SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

16 ottobre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 612/2009 — Restituzioni all’esportazione — Regolamento (CE) n. 376/2008 — Regime dei titoli di esportazione — Dichiarazione di esportazione depositata prima del rilascio del titolo di esportazione — Esportazione effettuata durante il periodo di validità del titolo di esportazione — Rettifica delle irregolarità»

Nella causa C‑387/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione del 4 luglio 2013, pervenuta in cancelleria l’8 luglio 2013, nel procedimento

VAEX Varkens- en Veehandel BV

contro

Productschap Vee en Vlees,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente della sesta sezione, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la VAEX Varkens- en Veehandel BV, da T. Linssen, advocaat;

per il governo dei Paesi Bassi, da B. Koopman e M. Bulterman, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da E. Karlsson e B. Driessen, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da H. Kranenborg e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e, eventualmente, sulla validità, del quadro normativo applicabile alle restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli, ossia, da un lato, il regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186, pag. 1), nonché, dall’altro lato, i regolamenti (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114, pag. 3), e (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115, pag. 10).

2

Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la VAEX Varkens- en Veehandel BV (in prosieguo: la «VAEX»), società stabilita nei Paesi Bassi, e il Productschap Vee en Vlees (in prosieguo: il «PVV»), in merito al diniego di versamento di una restituzione all’esportazione e all’incameramento della cauzione prestata al fine di ottenere un titolo di esportazione.

Contesto normativo

3

I considerando 15, 21 e 27 del regolamento n. 376/2008 sono così formulati:

«(15)

Il titolo d’importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare. Esso deve essere pertanto presentato all’atto dell’accettazione della dichiarazione d’importazione o di esportazione.

(...)

(21)

I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli di cui sopra dispongono che la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se, durante il periodo di validità del titolo, l’importazione o l’esportazione non è stata realizzata o lo è stata soltanto parzialmente (...).

(27)

In alcuni settori dell’organizzazione comune dei mercati agricoli i titoli di esportazione vengono rilasciati soltanto dopo un periodo di riflessione. Tale periodo deve consentire di valutare la situazione del mercato e di sospendere eventualmente, soprattutto in caso di difficoltà, le domande pendenti, il che comporta il rigetto delle domande stesse (...)».

4

L’articolo 7 di tale regolamento così dispone:

«1.   Il titolo d’importazione o di esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o a esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo di prodotto o merce ivi indicato.

(...)

2.   Il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione obbliga a esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo specificato dei prodotti in questione.

Se l’esportazione dei prodotti è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione, il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione determina il diritto di esportare e il diritto alla restituzione.

(...)»

5

Ai sensi dell’articolo 22 di detto regolamento:

«1.   Ai fini della determinazione del periodo di validità, i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della relativa domanda, giorno che viene incluso nel periodo di validità. Tuttavia, il titolo può essere utilizzato soltanto a decorrere dal suo rilascio effettivo.

2.   Può essere previsto che la validità del titolo decorra dal giorno del rilascio effettivo; in questo caso, tale giorno viene incluso nel periodo di validità».

6

L’articolo 23 del medesimo regolamento così dispone:

«1.   L’esemplare n. 1 del titolo viene presentato all’ufficio nel quale è accettata:

(...)

b)

nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, la dichiarazione relativa all’esportazione.

(...)

2.   L’esemplare n. 1 del titolo viene presentato o tenuto a disposizione delle autorità doganali al momento dell’accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1».

7

L’articolo 24 del regolamento n. 376/2008 così recita:

«1.   In deroga al disposto dell’articolo 23, uno Stato membro può consentire a che il titolo:

a)

venga depositato presso l’organismo emittente o l’autorità responsabile del pagamento della restituzione;

(...)

6.   Nel caso di prodotti esportati senza obbligo di presentazione di un titolo di esportazione ma per i quali la restituzione è stata fissata mediante un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, se a seguito di un errore il documento utilizzato al momento dell’esportazione per beneficiare di una restituzione non reca alcun riferimento alle disposizioni del presente articolo e/o al numero del titolo o se l’informazione è errata, si può procedere alla regolarizzazione dell’operazione purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’autorità cui compete il pagamento della restituzione dispone di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per il prodotto in questione, valido il giorno dell’accettazione della dichiarazione;

b)

l’autorità competente dispone di prove sufficienti per stabilire la correlazione tra la quantità esportata e il titolo di esportazione».

8

L’articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Fatto salvo il disposto degli articoli 39, 40 e 47, in caso di inadempimento dell’obbligo di importare o di esportare, la cauzione viene incamerata nella misura di un importo pari alla differenza tra:

a)

il 95 % del quantitativo indicato nel titolo; e

b)

il quantitativo effettivamente importato o esportato.

(...)».

9

I considerando 4 e 10 del regolamento n. 612/2009 recitano come segue:

«(4)

Il giorno dell’esportazione deve essere il giorno in cui il servizio doganale accetta l’atto mediante il quale il dichiarante esprime la volontà di procedere all’esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione. Tale atto è destinato, in particolare, a richiamare l’attenzione delle autorità doganali sul fatto che l’operazione di cui trattasi è sovvenzionata con fondi comunitari, in modo che le medesime autorità procedano ai pertinenti controlli. Al momento dell’accettazione dell’atto, i prodotti sono posti sotto controllo doganale fino al momento della loro effettiva esportazione. La data in questione serve di riferimento per determinare la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

(...)

(10)

Ai fini di un’interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità, è opportuno prendere in considerazione la data di uscita del prodotto dal territorio doganale comunitario».

10

Ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento:

«(...) [I]l diritto alla restituzione si costituisce nei momenti seguenti:

all’atto dell’uscita dal territorio doganale della Comunità, se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico,

all’atto dell’importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato».

11

L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, tranne per le esportazioni di merci.

(...)».

12

In forza dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, si intende per «giorno dell’esportazione» il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione. La data di accettazione della dichiarazione di esportazione è determinante per stabilire, in particolare, il tasso di restituzione applicabile, gli adeguamenti necessari nonché la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

13

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento n. 612/2009, il competente ufficio doganale dev’essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.

14

Il considerando 9 del regolamento n. 382/2008 così recita:

«[È] opportuno disporre che le decisioni in merito alle domande di titoli di esportazione siano comunicate solo dopo un periodo di riflessione. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili alle domande pendenti (...)».

15

L’articolo 9 di tale regolamento così dispone:

«Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 [della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 152, pag. 1)], l’esportazione di prodotti nel settore delle carni bovine per i quali è chiesta una restituzione all’esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, in conformità delle disposizioni degli articoli da 10 a 16 del presente regolamento».

16

L’articolo 10 del regolamento n. 382/2008 dispone quanto segue:

«1.   Per le esportazioni di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all’esportazione, subordinate al rilascio di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, il periodo di validità dei titoli, calcolato a partire dalla data di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, è fissato a:

a)

cinque mesi, più la frazione del mese in corso, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 e a settantacinque giorni per i prodotti di cui ai codici NC 0102 90 e ex 1602;

b)

sessanta giorni per gli altri prodotti.

(...)».

17

L’articolo 78 del regolamento (CEE), n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), dispone quanto segue:

«1.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

2.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.

3.   Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Il 15 ottobre 2009 la VAEX ha chiesto al PVV il rilascio di un titolo di esportazione in relazione ad un quantitativo di giovenche destinate in Russia. Al fine di ottenere tale titolo, essa ha prestato una cauzione per un importo di EUR 6 448. Il 15 e il 16 ottobre 2009, il PVV ha inviato alla VAEX una serie di documenti intitolati «Aggiornamento delle variazioni delle cauzioni costituite e delle immobilizzazioni», che menzionavano titoli di esportazione recanti, rispettivamente, i numeri provvisori 100308 e 100315.

19

Secondo la VAEX, in occasione di un colloquio telefonico svoltosi il 19 ottobre 2009 avente ad oggetto il titolo di esportazione richiesto, un agente del PVV ha confermato l’utilizzo del titolo recante il numero 100315 per una dichiarazione di esportazione effettuata il giorno seguente. Il PVV contesta, tuttavia, che informazioni di tal genere siano state fornite telefonicamente.

20

Il 20 ottobre 2009 la VAEX ha depositato una dichiarazione di esportazione relativa al quantitativo di giovenche de quo. Tale dichiarazione conteneva la domanda di restituzione all’esportazione in base al titolo di esportazione recante il numero 100315. I servizi doganali hanno accettato la dichiarazione di esportazione lo stesso giorno.

21

Il 21 ottobre 2009 il PVV ha rilasciato il titolo di esportazione recante il numero 100344 per l’esportazione richiesta dalla VAEX. Il 22 ottobre 2009 detto quantitativo di giovenche ha lasciato il territorio doganale dell’Unione europea ed è giunto a destinazione il 26 ottobre 2009.

22

Con decisione del 6 luglio 2010 il PVV ha respinto la domanda di restituzione all’esportazione presentata dalla VAEX e ha disposto l’incameramento della cauzione presentata al fine di ottenere detto titolo di esportazione.

23

Il reclamo presentato dalla VAEX avverso tale decisione è stato respinto dal PVV, in base al rilievo che l’esportazione non era stata effettuata durante il periodo di validità del titolo stesso.

24

La VAEX ha adito il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello amministrativa in materia commerciale) al fine di ottenere la restituzione richiesta e lo svincolo della cauzione prestata.

25

Detto giudice ritiene che la soluzione della controversia dipenda dalla questione se il pagamento della restituzione all’esportazione sia subordinato alla condizione che la dichiarazione di esportazione sia stata effettuata durante il periodo di validità del titolo di esportazione.

26

Orbene, il giudice del rinvio rileva che sia la normativa applicabile alle restituzioni sia quella relativa ai titoli di esportazione possono essere interpretate in un senso favorevole o, al contrario, in un senso sfavorevole alla tesi della VAEX, secondo la quale la restituzione sarebbe dovuta quando l’esportazione sia stata effettuata durante il periodo di validità del titolo di esportazione.

27

Inoltre, e nell’ipotesi in cui la normativa applicabile osti ad una regolarizzazione a posteriori che consenta la concessione della restituzione all’esportazione richiesta dalla VAEX, il giudice del rinvio nutre dubbi circa la validità di una siffatta normativa alla luce, in particolare, dell’applicazione del principio di proporzionalità.

28

Ciò premesso, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il quadro normativo dell’Unione europea applicabile osti, in una fattispecie come quella in esame,

a)

al pagamento della restituzione richiesta,

b)

allo svincolo della cauzione prestata ai fini dell’ottenimento del titolo.

2)

In caso di risposta affermativa, in tutto o in parte, a detta questione, se tale quadro normativo osti a qualsivoglia regolarizzazione a posteriori, che consenta di imputare ancora l’operazione al titolo, di procedere al pagamento della relativa restituzione e, eventualmente, allo svincolo della cauzione prestata.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione, se il medesimo quadro normativo sia invalido nella parte in cui non prevede, in una fattispecie come quella in esame in cui un titolo è stato utilizzato con un giorno di anticipo, rispettivamente, il pagamento della restituzione e lo svincolo della cauzione prestata».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

29

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del regolamento n. 612/2009 nonché quelle dei regolamenti n. 376/2008 e n. 382/2008 ostino, in linea di principio, al pagamento di una restituzione all’esportazione e allo svincolo della cauzione prestata a tal fine qualora l’esportatore interessato non disponesse di un titolo di esportazione valido alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, sebbene l’esportazione effettiva delle merci di cui trattasi abbia avuto luogo durante il periodo di validità di un titolo di esportazione rilasciatogli.

30

A tale riguardo, si deve rilevare che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009 dispone che il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione al competente servizio doganale.

31

Premesso che l’articolo 4 del regolamento n. 612/2009 figura nelle disposizioni generali del medesimo relative al diritto alla restituzione, si deve rilevare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare, per quanto riguarda l’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), il cui contenuto corrisponde a quello dell’articolo 5 del regolamento n. 612/2009 e che fa parte delle medesime disposizioni generali, che le informazioni cui si riferisce tale articolo 3 non servono unicamente al calcolo dell’importo esatto della restituzione, ma innanzitutto ad accertare l’esistenza o meno del diritto a tale restituzione e a far scattare il sistema di verifica della domanda di restituzione (sentenza Dachsberger & Söhne, C‑77/08, EU:C:2009:172, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

32

Per quanto riguarda le verifiche da effettuare, l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 612/2009 prevede che il competente ufficio doganale deve essere in grado di effettuare il controllo fisico dei prodotti per i quali sono state richieste restituzioni all’esportazione e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Unione.

33

Infatti, tali controlli sono necessari perché possano essere soddisfatti gli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di restituzioni all’esportazione (v., in tal senso, sentenze Dachsberger & Söhne, EU:C:2009:172, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, nonché Südzucker e a., C‑608/10, C‑10/11 e C‑23/11, EU:C:2012:444, punto 43).

34

Ne deriva che la presentazione del titolo di esportazione costituisce un elemento essenziale del sistema di verifica delle domande di restituzione.

35

Il regolamento n. 612/2009 non contiene, tuttavia, alcuna precisazione circa le modalità cui la presentazione del titolo di esportazione è soggetta. Tali precisazioni risultano dal regolamento n. 376/2008 nonché, per quanto riguarda più in particolare il settore della carne bovina, dal regolamento n. 382/2008.

36

In tal senso, ai termini del considerando 15 del regolamento n. 376/2008, il titolo di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare e deve essere pertanto presentato all’atto dell’accettazione della dichiarazione d’importazione o di esportazione.

37

Conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, il titolo di esportazione autorizza e obbliga a esportare durante il suo periodo di validità, il quantitativo di prodotto o merce ivi indicato.

38

Per quanto riguarda il periodo di validità di un titolo di esportazione, dall’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 376/2008 emerge che i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della domanda, ma possono essere utilizzati soltanto a decorrere dal suo rilascio effettivo. Secondo l’articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento, è tuttavia possibile derogare a tale regola prevedendo che la validità del titolo decorra dal giorno del rilascio effettivo di quest’ultimo, essendo stata tale possibilità considerata, in particolare, all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 382/2008.

39

Infatti, come risulta dal considerando 27 del regolamento n. 376/2008 e dal considerando 9 del regolamento n. 382/2008, in alcuni settori dell’organizzazione comune dei mercati agricoli i titoli di esportazione vengono rilasciati soltanto dopo un periodo di riflessione al fine di consentire alla Commissione europea di valutare la situazione del mercato, i quantitativi richiesti nonché le relative spese, e di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili alle domande pendenti.

40

In forza dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 376/2008, il titolo di esportazione viene presentato all’ufficio doganale nel quale è accettata la dichiarazione relativa all’esportazione. Conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento, detto titolo viene presentato o tenuto a disposizione delle autorità doganali al momento dell’accettazione della dichiarazione relativa all’esportazione.

41

Dai suesposti rilievi risulta che un titolo di esportazione valido deve, in linea di principio, essere presentato dall’esportatore al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione dal competente ufficio doganale. Tale conclusione non può, in linea di principio, essere rimessa in discussione dal fatto che, al momento dell’esportazione effettiva delle merci in questione, tale esportatore disponesse di un titolo di esportazione riguardante dette merci.

42

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che le disposizioni del regolamento n. 612/2009 nonché quelle dei regolamenti n. 376/2008 e n. 382/2008 devono essere interpretate nel senso che ostano, in linea di principio, al pagamento di una restituzione all’esportazione e allo svincolo della cauzione prestata a tal fine qualora l’esportatore interessato non disponesse di un titolo di esportazione valido alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, sebbene l’esportazione effettiva delle merci di cui trattasi abbia avuto luogo durante il periodo di validità del titolo di esportazione rilasciatogli.

Sulla seconda questione

43

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del regolamento n. 612/2009 nonché quelle dei regolamenti n. 376/2008 e n. 382/2008 ostino, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, ad una regolarizzazione a posteriori che consenta di imputare l’operazione al titolo di esportazione, di versare la restituzione all’esportazione in base al titolo medesimo e, eventualmente, di svincolare la cauzione prestata.

44

A tale riguardo, si deve ricordare che, per quanto attiene ai fatti di cui al procedimento principale, è pacifico che l’accettazione della dichiarazione di esportazione sia stata effettuata il giorno precedente al rilascio materiale del titolo di esportazione. Tuttavia, l’esportazione effettiva delle merci di cui al procedimento principale ha avuto luogo successivamente al rilascio di tale titolo e durante il suo periodo di validità.

45

Inoltre, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento che consenta di accertare se il periodo di riflessione al quale ci si riferisce al punto 39 della presente sentenza non sia stato rispettato o che, a prescindere dalla errata indicazione del numero del titolo di esportazione, l’esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione di esportazione sia stata compromessa dai controlli fisici effettuati dalle autorità competenti.

46

Ciò premesso, occorre verificare, come suggerito dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, se si possa rimediare, a posteriori, all’irregolarità da cui è viziato il fascicolo sottoposto alle autorità competenti.

47

A tale riguardo, va rilevato, in primo luogo, che, se il regolamento n. 612/2009 non contiene alcuna disposizione che consenta di rimediare a tale irregolarità, l’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento n. 376/2008 prevede una possibilità di regolarizzazione, segnatamente, qualora l’autorità responsabile del pagamento della restituzione disponga del titolo di esportazione valido al giorno dell’accettazione della dichiarazione.

48

Orbene, ciò è quanto, appunto, non si è verificato nella causa principale.

49

Tuttavia, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che un’esportazione ai sensi del regolamento n. 612/2009 è un regime doganale e che le disposizioni generali del codice doganale si applicano a tutte le dichiarazioni di esportazione relative alle merci che sono oggetto di restituzione all’esportazione, fatte salve disposizioni specifiche (v., in tal senso, sentenza Nowaco Germany, C‑353/04, EU:C:2006:522, punti da 45 a 47). Una regolarizzazione a posteriori della dichiarazione di esportazione potrebbe quindi fondarsi sull’articolo 78 del codice doganale (v., in tal senso, sentenza Südzucker e a., EU:C:2012:444, punto 46).

50

In secondo luogo, per quanto attiene alla portata di detto articolo 78, la Corte ha precisato che la sua ratio consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale (sentenza Terex Equipment e a., C‑430/08 e C‑431/08, EU:C:2010:15, punto 56). Inoltre, detto articolo non distingue tra errori o omissioni rettificabili e altre situazioni del genere che non lo siano (sentenze Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, punto 63, e Südzucker e a., EU:C:2012:444, punto 47). I termini «elementi inesatti o incompleti» devono essere interpretati nel senso che comprendono allo stesso tempo errori od omissioni materiali ed errori di interpretazione del diritto applicabile (sentenze Overland Footwear, EU:C:2005:624, punto 63, e Terex Equipment e a., EU:C:2010:15, punto 56).

51

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’esportatore, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, richieda alle autorità doganali di procedere alla regolarizzazione della propria dichiarazione di esportazione in modo tale da dover considerare quest’ultima come effettuata in una data successiva a quella in cui l’esportatore stesso disponeva di un titolo di esportazione valido, l’articolo 78 del codice doganale consente, in linea di principio, una regolarizzazione di tal genere.

52

Pertanto, in base all’articolo 78, paragrafo 1, di tale codice, l’autorità doganale, d’ufficio o su richiesta del dichiarante «può» procedere alla revisione della data della dichiarazione e, pertanto, della sua data di accettazione.

53

Tuttavia, le autorità doganali, nell’ambito della valutazione da esse effettuata in tale occasione, prendono in considerazione, in particolare, la possibilità di controllare le indicazioni contenute nella dichiarazione da rivedere e nella domanda di revisione (sentenze Overland Footwear, EU:C:2005:624, punto 47, e Terex Equipment e a., EU:C:2010:15, punto 59).

54

Così, qualora la revisione riveli che gli obiettivi sottesi alla normativa di cui trattasi non risultino pregiudicati, segnatamente in quanto le merci oggetto della dichiarazione di esportazione doganale sono state effettivamente esportate e le autorità competenti dispongono di prove sufficienti per stabilire la correlazione tra la quantità esportata e il titolo effettivamente attinente all’esportazione, le autorità doganali devono, conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale, adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione, tenendo conto degli elementi di cui dispongono (v., in tal senso, sentenze Overland Footwear, EU:C:2005:624, punto 52, e Terex Equipment e a., EU:C:2010:15, punto 62).

55

Si deve, di conseguenza, rispondere alla seconda questione dichiarando che le disposizioni del regolamento n. 612/2009 nonché quelle dei regolamenti n. 376/2008 e n. 382/2008, lette in combinato disposto con l’articolo 78 del codice doganale, devono essere interpretate nel senso che non ostano, in linea di principio, ad una regolarizzazione a posteriori della dichiarazione di esportazione che consenta di imputare l’operazione di cui trattasi al titolo di esportazione, di versare la restituzione all’esportazione in base al medesimo e, eventualmente, di svincolare la cauzione prestata.

Sulla terza questione

56

Alla luce della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale.

Sulle spese

57

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, nonché quelle dei regolamenti (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine, devono essere interpretate nel senso che ostano, in linea di principio, al pagamento di una restituzione all’esportazione e allo svincolo della cauzione prestata a tal fine qualora l’esportatore interessato non disponesse di un titolo di esportazione valido alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, sebbene l’esportazione effettiva delle merci di cui trattasi abbia avuto luogo durante il periodo di validità del titolo di esportazione rilasciatogli.

 

2)

Le disposizioni del regolamento n. 612/2009, nonché quelle dei regolamenti n. 376/2008 e n. 382/2008, lette in combinato disposto con l’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretate nel senso che non ostano, in linea di principio, ad una regolarizzazione a posteriori della dichiarazione di esportazione che consenta di imputare l’operazione di cui trattasi al titolo di esportazione, di versare la restituzione all’esportazione in base al medesimo e, eventualmente, di svincolare la cauzione prestata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.