SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

27 marzo 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo — Diritti di cancelleria e di iscrizione a ruolo in caso di proposizione di un appello in materia di diritto sociale — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Ambito di applicazione del diritto dell’Unione — Incompetenza della Corte»

Nella causa C‑265/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa (Spagna), con decisione del 3 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2013, nel procedimento

Emiliano Torralbo Marcos

contro

Korota SA,

Fondo de Garantía Salarial,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente della Corte, J.L. da Cruz Vilaça, J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da I. Martínez del Peral e H. Krämer, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Torralbo Marcos da un lato e la Korota SA (in prosieguo: la «Korota») e il Fondo de Garantía Salarial (ente statale di garanzia dei crediti da lavoro dipendente in caso di insolvenza del datore di lavoro; in prosieguo: il «Fogasa») dall’altro, relativamente al pagamento dell’indennità dovuta al sig. Torralbo Marcos a causa del suo licenziamento da parte della Korota, in situazione di risanamento giudiziario.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 36), all’articolo 1, paragrafo 1, così dispone:

«La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1».

4

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva in parola:

«Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di dette disposizioni:

a)

ha deciso l’apertura del procedimento; oppure

b)

ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento».

5

Ai termini dell’articolo 3, primo comma, di detta direttiva:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale».

Il diritto spagnolo

6

L’articolo 2 della legge 1/1996, in materia di assistenza legale gratuita (Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita), del 10 gennaio 1996 (BOE n. 11, del 12 gennaio 1996, pag. 793; in prosieguo: la «ley 1/1996»), intitolato «Ambito di applicazione ratione personae», così prevede:

«Nei termini e con la portata previsti dalla presente legge e dai trattati e dalle convenzioni internazionali in materia di cui la Spagna sia parte, hanno diritto all’assistenza legale gratuita:

(...)

d)

in materia di giurisdizione sociale, inoltre, i lavoratori e i beneficiari di prestazioni della Seguridad Social [sistema previdenziale e di assistenza sociale], sia per la difesa in giudizio che per l’esercizio di azioni finalizzate a garantire l’efficacia dei diritti previsti dal diritto del lavoro nei procedimenti concorsuali».

7

L’articolo 6 della ley 1/1996, intitolato «Contenuto materiale», è formulato nei termini seguenti:

«Il diritto all’assistenza legale gratuita comprende le prestazioni seguenti:

(...)

5.

Esenzione dal pagamento dei diritti di cancelleria e di iscrizione a ruolo (tasas judiciales) nonché dal versamento di depositi cauzionali necessari per la proposizione di ricorsi».

8

Al titolo «Ambito di applicazione del tributo per l’esercizio del potere giurisdizionale in materia civile, contenzioso-amministrativa e sociale», l’articolo 1 della legge 10/2012 recante disciplina di taluni tributi nell’ambito dell’Amministrazione della Giustizia e dell’Istituto forense di tossicologia e scienze forensi (Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), del 20 novembre 2012 (BOE n. 280, del 21 novembre 2012, pag. 80820; in prosieguo: la «ley 10/2012»), è stabilito quanto segue:

«Il tributo per l’esercizio del potere giurisdizionale in materia civile, contenzioso-amministrativa e sociale è di competenza statale e sarà ugualmente esigibile nell’intero territorio nazionali nei casi previsti nella presente legge (...)».

9

L’articolo 2 della summenzionata legge, intitolato «Presupposto del tributo», è così formulato:

«Il presupposto del tributo è costituito dall’esercizio del potere giurisdizionale generato dalla proposizione dei seguenti atti processuali:

(...)

f)

La presentazione di ricorsi “de suplicación” (d’appello) e per cassazione nei procedimenti in materia sociale».

10

L’articolo 3 della legge di cui trattasi, intitolato «Soggetto passivo del tributo», al paragrafo 1 prevede:

«È soggetto passivo del tributo chiunque promuova l’esercizio del potere giurisdizionale e realizzi il presupposto del tributo stesso».

11

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della medesima legge, relativo alle esenzioni dal tributo, è così formulato:

«2.   Sono in ogni caso esentate dal pagamento del tributo di cui trattasi:

a)

Le persone a cui sia stato riconosciuto il diritto all’assistenza legale gratuita, purché dimostrino di soddisfare i requisiti a tal fine previsti in conformità della relativa disciplina.

(...)

3.   In materia di giurisdizione sociale i lavoratori, siano subordinati o autonomi, fruiscono di un’esenzione del 60% sull’importo del tributo a loro carico per la proposizione dei ricorsi “de suplicación” e per cassazione»

12

L’articolo 5, paragrafo 3, della ley 10/2012, relativo all’esigibilità del tributo, dispone che:

«In materia di giurisdizione sociale l’esigibilità del tributo si realizza nel momento della proposizione del ricorso “de suplicación” o per cassazione».

13

La base imponibile del tributo è definita all’articolo 6 della succitata legge. L’articolo 7 della stessa, concernente la determinazione dell’importo del tributo, stabilisce lo stesso, in via di principio, in EUR 500 per la proposizione di un ricorso «de suplicación» in materia di giurisdizione sociale. A detto importo occorre aggiungere una somma corrispondente allo 0,1% dell’importo della base imponibile del tributo, con il limite massimo di EUR 2 000 quando il soggetto passivo è una persona fisica. L’articolo 8 della legge in parola riguarda il meccanismo di «autoliquidazione» e il pagamento del tributo.

Fatti in discussione nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

La Korota si trova in situazione risanamento giudiziario dal 16 giugno 2008.

15

Il 16 giugno 2010 lo Juzgado de lo Mercantil n. 4 de Barcelona (tribunale commerciale n. 4 di Barcellona) ha pronunciato una sentenza nel cui dispositivo è indicato:

«Si approva il piano proposto dalla società insolvente in data 9 aprile 2010 e accettato dai creditori, della cui esecuzione la società insolvente dovrà rendere conto al presente Juzgado ogni 6 mesi. (…) Si accorda la cessazione dell’amministrazione concorsuale a partire dalla data della sentenza».

16

Un atto di conciliazione fra il sig. Torralbo Marcos e la Korota, omologato il 25 giugno 2012 dalla cancelleria del giudice del rinvio (in prosieguo: l’«atto di conciliazione»), precisa quanto segue:

«1.

La [Korota] conferma i motivi del licenziamento e, unicamente ai fini della conciliazione, riconosce l’ingiustificatezza dello stesso e offre l’importo di EUR 14 090 per risarcimento e EUR 992,66 per mancato preavviso, nonché EUR 6 563 per importi netti reclamati nel presente procedimento.

2.

Con l’accettazione del [sig. Torralbo Marcos] degli importi summenzionati entrambe le parti convengono che il contratto di lavoro fra loro intercorso è da considerarsi risolto a far data dal 27 febbraio 2012.

(...)».

17

Il 3 ottobre 2012 il sig. Torralbo Marcos agiva dinanzi al giudice del rinvio per ottenere l’esecuzione di quanto disposto nell’atto di conciliazione poiché la Korota non vi aveva dato debito adempimento.

18

Con ordinanza del 13 novembre 2012 il giudice del rinvio ha disposto nei confronti della Korota l’esecuzione forzata di quanto stabilito nell’atto di conciliazione. Il medesimo giorno l’esecuzione è stata tuttavia sospesa, giacché la Korota beneficiava di un piano di risanamento e non risultavano beni pignorati precedentemente al piano menzionato.

19

Con decisione in pari data della cancelleria del giudice del rinvio veniva indicato al sig. Torralbo Marcos che avrebbe potuto comparire dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil competente per far valere i propri diritti nei confronti della Korota.

20

Il sig. Torralbo Marcos presentava ricorso giurisdizionale (recurso de reposición) in opposizione all’ordinanza succitata, facendo valere che, in quanto lo Juzgado de lo Mercantil n. 4 de Barcelona aveva approvato il piano di risanamento e disposto la cessazione dell’amministrazione concorsuale, occorreva proseguire con l’esecuzione, in conformità dell’articolo 239 della legge recante disciplina della risoluzione dei conflitti in ambito lavorativo, sindacale e della Seguridad Social (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

21

Con ordinanza del 3 gennaio 2013 il giudice del rinvio ha respinto tale ricorso, con la motivazione che la succitata ordinanza del 13 novembre 2012 permaneva in vigore in mancanza di un atto conclusivo del piano di risanamento.

22

Il sig. Torralbo Marcos rendeva nota la sua intenzione di proporre ricorso di appello (recurso de suplicación) avverso detta ordinanza del 3 gennaio 2013 dinanzi al Tribunal Supérior de Justicia de Cataluña (Alta Corte di giustizia della Catalogna).

23

Dal momento che egli non aveva fornito documentazione dell’amministrazione tributaria attestante l’avvenuto pagamento del diritto previsto dalla ley 10/2012, il sig. Torralbo Marcos è stato invitato, con una decisione del 13 marzo 2013, a produrre siffatta attestazione entro il termine di cinque giorni.

24

Avverso tale decisione il 22 marzo 2013 il sig. Torralbo Marcos proponeva un ricorso giurisdizionale (recurso de reposición), facendo valere, sostanzialmente, di non essere tenuto al pagamento del diritto in parola, giacché, da un lato, gli sarebbe stata dovuta assistenza legale gratuita, in quanto lavoratore e beneficiario del sistema previdenziale e di assistenza sociale, conformemente all’articolo 2, lettera d), della ley 1/1996 e, dall’altro, la ley 10/2012 sarebbe incompatibile con l’articolo 47 della Carta, dato che costituirebbe un ostacolo sproporzionato e contrario al diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva garantita dal menzionato articolo.

25

Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla conformità con l’articolo 47 della Carta di una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che impone al lavoratore subordinato il pagamento di un tributo per poter proporre un appello nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata affinché si dichiari in giudizio lo stato d’insolvenza del datore di lavoro e poter quindi avere accesso alle prestazioni dell’ente di garanzia competente, conformemente alla direttiva 2008/94.

26

In tale contesto lo Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa (giudice competente in materia di lavoro e di sicurezza sociale n. 2 di Terrassa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 1, 2, lettera f), 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, lettera a), 4, paragrafo 3, 5, paragrafo 3, 6, 7 nonché 8, paragrafi 1 e 2, della [ley 10/2012] siano compatibili con l’articolo 47 della [Carta], in primo luogo, in quanto detti articoli non consentono all’organo giurisdizionale nazionale di modulare i diritti di cancelleria e di iscrizione a ruolo o di valutare motivi di proporzionalità (rispetto alla giustificazione dello Stato nell’imporre i menzionati diritti e agli importi fissati degli stessi quali ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale effettiva) ai fini dell’esenzione; in secondo luogo, in quanto non consentono di tenere conto del principio di effettività dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione e, in terzo luogo, in quanto non consentono di valutare l’importanza del procedimento per le parti alla luce delle circostanze del caso, costituendo il versamento dei diritti in parola una condizione previa alla proposizione di un ricorso “de suplicación”.

2)

Se gli articoli 1, 2, lettera f), 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, lettera a), 4, paragrafo 3, 5, paragrafo 3, 6, 7 nonché 8, paragrafi 1 e 2, della [ley 10/2012] siano compatibili con l’articolo 47 della [Carta] in quanto essi si applicano ad un procedimento speciale come la giurisdizione in materia sociale, in cui trova di norma applicazione il diritto dell’Unione, quale elemento fondamentale di uno sviluppo economico e sociale equilibrato nell[’Unione europea].

3)

In considerazione delle questioni precedenti, se un organo giurisdizionale, come quello del rinvio, possa disapplicare una normativa, come quella in discussione, che non consente all’organo giurisdizionale nazionale, in primo luogo, di modulare i diritti di cancelleria e di iscrizione a ruolo o di valutare motivi di proporzionalità (rispetto alla giustificazione dello Stato nell’imporre i menzionati diritti e agli importi fissati degli stessi quali ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale effettiva) ai fini dell’esenzione; in secondo luogo, in quanto non consente all’organo giurisdizionale nazionale di tenere conto del principio di effettività dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, e, in terzo luogo, in quanto non consente di valutare l’importanza del procedimento per le parti alla luce delle circostanze del caso, costituendo il versamento dei diritti in parola una condizione previa alla proposizione di un ricorso “de suplicación”».

Sulla competenza della Corte

27

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (v., in tal senso, sentenza McB., C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, punto 51, nonché ordinanze Cholakova, C‑14/13, EU:C:2013:374, punto 21, e Schuster & Co Ecologic, C‑371/13, EU:C:2013:748, punto 14).

28

A tale riguardo occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (sentenza Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 17).

29

L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (v. sentenza Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 19, e ordinanza Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, C‑258/13, EU:C:2013:810, punto 19).

30

Ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (v., in tal senso, sentenza Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 22; ordinanze Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, EU:C:2013:810, punto 20; Dutka e Sajtos, C‑614/12 e C‑10/13, EU:C:2014:30, punto 15, nonché Weigl, C‑332/13, EU:C:2014:31, punto 14).

31

È pertanto d’uopo verificare se la situazione giuridica da cui è scaturito il procedimento principale rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione.

32

Nel contesto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale disciplina, in via generale, taluni tributi nell’ambito dell’amministrazione della giustizia. Essa non è finalizzata all’attuazione di disposizioni del diritto dell’Unione. Inoltre, quest’ultimo non comporta alcuna disciplina specifica nella materia o idonea ad incidere sulla menzionata normativa nazionale.

33

Peraltro, l’oggetto del procedimento principale non riguarda l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione diversa da quella figurante nella Carta (v., per analogia, ordinanza Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, EU:C:2013:810, punto 21).

34

Inoltre, diversamente dalla causa decisa con la sentenza DEB (C‑279/09, EU:C:2010:811), richiamata dal giudice del rinvio, vertente su di una domanda di gratuito patrocinio nel contesto di un procedimento per responsabilità dello Stato introdotto ai sensi del diritto dell’Unione, dalla decisione di rinvio risulta che i diritti di cancelleria e di iscrizione a ruolo in discussione nel procedimento principale riguardano la proposizione di un ricorso «de suplicación» avverso l’ordinanza del 3 gennaio 2013, menzionata supra, con cui il giudice del rinvio ha respinto la domanda di esecuzione forzata dell’atto di conciliazione, presentata dal sig. Torralbo Marcos sulla base del diritto nazionale, ossia l’articolo 239 della legge recante disciplina della risoluzione dei conflitti in ambito lavorativo, sindacale e della Seguridad Social.

35

È senz’altro vero che il giudice del rinvio fa presente che lo scopo ultimo delle azioni in giudizio del sig. Torralbo Marcos è accedere alle prestazioni del Fogasa in caso d’insolvenza della Korota, conformemente all’articolo 3 della direttiva 2008/94.

36

Occorre ciò nondimeno constatare che, nell’attuale fase del procedimento principale, la situazione di cui trattasi non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva in parola, né, in generale, di quello del diritto dell’Unione.

37

Difatti, come posto in rilievo dalla Commissione europea, dalla formulazione letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 risulta che l’accertamento della questione se un datore di lavoro debba essere considerato in stato di insolvenza, ai fini della menzionata direttiva, ricade nell’ambito di applicazione del diritto nazionale nonché di una decisione o di una constatazione dell’autorità nazionale competente.

38

Orbene, se è certo vero che la Korota, secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, è stata sottoposta a risanamento giudiziario nel mese di giugno 2008, la menzionata decisione non comporta tuttavia elementi concreti che consentano di considerare che detta società, nella fase attuale del procedimento principale, si troverebbe in stato d’insolvenza, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto spagnolo.

39

Al contrario, dall’indicazione del giudice del rinvio secondo cui il ricorso del sig. Torralbo Marcos avente ad oggetto l’esecuzione forzata dell’atto di conciliazione sia finalizzato ad ottenere la dichiarazione in giudizio dell’insolvenza della Korota, discende che la società in parola non è, in tale fase, considerata come in stato d’insolvenza in forza del diritto spagnolo.

40

La circostanza che, con le azioni intraprese, il sig. Torralbo Marcos si proponga, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, di ottenere siffatta dichiarazione d’insolvenza al fine di fruire dell’intervento del Fogasa conformemente all’articolo 3 della direttiva 2008/94 non è sufficiente per considerare che la situazione in discussione nel procedimento principale ricada, nell’attuale fase del procedimento, nell’ambito di applicazione della direttiva in parola e, di conseguenza, del diritto dell’Unione.

41

Occorre ancora rilevare che, sulla scorta delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, quest’ultimo, nella sua ordinanza del 3 gennaio 2013, menzionata in precedenza, la quale è oggetto di un ricorso «de suplicación» del sig. Torralbo Marcos, ha rifiutato di accogliere la domanda dello stesso diretta ad ottenere l’esecuzione forzata dell’atto di conciliazione, giacché, in sostanza, conseguire detta esecuzione forzata dipende da una decisione del giudice commerciale competente, dinanzi al quale il sig. Torralbo Marcos è stato invitato a far valere i suoi diritti.

42

Tale ordinanza non incide sulla questione dell’insolvenza della Korota, né dell’eventuale diritto dell’interessato alla copertura da parte dell’ente di garanzia competente dei suoi diritti non pagati di natura sociale, in conformità della direttiva 2008/94, nell’ipotesi in cui la Korota fosse dichiarata in stato d’insolvenza conformemente alle disposizioni nazionali pertinenti.

43

Dal complesso delle suesposte considerazioni deriva che la situazione giuridica all’origine del procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Di conseguenza, la Corte non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali poste dallo Juzgado de lo Social n. 2 di Terrassa.

Sulle spese

44

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali poste dallo Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa (Spagna).

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.