Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa C‑338/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione del 29 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2013, nel procedimento

Marjan Noorzia

contro

Bundesministerin für Inneres ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

– per la sig.ra Noorzia, da L. Binder, Rechtsanwalt;

– per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

– per il governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da M. Condou‑Durande e W. Bogensberger, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Motivazione della sentenza

Sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti la sig.ra Noorzia e il Bundesministerin für Inneres (Ministro federale dell’Interno; in prosieguo: la «Bundesministerin») in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, della sua domanda diretta a ottenere un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3. L’articolo 4 della direttiva 2003/86 così dispone:

«1. In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a) il coniuge del soggiornante;

(...)

5. Per assicurare una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati gli Stati membri possono imporre un limite minimo di età per il soggiornante e il coniuge, che può essere al massimo pari a ventuno anni, perché il ricongiungimento familiare possa aver luogo.

(...)».

Il diritto austriaco

4. Dalla decisione di rinvio emerge che la controversia principale è disciplinata dalla legge in materia di stabilimento e soggiorno (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, BGBl. I, 100/2005; in prosieguo: il «NAG»), entrata in vigore il 1° gennaio 2006.

5. Nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale (BGBl. I, 111/2010), l’articolo 46, paragrafo 4, del NAG prevede che, a determinate condizioni, sia accordato un permesso di soggiorno ai membri della famiglia di cittadini di Stati terzi.

6. L’articolo 2, paragrafo 1, punto 9, del NAG definisce la nozione di «familiare» nei seguenti termini:

«familiare: il coniuge, figlio minorenne non coniugato, incluso un figlio adottivo, un genero o una nuora (nucleo familiare); e, parimenti, anche i partner registrati; coniugi e partner registrati devono avere compiuto il ventunesimo anno di età già al momento della presentazione della domanda; in caso di poligamia, se un coniuge vive già con il soggiornante nel territorio federale, gli altri coniugi non sono membri della famiglia aventi diritto a un permesso di soggiorno».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7. La sig.ra Noorzia, nata il 1° gennaio 1989, è una cittadina afghana che ha chiesto, il 3 settembre 2010, un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare con il suo sposo, nato il 1° gennaio 1990, del pari cittadino afgano e residente in Austria.

8. La Bundesministerin ha respinto tale domanda con decisione del 9 marzo 2011 con la motivazione che, anche se il marito della sig.ra Noorzia aveva compiuto il ventunesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2011, al momento della presentazione della domanda presso l’ambasciata d’Austria a Islamabad (Pakistan), quest’ultimo non aveva ancora compiuto tale età e che, di conseguenza, uno specifico presupposto per il ricongiungimento era rimasto insoddisfatto.

9. La Bundesministerin rilevava che il presupposto richiesto relativo al compimento del ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda era conforme alla direttiva 2003/86.

10. Il giudice del rinvio, adito con ricorso proposto dalla sig.ra Noorzia avverso la decisione della Bundesministerin, reputa che l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 non indichi chiaramente a quale momento ci si debba riferire per valutare se il limite dell’età minima di ventun anni previsto da tale disposizione sia raggiunto.

11. È in tale contesto che il Verwaltungsgericht (giudice amministrativo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva [2003/86] debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa [nazionale] in base alla quale, per poter essere considerati come familiari aventi diritto al ricongiungimento familiare, coniugi e partner registrati devono avere compiuto il ventunesimo anno di età già al momento della presentazione della domanda».

Sulla questione pregiudiziale

12. In via preliminare, si deve osservare che, per garantire una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati, l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 consente agli Stati membri di imporre un limite minimo di età per il soggiornante e il coniuge, che può essere al massimo pari a ventun anni, e che deve essere raggiunto perché il ricongiungimento familiare possa aver luogo.

13. Tuttavia, dal momento che tale disposizione non prevede il momento al quale le autorità nazionali devono fare riferimento al fine di stabilire se il presupposto relativo a tale età minima sia soddisfatto, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione osta a una normativa nazionale ai sensi della quale i coniugi e i partner registrati, per poter essere considerati come familiari aventi diritto al ricongiungimento familiare, devono aver già compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda.

14. A tale riguardo si deve osservare che, non precisando se le autorità nazionali, al fine di stabilire se il presupposto relativo all’età minima sia soddisfatto, debbano riferirsi al momento della presentazione della domanda ai fini del ricongiungimento familiare o al momento in cui si è deciso in merito a tale domanda, il legislatore dell’Unione ha inteso lasciare agli Stati membri un margine discrezionale purché non fosse pregiudicata l’effettività del diritto dell’Unione.

15. A tale riguardo si deve osservare che l’età minima fissata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 corrisponde, in definitiva, all’età in cui, secondo lo Stato membro interessato, si ritiene che una persona abbia acquisito una maturità sufficiente non soltanto per opporsi a un matrimonio imposto, ma, altresì, per scegliere di trasferirsi volontariamente in un altro paese con il proprio coniuge, al fine di condurre con quest’ultimo una vita familiare e di integrarsi in detto paese.

16. In tale prospettiva, si deve constatare che una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che imponga che il soggiornante e il suo coniuge abbiano raggiunto l’età minima richiesta al momento della presentazione della domanda, non impedisce l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare né rende quest’ultimo eccessivamente difficile. Inoltre, una siffatta misura non rimette in discussione la finalità di prevenire i matrimoni forzati giacché consente di presumere che, in ragione di una maggiore maturità, sarà meno semplice influenzare gli interessati affinché concludano un matrimonio forzato e accettino il ricongiungimento familiare qualora si richieda che abbiano già compiuto ventun anni fin dal momento della presentazione della domanda, rispetto alla situazione in cui in quel momento avessero meno di ventun anni.

17. Inoltre, considerare la data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare al fine di stabilire se il presupposto dell’età minima sia soddisfatto è conforme ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto.

18. Infatti, come ha osservato il governo austriaco, il criterio relativo alla data di presentazione della domanda consente di garantire un identico trattamento a tutti i richiedenti che da un punto di vista cronologico si trovino nella medesima situazione, e fa sì che il buon esito della domanda dipenda principalmente da circostanze imputabili al richiedente e non all’amministrazione, come la durata di trattamento della domanda.

19. Tenuto conto di tutte le summenzionate considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta a una normativa nazionale volta a prevedere che i coniugi e i partner registrati debbano già avere compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari ammissibili al ricongiungimento.

Sulle spese

20. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta a una normativa nazionale volta a prevedere che i coniugi e i partner registrati debbano già avere compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari ammissibili al ricongiungimento.


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

17 luglio 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86/CE — Articolo 4, paragrafo 5 — Normativa nazionale che prevede che il soggiornante e il coniuge abbiano raggiunto l’età di ventun anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento — Interpretazione conforme»

Nella causa C‑338/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione del 29 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2013, nel procedimento

Marjan Noorzia

contro

Bundesministerin für Inneres,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

per la sig.ra Noorzia, da L. Binder, Rechtsanwalt;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per il governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Condou‑Durande e W. Bogensberger, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti la sig.ra Noorzia e il Bundesministerin für Inneres (Ministro federale dell’Interno; in prosieguo: la «Bundesministerin») in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, della sua domanda diretta a ottenere un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

L’articolo 4 della direttiva 2003/86 così dispone:

«1.   In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a)

il coniuge del soggiornante;

(...)

5.   Per assicurare una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati gli Stati membri possono imporre un limite minimo di età per il soggiornante e il coniuge, che può essere al massimo pari a ventuno anni, perché il ricongiungimento familiare possa aver luogo.

(...)».

Il diritto austriaco

4 Dalla decisione di rinvio emerge che la controversia principale è disciplinata dalla legge in materia di stabilimento e soggiorno (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, BGBl. I, 100/2005; in prosieguo: il «NAG»), entrata in vigore il 1o gennaio 2006.

5

Nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale (BGBl. I, 111/2010), l’articolo 46, paragrafo 4, del NAG prevede che, a determinate condizioni, sia accordato un permesso di soggiorno ai membri della famiglia di cittadini di Stati terzi.

6

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 9, del NAG definisce la nozione di «familiare» nei seguenti termini:

«familiare: il coniuge, figlio minorenne non coniugato, incluso un figlio adottivo, un genero o una nuora (nucleo familiare); e, parimenti, anche i partner registrati; coniugi e partner registrati devono avere compiuto il ventunesimo anno di età già al momento della presentazione della domanda; in caso di poligamia, se un coniuge vive già con il soggiornante nel territorio federale, gli altri coniugi non sono membri della famiglia aventi diritto a un permesso di soggiorno».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7

La sig.ra Noorzia, nata il 1o gennaio 1989, è una cittadina afghana che ha chiesto, il 3 settembre 2010, un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare con il suo sposo, nato il 1o gennaio 1990, del pari cittadino afgano e residente in Austria.

8

La Bundesministerin ha respinto tale domanda con decisione del 9 marzo 2011 con la motivazione che, anche se il marito della sig.ra Noorzia aveva compiuto il ventunesimo anno di età alla data del 1o gennaio 2011, al momento della presentazione della domanda presso l’ambasciata d’Austria a Islamabad (Pakistan), quest’ultimo non aveva ancora compiuto tale età e che, di conseguenza, uno specifico presupposto per il ricongiungimento era rimasto insoddisfatto.

9

La Bundesministerin rilevava che il presupposto richiesto relativo al compimento del ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda era conforme alla direttiva 2003/86.

10

Il giudice del rinvio, adito con ricorso proposto dalla sig.ra Noorzia avverso la decisione della Bundesministerin, reputa che l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 non indichi chiaramente a quale momento ci si debba riferire per valutare se il limite dell’età minima di ventun anni previsto da tale disposizione sia raggiunto.

11

È in tale contesto che il Verwaltungsgericht (giudice amministrativo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva [2003/86] debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa [nazionale] in base alla quale, per poter essere considerati come familiari aventi diritto al ricongiungimento familiare, coniugi e partner registrati devono avere compiuto il ventunesimo anno di età già al momento della presentazione della domanda».

Sulla questione pregiudiziale

12

In via preliminare, si deve osservare che, per garantire una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati, l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 consente agli Stati membri di imporre un limite minimo di età per il soggiornante e il coniuge, che può essere al massimo pari a ventun anni, e che deve essere raggiunto perché il ricongiungimento familiare possa aver luogo.

13

Tuttavia, dal momento che tale disposizione non prevede il momento al quale le autorità nazionali devono fare riferimento al fine di stabilire se il presupposto relativo a tale età minima sia soddisfatto, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione osta a una normativa nazionale ai sensi della quale i coniugi e i partner registrati, per poter essere considerati come familiari aventi diritto al ricongiungimento familiare, devono aver già compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda.

14

A tale riguardo si deve osservare che, non precisando se le autorità nazionali, al fine di stabilire se il presupposto relativo all’età minima sia soddisfatto, debbano riferirsi al momento della presentazione della domanda ai fini del ricongiungimento familiare o al momento in cui si è deciso in merito a tale domanda, il legislatore dell’Unione ha inteso lasciare agli Stati membri un margine discrezionale purché non fosse pregiudicata l’effettività del diritto dell’Unione.

15

A tale riguardo si deve osservare che l’età minima fissata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 corrisponde, in definitiva, all’età in cui, secondo lo Stato membro interessato, si ritiene che una persona abbia acquisito una maturità sufficiente non soltanto per opporsi a un matrimonio imposto, ma, altresì, per scegliere di trasferirsi volontariamente in un altro paese con il proprio coniuge, al fine di condurre con quest’ultimo una vita familiare e di integrarsi in detto paese.

16

In tale prospettiva, si deve constatare che una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che imponga che il soggiornante e il suo coniuge abbiano raggiunto l’età minima richiesta al momento della presentazione della domanda, non impedisce l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare né rende quest’ultimo eccessivamente difficile. Inoltre, una siffatta misura non rimette in discussione la finalità di prevenire i matrimoni forzati giacché consente di presumere che, in ragione di una maggiore maturità, sarà meno semplice influenzare gli interessati affinché concludano un matrimonio forzato e accettino il ricongiungimento familiare qualora si richieda che abbiano già compiuto ventun anni fin dal momento della presentazione della domanda, rispetto alla situazione in cui in quel momento avessero meno di ventun anni.

17

Inoltre, considerare la data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare al fine di stabilire se il presupposto dell’età minima sia soddisfatto è conforme ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto.

18

Infatti, come ha osservato il governo austriaco, il criterio relativo alla data di presentazione della domanda consente di garantire un identico trattamento a tutti i richiedenti che da un punto di vista cronologico si trovino nella medesima situazione, e fa sì che il buon esito della domanda dipenda principalmente da circostanze imputabili al richiedente e non all’amministrazione, come la durata di trattamento della domanda.

19

Tenuto conto di tutte le summenzionate considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta a una normativa nazionale volta a prevedere che i coniugi e i partner registrati debbano già avere compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari ammissibili al ricongiungimento.

Sulle spese

20

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta a una normativa nazionale volta a prevedere che i coniugi e i partner registrati debbano già avere compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari ammissibili al ricongiungimento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.