestramento militare.

28

In base al contratto di cui trattasi, peraltro, la concimazione doveva iniziare non prima del mese di aprile e la spargitura doveva poter essere immediatamente interrotta se la sua continuazione era considerata rischiosa per la sicurezza dei voli.

29

Inoltre, l’affittuario era tenuto a tagliare l’erba prima che questa raggiungesse un’altezza che, a giudizio del comandante militare locale, poteva intralciare notevolmente gli addestramenti militari.

30

Infine, il suddetto contratto contemplava che, a decorrere dal 1o gennaio 2005, l’affittuario fosse tenuto ad utilizzare le superfici di cui trattasi in modo da poter richiedere diritti all’aiuto.

31

Il contratto concluso con la base aerea di Skrydstrup prevedeva che la manutenzione dei prati comprendesse la spargitura di fertilizzanti sintetici, lo sfalcio e la rullatura degli stessi.

32

Il sig. Demmer era segnatamente tenuto a falciare l’erba fino ad un’altezza di 15 centimetri lungo le piste di decollo e le vie di rullaggio, con l’ausilio di attrezzi che consentono lo sfalcio il più vicino possibile alle apparecchiature. Tale sfalcio aveva luogo, a seconda delle esigenze, su richiesta del servizio di controllo del traffico aereo e l’ultimo sfalcio, nei mesi di ottobre o di novembre, doveva essere eseguito raso terra.

33

Per quanto concerne le zone intorno ai bordi delle piste, l’erba doveva essere falciata, a seconda delle esigenze, per la prima volta nel periodo dal 1o maggio al 15 luglio e, successivamente, secondo le eventuali richieste del servizio di controllo del traffico aereo.

34

Per quanto riguarda le richieste di sfalcio relative alle piste e ai bordi delle piste, il locatore era tenuto a rispettare un preavviso di cinque giorni feriali. Lo sfalcio doveva iniziare alla data richiesta ed essere continuato fino a lavoro finito, ove l’affittuario era tenuto a rimuovere l’erba tagliata immediatamente dopo lo sfalcio.

35

Peraltro, la rullatura, che doveva avvenire ogni primavera e poi su richiesta del servizio di controllo del traffico aereo, doveva essere effettuata su strisce di 30 metri di largezza, da ogni lato della pista principale e delle piste parallele.

36

Il sig. Demmer era autorizzato a spargere fertilizzanti sintetici nella quantità necessaria per l’uso dell’erba falciata, ma non gli era consentito farlo prima della fine del mese di marzo. Sulle superfici affittate era invece vietato l’uso di pesticidi.

37

Infine, il sig. Demmer doveva tener conto delle esigenze connesse alle operazioni di volo e rispettare le istruzioni e i divieti che potevano essere emessi dal servizio di controllo del traffico aereo o dall’amministrazione della base aerea.

38

In data 25 aprile 2005, il sig. Demmer ha presentato una domanda di partecipazione al regime di pagamento unico menzionando superfici complessive di 232,65 ettari e di 317 ettari per quanto riguarda, rispettivamente, la base aerea di Skrydstrup e l’aeroporto di Aalborg.

39

Con decisione del 29 maggio 2006, il Direktoratet for FødevareErhverv (Agenzia per il settore alimentare) ha assegnato al sig. Demmer diritti all’aiuto calcolati in base alle superfici dichiarate in tale domanda e il rispettivo importo d’aiuto gli è stato versato per l’anno 2005.

40

Nel frattempo, il 1o febbraio 2006, il sig. Demmer aveva trasferito alle Forze armate i diritti all’aiuto afferenti alle superfici situate all’interno dell’aeroporto di Aalborg.

41

Nel periodo corrispondente agli anni dal 2006 al 2009, il sig. Demmer ha continuato a percepire un aiuto in base al regime di pagamento unico per le superfici situate all’interno della base aerea di Skrydstrup.

42

Con lettera del 24 novembre 2008, il sig. Demmer è stato informato del fatto che, in esito ad una revisione del registro danese degli appezzamenti, alcune superfici da lui dichiarate nell’ambito del regime di pagamento unico erano state ridotte, ovvero radiate da tale registro, con una riduzione pari a166,48 ettari per l’aereoporto di Aalborg e a 218,03 ettari per l’aereoporto di Skrydstrup, adducendo come motivazione che le zone di sicurezza non possono essere considerate come superfici ammissibili all’aiuto di cui trattasi. Inoltre, il sig. Demmer è stato informato del fatto che avrebbe avuto luogo un riesame delle domande da lui presentate negli anni precedenti e che i suoi diritti all’aiuto sarebbero stati ricalcolati conseguentemente a tale riesame.

43

Con decisione del 2 maggio 2011, i diritti all’aiuto del sig. Demmer sono stati ridotti e gli è stato ordinato di restituire l’importo dell’aiuto che gli era stato indebitamente versato. Con decisione separata recante la medesima data, anche le superfici dichiarate dal sig. Demmer nella sua domanda relativa al 2010 sono state ridotte da 319,43 ettari a 96,11 ettari.

44

Il sig. Demmer ha presentato reclamo avverso queste due decisioni presso il Klagecenter, il quale le ha confermate con decisioni del 15 maggio e del 12 giugno 2012.

45

In data 13 novembre 2012, il sig. Demmer ha proposto un ricorso avverso queste ultime due decisioni.

46

Ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipendesse dall’interpretazione del diritto dell’Unione, il Vestre Landsret (Corte d’appello della regione Ovest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se il requisito per cui le superfici agricole non sono destinate “ad usi non agricoli”, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003, e il requisito per cui le superfici agricole sono utilizzate per “un’attività agricola” o “(…) utilizzat[e] prevalentemente per attività agricole”, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009, debbano essere interpretati nel senso che gli aiuti sono subordinati alla condizione che le superfici vengano usate principalmente per attività agricole.

b)

In caso di risposta affermativa, si chiede alla Corte di precisare quali siano i parametri rilevanti per decidere quale forma di utilizzazione sia “principale” nei casi in cui una superficie venga usata contemporaneamente per diversi tipi di utilizzazione.

c)

In caso di risposta affermativa, si chiede inoltre alla Corte di precisare se, nel caso di specie, ciò significhi che le zone di sicurezza intorno alle piste di atterraggio e alle piste di rullaggio e di arresto nell’aeroporto – che costituiscono una parte dell’aeroporto e sono assoggettate a particolari norme e limitazioni rispetto alla loro utilizzazione, come nel caso di specie, ma che sono contemporaneamente utilizzate per la raccolta di erba destinata alla produzione di foraggio – per la propria natura e uso sono ammissibili agli aiuti ai sensi delle disposizioni precedentemente citate.

2)

Se il requisito per cui la superficie agricola deve essere compresa nell’“azienda” dell’agricoltore, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003, e articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009, debba essere interpretato nel senso che le zone di sicurezza intorno alle piste di atterraggio e alle piste di rullaggio e di arresto negli aeroporti – che costituiscano una parte dell’aeroporto e sono assoggettate a particolari norme e limitazioni rispetto alla loro utilizzazione, come nel caso di specie, ma che sono contemporaneamente utilizzate per la raccolta di erba destinata alla produzione di foraggio – sono ammissibili agli aiuti ai sensi delle disposizioni precedentemente citate.

3)

In caso di risposta negativa alle questioni prima, lettera c), e/o seconda, se sia quindi ravvisabile, dal momento che le superfici di cui trattasi, oltre ad essere utilizzate come pascolo permanente destinato alla produzione di foraggio, costituiscono anche una zona di sicurezza intorno alle piste di atterraggio e alle piste di rullaggio e di arresto:

a)

un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 137 del regolamento n. 73/2009, se vengono comunque attribuiti diritti all’aiuto per tali superfici;

b)

un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 4, del [regolamento n. 796/2009], se vengono comunque erogati aiuti per tali superfici;

c)

un pagamento indebito, rispetto al quale non si può ritenere che il beneficiario abbia agito in buona fede ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 5, del [regolamento n. 796/2004], se vengono comunque erogati aiuti per tali superfici.

4)

Quale periodo di tempo sia rilevante ai fini della valutazione:

a)

se sussista un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 137 del regolamento n. 73/2009;

b)

se sussista un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 4, del [regolamento n. 796/2004];

c)

se si possa ritenere che il beneficiario abbia agito in buona fede ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 5, del [regolamento n. 796/2004].

5)

Se la valutazione di cui alla quarta questione, lettere da a) a c), sia effettuata per ogni singolo anno di cui trattasi o per i pagamenti nel loro complesso».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

47

Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente in che misura superfici situate intorno alle piste di atterraggio, alle vie di rullaggio e alle piste di arresto di un aeroporto possano essere considerate «ettari ammissibili», ai sensi degli articoli 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 e 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009.

48

In via preliminare, va ricordato che, in forza dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003, viene considerato «ettaro ammissibile» qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

49

Il regolamento n. 1782/2003 è stato sostituito dal regolamento n. 73/2009 a partire dal 1o gennaio 2009. In forza dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultimo, qualsiasi superficie agricola dell’azienda utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole deve essere considerata «ettaro ammissibile».

50

Tenuto conto del periodo pertinente dei fatti nel procedimento principale, ossia gli anni dal 2005 al 2009, questi due regolamenti sono applicabili ratione temporis. Tuttavia, va rilevato che sussiste una differenza tra la formulazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 e quella dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009.

51

Infatti, mentre risulta senza ambiguità dalla formulazione dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009 che una superficie agricola utilizzata per attività non agricole rientra nella nozione di «ettaro ammissibile» se essa è utilizzata prevalentemente per attività agricole, ciò non avviene per quanto concerne l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003.

52

Tuttavia, poiché non è inabituale che una superficie agricola sia usata tanto per attività agricole quanto per attività non agricole e poiché nei lavori preparatori del regolamento n. 73/2009 nulla indica l’intenzione del legislatore di modificare la nozione di «superficie ammissibile», quale definita nel regolamento n. 1782/2003, l’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009, letto alla luce dell’articolo 3 quater del regolamento n. 795/2004, sembra essere il risultato di una volontà del legislatore dell’Unione di chiarire tale nozione.

53

Ciò premesso, occorre esaminare le questioni prima e seconda alla luce della nozione di «ettaro ammissibile», quale definita all’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009 per tutto il periodo dal 2005 al 2009.

54

Pertanto, per poter essere ammissibile all’aiuto di cui trattasi, la superficie in esame nel procedimento principale deve essere una superficie agricola, fare parte dell’azienda dell’agricoltore ed essere utilizzata per attività agricole o, in caso di uso concorrente, essere utilizzata prevalentemente per siffatte attività.

55

Per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «superficie agricola», questa è definita all’articolo 2, lettera h), del regolamento n. 73/2009 come «qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti».

56

Nel procedimento principale, è pacifico che le superfici di cui trattasi erano usate dal sig. Demmer al fine di raccogliere l’erba per la produzione di pellets vegetali. A tal riguardo, va precisato che, poiché esse erano utilizzate come «pascoli permanenti», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 796/2004, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, dette superfici devono essere qualificate come «agricole». Infatti, la qualificazione come «pascoli permanenti» ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, quella di «superficie agricola» dipende dall’effettiva destinazione dei terreni in questione (v., in tal senso, sentenza Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punto 37).

57

Ne consegue che la circostanza che lo sfalcio dell’erba in prossimità delle piste di atterraggio e d’arresto corrisponda anche a finalità inerenti alla sicurezza del traffico aereo è priva di rilevanza a tal riguardo. Lo stesso vale per la circostanza che, conformemente alla normativa applicabile, le superfici controverse mirano, in quanto tali, ad assicurare la sicurezza degli aerei nel corso delle operazioni di decollo e di atterraggio.

58

In secondo luogo, per poter essere «ammissibile», ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009, la superficie agricola in esame nel procedimento principale deve far parte dell’azienda dell’agricoltore interessato. A tal riguardo, la Corte ha statuito che ciò avviene quando quest’ultimo dispone del potere di gestirla ai fini dell’esercizio di un’attività agricola, vale a dire quando quest’ultimo dispone, per quanto riguarda tale superficie, di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola (sentenza Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punti 58 e 62).

59

Nella specie, le regole e restrizioni applicabili all’utilizzo delle zone di sicurezza situate intorno alle piste di atterraggio, alle vie di rullaggio e alle piste d’arresto derivano tanto dalle disposizioni nazionali ed internazionali volte a garantire la sicurezza del traffico aereo quanto dalle clausole dei contratti in forza dei quali le superfici di cui trattasi nel procedimento principale sono state messe a disposizione del sig. Demmer. Tali disposizioni e clausole, che riguardono segnatamente la maniera in cui deve avvenire la manutenzione di dette superfici, le colture che possono esservi praticate nonché l’altezza tollerata dell’erba impongono incontestabilmente restrizioni notevoli alla libertà del sig. Demmer di disporre di queste ultime.

60

Nondimeno, fintantoché tali restrizioni non costituiscono per l’agricoltore interessato un ostacolo all’esercizio della sua attività agricola sulle superfici utilizzate, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, non occorre considerare tali superfici come non facenti parte dell’azienda di quest’ultimo.

61

Nelle circostanze di cui al procedimento principale, occorre anche ricordare che, sebbene la nozione di gestione non implichi che l’agricoltore abbia facoltà di disporre senza limiti della superficie interessata nell’ambito dello sfruttamento di quest’ultima per fini agricoli, è comunque necessario che l’agricoltore non sia totalmente soggetto alle prescrizioni del locatore (v., in tal senso, sentenza Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punti 61 e 63).

62

Pertanto, l’agricoltore deve segnatamente disporre di un certo margine di manovra nello svolgimento della sua attività agricola sulle superfici di cui trattasi e non intervenire su queste ultime esclusivamente su richiesta del locatore, circostanza che spetta parimenti al giudice del rinvio valutare alla luce di tutte le circostanze del procedimento principale.

63

In terzo luogo, dal punto 54 della presente sentenza discende che, per essere ammissibile all’aiuto, a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009, le superfici agricole di cui trattasi nel procedimento principale devono essere usate ai fini di un’attività agricola o, nel caso in cui vengano usate anche per attività diverse da quelle agricole, essere utilizzate prevalentemente per siffatte attività.

64

Nel procedimento principale, è pacifico che l’attività svolta dal sig. Demmer sulle superfici di cui trattasi, ossia la raccolta di erba per la produzione di pellets vegetali, costituisce un’attività agricola, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 73/2009.

65

Inoltre, va precisato che, ai fini dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009, ha scarso rilievo che l’esercizio di siffatta attività sulle superfici interessate corrisponda a requisiti legali volti ad assicurare la sicurezza del traffico aereo nella zona aeroportuale interessata (v., in tal senso, sentenza Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punto 47).

66

Secondo la decisione di rinvio, il sig. Demmer ha accettato di utilizzare le superfici di cui trattasi nel procedimento principale, situate all’interno della base aerea di Skrydstrup, prendendo in debita considerazione le operazioni di volo e, in forza del contratto di affitto concluso con l’aeroporto di Aalborg, le Forze armate disponevano del diritto di utilizzare le superfici di cui trattasi, situate all’interno del suddetto aereoporto, al fine di organizzare ogni forma di addestramento militare.

67

Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, né l’esistenza di tali clausole né l’ubicazione di dette superfici, lungo i bordi delle piste di atterraggio, delle vie di rullaggio e delle piste di arresto di un aereoporto, possono costituire la prova dell’esercizio di un’attività non agricola sulle stesse superfici.

68

Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio verificare se attività non agricole, quali le esercitazioni militari o le operazioni di volo, siano state effettivamente svolte sulle suddette superfici.

69

Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che le superfici di cui trattasi nel procedimento principale siano state oggetto di un uso tanto a fini agricoli quanto a fini diversi, va ricordato che, a norma dell’articolo 3 quater del regolamento n. 795/2004, tali superfici sarebbero considerate prevalentemente utilizzate a fini agricoli, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009, se l’attività agricola di cui trattasi ha potuto esservi svolta senza essere disturbata in modo significativo dall’intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario dell’attività non agricola.

70

Nell’ambito di tale valutazione, occorre tenere conto di tutte le circostanze di fatto inerenti alle varie utilizzazioni cui erano destinate le superfici di cui trattasi nel procedimento principale. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, occorre ravvisare l’esistenza di un disturbo significativo per l’attività agricola svolta sulle predette superfici qualora l’agricoltore interessato incontri, nell’esercizio della stessa, difficoltà o ostacoli effettivi e non irrilevanti, dovuti all’esercizio, in parallelo, di un’attività di diversa natura.

71

Inoltre, alla luce dell’articolo 3 quater del regolamento n. 795/2004, occorre che l’agricoltore sia in condizione di svolgere la sua attività agricola sulle superfici di cui trattasi nonostante le restrizioni derivanti dall’esercizio di un’attività non agricola sulle stesse superfici.

72

Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare se l’attività svolta dal sig. Demmer su tali superfici abbia effettivamente potuto essere svolta senza essere disturbata in modo significativo dall’intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario dell’attività non agricola.

73

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009 devono essere interpretati nel senso che una superficie agricola costituita da zone di sicurezza situate, in un aeroporto, intorno alle piste di atterraggio, alle vie di rullaggio e alle piste di arresto, che sono sottoposte a regole e restrizioni particolari, costituisce una superficie ammissibile all’aiuto di cui trattasi, a condizione, da un lato, che l’agricoltore che sfrutta detta superficie disponga di un’autonomia sufficiente nell’utilizzazione della medesima, ai fini dell’esercizio della sua attività agricola, e, dall’altro, che egli sia in grado di svolgere tale attività sulla predetta superficie, nonostante le restrizioni derivanti dall’esercizio di un’attività non agricola sulla stessa superficie.

Sulle questioni da terza a quinta

74

Con le sue questioni da terza a quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio, qualora giungesse alla conclusione che le superfici in esame nel procedimento principale non sono ammissibili all’aiuto in quanto l’agricoltore non dispone di alcun margine di manovra nell’utilizzazione di tali superfici ai fini dell’esercizio della sua attività agricola e/o non è in condizione di svolgere la sua attività agricola sulle predette superfici a causa delle restrizioni derivanti dall’esercizio di un’attività non agricola sulle stesse superfici, chiede sostanzialmente se l’agricoltore interessato avrebbe potuto ragionevolmente rilevare l’erronea assegnazione dei diritti all’aiuto nonché l’erronea erogazione del rispettivo aiuto.

75

In via preliminare, va ricordato che, a norma dell’articolo 43 del regolamento n. 1782/2003, i diritti all’aiuto conferiti agli agricoltori, in linea di principio, sono stati determinati sulla base del numero medio triennale di tutti gli ettari che hanno dato diritto, nel periodo dal 2000 al 2002, ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI del regolamento in parola. Pertanto, la circostanza che le superfici che danno diritto a siffatti pagamenti diretti non costituiscano, nell’ambito del regime di pagamento unico, ettari ammissibili non può, di per sé, legittimare una rimessa in discussione dei diritti all’aiuto assegnati in base al suddetto articolo 43.

76

Qualora il giudice del rinvio dovesse comunque giungere alla conclusione che i diritti all’aiuto in esame nel procedimento principale sono stati assegnati indebitamente al sig. Demmer, occorrerebbe ricordare che, sebbene l’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 preveda che siffatti diritti debbano essere ceduti alla riserva nazionale, risulta tuttavia dall’articolo 137, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 che i diritti all’aiuto indebitamente assegnati anteriormente al 1o gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a partire dal 1o gennaio 2010. In forza dell’articolo 137, paragrafo 2, del regolamento in parola, tale disposizione non è tuttavia applicabile ai diritti all’aiuto assegnati in base ad una domanda contenente errori materiali, a meno che non si tratti di errori che l’agricoltore non poteva ragionevolmente rilevare.

77

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che, sin dal mese di novembre 2008, l’autorità competente ha informato il sig. Demmer del fatto che le superfici in esame nel procedimento principale non potevano essere considerate ammissibili all’aiuto. In tale occasione, il sig. Demmer è venuto parimenti a conoscenza del fatto che l’autorità competente intendeva procedere ad un nuovo calcolo dei diritti all’aiuto che gli erano stati conferiti inizialmente.

78

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, l’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 è giustificato dal principio di tutela del legittimo affidamento. Ne consegue che il sig. Demmer, essendo stato informato, anteriormente al 1o gennaio 2010, dell’assegnazione indebita dei diritti all’aiuto afferenti alle predette superfici, non potrebbe ad ogni modo invocare fondatamente la predetta disposizione al fine di ottenere una regolarizzazione di tali diritti.

79

Pertanto, ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, il sig. Demmer sarebbe tenuto a cedere alla riserva nazionale i diritti all’aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati, e questi ultimi si considerano quindi come mai assegnatigli.

80

Per quanto riguarda, poi, gli importi dell’aiuto indebitamente versati, questi ultimi devono essere restituiti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004. Come discende dall’articolo 73 bis, paragrafo 4, del regolamento in parola, ciò vale anche per i pagamenti che risultano indebiti in quanto effettuati in base a diritti assegnati a loro volta indebitamente all’agricoltore interessato.

81

Nondimeno, a norma dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento in parola, in linea di principio, l’agricoltore non è tenuto a rimborsare l’aiuto di cui ha indebitamente fruito se quest’ultimo gli è stato erogato in seguito ad un errore, da parte dell’autorità competente o di un’altra autorità, che egli non poteva ragionevolmente rilevare.

82

Come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, tale eccezione trova giustificazione nel principio di tutela del legittimo affidamento.

83

Nel caso di specie, dalla risposta alle questioni prima e seconda emerge che l’errore consisterebbe, eventualmente, nel fatto che l’autorità competente ha versato al sig. Demmer l’aiuto corrispondente alle superfici in esame nel procedimento principale, mentre invece queste ultime non erano ammissibili all’aiuto di cui trattasi in quanto non facevano parte della sua azienda e/o non erano utilizzate prevalentemente per attività agricole.

84

Al fine di determinare la rilevabilità di un errore del genere, occorre tenere conto del fatto che si presume che gli agricoltori, in quanto professionisti, prestino particolare attenzione quando presentano una domanda di aiuto ed abbiano preso atto delle condizioni di concessione di quest’ultimo. Ciò è quanto emerge, in particolare, dall’articolo 12 del regolamento n. 796/2004, in forza del quale spetta all’agricoltore verificare l’esattezza delle informazioni contenute nel modulo prestampato usato per chiedere un aiuto in forza del regime di pagamento unico. Dal suddetto articolo emerge altresì che tale regime di pagamento poggia sulla premessa secondo cui gli agricoltori hanno preso atto delle condizioni che disciplinano la concessione dell’aiuto in base ai regimi di cui trattasi.

85

Inoltre, va rilevato che, nei limiti in cui prevede un’eccezione all’obbligo di rimborsare i pagamenti indebiti, l’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 796/2004 deve essere interpretato restrittivamente, tanto più che tale obbligo mira a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea.

86

Ciò posto e nonostante le difficoltà interpretative cui possono dare luogo le disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione, occorre considerare che un agricoltore che si trova nella situazione del sig. Demmer, in linea di principio, avrebbe potuto ragionevolmente rilevare l’inammissibilità all’aiuto delle superfici in esame nel procedimento principale, poiché queste, non facendo parte della sua azienda e/o non essendo utilizzate prevalentemente per attività agricole, non soddisfacevano le condizioni previste dall’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009.

87

Nell’ambito di tale valutazione, spetta tuttavia al giudice del rinvio tenere conto di tutte le circostanze del procedimento principale e, in particolare, della questione se, prima della revisione del registro degli appezzamenti effettuata nel 2008, in Danimarca esistesse una prassi amministrativa consistente nel riconoscere sistematicamente l’ammissibilità all’aiuto di cui trattasi di superfici come quelle in esame nel procedimento principale. In tal caso, infatti, occorrerebbe presumere che il sig. Demmer non avrebbe potuto rilevare l’errore evocato al punto 83 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza Vonk Noordegraaf, C‑105/13, EU:C:2014:1126, punto 50).

88

Per contro, la circostanza che le autorità competenti abbiano proceduto all’erogazione dell’aiuto per le superfici in esame nel procedimento principale non può, in quanto tale e di per sé, consentire di escludere la presenza di un errore che avrebbe potuto essere ragionevolmente rilevato dall’agricoltore interessato. Infatti, le disposizioni citate dal giudice del rinvio nelle sue questioni, in particolare l’articolo 73 del regolamento n. 796/2004, riguardano proprio fattispecie in cui è stato effettuato un pagamento indebito, sicché si presume che gli agricoltori siano a conoscenza del fatto che sussiste il rischio che vengano effettuate correzioni, anche dopo che sia stato loro erogato l’aiuto.

89

Peraltro, ai fini della valutazione se un errore all’origine dell’erogazione dell’aiuto avrebbe potuto essere ragionevolemente rilevato dall’agricoltore interessato, occorre, come emerge dalla formulazione dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 796/2004, collocarsi al momento del pagamento dell’aiuto.

90

Inoltre, nei limiti in cui l’aiuto viene erogato per un solo anno alla volta e le circostanze pertinenti relative all’ammissibilità all’aiuto delle superfici interessate possono variare nel tempo, la valutazione compiuta ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 796/2004 deve essere effettuata in modo separato per ogni anno considerato.

91

Infine, va ricordato che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento n. 796/2004, l’obbligo di rimborsare l’aiuto indebitamente erogato si prescrive alla scadenza di un termine decennale decorrente dal giorno del pagamento. Tuttavia, tale termine è ridotto a quattro anni qualora l’agricoltore abbia agito in buona fede.

92

A tal riguardo, occorre precisare che si considera che l’agricoltore interessato abbia agito in buona fede se era sinceramente convinto che le superfici interessate fossero ammissibili all’aiuto. Tuttavia, per la ragione menzionata al punto 88 della presente sentenza, la circostanza che le autorità competenti abbiano proceduto all’erogazione dell’aiuto per tali superfici non può, in quanto tale e di per sé, consentire di dimostrare la buona fede dell’agricoltore di cui trattasi.

93

Inoltre, poiché la presa in considerazione della buona fede dell’agricoltore mira a garantire il rispetto del principio di tutela del legittimo affidamento, tale buona fede deve, in circostanze come quelle del procedimento principale, sussistere al momento della presentazione della domanda di aiuto e perdurare nei quattro anni successivi alla data di erogazione dell’aiuto. Di conseguenza, la valutazione della sussistenza di tale buona fede, ai fini dell’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento n. 796/2004, deve essere effettuata separatamente per ogni anno considerato e la buona fede dell’agricoltore interessato deve perdurare fino alla fine del quarto anno successivo alla data di pagamento dell’aiuto.

94

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni da terza a quinta nei seguenti termini:

l’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 deve essere interpretato nel senso che un agricoltore, che è stato informato anteriormente al 1o gennaio 2010 che gli sono stati indebitamente assegnati diritti all’aiuto, non può fondatamente invocare tale articolo al fine di ottenere una regolarizzazione di siffatti diritti;

l’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 796/2004 deve essere interpretato nel senso che si deve considerare che un agricoltore avrebbe potuto ragionevolmente rilevare l’inammissibilità all’aiuto di cui trattasi di superfici per la cui utilizzazione, ai fini dell’esercizio della sua attività agricola, egli non dispone di alcun margine di manovra e/o sulle quali non è in condizione di svolgere tale attività, a causa delle restrizioni derivanti dall’esercizio di un’attività non agricola sulle stesse superfici. Al fine di valutare se l’errore commesso potesse essere ragionevolmente rilevato da tale agricoltore, occorre collocarsi al momento del pagamento dell’aiuto. La valutazione a norma dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 796/2004 deve effettuarsi separatamente per ogni anno considerato, e

l’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento n. 796/2004 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, va ravvisata la buona fede di un agricoltore qualora questi fosse sinceramente convinto che le superfici interessate fossero ammissibili all’aiuto. La valutazione della buona fede di tale agricoltore, a norma dell’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento n. 796/2004, deve essere effettuata separatamente per ogni anno considerato e tale buona fede deve perdurare fino alla fine del quarto anno successivo alla data del pagamento dell’aiuto.

Sulle spese

95

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che una superficie agricola costituita da zone di sicurezza situate, in un aeroporto, intorno alle piste di atterraggio, alle vie di rullaggio e alle piste di arresto, che sono sottoposte a regole e restrizioni particolari, costituisce una superficie ammissibile all’aiuto di cui trattasi, a condizione, da un lato, che l’agricoltore che sfrutta detta superficie disponga di un’autonomia sufficiente nell’utilizzazione della medesima, ai fini dell’esercizio della sua attività agricola, e, dall’altro, che egli sia in grado di svolgere tale attività sulla predetta superficie, nonostante le restrizioni derivanti dall’esercizio di un’attività non agricola sulla stessa superficie.

 

2)

L’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 deve essere interpretato nel senso che un agricoltore, che è stato informato anteriormente al 1o gennaio 2010 che gli sono stati indebitamente assegnati diritti all’aiuto, non può fondatamente invocare tale articolo al fine di ottenere una regolarizzazione di siffatti diritti.

L’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, deve essere interpretato nel senso che si deve considerare che un agricoltore avrebbe potuto ragionevolmente rilevare l’inammissibilità all’aiuto di cui trattasi di superfici per la cui utilizzazione, ai fini dell’esercizio della sua attività agricola, egli non dispone di alcun margine di manovra e/o sulle quali non è in condizione di svolgere tale attività, a causa delle restrizioni derivanti dall’esercizio di un’attività non agricola sulle stesse superfici. Al fine di valutare se l’errore commesso potesse essere ragionevolmente rilevato da tale agricoltore, occorre collocarsi al momento del pagamento dell’aiuto. La valutazione a norma dell’articolo 73, paragrafo 4, del predetto regolamento n. 796/2004 deve effettuarsi separatamente per ogni anno considerato.

L’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento n. 796/2004, come modificato dal regolamento n. 2184/2005, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, va ravvisata la buona fede di un agricoltore qualora questi fosse sinceramente convinto che le superfici interessate fossero ammissibili all’aiuto. La valutazione della buona fede di tale agricoltore, a norma dell’articolo 73, paragrafo 5, del predetto regolamento n. 796/2004, deve essere effettuata separatamente per ogni anno considerato e tale buona fede deve perdurare fino alla fine del quarto anno successivo alla data del pagamento dell’aiuto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.