SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

23 ottobre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 31 — Domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o cautelari — Articolo 1, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Materia civile e commerciale — Nozione — Domanda di risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea — Riduzioni sulle tasse aeroportuali — Articolo 22, punto 2 — Competenze esclusive — Nozione — Controversia in materia di società e di persone giuridiche — Decisione di concedere le riduzioni — Articolo 34, punto 1 — Motivi di rifiuto del riconoscimento — Ordine pubblico dello Stato richiesto»

Nella causa C‑302/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās Tiesas Senāts (Lettonia), con decisione del 15 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 3 giugno 2013, nel procedimento

flyLAL-Lithuanian Airlines AS, in liquidazione

contro

Starptautiskā lidosta Rīga VAS,

Air Baltic Corporation AS,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 maggio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la flyLAL-Lithuanian Airlines AS, in liquidazione, da R. Audzevičius, advokatas, nonché da V. Skrastiņš e A. Guļajevs, advokāti;

per la Starptautiskā lidosta Rīga VAS, da U. Zeltiņš, G. Lejiņš, M. Aljēns, S. Novicka, K. Zīle, advokāti;

per la Air Baltic Corporation AS, da J. Jerņeva, D. Pāvila, e A. Lošmanis, advokāti, nonché J. Kubilis, advokāta palīgs;

per il governo lettone, da I. Kalniņš e I. Ņesterova, in qualità di agenti;

per il governo lituano, da A. Svinkūnaitė e D. Kriaučiūnas, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Sauka, A.‑M. Rouchaud-Joët e I. Rubene, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, 22, punto 2, 34, punto 1, e 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la flyLAL-Lithuanian Airlines AS, in liquidazione (in prosieguo: la «flyLAL»), una società di diritto lituano, e, dall’altro, la Starptautiskā lidosta Rīga VAS (in prosieguo: la «Starptautiskā lidosta Rīga»), una società di diritto lettone che gestisce l’aeroporto di Riga (Lettonia), e la Air Baltic Corporation AS (in prosieguo: la «Air Baltic»), una società di diritto lettone, in merito ad una domanda di riconoscimento ed esecuzione in Lettonia della decisione di un giudice lituano che dispone misure provvisorie o cautelari.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 6, 7,16, 17 e 19 del regolamento n. 44/2001 sono così formulati:

«(6)

Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(7)

Si deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti.

(...)

(16)

La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17)

La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento.

(...)

(19)

È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)], e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il [Primo protocollo relativo all’interpretazione della convenzione del 1968 da parte della Corte di giustizia, nella sua versione riveduta e modificata (GU 1998, C 27, pag. 28)], dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

4

Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n. 44/2001 si applica in materia civile e commerciale. In particolare esso non concerne la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

5

A termini dell’articolo 5, punti 3 e 4, di detto regolamento:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

3)

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

4)

qualora si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell’azione civile».

6

Nel capo II del regolamento citato sono contenute le disposizioni che riguardano la competenza giurisdizionale. Nella sezione 6 di tale capo figurano le disposizioni sulla competenza esclusiva. L’articolo 22 dello stesso regolamento dispone segnatamente che:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

(...)

2)

in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato».

7

L’articolo 31 del regolamento n. 44/2001 stabilisce che i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del medesimo regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.

8

Gli articoli da 33 a 37 del regolamento n. 44/2001 disciplinano il riconoscimento delle decisioni. L’articolo 33 di tale regolamento pone il principio secondo il quale le decisioni emesse da un giudice di uno Stato membro sono riconosciute senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Gli articoli 34 e 35 di detto regolamento enunciano i motivi per cui una decisione può eccezionalmente non essere riconosciuta.

9

L’articolo 34 del regolamento n. 44/2001 prevede quanto segue:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

(...)».

10

L’articolo 35, paragrafo 1, del summenzionato regolamento ha il seguente tenore:

«Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72».

11

Gli articoli 36 e 45, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevedono che, per il riconoscimento e l’esecuzione, in uno Stato membro, di una decisione pronunciata in un altro Stato membro, tale decisione non possa formare oggetto di un riesame del merito.

Il diritto lettone

12

In virtù della legge sull’aviazione (Likums «Par aviāciju»), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, gli esercenti di aeromobili sono tenuti a versare tasse, tra l’altro, per l’utilizzo degli aeroporti.

13

Secondo detta legge, il procedimento per la determinazione e la distribuzione delle tasse è stabilito dal Consiglio dei ministri.

14

Il punto 3.5 del decreto n. 20 del Consiglio dei ministri, del 3 gennaio 2006, concernente la determinazione delle tasse da versare per i servizi di navigazione aerea e per i servizi forniti dalla Starptautiskā lidosta Rīga, nonché il procedimento per la loro distribuzione (Latvijas Vēstnesis, 2006, n. 10), stabilisce che qualsiasi vettore che operi voli con destinazione verso l’aeroporto di Riga o in partenza da questo ha diritto a riduzioni in base al numero di passeggeri trasportati in partenza da tale aeroporto nel corso di un anno.

Controversia principale e questioni pregiudiziali

15

Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, dal fascicolo a disposizione della Corte e dalle osservazioni presentate nel corso del procedimento scritto e dell’udienza dibattimentale, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale si colloca nell’ambito di un contenzioso più ampio, pendente dinanzi al Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello, Lituania). Mediante tale ricorso, la flyLAL mira ad ottenere il risarcimento del danno derivante, da un lato, dall’abuso di posizione dominante della Air Baltic sul mercato dei voli in partenza o con destinazione nell’aeroporto di Vilnius (Lituania) e, dall’altro, da un’intesa anticoncorrenziale tra le parti convenute. A tal fine, la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto l’adozione di provvedimenti provvisori e cautelari.

16

Con sentenza del 31 dicembre 2008, il Lietuvos apeliacinis teismas ha accolto la suddetta domanda ed ha pronunciato, a titolo di provvedimento provvisorio e cautelare, il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili e dei diritti di proprietà della Air Baltic e della Starptautiskā lidosta Rīga per un importo di 199830000 litas lituani (LTL), ovvero 40765320 lats lettoni (LVL) (EUR 58020666,10).

17

Con decisione del 19 gennaio 2012, la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Tribunale per il distretto di Vidzeme della città di Riga, Lettonia) ha deciso di concedere il riconoscimento e l’esecuzione in Lettonia di tale sentenza, nella parte riguardante il sequestro dei beni mobili e/o immobili e dei diritti di proprietà della Air Baltic e della Starptautiskā lidosta Rīga. La domanda della flyLAL vertente sulla garanzia dell’esecuzione di detta sentenza è stata respinta. In appello, la medesima decisione è stata confermata dal Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Collegio delle sezioni civili della Corte regionale Riga, Lettonia).

18

Contro la decisione del Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija sono state presentate impugnazioni dinanzi al giudice del rinvio. La Starptautiskā lidosta Rīga e la Air Baltic sostengono che il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza del Lietuvos apeliacinis teismas del 31 dicembre 2008 sono contrari tanto alle norme del diritto internazionale pubblico relative all’immunità di giurisdizione quanto al regolamento n. 44/2001. Esse affermano che la presente causa non è riconducibile all’ambito di applicazione di tale regolamento. Infatti, dal momento che la controversia fa riferimento a tasse aeroportuali stabilite da norme statali, essa non riguarderebbe la materia civile e commerciale ai sensi di detto regolamento. Tale sentenza non dovrebbe essere né riconosciuta né eseguita in Lettonia. Per contro, la flyLAL ritiene che il suo ricorso sia di natura civile, in quanto diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione degli articoli 81 e 82 CE.

19

In ragione della natura delle norme che stabiliscono i livelli di tasse aeroportuali e di riduzione delle stesse, il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se il procedimento di cui è investito configuri una causa civile o commerciale ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 44/2001. Facendo riferimento alla soluzione adottata nella sentenza St. Paul Dairy (C‑104/03, EU:C:2005:255), tale giudice afferma infatti che una decisione che disponga provvedimenti provvisori e cautelari potrebbe essere riconosciuta, in base a tale regolamento, solo qualora il procedimento in cui tali provvedimenti sono stati chiesti sia una causa civile o commerciale ai sensi di detto regolamento.

20

Nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che la controversia di cui al procedimento principale sia riconducibile all’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, si porrebbe allora la questione della competenza esclusiva. L’articolo 22, punto 2, di detto regolamento prevede una tale regola di competenza in materia di validità delle decisioni degli organi delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, in favore dei giudici di detto Stato membro. Orbene, la riduzione delle tasse aeroportuali verrebbe applicata mediante decisioni adottate da organi di società commerciali. Di conseguenza, da un lato, sussisterebbe incertezza per quanto riguarda la competenza dei giudici lituani. Dall’altro, poiché l’articolo 35, paragrafo 1, dello stesso regolamento vieta il riconoscimento delle decisioni ove esse violino le disposizioni sulla competenza esclusiva, il giudice del rinvio si chiede se occorra analizzare una simile questione.

21

Infine, l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 prevede che una decisione non venga riconosciuta qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto. Orbene, anzitutto, la somma domandata sarebbe considerevole, senza che la sentenza del Lietuvos apeliacinis teismas del 31 dicembre 2008 fornisca chiarimenti circa le modalità di calcolo degli importi in questione. Poi, il ricorso è rivolto contro società commerciali delle quali è azionista lo Stato. Essendo la FlyLAL in liquidazione, in caso di rigetto del ricorso nel merito la Starptautiskā lidosta Rīga, la Air Baltic e la Repubblica di Lettonia non avrebbero alcuno strumento per recuperare le perdite che esse subirebbero in conseguenza dell’applicazione dei provvedimenti provvisori e cautelari disposti con tale sentenza. Siffatte circostanze farebbero quindi sorgere dubbi circa la conformità del riconoscimento di detta sentenza all’ordine pubblico dello Stato di riconoscimento ai sensi della summenzionata disposizione.

22

Ciò premesso, l’Augstākās Tiesas Senāts ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se debba considerarsi quale causa in materia civile o commerciale, ai sensi del regolamento [n. 44/2001], la controversia nella quale la parte attrice chieda il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e la dichiarazione dell’illiceità del comportamento delle controparti, consistente in un accordo illecito e in un abuso di posizione dominante e che si basa sull’applicazione di atti normativi di portata generale di un altro Stato membro, tenuto conto del fatto che gli accordi illeciti sono nulli sin dal momento della loro conclusione e che, per contro, l’adozione di una norma è un’attività statale di diritto pubblico (acta iure imperii), alla quale si applicano le norme del diritto internazionale pubblico relative all’immunità giurisdizionale di uno Stato dinanzi ai giudici di altri Stati.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione (la causa si colloca in materia civile o commerciale ai sensi del regolamento [n. 44/2001]), se si debba considerare che il procedimento avviato con la domanda di risarcimento abbia ad oggetto una controversia in materia di validità delle decisioni degli organi societari ai sensi dell’articolo 22, punto 2, del regolamento, il che consente di non riconoscere la decisione a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

3)

Qualora l’oggetto del ricorso nel procedimento di risarcimento rientri nella sfera di applicazione dell’articolo 22, punto 2, del regolamento [n. 44/2001] (...), se l’organo giurisdizionale dello Stato in cui il riconoscimento viene richiesto sia tenuto ad accertare la sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento in relazione al riconoscimento di una decisione con la quale vengano concessi provvedimenti cautelari provvisori.

4)

Se la clausola dell’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento [n. 44/2001] possa essere interpretata nel senso che il riconoscimento di una decisione con la quale vengano concessi provvedimenti cautelari provvisori sia contrario all’ordine pubblico di uno Stato membro qualora, in primo luogo, l’adozione dei provvedimenti cautelari provvisori si fondi principalmente sulla considerevole entità del quantum richiesto, senza che ne sia stato eseguito un calcolo corretto e motivato e qualora, in secondo luogo, il riconoscimento e l’esecuzione di detta decisione possano causare un danno alle parti convenute che la parte attrice, società dichiarata in fallimento, non possa rifondere in caso di rigetto del ricorso nel procedimento avviato dalla domanda di risarcimento, il che potrebbe ripercuotersi sugli interessi economici dello Stato in cui viene chiesto il riconoscimento, ponendo così a rischio la sicurezza dello Stato, dal momento che la Repubblica di Lettonia detiene il 100% delle azioni della Lidosta Rīga e il 52,6% delle azioni della Air Baltic».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

23

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, sia sussumibile nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi di tale disposizione e ricada, conseguentemente, nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

24

Occorre anzitutto rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, per assicurare nella misura del possibile l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento n. 44/2001 per gli Stati membri e per le persone interessate, la nozione di «materia civile e commerciale» non deve essere intesa come un mero rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro Stato coinvolto. Tale nozione deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, alla ratio ed all’impianto sistematico del predetto regolamento e, dall’altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali (v., in tal senso, sentenze Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 41 e giurisprudenza ivi citata; Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions Assurance, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché Hi Hotel HCF, C‑387/12, EU:C:2014:215, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

25

Poi, dato che il regolamento n. 44/2001 ormai sostituisce, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti (v., in tal senso, sentenze Sunico e a., C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

26

L’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, come quello della Convenzione di Bruxelles, è circoscritto alla nozione di materia civile e commerciale. Per determinare se una materia rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, è necessario esaminare gli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l’oggetto della lite (v., in tal senso, sentenze Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punti 32 e 34 e giurisprudenza ivi citata, nonché Sunico e a., EU:C:2013:545, punti 33 e 35 e giurisprudenza ivi citata).

27

Dall’articolo 5, punti 3 e 4, del regolamento n. 44/2001 risulta che, in linea di principio, le azioni dirette ad ottenere il risarcimento di un danno rientrano nella materia civile e commerciale e ricadono pertanto nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Come rammentato dal considerando 7 di detto regolamento, si deve includere nel campo d’applicazione dello stesso la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti. Le esclusioni dal campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 configurano delle eccezioni che, al pari di qualunque eccezione, e alla luce dell’obiettivo del regolamento in parola, ossia conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle decisioni, devono essere assoggettate ad interpretazione restrittiva.

28

L’azione intentata dalla flyLAL ha per oggetto il risarcimento del danno connesso ad un’asserita infrazione al diritto della concorrenza. Pertanto, essa ricade nella disciplina della responsabilità civile extracontrattuale (v., in senso analogo, sentenza Sunico e a., EU:C:2013:545, punto 37).

29

Di conseguenza, un ricorso, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto il risarcimento del danno risultante dalla violazione delle norme del diritto sulla concorrenza, è di natura civile e commerciale.

30

È vero che la Corte ha considerato che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nella nozione di materia civile commerciale, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio (sentenze Sapir e a., EU:C:2013:228, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché Sunico e a., EU:C:2013:545, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

31

Infatti, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell’esercizio da parte di questa di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza Apostolides, EU:C:2009:271, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

32

In tal modo, per quanto riguarda tariffe di rotta, la Corte ha dichiarato che le attività di controllo e di polizia dello spazio aereo sono attività che rientrano per loro natura nell’ambito delle prerogative dei pubblici poteri e che necessitano, per la loro realizzazione, dell’esercizio di tali prerogative (v., in tal senso, sentenza SAT Fluggesellschaft, C‑364/92, EU:C:1994:7, punto 28).

33

Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che la messa a disposizione di strutture aeroportuali, in cambio del pagamento di un contributo, configura un’attività di natura economica (v., in tal senso, sentenze Aéroports de Paris/Commissione, C‑82/01 P, EU:C:2002:617, punto 78, nonché Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig/Commissione, C‑288/11 P, EU:C:2012:821, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, simili rapporti giuridici rientrano senz’altro nella materia civile commerciale.

34

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, una siffatta conclusione non è contraddetta né dal fatto che le presunte violazioni del diritto della concorrenza risultano dalle disposizioni legislative lettoni, né dalla partecipazione dello Stato in misura del 100% e del 52,6% al capitale delle parti convenute nel procedimento principale.

35

Infatti, anzitutto, è privo di rilevanza il fatto che la Starptautiskā Lidosta Rīga sia soggetta, per quanto attiene alla determinazione delle tariffe aeroportuali e alle riduzioni delle stesse, alle disposizioni di legge della Repubblica di Lettonia aventi valenza generale. Tale circostanza riguarda, invece, i rapporti giuridici tra tale Stato membro e la Starptautiskā lidosta Rīga e non si ripercuote sui rapporti giuridici tra quest’ultima e le compagnie aeree che fruiscono dei suoi servizi.

36

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, la disapplicazione delle disposizioni di diritto nazionale, di cui trattasi nel procedimento principale, non è una conseguenza diretta della domanda di risarcimento, ma configurerebbe tutt’al più una conseguenza indiretta risultante da una verifica a titolo di eccezione.

37

Poi, lo Stato lettone non è parte nel procedimento principale e il solo fatto che sia azionista di detti enti non configura una situazione equivalente a quella in cui detto Stato membro eserciti prerogative dei pubblici poteri. Una simile considerazione vale a fortiori quando gli enti in discorso, sebbene detenuti in modo maggioritario o unicamente dal suddetto Stato, si comportano come un qualunque operatore economico, sia esso persona fisica o giuridica, operante su un dato mercato. L’azione in tal modo intentata è diretta non contro comportamenti o procedure che presuppongano una manifestazione di prerogative dei pubblici poteri da una delle parti della controversia, ma contro atti compiuti da soggetti privati (v., in tal senso, sentenza Apostolides, EU:C:2009:271, punto 45).

38

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione è sussumibile nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, e ricade conseguentemente nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

Sulla seconda e sulla terza questione

39

Con la sua seconda e terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno risultante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, debba essere considerata alla stregua di un procedimento avente ad oggetto la validità delle decisioni degli organi di società ai sensi di tale disposizione. Nel caso di risposta affermativa, detto giudice chiede se, allorché il procedimento di merito sia introdotto dinanzi ad un giudice diverso rispetto a quello competente a termini del summenzionato articolo 22, punto 2, il combinato disposto di tale disposizione e dell’articolo 35 del regolamento suddetto ostino al riconoscimento di una decisione di tale altro giudice che disponga provvedimenti provvisori e cautelari.

40

Per quanto riguarda l’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il suo campo d’applicazione comprende esclusivamente le controversie nelle quali una parte contesti la validità di una decisione di un organo di una società alla luce del diritto delle società applicabile o delle disposizioni statutarie attinenti al funzionamento dei suoi organi (sentenza Hassett e Doherty, C‑372/07, EU:C:2008:534, punto 26).

41

Come risulta dalla risposta fornita alla prima questione, l’oggetto, nel merito, della controversia di cui al procedimento principale riguarda una domanda di risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, e non già la validità, la nullità o lo scioglimento delle società o persone giuridiche, o la validità delle decisioni dei rispettivi organi, ai sensi dell’articolo 22, punto 2, di detto regolamento.

42

Si deve quindi rispondere alla prima parte della seconda e della terza questione dichiarando che l’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione non configura un procedimento avente ad oggetto la validità delle decisioni degli organi di società ai sensi di detta disposizione.

43

Alla luce della risposta fornita alla prima parte della seconda e della terza questione, non è necessario rispondere alla seconda parte di esse, relativa all’articolo 35, paragrafo 1, di detto regolamento.

Sulla quarta questione

44

Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che la mancanza di motivazione per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle somme su cui vertono i provvedimenti provvisori e cautelari, disposti mediante una decisione di cui si chiede il riconoscimento e l’esecuzione, o l’invocazione di conseguenze economiche gravi, configurano motivi atti a dimostrare la violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, che consentano di negare il riconoscimento e l’esecuzione, in tale Stato membro, di una simile decisione pronunciata in un altro Stato membro.

45

Si deve anzitutto rilevare che, come emerge dai considerando 16 e 17 del regolamento n. 44/2001, il regime di riconoscimento e di esecuzione ivi previsto si fonda sulla reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione. Tale fiducia esige che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano non solo riconosciute di pieno diritto in un altro Stato membro, ma anche che la procedura diretta a rendere tali decisioni esecutive in quest’ultimo Stato sia rapida ed efficace. Una simile procedura, a termini del considerando 17 del regolamento medesimo, deve implicare un semplice controllo formale dei documenti necessari ai fini dell’attribuzione dell’efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto (v., in tal senso, sentenza Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, punti 27 e 28).

46

Poi, a termini dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, le decisioni non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto. I motivi di contestazione che possono essere invocati sono esplicitamente indicati agli articoli 34 e 35 di tale regolamento. Tale elenco, i cui elementi devono essere interpretati, secondo costante giurisprudenza, in termini restrittivi, riveste carattere tassativo (v., in tal senso, sentenze Apostolides, EU:C:2009:271, punto 55 e giurisprudenza ivi citata, nonché Prism Investments, EU:C:2011:653, punto 33).

47

Infine è giurisprudenza costante che, sebbene in linea di principio gli Stati membri restino liberi di determinare, in forza della riserva di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, le esigenze del loro ordine pubblico in modo conforme alle loro concezioni nazionali, la delimitazione di tale nozione rientra tuttavia nell’interpretazione del regolamento. Di conseguenza, sebbene alla Corte non spetti definire il contenuto della nozione di ordine pubblico di uno Stato membro, essa deve tuttavia controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro possa ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emessa in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze Krombach, C‑7/98, EU:C:2000:164, punti 22 e 23, nonché Renault, C‑38/98, EU:C:2000:225, punti 27 e 28).

48

Al riguardo, vietando il riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro, gli articoli 36 e 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 ostano a che il giudice dello Stato richiesto neghi il riconoscimento o l’esecuzione di tale decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se fosse stato investito della controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato di origine (v. sentenza Apostolides, EU:C:2009:271, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

49

È ammissibile ricorrere alla clausola dell’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 solo ove il riconoscimento o l’esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di un riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro, la lesione dovrebbe costituire una manifesta violazione di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico (v. sentenza Apostolides, EU:C:2009:271, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

50

Nella fattispecie in esame, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, quali conseguenze debbano trarsi dalla mancanza di motivazione per quanto riguarda le modalità di determinazione dell’importo delle somme su cui vertono i provvedimenti provvisori e cautelari disposti dalla decisione di cui sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione e, dall’altro, quali siano le conseguenze connesse con l’ammontare di tali somme.

51

Per quanto attiene, in primo luogo, al difetto di motivazione, la Corte ha dichiarato che il rispetto del diritto a un equo processo impone che qualsivoglia decisione giudiziaria sia motivata, e ciò al fine di consentire al convenuto di comprendere le ragioni per le quali è stato condannato e di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva (sentenza Trade Agency, C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

52

Si deve rilevare che la portata dell’obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi, e dev’essere analizzata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell’insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie procedurali da cui tale decisione è contornata, al fine di verificare se queste ultime garantiscano agli interessati la possibilità di proporre ricorso contro detta decisione in maniera utile ed effettiva (v., in tal senso, sentenza Trade Agency, EU:C:2012:531, punto 60 e giurisprudenza ivi citata.).

53

Nel caso di specie, dal complesso delle informazioni a disposizione della Corte risulta che, da una parte, non mancano gli elementi di motivazione, giacché è possibile seguire i passaggi del ragionamento che ha condotto alla determinazione dell’ammontare delle somme in questione. Dall’altra, le parti interessate disponevano della facoltà di presentare un ricorso contro una simile decisione e tali parti si sono avvalse di detta facoltà.

54

Sono stati pertanto rispettati i principi elementari dell’equo processo e, conseguentemente, deve ritenersi che non abbia avuto luogo alcuna violazione dell’ordine pubblico.

55

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le conseguenze connesse all’ammontare delle somme su cui vertono i provvedimenti provvisori e cautelari disposti con la decisione di cui è chiesto il riconoscimento, come ricordato al punto 49 della presente sentenza, deve sottolinearsi che la nozione di ordine pubblico ha l’obiettivo di impedire la manifesta violazione di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico.

56

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 84 e 85 delle sue conclusioni, la nozione di «ordine pubblico» ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, mira a proteggere interessi giuridici espressi attraverso una norma di diritto e non interessi puramente economici. Lo stesso vale anche quando, come ricordato al punto 37 della presente sentenza, il titolare dei pubblici poteri si comporti come un operatore di mercato, nel caso specifico come un azionista, e si esponga al rischio di determinati pregiudizi.

57

Da un lato, dalle osservazioni sottoposte alla Corte risulta che le conseguenze economiche connesse con l’ammontare delle possibili perdite sono state già oggetto di discussione dinanzi ai giudici lituani. Dall’altro, come sottolinea la Commissione europea, i provvedimenti provvisori e cautelari di cui trattasi nel procedimento principale consistono non nel versare una somma, bensì unicamente nel sorvegliare i beni dei convenuti nel procedimento principale.

58

Deve pertanto ritenersi che il mero fatto di invocare gravi conseguenze economiche non configuri una violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

59

In base a tutte le considerazioni che precedono, l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che né le modalità di determinazione dell’ammontare delle somme sulle quali vertono i provvedimenti provvisori e cautelari disposti mediante una decisione di cui sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione – qualora sia possibile seguire i passaggi del ragionamento che ha condotto alla determinazione dell’ammontare di dette somme e benché inoltre fossero disponibili mezzi di ricorso per contestare tali modalità di calcolo, che sono stati esperiti –, né la mera invocazione di gravi conseguenze economiche configurano motivi atti a dimostrare la violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, tali da consentire di negare il riconoscimento e l’esecuzione, in tale Stato membro, di una simile decisione pronunciata in un altro Stato membro.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione è sussumibile nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, e ricade conseguentemente nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

 

2)

L’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, non configura un procedimento avente ad oggetto la validità delle decisioni degli organi di società ai sensi di detta disposizione.

 

3)

L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che né le modalità di determinazione dell’ammontare delle somme, sulle quali vertono i provvedimenti provvisori e cautelari disposti mediante una decisione di cui sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione – qualora sia possibile seguire i passaggi del ragionamento che ha condotto alla determinazione dell’ammontare di dette somme e benché inoltre fossero disponibili mezzi di ricorso per contestare tali modalità di calcolo, che sono stati esperiti –, né la mera invocazione di gravi conseguenze economiche configurano motivi atti a dimostrare la violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, tali da consentire di negare il riconoscimento e l’esecuzione, in tale Stato membro, di una simile decisione pronunciata in un altro Stato membro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.