SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

5 novembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Politica agricola comune — Produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici — Regolamento (CE) n. 889/2008 — Articolo 27, paragrafo 1, lettera f) — Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti — Divieto di utilizzare i minerali, le vitamine, gli amminoacidi e i micronutrienti in mancanza di prescrizione normativa — Aggiunta di gluconato ferroso e di vitamine a una bevanda biologica — Uso di minerali, vitamine, amminoacidi e micronutrienti — Quantità richieste perché sia permessa la vendita come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute, o come prodotto alimentare destinato a un’alimentazione particolare»

Nella causa C‑137/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bayerisches Verwaltungsgericht München (Germania), con decisione del 27 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2013, nel procedimento

Herbaria Kräuterparadies GmbH

contro

Freistaat Bayern,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász (relatore), D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la Herbaria Kräuterparadies GmbH, da H. Schmidt, Rechtsanwalt;

per il Freistaat Bayern, da C. Höfner e K. Mitsching, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek e S. Šindelková, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

per il governo francese, da C. Candat e D. Colas, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da H. Kranenborg, G. von Rintelen e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Herbaria Kräuterparadies GmbH (in prosieguo: la «Herbaria») e il Freistaat Bayern in merito alla possibilità di utilizzare la menzione relativa al metodo di produzione biologico nell’etichettatura, nella pubblicità e nella commercializzazione di succo di frutta misto con estratti di erbe che, oltre a prodotti biologici, contiene vitamine e gluconato ferroso non provenienti da agricoltura biologica.

Contesto normativo

3

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189, pag. 1), prevede, nei suoi considerando 3, 5, 22 e 25:

«(3)

Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica dovrebbe porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici. (...)

(...)

(5)

È pertanto opportuno esplicitare maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, in modo da favorire la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione armonizzata del concetto di produzione biologica.

(...)

(22)

È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero essere pertanto strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l’applicazione di norme meno restrittive.

(...)

(25)

Si ritiene (…) opportuno limitare l’utilizzazione del logo UE ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici, in modo da non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto. Pertanto non se ne dovrebbe consentire l’utilizzazione nell’etichettatura di prodotti in conversione o di alimenti trasformati in cui meno del 95% degli ingredienti di origine agricola siano biologici».

4

L’articolo 3 di tale regolamento indica gli obiettivi generali seguiti dalla produzione biologica, in particolare «produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali».

5

Ai sensi dell’articolo 6 del citato regolamento, rubricato «Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici»:

«Oltre che sui principi generali di cui all’articolo 4, la produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:

a)

produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;

b)

limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;

c)

non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;

d)

trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici».

6

L’articolo 19 del medesimo regolamento, intitolato «Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati», prevede, nel suo paragrafo 2:

«Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:

a)

il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; (...)

b)

possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21;

(...)».

7

L’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, rubricato «Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione», dispone quanto segue:

«1.   L’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l’uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell’elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente:

i)

non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo;

ii)

senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria.

Inoltre, i prodotti e le sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato.

2.   La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell’elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabilisce le condizioni e i limiti specifici per il loro uso e, se necessario, per il ritiro dei prodotti.

(...)».

8

Conformemente all’articolo 23 del citato regolamento, intitolato «Uso di termini riferiti alla produzione biologica»:

«1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell’allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali “bio” e “eco”, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo.

(...)

2.   I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica.

(...)

4.   Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

a)

nella denominazione di vendita purché:

i)

gli alimenti trasformati siano conformi all’articolo 19;

(...)».

9

Il regolamento n. 889/2008 prevede, nel suo considerando 21:

«Ai fini della trasformazione degli alimenti biologici, il regolamento (CEE) n. 2092/91 ha autorizzato, in condizioni ben precise, l’impiego di determinati ingredienti non agricoli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di determinati ingredienti non biologici di origine agricola. Per garantire la continuità dell’agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. (...)».

10

L’articolo 27 del regolamento n. 889/2008, intitolato «Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti», dispone quanto segue:

«1.   Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici (...):

(...)

f)

le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati».

11

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183, pag. 51), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2002/46»), definisce la nozione di «integratori alimentari» e stabilisce i requisiti da soddisfare affinché un prodotto alimentare possa essere in tal modo qualificato.

12

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9, e rettifica in GU 2007, L 12, pag. 3), definisce la nozione di «indicazione» e stabilisce le condizioni d’impiego di quest’ultima.

13

Il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136, pag. 1), contiene in allegato un elenco delle indicazioni sulla salute autorizzate relative ai prodotti alimentari, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006. Tale allegato autorizza per il ferro la seguente indicazione sulla salute:

«Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione (...)».

14

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (GU L 124, pag. 21), definisce i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare e stabilisce i criteri collegati a una siffatta destinazione.

15

L’allegato del regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (GU L 269, pag. 9), ha stabilito, in conformità con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/39, un elenco di sostanze, comprese le vitamine e sali minerali, che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali particolari ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. I considerando 4 e 5 di tale regolamento dispongono quanto segue:

«(4)   La scelta delle sostanze si deve basare prima di tutto sulla loro sicurezza e in secondo luogo sulla loro disponibilità per l’uso da parte dell’uomo e sulle proprietà organolettiche e tecnologiche. Se non diversamente specificato nelle disposizioni applicabili a determinate categorie di alimenti, il fatto che una sostanza compaia tra quelle che possono essere usate per la fabbricazione di alimenti destinati a un’alimentazione particolare non significa che la sua aggiunta sia necessaria o auspicabile.

(5)   Quando l’aggiunta di una sostanza nutritiva è stata giudicata necessaria, ciò è stato specificato tramite apposite norme nelle relative direttive unitamente, se del caso, agli opportuni criteri quantitativi».

16

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334, pag. 25), nel titolo III, rubricato «Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti», primo capo, intitolato «Elenco dei paesi terzi riconosciuti», prevede al suo articolo 7, relativo alla compilazione e al contenuto dell’elenco dei paesi terzi, che siffatto elenco figura nell’allegato III di tale regolamento. Nel medesimo titolo, secondo capo, rubricato «Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza», l’articolo 10 del citato regolamento enuncia che l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza figura nell’allegato IV del medesimo regolamento.

17

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il documento giustificativo e il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d’America (GU L 41, pag. 5), apporta, con il suo allegato II, talune modifiche agli allegati III e IV del regolamento n. 1235/2008. La versione pertinente di tali allegati III e IV emerge dal regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 (GU L 162, pag. 1).

18

Il considerando 4 del regolamento di esecuzione enuncia che «è opportuno inserire gli Stati Uniti nell’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19

La Herbaria è produttrice di «Herbaria Blutquick – Eisen + Vitamine» (Herbaria Blutquick – Ferro + Vitamine; in prosieguo: il «Blutquick»), un succo di frutta misto con estratti di erbe che, oltre a prodotti vegetali da agricoltura biologica, contiene anche vitamine e gluconato ferroso. Questi ultimi componenti aggiunti non sono ricavati da prodotti provenienti da agricoltura biologica.

20

Il Blutquick è pubblicizzato e commercializzato come integratore alimentare che contiene ferro e vitamine e sull’etichetta è riportata l’indicazione relativa al metodo di produzione biologico protetta ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 834/2007, insieme alla dicitura: «il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina». Il consumo giornaliero della dose raccomandata di Blutquick coprirebbe il 20% del fabbisogno quotidiano di ferro e sarebbe particolarmente consigliato durante la gravidanza e l’allattamento, a sostegno del naturale sviluppo intellettuale del bambino. Il Blutquick, inoltre, contribuirebbe alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina e alla riduzione degli stati di astenia.

21

Con decisione del 18 dicembre 2011, le autorità bavaresi competenti imponevano alla Herbaria di cessare l’utilizzo dell’indicazione relativa al metodo di produzione biologico nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali del Blutquick, in quanto essa violava l’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), di tale medesimo regolamento, e con l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008. Nella motivazione di tale decisione si affermava che le sostanze minerali e le vitamine possono essere aggiunte solo se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati, e una siffatta prescrizione legale non esiste per il Blutquick. In particolare, il fatto che il regolamento n. 1924/2006 abbia assoggettato le «indicazioni nutrizionali e sulla salute» a precisi requisiti non significherebbe che è imposto per legge l’impiego di vitamine e sostanze minerali nella produzione di alimenti. Quindi, il Blutquick non potrebbe essere etichettato, pubblicizzato e commercializzato utilizzando l’indicazione di provenienza da produzione biologica ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 834/2007, poiché il regolamento n. 1924/2006 non prescrive che gli alimenti debbano essere necessariamente addizionati con vitamine e gluconato ferroso.

22

La Herbaria ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo in particolare che l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 intendeva autorizzare l’aggiunta di minerali e vitamine se e in quanto altre norme nazionali o di diritto dell’Unione richiedano che venga garantito un determinato contenuto di vitamine e di sostanze minerali, quando l’alimento in questione non possa conseguire la sua finalità senza una tale aggiunta. La normativa dell’Unione sugli integratori alimentari e sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute, in particolare il regolamento n. 1924/2006, richiederebbe che si aggiungessero sostanze minerali e vitamine ai prodotti alimentari recanti etichette che li distinguono come aventi specifiche funzioni nutritive. La Herbaria ha considerato che lo scopo dichiarato di un integratore alimentare costituisce il fondamento dell’obbligo legale di raggiungere i corrispondenti valori minimi, e che l’aggiunta di sostanze deve ritenersi prevista per legge qualora tali valori possano essere conseguiti soltanto con tale aggiunta. Inoltre, il regolamento n. 432/2012 prescriverebbe requisiti relativi alle dosi giornaliere e imporrebbe così l’aggiunta di sostanze agli alimenti biologici. La Herbaria ha sottolineato che l’aggiunta di vitamine e di gluconato ferroso al Blutquick era indispensabile per raggiungere i valori nutrizionali necessari per conseguire l’obiettivo nutrizionale dichiarato, e che ciò non poteva farsi con ingredienti da agricoltura biologica. Comunque, le aggiunte sarebbero limitate al minimo necessario.

23

Secondo le autorità bavaresi non esiste alcun obbligo normativo di aggiungere vitamine o gluconato ferroso. Il regolamento n. 1924/2006 si limiterebbe a consentire l’aggiunta di tali sostanze, ma non la imporrebbe. Inoltre, una diversa interpretazione contrasterebbe con l’articolo 6, lettera b), del regolamento n. 834/2007 secondo cui l’uso di additivi nella produzione biologica dovrebbe essere limitato al minimo.

24

Pertanto, il Bayerisches Verwaltungsgericht München ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 debba essere inteso nel senso che l’utilizzo delle sostanze ivi indicate è previsto per legge solo quando una disposizione del diritto dell’Unione o una disposizione nazionale, compatibile con tale diritto, prescrive direttamente l’aggiunta di tali sostanze nell’alimento in cui devono essere incorporate o stabilisce per esse quantomeno un contenuto minimo che deve essere incorporato.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 debba essere inteso nel senso che l’utilizzo delle sostanze ivi indicate è previsto per legge anche nei casi in cui, senza l’aggiunta di almeno una delle sostanze succitate, la messa in commercio di un alimento come integratore alimentare o recante indicazioni sulla salute sarebbe ingannevole e idonea a indurre il consumatore in errore, poiché l’alimento de quo, a causa di una concentrazione troppo ridotta di una delle suddette sostanze, non può svolgere la sua funzione di alimento o conseguire lo scopo specificato nelle indicazioni sulla salute.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 debba essere inteso nel senso che l’utilizzo delle sostanze ivi indicate è previsto per legge anche nei casi in cui determinate indicazioni sulla salute possono essere utilizzate soltanto per alimenti che contengono una determinata quantità, cosiddetta significativa, di almeno una delle sostanze indicate».

Sulla domanda di riapertura della fase orale

25

Con atto pervenuto nella cancelleria della Corte il 16 maggio 2014, la Herbaria ha chiesto di disporre la riapertura della fase orale allegando un fatto nuovo.

26

A tal fine, la Herbaria rileva che il mercato dei prodotti per lattanti e dei bambini fino a tre anni è quasi esclusivamente un mercato di prodotti biologici e che, se la Corte aderisse alle conclusioni dell’avvocato generale sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008, tali prodotti sparirebbero in quanto prodotti biologici, poiché la normativa relativa ai prodotti dietetici impone contenuti minimi di determinate sostanze, in particolare vitamine e minerali. Essa sostiene che non esiste praticamente nessun prodotto alimentare destinato ai lattanti e alla prima infanzia nel quale tali contenuti minimi siano naturalmente garantiti e chiede che siano disposti un sondaggio presso gli Stati membri e una perizia per accertare tale circostanza.

27

Inoltre, la Herbaria ritiene che le norme relative alla commercializzazione dei prodotti provenienti dagli Stati Uniti come prodotti biologici, le quali fanno parte del diritto dell’Unione, contrariamente a quanto emerge dalle conclusioni dell’avvocato generale, sono pertinenti nella causa principale. Essa fa valere che, secondo il diritto processuale nazionale, per esaminare la questione se un ricorrente sia stato leso o no, la data pertinente è quella dell’ultima udienza tenuta dinanzi al Tribunale adito. Essa precisa, a tale proposito, che l’udienza dinanzi al giudice del rinvio ha avuto luogo il 20 giugno 2012, cioè ben prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 126/2012 che consente ai prodotti confezionati negli Stati Uniti come prodotti biologici, nonostante il loro contenuto di minerali e vitamine sintetiche, di poter essere immessi nel mercato dell’Unione. La Herbaria considera che, se la si privasse della possibilità di immettere nel mercato dell’Unione il Blutquick, ciò costituirebbe una disparità di trattamento.

28

A tale riguardo, occorre rammentare che lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la possibilità per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v. sentenze Stichting Natuur en Milieu e a., C‑266/09, EU:C:2010:779, punto 28, nonché Commissione/Portogallo, C‑335/12, EU:C:2014:2084, punto 45).

29

Secondo l’articolo 83 del regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte.

30

Nella specie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire e che, dall’istanza di Herbaria, non emerge alcun fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la sentenza da pronunciare.

31

Non vi è luogo, pertanto, ad accogliere l’istanza di riapertura della fase orale.

Sulle questioni pregiudiziali

32

Con le sue questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 debba essere interpretato nel senso che l’impiego di una sostanza ivi indicata è previsto per legge unicamente a condizione che una norma del diritto dell’Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest’ultimo imponga direttamente l’aggiunta di detta sostanza ad un prodotto alimentare affinché quest’ultimo possa essere commercializzato in generale, oppure l’impiego di una siffatta sostanza sia parimenti previsto per legge qualora un prodotto alimentare sia commercializzato come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali o sulla salute, o come prodotto destinato ad un’alimentazione particolare, ove ciò implica che, per rispettare le disposizioni relative all’incorporazione delle sostanze nei prodotti alimentari, contenute, rispettivamente, nella direttiva 2002/46, nei regolamenti nn. 1924/2006 e 432/2012, nonché nella direttiva 2009/39 e nel regolamento n. 953/2009, tale prodotto alimentare deve contenere una quantità determinata della sostanza di cui trattasi.

33

L’articolo 23 del regolamento n. 834/2007, nel suo paragrafo 2, vieta l’uso di termini riferiti al metodo di produzione biologico nell’etichettatura di prodotti che non soddisfano le prescrizioni contenute nel medesimo regolamento.

34

Per quanto riguarda un prodotto alimentare trasformato, come il Blutquick, è previsto, al paragrafo 4 di tale articolo, che tale riferimento è consentito soltanto se tale alimento è conforme all’articolo 19 di detto regolamento.

35

Il citato articolo 19 del regolamento n. 834/2007, al paragrafo 2, lettera b), consente l’aggiunta, tra l’altro, di minerali e vitamine unicamente a condizione che siano stati previamente autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21 di tale regolamento.

36

L’articolo 21 del regolamento n. 834/2007 reca i criteri per l’autorizzazione dell’uso di tali sostanze e delega alla Commissione il compito di stilare un elenco ristretto, nel quadro di tali criteri, per includervi le citate sostanze. Secondo tali criteri, contenuti nel paragrafo 1, primo comma, punti i) e ii), di tale articolo, perché l’uso di una sostanza possa essere autorizzato, non devono essere disponibili alternative autorizzate conformemente al quarto capo del titolo III di tale regolamento e la sostanza deve essere necessaria per produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa dell’Unione.

37

Sulla base di tale disposizione, la Commissione ha redatto, all’articolo 27, paragrafo 1, e all’allegato VII del regolamento n. 889/2008, l’elenco ristretto di sostanze che possono utilizzarsi nella trasformazione di alimenti commercializzati come biologici. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento, le sostanze minerali e le vitamine sono autorizzate unicamente se il loro impiego negli alimenti in cui vengono incorporati è previsto per legge.

38

La formulazione di tale disposizione indica inequivocabilmente che i minerali e le vitamine possono essere utilizzati nella trasformazione dei prodotti alimentari biologici unicamente se norme di diritto impongono il loro impiego per poter commercializzare tali prodotti.

39

È irrilevante che l’impiego delle citate sostanze sia imposto da una norma del diritto nazionale o del diritto dell’Unione. Se si tratta di una norma nazionale, spetta al giudice nazionale esaminare se essa prevede un siffatto requisito ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008. In caso di dubbio sulla compatibilità di quest’ultima con il diritto dell’Unione, egli può, o, se del caso, deve adire la Corte in forza dell’articolo 267 TFUE.

40

Il fascicolo di cui dispone la Corte non contiene elementi tali da far emergere l’esistenza di una siffatta norma del diritto nazionale e neanche il giudice del rinvio ne ha rilevato l’esistenza.

41

L’interpretazione teleologica e sistematica dell’articolo 21 del regolamento n. 834/2007 e dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 conferma che le sostanze, quali i minerali e le vitamine, possono essere utilizzate nella trasformazione dei prodotti alimentari biologici unicamente a condizione che una norma del diritto dell’Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest’ultimo impongano direttamente il loro impiego per poter commercializzare tali prodotti.

42

Per quanto riguarda il suo scopo, il regolamento n. 834/2007 mira, secondo i suoi considerando 3, 5 e 22, alla tutela della fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come prodotti biologici, e dispone, al suo articolo 6, lettera c), che occorre escludere le sostanze e i metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto.

43

L’articolo 21 del regolamento n. 834/2007 legittima la Commissione ad autorizzare talune sostanze e ad includerle nell’elenco ristretto previsto in tale articolo solo nel rispetto di condizioni rigorose, vale a dire qualora tali sostanze non sono sostituibili da altre alternative autorizzate conformemente al capo quarto del titolo III di tale regolamento e se il loro impiego è inevitabile.

44

Come fatto valere dal Freistaat Bayern, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 889/2008 costituisce una deroga al principio di riduzione dell’utilizzo di ingredienti non biologici previsto dall’articolo 6, lettera b), del regolamento n. 834/2007. Orbene, una siffatta deroga che si applica nel settore dell’alimentazione umana deve essere interpretata restrittivamente.

45

La Herbaria invoca, dinanzi al giudice del rinvio nell’ambito del presente procedimento, diversi strumenti giuridici dell’Unione al fine di dimostrare che questi ultimi stabiliscono prescrizioni normative che l’hanno indotta ad includere ferro e vitamine nel Blutquick. Essa ritiene quindi che l’aggiunta anche di tali sostanze deve essere considerata come «prevista per legge», ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008, dato che essa non sarebbe autorizzata a commercializzare la sua bevanda come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute, o come prodotto alimentare destinato a un’alimentazione particolare, se tale bevanda non contenesse un determinato quantitativo di minerali o di vitamine.

46

A tale proposito, occorre constatare che gli operatori economici sono liberi di determinare la composizione dei loro prodotti e di decidere con quale denominazione intendono commercializzarli. Se intendono commercializzare tali prodotti come integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46, recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi dei regolamenti nn. 1924/2006 e 432/2012, o come prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare ai sensi della direttiva 2009/39 e del regolamento n. 953/2009, essi devono conformarsi agli obblighi previsti in materia dalla normativa applicabile dell’Unione, il che può condurre al divieto di commercializzarli come prodotti dell’agricoltura biologica. Il diritto dell’Unione non garantisce che un operatore economico possa commercializzare i suoi prodotti con tutte le designazioni che egli considera vantaggiose per promuoverli.

47

Ne consegue che, dal momento che la commercializzazione di un prodotto come integratore alimentare ai sensi della direttiva 2002/46, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi dei regolamenti nn. 1924/2006 e 432/2012, o come prodotto alimentare destinato ad un’alimentazione particolare ai sensi della direttiva 2009/39 e del regolamento n. 953/2009, è facoltativa, si deve respingere la tesi secondo la quale tali disposizioni del diritto dell’Unione costituirebbero prescrizioni normative ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008.

48

Ne deriva che l’aggiunta di vitamine di minerali, nella produzione di una bevanda come il Blutquick, non costituisce un obbligo, previsto da norme del diritto dell’Unione, affinché quest’ultima sia commercializzabile. L’assenza di una siffatta aggiunta potrebbe solo costituire, eventualmente, un ostacolo alla commercializzazione di tale bevanda come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute, o come prodotto alimentare destinato ad un’alimentazione particolare.

49

Inoltre, la Herbaria sostiene di essere vittima di una discriminazione, poiché essa non è autorizzata a commercializzare il Blutquick come prodotto biologico mentre, a seguito delle modifiche apportate dal regolamento di esecuzione n. 126/2012 ai regolamenti nn. 889/2008 e 1235/2008, una bevanda analoga proveniente dagli Stati Uniti, etichettata secondo la normativa di tale paese terzo come prodotto biologico nonostante l’aggiunta di minerali e vitamine sintetiche, sarebbe liberamente commercializzata nell’Unione con una siffatta etichetta biologica.

50

Si deve, tuttavia, constatare che il giudice del rinvio non sottopone alcuna questione a tale proposito e che la decisione di rinvio non fornisce al riguardo le informazioni richieste dall’articolo 94 del regolamento di procedura, sicché la Corte non deve pronunciarsi su tale punto (v., in tal senso, X e X, C‑319/10 e C‑320/10, EU:C:2011:720, punto 28).

51

Pertanto, si deve rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 deve essere interpretato nel senso che l’impiego di una sostanza oggetto di tale disposizione è previsto per legge unicamente a condizione che una norma del diritto dell’Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest’ultimo imponga direttamente l’aggiunta della citata sostanza in un prodotto alimentare affinché quest’ultimo possa essere commercializzato in generale. L’impiego di una siffatta sostanza non è previsto per legge, ai sensi della citata disposizione, quando un prodotto alimentare è commercializzato come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute o come prodotto alimentare destinato ad un’alimentazione particolare, nonostante ciò implichi che, per rispettare le disposizioni relative all’incorporazione delle sostanze nei prodotti alimentari che figurano, rispettivamente,

nella direttiva 2002/46,

nei regolamenti nn.1924/2006 e 432/2012, nonché

nella direttiva 2009/39 e nel regolamento n. 953/2009,

tale prodotto alimentare debba contenere una quantità determinata della sostanza di cui trattasi.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, deve essere interpretato nel senso che l’impiego di una sostanza oggetto di tale disposizione è previsto per legge unicamente a condizione che una norma del diritto dell’Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest’ultimo imponga direttamente l’aggiunta della citata sostanza in un prodotto alimentare affinché quest’ultimo possa essere commercializzato in generale. L’impiego di una siffatta sostanza non è previsto per legge, ai sensi della citata disposizione, quando un prodotto alimentare è commercializzato come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali e sulla salute o come prodotto alimentare destinato ad un’alimentazione particolare, nonostante ciò implichi che, per rispettare le disposizioni relative all’incorporazione delle sostanze nei prodotti alimentari che figurano, rispettivamente,

 

nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008,

 

nei regolamenti (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, e (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, nonché

 

nella direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, e nel regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare,

 

tale prodotto alimentare debba contenere una quantità determinata della sostanza di cui trattasi.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: il tedesco.