SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

13 marzo 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2006/95/CE — Nozione di “materiale elettrico” — Marcatura CE di conformità — Custodie per connettori elettrici multipolari»

Nella causa C‑132/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Köln (Germania), con decisione del 12 marzo 2013, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2013, nel procedimento

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main

contro

ILME GmbH,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, presidente di sezione, E. Levits (relatore) e M. Berger, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, da H.-J. Ruhl e M. Bohner, Rechtsanwälte;

per la ILME GmbH, da U. Blumenröder, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da M. Noll-Ehlers e G. Zavvos, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La demanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di talune disposizioni della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 374, pag. 10).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main (ufficio centrale per la lotta contro la concorrenza sleale di Francoforte sul Meno; in prosieguo: la «Zentrale») e la ILME GmbH in merito alla posizione della marcatura CE su custodie di connettori multipolari ad uso industriale.

Contesto normativo

La direttiva 2006/95

3

A norma dell’articolo 1 della direttiva 2006/95, il termine «materiale elettrico» comprende tutto il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 volts per corrente alternata nonché tra 75 e 1 500 volts per corrente continua.

4

Il successivo articolo 2, paragrafo 1, così dispone:

«Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell’arte in materia di sicurezza valida all’interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni».

5

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva medesima:

«Prima dell’immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all’articolo 1 deve essere munito della marcatura CE stabilita nell’articolo 10, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della direttiva, compresa la valutazione della conformità di cui all’allegato IV».

6

Il successivo articolo 10, paragrafo 1, così recita:

«La marcatura CE di conformità di cui all’allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella comunità sul materiale elettrico o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile».

7

L’allegato II della direttiva 2006/95 esclude dalla sfera di applicazione della direttiva medesima taluni materiali e taluni fenomeni elettrici specifici.

8

L’allegato III della direttiva medesima descrive la marcatura CE che deve essere apposta e gli elementi costitutivi della dichiarazione di conformità CE.

9

Il successivo allegato IV indica i requisiti relativi alle modalità di controllo interno della fabbricazione di materiali elettrici.

Il regolamento (CE) n. 765/2008

10

A termini dell’articolo 30, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218, pag. 30):

«(…)

«3.   Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa [dell’Unione] di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione.

4.   La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa [dell’Unione] di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione».

Gli orientamenti relativi all’applicazione della direttiva 2006/95

11

Nell’agosto del 2007 la Commissione ha redatto gli orientamenti relativi all’applicazione della direttiva 2006/95 (in prosieguo: gli «orientamenti»).

12

La nota a piè di pagina 8 di detti orientamenti così recita:

«La nozione di “materiale elettrico” non è definita nella direttiva e deve essere quindi intesa nel senso riconosciutole a livello internazionale. Nel dizionario internazionale dell’elettronica della Commissione elettronica internazionale (CEI), la nozione di materiale elettrico è così definita: “prodotto impiegato al fine di produrre, trasformare, trasmettere, distribuire o utilizzare energia elettrica quali macchine, trasformatori, interruttori ed altri apparecchi di comando, apparecchi di misura, dispositivi di sicurezza, cavi, materiale elettrico di consumo”».

13

Il punto 9 degli orientamenti prevede che i componenti di base di un materiale elettrico sono ricompresi nella sfera di applicazione della direttiva 2006/95 laddove la loro sicurezza possa essere valutata ai sensi della direttiva stesa prima che essi siano integrati nel materiale elettrico, sempreché ricadano nella categoria di «materiale elettrico» ai sensi della direttiva de qua.

14

Il punto medesimo precisa che la sicurezza di determinati tipi di taluni componenti elettrici concepiti per essere incorporati quali componenti di base in altri apparecchi elettrici dipende, in ampia misura, dalle modalità con cui tali componenti sono integrati nel prodotto finito. Ai sensi della nota a piè di pagina 13 degli orientamenti, ricadono in tale categoria i componenti elettrici, segnatamente, i componenti attivi quali i circuiti integrati, i transistor, i diodi, i raddrizzatori, i triacs, i GTO, gli IGBT e i semiconduttori ottici, gli elementi passivi quali i condensatori, le bobine di induzione, le resistenze e i filtri, nonché i componenti elettromeccanici quali gli elementi di connessione, i dispositivi meccanici di sicurezza integrati negli apparecchi, i relais con connessioni per circuiti stampati e i microcommutatori.

Controversia principale e questione pregiudiziale

15

La ILME GmbH commercializza in Germania connettori multipolari fabbricati in Italia dalla ILME SpA.

16

I componenti dei connettori sono scelti dal cliente in funzione delle proprie esigenze. I singoli componenti, una volta forniti, vengono assemblati dal cliente stesso.

17

Le custodie dei connettori recano la marcatura CE, come previsto dall’allegato III della direttiva 2006/95. La dichiarazione CE di conformità relativa a tale marcatura riguarda, tuttavia, non i connettori contenuti nelle custodie, bensì le custodie medesime.

18

A parere della Zentrale, l’apposizione della marcatura CE non è giustificata, considerato che essa riguarda esclusivamente le custodie e non offre, per contro, alcuna garanzia quanto alla sicurezza dei connettori assemblati. Tale marcatura potrebbe indurre il consumatore in errore e, conseguentemente, nelle circostanze della controversia principale, potrebbe costituire violazione delle norme nazionali che vietano la concorrenza sleale.

19

Atteso che qualsiasi materiale elettrico deve recare la marcatura CE in virtù della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 2006/95, sorge la questione se le custodie oggetto del procedimento principale ricadano in tale materiale.

20

Il Landgericht Köln (tribunale regionale di Colonia), adito dalla Zentrale con domanda inibitoria, ritenendo che la soluzione della controversia principale dipenda dall’interpretazione di detta direttiva, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 1, 8 e 10, e gli allegati [da II a IV] della direttiva [2006/95] debbano essere interpretati nel senso che le custodie quali componenti per connettori multipolari per usi industriali non devono essere munite di marcatura CE».

Sulla questione pregiudiziale

21

Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio, chiede, sostanzialmente, se l’articolo 1 della direttiva 2006/95 debba essere interpretato nel senso che custodie di connettori multipolari ad uso industriale, come quelle oggetto del procedimento principale, ricadano nella nozione di «materiale elettrico», ai sensi di detta disposizione, e debbano conseguentemente recare la marcatura CE.

22

In limine, si deve ricordare che la marcatura CE può essere apposta unicamente su prodotti per i quali la sua apposizione sia specificamente prevista dalla normativa pertinente nell’Unione in materia di armonizzazione, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto. Infatti, diversamente ragionando sorgerebbe un rischio di confusione quanto al significato di tale marcatura (sentenza del 21 ottobre 2010, Latchways e Eurosafe Solutions, C-185/08, Racc. pag. I-9989, punto 63).

23

A tal riguardo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2006/95, il materiale elettrico deve essere munito di marcatura CE.

24

Tuttavia, si deve necessariamente rilevare che la nozione di «materiale elettrico» non è definita nella direttiva. Da un lato, l’articolo 1 della medesima indica i limiti di tensione nei quali il materiale è destinato ad essere impiegato. Dall’altro, all’allegato II della direttiva stessa sono elencati i tipi di materiale elettrico ed i fenomeni specifici esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 2006/95.

25

Nella nota a piè di pagina 8 degli orientamenti, la Commissione deduce da tale mancata definizione che la nozione di «materiale elettrico» deve essere compresa nel senso riconosciutogli a livello internazionale.

26

In tale nota, si fa riferimento, in particolare, alla definizione contenuta nel dizionario internazionale dell’elettrotecnica della CEI, secondo cui un materiale elettrico è un «prodotto impiegato al fine di produrre, di trasformare, di trasmettere, di distribuire o di utilizzare energia elettrica».

27

Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che le custodie oggetto del procedimento principale sono componenti di connettori multipolari ad uso industriale, in quanto ne costituiscono il guscio esterno. A tal riguardo, tali custodie assolvono una funzione principale, vale a dire assicurare l’isolamento fisico ed elettrico dei singoli cavi, tra di essi nonché con l’esterno, per mezzo di una presa a terra.

28

Alla luce di tali caratteristiche, si deve ritenere che le custodie oggetto del procedimento principale sono ricomprese nella nozione di «materiale elettrico», ai sensi della direttiva 2006/95, considerato che, lungi dal possedere solamente una funzione estetica e di protezione del loro contenuto, garantiscono il contatto, in condizioni di sicurezza, degli elementi elettrici e contribuiscono in tal modo, alla trasmissione dell’energia elettrica.

29

Pertanto, tali custodie, se sono conformi alle norme di sicurezza previste dalla direttiva, devono recare la marcatura CE.

30

Tuttavia, il giudice del rinvio qualifica le custodie come componenti di apparecchi elettrici costituiti da connettori multipolari ad uso industriale.

31

La Zentrale ritiene che, trattandosi di componenti, la conformità delle custodie in questione ai requisiti in materia di sicurezza non possa essere verificata prima dell’assemblaggio completo dei connettori multipolari.

32

A tal riguardo, si deve rilevare che, a norma dell’articolo 30, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 765/2008, con l’apposizione della marcatura CE, unica marcatura che attesta la conformità del prodotto con i requisiti applicabili stabiliti dalla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione, il fabbricante del prodotto stesso dichiara di assumere la responsabilità della conformità del prodotto con tali requisiti.

33

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/95 ricorda, sostanzialmente, che può essere immesso sul mercato solamente il materiale elettrico che non pregiudichi la sicurezza delle persone e dei beni.

34

In tal senso, la marcatura CE non può essere apposta su un componente che costituisca un materiale elettrico la cui sicurezza dipenda essenzialmente dal modo con cui sia incorporato in un apparecchio elettrico finale. Infatti, in una situazione di tal genere, da un lato, considerato che la qualità di tale componente non consentirebbe di valutare anticipatamente la sicurezza dell’apparecchio elettrico in cui sia stato incorporato, l’apposizione della marcatura CE sul componente medesimo potrebbe indurre in errore l’utilizzatore dell’apparecchio. Dall’altro, l’incorporazione potrebbe determinare l’alterazione della conformità precedentemente rilevata del componente stesso ai requisiti di sicurezza nonché quella dell’apparecchio elettrico in cui il componente in questione sia stato incorporato.

35

A tal riguardo, in primo luogo, si deve sottolineare che, laddove il materiale elettrico quale componente da incorporare in un apparecchi elettrico presenti caratteristiche proprie tali da costituire oggetto di controllo in considerazione dei requisiti in materia di sicurezza dovrà ritenersi giustificata l’apposizione della marcatura CE.

36

Nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce, segnatamente, del fatto che le custodie oggetto del procedimento principale consentono di isolare i cavi l’uno dall’altro nonché i connettori dall’esterno grazie ad un meccanismo di messa a terra, tali custodie possano costituire oggetto di un esame effettivo, singolarmente considerate e indipendentemente dalla loro incorporazione in un altro materiale elettrico, tenuto conto dei requisiti in materia di sicurezza.

37

Inoltre, per quanto attiene al rischio di indurre gli utilizzatori in errore, ciò che la marcatura di tali custodie rischia di determinare, dalla decisione di rinvio emerge che i connettori oggetto del procedimento principale vengono forniti in pezzi singoli, ragion per cui spetta all’utente stesso provvedere al loro assemblaggio. Pertanto, la marcatura di una custodia non può essere intesa come riferita al complesso dei connettori.

38

In secondo luogo si deve rammentare che, a norma dell’articolo 2 della direttiva 2006/95, la conformità di un materiale elettrico ai requisiti di sicurezza viene valutata in considerazione di condizioni di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla destinazione del materiale medesimo.

39

Dal momento che, da un lato, le custodie oggetto del procedimento principale sono conformi ai requisiti in materia di sicurezza con riguardo ai quali sono state verificate e, dall’altro, la loro incorporazione non difettosa e conforme alla loro destinazione nei connettori multipolari non può determinare un’alterazione della loro conformità a detti requisiti, il loro impiego come componenti di un apparecchio elettrico non può produrre l’effetto di rimettere in discussione la loro qualificazione come «materiale elettrico».

40

Da tutte le suesposte considerazioni emerge che occorre rispondere alla questione esposta dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 1 della direttiva 2006/95 deve essere interpretato nel senso che custodie di connettori multipolari ad uso industriale, come quelle oggetto del procedimento principale, ricadono nella nozione di «materiale elettrico», ai sensi di detta disposizione, e devono, conseguentemente, essere munite della marcatura CE, sempreché la loro incorporazione non difettosa e conforme alla loro destinazione non sia, in alcun caso, tale da alterarne la conformità ai requisiti in materia di sicurezza con riguardo ai quali esse sono state controllate.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1 della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, deve essere interpretato nel senso che custodie di connettori multipolari ad uso industriale, come quelle oggetto del procedimento principale, ricadono nella nozione di «materiale elettrico», ai sensi di detta disposizione, e devono, conseguentemente, essere munite della marcatura CE, sempreché la loro incorporazione non difettosa e conforme alla loro destinazione non sia, in alcun caso, tale da alterarne la conformità ai requisiti in materia di sicurezza con riguardo ai quali esse sono state controllate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.