SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

26 marzo 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Società dell’informazione — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi — Articolo 3, paragrafo 2 — Trasmissione in diretta di un incontro sportivo su un sito Internet»

Nella causa C‑279/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta domstolen (Svezia), con decisione del 15 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2013, nel procedimento

C More Entertainment AB

contro

Linus Sandberg,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per C More Entertainment AB, da P. Bratt e S. Feinsilber, advokater;

per M. Sandberg, da L. Häggström, advokat;

per il governo finlandese, da S. Hartikainen, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da J. Enegren e J. Samnadda, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra C More Entertainment AB (in prosieguo: «C More Entertainment») e il sig. Sandberg in merito all’inserimento da parte di quest’ultimo, su un sito Internet, di collegamenti ipertestuali selezionabili grazie ai quali chi vi navigava poteva accedere alla trasmissione in diretta, su un altro sito, di partite di hockey su ghiaccio senza dover versare l’importo in denaro richiesto dal gestore dell’altro sito.

Contesto normativo

La direttiva 2001/29

3

I considerando 1, 7, 20, 23 e 25 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(1)

Il trattato [CE] prevede l’instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.

(…)

(7)

Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d’autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l’adeguato sviluppo della società dell’informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.

(...)

(20)

La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui [la] direttiv[a] [92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), come modificata dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993 (GU L 290, pag. 9; in prosieguo: la “direttiva 92/100”)] e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.

(...)

(23)

La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(...)

(25)

Dovrebbe ovviarsi all’incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d’autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d’autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta (“on-demand”). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto».

4

L’articolo 1 della direttiva 2001/29, intitolato «Campo d’applicazione», così dispone al suo paragrafo 2:

«Salvo i casi di cui all’articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

(...)

b)

diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale;

(...)».

5

L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», recita come segue:

«1.   Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2.   Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(...)

d)

agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

La direttiva 2006/115/CE

6

La direttiva 92/100, in vigore al momento dell’adozione della direttiva 2001/29, è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28). La direttiva 2006/115 codifica e riprende, in termini analoghi a quelli della direttiva 92/100, le disposizioni di quest’ultima.

7

A termini del considerando 16 della direttiva 2006/115:

«Gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere ai titolari di diritti connessi col diritto d’autore una tutela più estesa di quella che le disposizioni della presente direttiva contemplano in ordine alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico».

8

L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», così dispone al suo paragrafo 3:

«Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».

9

L’articolo 12 della direttiva 2006/115, intitolato «Rapporti tra il diritto d’autore e i diritti connessi», prevede quanto segue:

«La protezione dei diritti connessi con il diritto d’autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d’autore».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

C More Entertainment è un canale televisivo a pagamento che, tra l’altro, trasmette in diretta sul suo sito Internet, dietro pagamento, partite di hockey su ghiaccio.

11

Nell’autunno 2007 C More Entertainment ha trasmesso su tale sito Internet diverse partite di hockey su ghiaccio, alle quali le persone interessate potevano avere accesso pagando la somma di 89 corone svedesi (SEK) (circa EUR 9,70) per ciascuna.

12

Il sig. Sandberg ha creato sul suo sito Internet collegamenti ipertestuali che consentivano di aggirare il sistema di pagamento del servizio attuato da C More Entertainment. Mediante tali collegamenti ipertestuali, chi navigava in rete ha così potuto accedere gratuitamente alle trasmissioni di due partite di hockey effettuate in diretta da C More Entertainment il 20 ottobre e il 1o novembre 2007.

13

Prima che si svolgesse il primo di tali incontri C More Entertainment ha domandato per telefono al sig. Sandberg di eliminare i collegamenti ipertestuali che egli aveva collocato sul suo sito, tuttavia senza successo. Successivamente all’incontro in parola C More Entertainment ha avvertito per iscritto il sig. Sandberg del fatto che essa riteneva che l’inserimento di detti collegamenti ipertestuali avesse pregiudicato i suoi diritti.

14

All’atto della trasmissione della seconda di tali partite C More Entertainment ha attuato un dispositivo tecnico che ha avuto l’effetto di impedire ogni accesso a tale trasmissione mediante i collegamenti ipertestuali creati dal sig. Sandberg.

15

Il sig. Sandberg è stato perseguito dinanzi allo Hudiksvalls tingsrätt (Tribunale di primo grado di Hudiksvall) per violazione della legge (1960:729) relativa al diritto di proprietà letteraria e artistica [lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk]. Il 10 novembre 2010 l’interessato è stato riconosciuto colpevole di violazione dei diritti d’autore di cui C More Entertainment era, secondo tale giudice, titolare ed è stato condannato al pagamento di multe nonché al pagamento del risarcimento dei danni a tale società.

16

Il sig. Sandberg e C More Entertainment hanno entrambi interposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo Hovrätten för Nedre Norrland (Corte d’appello del Norrland meridionale).

17

Con decisione del 20 giugno 2011, tale giudice ha considerato che nessuna parte del lavoro dei commentatori, degli operatori televisivi e dei registi delle trasmissioni di partite di hockey su ghiaccio, considerata isolatamente o congiuntamente, presentava l’originalità richiesta dalla legge (1960:729), relativa al diritto della proprietà letteraria e artistica, per essere protetta dal diritto d’autore. Quindi, esso ha valutato che, sulla base delle trasmissioni di cui trattasi nel procedimento principale, C More Entertainment era titolare non dei diritti d’autore, bensì dei diritti connessi, che erano stati violati. Di conseguenza, tale giudice ha condannato il sig. Sandberg a pagare determinate multe, più elevate che non in primo grado, ma ha leggermente ridotto il risarcimento concesso a C More Entertainment.

18

C More Entertainment ha proposto ricorso avverso detta sentenza dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema) chiedendo che venisse riconosciuto che essa è titolare di diritti d’autore e che l’importo del risarcimento danni ad essa dovuto venisse rivisto al rialzo.

19

Detto giudice ha considerato che non risulta né dal testo della direttiva 2001/29 né dalla giurisprudenza della Corte che l’installazione di un collegamento ipertestuale su un sito Internet costituisca un atto di comunicazione al pubblico. Inoltre detto giudice ha rilevato che la normativa nazionale di cui trattasi prevede diritti connessi più estesi di quelli esposti all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 poiché, a differenza di detta disposizione, la protezione conferita dal diritto svedese non si limita agli atti di messa a disposizione «su richiesta». In tal contesto, lo Högsta domstolen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte cinque questioni pregiudiziali.

20

Con lettera del 26 marzo 2014 la cancelleria della Corte ha trasmesso allo Högsta domstolen una copia della sentenza Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76), nell’ambito della quale sono state esaminate diverse questioni in cui si trattava di decidere se l’installazione su un sito Internet di un collegamento ipertestuale selezionabile potesse essere qualificata come atto di comunicazione al pubblico. La Corte invitava in tale lettera il giudice in parola a informarla se, tenuto conto della pronuncia di detta sentenza, esso intendeva confermare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.

21

Con decisione del 20 ottobre 2014, lo Högsta domstolen ha deciso di ritirare le prime quattro questioni pregiudiziali presentate e di confermare soltanto la quinta questione, che è formulata nei termini seguenti:

«Se gli Stati membri possano stabilire una maggiore portata del diritto esclusivo dell’autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2001/29]».

Sulla questione pregiudiziale

22

Risulta dal fascicolo che la controversia principale riguarda la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti ipertestuali che consentono a chi vi naviga di accedere, sul sito di un organismo di radiodiffusione, a trasmissioni in diretta di partite di hockey su ghiaccio, senza dover pagare la somma di denaro richiesta da tale organismo per accedervi. In tale contesto, la questione presentata dal giudice del rinvio va intesa nel senso che verte sostanzialmente sul punto se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui a detto articolo 3, paragrafo 2, lettera d), riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

23

Va osservato preliminarmente che, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, gli Stati membri devono concedere, agli organismi di radiodiffusione, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico degli eventi presentati dalle loro trasmissioni, in modo che chiunque possa avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelto.

24

In primo luogo, come deriva dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e segnatamente dai termini «qualsiasi comunicazione al pubblico (…) compresa la messa a disposizione del pubblico», che la nozione di «messa a disposizione del pubblico», parimenti utilizzata all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, rientra in quella più ampia di «comunicazione al pubblico».

25

In secondo luogo, risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva che, per essere qualificato come «atto di messa a disposizione del pubblico» ai sensi di tale articolo, un atto deve soddisfare cumulativamente i due requisiti enunciati nella suddetta disposizione, cioè permettere al pubblico interessato di accedere all’oggetto protetto di cui trattasi sia dal luogo sia nel momento da ciascuno individualmente scelto.

26

Infatti come risulta dalla motivazione della proposta della Commissione del 10 dicembre 1997 [COM(97) 628], che ha condotto all’adozione della direttiva 2001/29, corroborata dal considerando 25 di tale direttiva, la nozione di «messa a disposizione del pubblico», ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, riguarda «trasmissioni interattive “on-demand”», che sono precisamente caratterizzate dal fatto che ciascuno può avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelto (v., in tal senso, sentenza SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 59).

27

Orbene, così non accade per le trasmissioni diffuse in diretta su Internet, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

28

Il giudice del rinvio chiede tuttavia se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 debba essere inteso nel senso che osta a che gli Stati membri concedano agli organismi di radiodiffusione previsti al suddetto articolo 3, paragrafo 2, lettera d), un diritto esclusivo anche riguardo ad atti che, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, potrebbero essere qualificati come «atti di comunicazione al pubblico», ma che non costituiscono atti di messa a disposizione del pubblico delle trasmissioni effettuate in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelti.

29

Sotto questo profilo, come risulta dal considerando 7 della direttiva 2001/29, l’obiettivo perseguito da quest’ultima consiste nell’effettuare un’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi esclusivamente nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno. Infatti risulta da questo considerando che tale direttiva non ha l’obiettivo di eliminare o di prevenire le differenze tra le legislazioni nazionali che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno. Quindi, e come risulta anche dal titolo della stessa direttiva, il legislatore dell’Unione ha effettuato un’armonizzazione soltanto parziale dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

30

Orbene, deriva dai considerando 23 e 25 di tale direttiva che il legislatore dell’Unione ha inteso, da una parte, armonizzare maggiormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione al pubblico e, dall’altra, eliminare l’incertezza del diritto che circonda la natura e il livello di tutela degli atti di trasmissione su richiesta, nonché istituire una tutela armonizzata a livello dell’Unione europea per questo tipo di atti.

31

Per contro, né l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, né qualsiasi altra disposizione di quest’ultima indicano che il legislatore dell’Unione abbia inteso armonizzare e conseguentemente prevenire o eliminare eventuali differenze tra le legislazioni nazionali, con riferimento alla natura e all’ampiezza della tutela che gli Stati membri potrebbero riconoscere ai titolari di diritti previsti in tale articolo 3, paragrafo 2, lettera d), riguardo a taluni atti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che non sono espressamente previsti in quest’ultima disposizione.

32

Peraltro, secondo il considerando 20 della direttiva 2001/29, quest’ultima è basata sui principi e sulle norme già stabiliti dalle direttive in vigore nel settore della proprietà intellettuale, come la direttiva 92/100 (v. sentenza Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 187).

33

Infatti, risulta dal considerando 16 della direttiva 2006/115, che ha sostituito la direttiva 92/100, che agli Stati membri dev’essere riconosciuta la possibilità di prevedere, per i titolari di diritti connessi con il diritto d’autore, disposizioni che istituiscono una tutela più estesa di quella prevista dalla direttiva 2006/115 in ordine alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico.

34

Orbene, l’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», dichiara al suo paragrafo 3, in particolare, che gli Stati membri devono prevedere, per gli organismi di radiodiffusione, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la diffusione delle loro trasmissioni via etere, nonché la comunicazione al pubblico delle loro trasmissioni qualora tale comunicazione venga effettuata in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso.

35

Si deve quindi constatare che la direttiva 2006/115 riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere disposizioni che istituiscono una tutela più estesa, con riferimento alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico di trasmissioni effettuate da organismi di radiodiffusione, di quelle che devono essere attuate in conformità all’articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva. Siffatta facoltà implica che gli Stati membri possono concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni, effettuati in un contesto diverso da quello previsto all’articolo 8, paragrafo 3, e segnatamente di trasmissioni alle quali chiunque può avere accesso dal luogo prescelto, tenendo ben presente che siffatto diritto non deve, come previsto dall’articolo 12 della direttiva 2006/115, in nessun caso pregiudicare la tutela del diritto d’autore.

36

Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 va interpretato nel senso che non pregiudica detta facoltà degli Stati membri, riconosciuta all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115, in combinato disposto con il considerando 16 di quest’ultima, di concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni a condizione che siffatta tutela non incida negativamente su quella del diritto d’autore.

37

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui a detto articolo 3, paragrafo 2, lettera d), riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che siffatta estensione non pregiudichi la tutela del diritto d’autore.

Sulle spese

38

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui a detto articolo 3, paragrafo 2, lettera d), riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che siffatta estensione non pregiudichi la tutela del diritto d’autore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.