SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

2 ottobre 2014 ( *1 )

«Impugnazione — Diritto al contraddittorio — Diritto al giudice naturale — Accesso ai documenti delle istituzioni — Diniego parziale di accesso ai documenti di cui trattasi opposto al ricorrente — Decisione iniziale di diniego — Formazione di una decisione implicita di diniego — Sostituzione di una decisione implicita di diniego con decisioni esplicite — Interesse ad agire dopo l’adozione delle decisioni esplicite di diniego — Eccezioni all’accesso ai documenti — Salvaguardia dell’interesse ad una buona amministrazione — Protezione dei dati personali e degli interessi commerciali»

Nella causa C‑127/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 marzo 2013,

Guido Strack, residente in Colonia (Germania), rappresentato da H. Tettenborn, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da B. Conte e P. Costa de Oliveira, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça G. Arestis, J.‑C. Bonichot (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il sig. Strack chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Strack/Commissione (T‑392/07, EU:T:2013:8; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), in quanto, con tale sentenza, quest’ultimo non ha accolto in toto le sue conclusioni dirette all’annullamento di varie decisioni della Commissione relative alle sue domande di accesso a diversi documenti in base al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

2

La Commissione europea ha proposto un’impugnazione incidentale volta all’annullamento parziale della sentenza impugnata in quanto, in tale sentenza, il Tribunale ha statuito, da un lato, che alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001 si sono formate decisioni implicite di diniego di accesso ai documenti, le quali possono essere oggetto di un ricorso di annullamento, e, dall’altro, che la Commissione ha violato il diritto del ricorrente di accedere all’estratto del registro che la Commissione avrebbe dovuto costituire a norma dell’articolo 11 del suddetto regolamento, e che avrebbe dovuto contenere un elenco delle decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso adottate entro il 1o gennaio 2005 (in prosieguo: l’«estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti»).

Fatti

3

Con messaggio di posta elettronica del 20 giugno 2007, il ricorrente ha sottoposto alla Commissione una domanda iniziale di accesso a taluni documenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 riguardante tre gruppi di documenti.

4

Il ricorrente ha chiesto, in primo luogo, l’accesso a tutti i documenti relativi all’insieme delle domande confermative di accesso a documenti che erano state respinte in tutto o in parte dalla Commissione a partire dal 1o gennaio 2005 (in prosieguo: i «documenti relativi alle domande confermative respinte»).

5

In secondo luogo, egli ha chiesto l’accesso all’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti.

6

In terzo luogo, egli ha chiesto l’accesso a tutti i documenti connessi alla causa che ha dato luogo alla sentenza Sequeira Wandschneider/Commissione (T‑110/04, EU:T:2007:78; in prosieguo: i «documenti connessi alla causa T‑110/04»).

7

Tale domanda iniziale di accesso ai documenti di cui trattasi, registrata dalla Commissione il 3 luglio 2007, è stata oggetto di uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e il ricorrente. In tale contesto, con lettera del 24 luglio 2007, la Commissione ha informato il ricorrente che l’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti non esisteva.

8

Alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001 per il trattamento delle domande iniziali di accesso a documenti e in seguito all’adozione, da parte della Commissione, il 13 agosto 2007, di una decisione di diniego riguardante l’accesso ai documenti connessi alla causa T‑110/04, il 15 agosto 2007, il ricorrente ha presentato una «domanda di conferma» di accesso conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento in parola.

9

La suddetta domanda è stata oggetto di varie decisioni di concessione di accesso parziale ai documenti richiesti, adottate dopo la scadenza dei termini previsti dall’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001 e dopo la presentazione del ricorso da cui trae origine la sentenza impugnata, ossia il 23 ottobre 2007, il28 novembre 2007, il 15 febbraio 2008 e il 9 aprile 2008. Con tali decisioni, il ricorrente ha ottenuto l’accesso a un ampio numero di documenti il cui contenuto è stato parzialmente occultato al fine di tutelare dati personali o interessi commerciali.

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

10

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 2007, il ricorrente ha chiesto l’annullamento delle decisioni implicite ed esplicite di diniego di accesso ai documenti oggetto delle sue domande, iniziale e confermativa, di accesso ai documenti di cui trattasi. In seguito all’adozione da parte della Commissione, dopo la presentazione del ricorso, di varie decisioni esplicite recanti diniego parziale di accesso ai documenti richiesti, il ricorrente ha esteso il suo ricorso a tali decisioni.

11

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, in mancanza di qualsiasi decisione di conferma adottata dalla Commissione conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 entro i termini previsti da tale disposizione, si erano formate decisioni implicite di diniego, impugnabili con ricorso di annullamento. Esso ha nondimeno respinto il ricorso nei limiti in cui era diretto contro tali decisioni implicite con la motivazione che il ricorrente non aveva più interesse ad agire a partire dall’adozione, da parte della Commissione, delle decisioni esplicite di diniego parziale, le quali avrebbero sostituito le decisioni implicite.

12

Tuttavia, siccome il ricorso era ricevibile al momento della sua presentazione, il Tribunale ha autorizzato la sua estensione alle decisioni esplicite.

13

Per quanto riguarda le conclusioni del ricorso dirette contro la lettera della Commissione del 24 luglio 2007 che informava il ricorrente che l’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti non esisteva, il Tribunale ha parimenti concluso per la loro ricevibilità.

14

Nel merito, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 24 luglio 2007 che nega l’accesso all’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti e quella del 23 ottobre 2007 relativa ai documenti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nei limiti in cui essa riguarda i dati delle persone giuridiche, nonché le decisioni del 28 novembre 2007 e del 15 febbraio 2008 relative ai documenti della Commissione, eccetto i documenti dell’OLAF e quelli connessi alla causa T‑110/04.

15

Inoltre, sono state oggetto di un annullamento parziale la decisione del 28 novembre 2007, nella parte in cui riguarda i documenti connessi alla causa T‑110/04, e la decisione del 9 aprile 2008.

16

Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto e ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché due terzi delle spese del ricorrente.

Conclusioni delle parti

17

Il sig. Strack chiede alla Corte:

di annullare la sentenza impugnata, nei limiti in cui le sue conclusioni non sono state accolte o lo sono state solo parzialmente;

di accogliere le sue conclusioni formulate nel ricorso di primo grado,

di respingere integralmente l’impugnazione incidentale;

di condannare la Commissione all’insieme delle spese, e,

in subordine, di annullare altresì la decisione con cui il presidente del Tribunale ha assegnato la causa T‑392/07 alla Quarta Sezione del Tribunale.

18

La Commissione chiede alla Corte:

di respingere integralmente l’impugnazione;

di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato ricevibile il ricorso diretto contro presunte decisioni implicite di diniego di accesso ai documenti relativi alle domande confermative respinte;

di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la decisione della Commissione del 24 luglio 2007 che informava il ricorrente che l’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti non esiste, e

di condannare il ricorrente all’insieme delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale ed alla Corte.

Sull’impugnazione incidentale

19

Nell’ambito della sua impugnazione incidentale, la Commissione deduce due motivi, il primo dei quali riguarda la ricevibilità del ricorso iniziale. Di conseguenza, nel caso di specie, occorre analizzare preliminarmente tali motivi.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

20

Il primo motivo verte sull’irricevibilità del ricorso volto all’annullamento delle decisioni implicite di diniego che si sarebbero formate conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 alla scadenza dei termini previsti da tale articolo.

21

La Commissione fa valere che nessuna decisione implicita di diniego ha potuto formarsi alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001, in quanto, da un lato, il ricorrente ha rifiutato di giungere ad una soluzione equa a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento e, dall’altro, la Commissione non era tenuta a rispettare i termini previsti dal suddetto regolamento, poiché la domanda di accesso ai documenti di cui trattasi riguardava un numero manifestamente sproporzionato di documenti, e ciò nell’interesse ad una buona amministrazione.

22

La Commissione fa anche valere che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione in quanto, al punto 45 di tale sentenza, il Tribunale si è basato su un’erronea interpretazione della propria giurisprudenza. Inoltre, la motivazione della suddetta sentenza sarebbe contraddittoria ai punti 49 e 144.

23

Il ricorrente chiede il rigetto del primo motivo della Commissione.

Giudizio della Corte

24

Va rilevato che dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 risulta che, da un lato, la mancanza di risposta, da parte dell’istituzione interessata, a una domanda confermativa di accesso entro il termine previsto equivale ad una decisione di diniego di accesso. Dall’altro, tale decisione implicita costituisce il dies a quo del termine entro il quale l’interessato può presentare un ricorso di annullamento avverso tale decisione. Le parti non possono disporre di siffatti termini, istituiti nell’interesse generale.

25

A tal riguardo va ricordato che il regolamento n. 1049/2001 non prevede la possibilità di derogare ai termini previsti ai suoi articoli 7 e 8 e che tali termini sono determinanti per lo svolgimento del procedimento di accesso ai documenti delle istituzioni interessate, avente lo scopo di consentire un trattamento rapido e facile delle domande di accesso a tali documenti (v., in tal senso, sentenza Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 53).

26

In caso di domanda riguardante un documento molto lungo o un numero molto elevato di documenti, viene autorizzata in via eccezionale solo una proroga di quindici giorni feriali del termine previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento in parola. Se è vero che, in una tale ipotesi, l’articolo 6, paragrafo 3, del suddetto regolamento consente all’istituzione interessata di cercare una soluzione equa con il richiedente l’accesso a documenti da essa detenuti, tale soluzione può riguardare solo il contenuto o il numero di documenti richiesti.

27

Tale constatazione non può essere inficiata dall’argomento della Commissione relativo alla possibilità per le istituzioni di conciliare gli interessi dei richiedenti l’accesso ai documenti da esse detenuti con l’interesse ad una buona amministrazione. È vero che dal punto 30 della sentenza Consiglio/Hautala (C‑353/99 P, EU:C:2001:661) si evince che, in base al principio di proporzionalità, le istituzioni possono, in casi specifici in cui il volume dei documenti ai quali è richiesto l’accesso o quello dei passaggi da censurare comporterebbe un onere amministrativo spropositato, ponderare, da un lato, l’interesse del richiedente l’accesso e, dall’altro, il carico di lavoro che deriverebbe dal trattamento della domanda di accesso al fine di salvaguardare l’interesse a una buona amministrazione.

28

Pertanto, in circostanze eccezionali, un’istituzione potrebbe negare l’accesso a taluni documenti con la motivazione che il carico di lavoro inerente alla loro divulgazione sarebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di accesso a tali documenti. Tuttavia, l’invocazione del principio di proporzionalità non può consentire di modificare i termini previsti dal regolamento n. 1049/2001 senza creare una situazione di incertezza del diritto.

29

Per quanto riguarda la censura relativa alla motivazione della sentenza impugnata, va rilevato che il fatto che il Tribunale sia pervenuto, nel merito, ad una conclusione diversa da quella della Commissione di per sé non può viziare la sentenza impugnata con un difetto di motivazione (sentenza Gogos/Commissione, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 35).

30

Inoltre, l’asserita contraddizione tra i punti 49 e 144 della sentenza impugnata poggia su una lettura erronea dei medesimi in quanto, alla luce delle considerazioni svolte ai punti da 24 a 28 della presente sentenza, la volontà del ricorrente di rimanere nell’ambito dei termini previsti dal regolamento n. 1049/2001 non può in alcun caso significare che la Commissione non aveva la possibilità di giungere ad una soluzione equa.

31

Ne consegue che occorre respingere il primo motivo dell’impugnazione incidentale della Commissione.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

32

Con il suo secondo motivo, la Commissione addebita al Tribunale di avere statuito che essa aveva violato il diritto del ricorrente di accedere all’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti.

33

La Commissione fa valere che il Tribunale ha erroneamente constatato che la sua lettera del 24 luglio 2007, la quale informava il ricorrente dell’inesistenza di un siffatto estratto, costituiva un diniego di accesso a tale documento. A tale riguardo essa sostiene che, da un lato, è impossibile trasmettere l’estratto di un registro che, nonostante l’obbligo previsto dall’articolo 11 del regolamento n. 1049/2001, non esiste e, dall’altro, che tale regolamento si applica solamente ai documenti esistenti. In nessun caso una domanda di accesso può creare l’obbligo di predisporre un documento inesistente.

34

La Commissione fa anche valere che il Tribunale ha statuito ultra petita, da una parte, procedendo all’annullamento di una decisione esplicita di diniego quando invece il ricorrente aveva chiesto l’annullamento di una decisione implicita di diniego e, dall’altra, quando si è pronunciato sulla portata dell’obbligo della Commissione derivante dall’articolo 11 del regolamento n. 1049/2001.

35

Il ricorrente chiede il rigetto del secondo motivo della Commissione con la motivazione che quest’ultimo è basato sulle violazioni del regolamento n. 1049/2001 da parte della medesima e, segnatamente, del suo articolo 11. Inoltre, egli deduce che la Commissione avrebbe dovuto fornire maggiori elementi probatori per avvalorare la sua affermazione secondo cui l’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti non è stato predisposto. Infine, in caso di inesistenza di tale registro, la Commissione avrebbe dovuto o creare quest’ultimo o fornire i documenti stessi da registrare, il che deriverebbe dal suo obbligo di assistenza.

Giudizio della Corte

36

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che il procedimento di accesso ai documenti delle istituzioni si svolge in due tempi e che la risposta a una domanda iniziale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 costituisce solamente una prima presa di posizione, in via di principio non impugnabile (v. ordinanza Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑208/11 P, EU:C:2012:76, punti 30 e 31). Tuttavia, in via eccezionale, qualora un’istituzione prenda posizione in modo definitivo su una siffatta risposta, quest’ultima può essere oggetto di un ricorso di annullamento (v. sentenza Internationaler Hilfsfonds/Commissione, EU:C:2010:40, punto 62).

37

Dalla sentenza impugnata emerge che il ricorrente ha chiesto l’accesso a una parte del registro la cui costituzione è prevista dal regolamento n. 1049/2001 e che tale accesso gli è stato negato con la motivazione che un siffatto registro non era stato creato.

38

A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 riguarda solamente i documenti esistenti e di cui l’istituzione interessata è in possesso.

39

Tuttavia, in forza dell’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1049/2001, che costituisce l’espressione specifica del principio di tutela giurisdizionale, qualsiasi diniego di accesso a documenti richiesti all’amministrazione può essere contestato in giudizio. Ciò vale indipendentemente dal motivo dedotto per negare tale accesso.

40

Pertanto, non influisce sul diritto di ricorso degli interessati il fatto che si sostenga che l’accesso a un documento deve essere negato per una delle ragioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 o che si sostenga che il documento richiesto non esiste. Qualsiasi soluzione diversa renderebbe impossibile il controllo che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla fondatezza di una decisione di diniego di accesso ai documenti delle istituzioni, poiché sarebbe sufficiente che l’istituzione interessata affermi che un documento non esiste per sottrarsi a qualsiasi controllo giurisdizionale.

41

Di conseguenza, è giocoforza constatare che l’inesistenza di un documento con riferimento al quale si chiede l’accesso, o la circostanza che l’istituzione interessata non ne sia in possesso, non comportano l’inapplicabilità del regolamento n. 1049/2001.

42

Spetta invece all’istituzione di cui trattasi rispondere al richiedente e giustificare eventualmente dinanzi al giudice il suo diniego di accesso a tale titolo (v., per analogia, sentenza Heylens e a., 222/86, EU:C:1987:442, punto 15).

43

Nondimeno, nella specie, risulta chiaramente dalle spiegazioni fornite dalla Commissione dinanzi al Tribunale, nonché dagli atti del fascicolo che gli è stato sottoposto, che il registro di cui trattasi non è stato costituito. Ne consegue che la Commissione non poteva dare seguito alla richiesta del ricorrente volta ad ottenere l’accesso all’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti.

44

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, il regolamento n. 1049/2001 non crea un collegamento diretto tra l’obbligo derivante dal suo articolo 11 e il diritto di accesso ai documenti previsto dal suo articolo 2, paragrafo 1. Non è quindi possibile imporre l’adempimento dell’obbligo di registrazione mediante una domanda di accesso a documenti.

45

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre constatare che, annullando la decisione esplicita di diniego di accesso a un estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti, datata 24 luglio 2007, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

46

Infatti, né l’articolo 11 del regolamento n. 1049/2001 né l’obbligo di assistenza previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento possono obbligare un’istituzione a creare un documento che le è stato richiesto, ma che non esiste.

47

In considerazione di quanto precede, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, in tale sentenza, il Tribunale ha statuito che la Commissione aveva l’obbligo di predisporre un documento inesistente e ha conseguentemente annullato la decisione della Commissione del 24 luglio 2007, che nega l’accesso all’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti.

Sull’impugnazione principale

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

48

Con il suo primo motivo, vertente sull’incompetenza del collegio giudicante, il ricorrente fa valere che, avendo riattribuito l’esame del suo ricorso a una sezione diversa da quella inizialmente prevista, il Tribunale ha violato il principio del diritto al giudice naturale, i diritti garantiti dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché varie disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, il ricorrente adduce un argomento vertente sulla violazione del suo diritto di essere sentito prima che venisse riattribuito l’esame del suo ricorso.

49

La Commissione ritiene che si debba respingere tale motivo.

Giudizio della Corte

50

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha correttamente applicato il suo regolamento di procedura. A tal riguardo va rilevato che, a norma dell’articolo 12 del suo regolamento di procedura, il Tribunale fissa i criteri secondo cui le cause sono ripartite tra le sezioni e tale decisione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La decisione che definisce i criteri di attribuzione delle cause alle sezioni, in vigore alla data di presentazione del ricorso (GU 2007, C 269, pag. 42), e quella in vigore al momento della sua riassegnazione (GU 2011, C 232, pag. 2) sono redatte negli stessi termini. Ne consegue che il presidente del Tribunale può derogare alle modalità di ripartizione delle cause secondo turni previste dalle suddette decisioni «per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro».

51

Poiché l’attuazione di tale deroga non è limitata al momento della presentazione del ricorso, nulla osta alla riassegnazione di una causa in un altro momento.

52

Tale interpretazione si impone a fortiori in quanto la riassegnazione di una causa, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, al fine di assicurare una ripartizione equilibrata del carico di lavoro, persegue l’obiettivo di trattare le cause entro un termine ragionevole, conformemente all’articolo 47, secondo comma, della Carta.

53

Peraltro, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente vertente su una violazione del suo diritto di essere sentito prima della riassegnazione del suo ricorso, va constatato che quest’ultimo è, anch’esso, privo di fondamento. Infatti, al pari dell’assegnazione iniziale di una causa, la sua riassegnazione a un collegio giudicante diverso da quello inizialmente previsto non conferisce alle parti il diritto di pronunciarsi preliminarmente su tale provvedimento di amministrazione della giustizia.

54

D’altronde va rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente non ha affatto messo in dubbio l’imparzialità del collegio giudicante investito del suo ricorso di annullamento.

55

Pertanto, occorre respingere il primo motivo.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

56

Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è inficiata da vari vizi di procedura.

57

In primo luogo, il ricorrente, da un lato, addebita al Tribunale di aver respinto la sua richiesta di procedimento accelerato e, dall’altro, fa valere che la durata del procedimento era irragionevole e che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto o concedergli un risarcimento o trasferire tale richiesta all’organo giurisdizionale competente.

58

In secondo luogo, il ricorrente fa valere che il suo diritto di essere sentito è stato violato dal Tribunale. Quest’ultimo non avrebbe tenuto conto né di due sue memorie supplementari né della sua richiesta di rettifica della relazione d’udienza. Inoltre, in udienza il suo tempo di parola sarebbe stato limitato a 30 minuti e il Tribunale avrebbe ammesso un argomento nuovo della Commissione in merito al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), senza dargli modo di replicare per iscritto. Infine, il ricorrente sostiene che il Tribunale non gli ha dato modo di esprimersi debitamente sui documenti forniti dall’OLAF in forza della decisione del 23 ottobre 2007.

59

In terzo luogo, egli fa valere che il Tribunale non ha esaminato ogni documento che la Commissione gli aveva fornito al fine di determinare se le cancellazioni dei dati effettuate dalla medesima a norma dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 fossero giustificate.

60

In quarto luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale non ha accertato sufficientemente che la Commissione gli avesse effettivamente trasmesso tutti i documenti relativi alle domande confermative respinte.

61

La Commissione chiede il rigetto del secondo motivo in quanto irricevibile o manifestamente infondato.

Giudizio della Corte

62

Va rilevato che, in mancanza di qualsiasi indizio secondo il quale la durata del procedimento dinanzi al Tribunale avrebbe avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, l’asserita inosservanza di una durata ragionevole del procedimento non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata (sentenza Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 73).

63

Nella specie, il ricorrente non sostiene che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale avrebbe avuto una qualsiasi incidenza sulla soluzione della controversia. Pertanto, né il rifiuto del Tribunale di statuire secondo un procedimento accelerato né l’asserita eccessiva durata del procedimento possono comportare l’annullamento della sentenza impugnata.

64

Deve essere parimenti respinto l’argomento vertente sull’illegittimità del rigetto della domanda risarcitoria, che il ricorrente ha basato sugli stessi motivi relativi alla durata del procedimento. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che spetta al Tribunale, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, pronunciarsi su tali domande risarcitorie, statuendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata (sentenza Groupe Gascogne/Commissione, EU:C:2013:770, punto 90).

65

Ne consegue che il Tribunale ha a buon diritto respinto come irricevibile la domanda risarcitoria basata sulla durata del procedimento statuendo, al punto 93 della sentenza impugnata, che essa avrebbe dovuto essere presentata mediante un ricorso autonomo.

66

Devono essere altresì respinti gli argomenti vertenti sul rigetto delle due memorie supplementari e sul rifiuto del Tribunale di estendere il tempo di parola del ricorrente all’udienza oltre i 30 minuti, poiché dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza che il ricorrente ha avuto occasione di esprimersi a sufficienza sui motivi di annullamento da esso dedotti nell’ambito del suo ricorso.

67

Quanto ai documenti dell’OLAF, dalla sentenza impugnata emerge che la decisione del 23 ottobre 2007 ha concesso al ricorrente un accesso parziale a tali documenti. Il ricorrente ha tuttavia indicato di avere ricevuto tutti i documenti interessati da tale decisione di accesso solo dopo il deposito della sua memoria di replica e che, pertanto, non ha avuto occasione di esprimersi sul loro contenuto durante la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale.

68

Dagli atti del fascicolo risulta tuttavia che il ricorrente ha ricevuto i documenti di cui trattasi con sufficiente anticipo rispetto all’udienza, ossia al più tardi nell’ottobre 2008, per consentirgli di esaminarli e di prendere posizione a loro riguardo (v., in tal senso, sentenza Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, EU:C:2003:531, punto 21).

69

L’argomento del ricorrente, vertente sulla presa in considerazione, da parte del Tribunale, di un argomento relativo al regolamento n. 45/2001, che la Commissione avrebbe addotto per la prima volta in udienza, deve essere anch’esso respinto.

70

Infatti, dalla giurisprudenza della Corte si evince che, qualora una domanda fondata sul regolamento n. 1049/2001 sia volta ad ottenere l’accesso a documenti che comprendono dati personali, diventano integralmente applicabili le disposizioni del regolamento n. 45/2001 (sentenza Commissione/Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, punto 63).

71

Ne consegue che l’argomento della Commissione fondato sul regolamento n. 45/2001 al fine di giustificare l’applicazione dell’eccezione relativa alla protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, costituisce l’ampliamento di un motivo contenuto già implicitamente nelle decisioni con cui la Commissione ha concesso l’accesso a un determinato numero di documenti il cui contenuto è stato parzialmente occultato al fine di proteggere dati personali, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 123 delle sue conclusioni, e che, pertanto, il Tribunale ne ha tenuto conto a buon diritto.

72

Inoltre, il ricorrente fa valere che il Tribunale aveva l’obbligo di esaminare ogni documento oggetto di un diniego di accesso totale o parziale, cosa che non avrebbe fatto.

73

A tal riguardo va rilevato che il Tribunale è tenuto ad ordinare la produzione di un siffatto documento e ad esaminarlo solo se viene contestato che le informazioni cui si riferisce il diniego di accesso rientrino nell’ambito di applicazione delle eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 (sentenza Jurašinović/Consiglio, C‑576/12 P, EU:C:2013:777, punti 27 e 29).

74

Pertanto, poiché il ricorrente ha contestato la fondatezza della motivazione delle decisioni con cui la Commissione ha concesso l’accesso a un determinato numero di documenti il cui contenuto è stato parzialmente occultato al fine di proteggere dati personali, senza far valere che le eccezioni di cui al suddetto articolo 4 non erano applicabili ai documenti di cui trattasi, il Tribunale non era tenuto a procedere all’esame di tali documenti (v., in tal senso, sentenza Jurašinović/Consiglio, EU:C:2013:777, punti da 28 a 30).

75

Tuttavia, il ricorrente imputa inoltre al Tribunale di non avere verificato se le cancellazioni dei dati effettuate dalla Commissione fossero effettivamente circoscritte alle informazioni rientranti nell’ambito di applicazione delle eccezioni da essa invocate.

76

Nella specie, contrariamente alle cause che hanno dato luogo alle sentenza IFAW Internationaler Tierschutz‑Fonds/Commissione (C‑135/11 P, EU:C:2012:376) e Jurašinović/Consiglio (EU:C:2013:777), il ricorrente è in possesso dei documenti da esso richiesti. Pertanto, egli aveva la possibilità di rilevare l’esistenza di indizi tali da suscitare ragionevoli dubbi in merito al fatto che le cancellazioni effettuate dalla Commissione riguardassero informazioni coperte da una delle eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001.

77

A tal riguardo, va ricordato che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il carattere probatorio o meno dei documenti processuali rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti (sentenza E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 115).

78

Pertanto, alla luce della presunzione di validità inerente agli atti dell’Unione, in mancanza di qualsiasi indicazione da parte del ricorrente che consenta di nutrire ragionevoli dubbi in merito al fatto che le cancellazioni effettuate dalla Commissione riguardassero informazioni coperte da una delle eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, il Tribunale non era tenuto né ad ordinare la produzione integrale dei documenti di cui trattasi né ad esaminarli.

79

Infine, per quanto riguarda l’argomento relativo alla trasmissione incompleta dei documenti relativi alle domande confermative respinte, va ricordato che il Tribunale è l’unico competente a constatare e valutare i fatti rilevanti nonché ad esaminare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti (sentenza Rousse Industry/Commissione, C‑271/13 P, EU:C:2014:175, punto 81). Un siffatto snaturamento esiste segnatamente qualora il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova.

80

Nella specie, il ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale che, alla luce delle statistiche della Commissione stessa, quest’ultima aveva fornito soltanto una parte delle decisioni di diniego di accesso ai documenti di cui trattasi. La Commissione ha replicato facendo valere che tale differenza risultava dal fatto che, da un lato, una decisione di diniego di accesso a documenti poteva raggruppare varie domande di accesso a siffatti documenti e, dall’altro, che alcune domande di accesso erano pendenti alla fine dell’anno.

81

Dagli atti del fascicolo sottopostogli non emerge che il Tribunale abbia in nessun modo snaturato la sua valutazione dell’insieme delle circostanze.

82

Sulla scorta di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo in toto.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

83

Con il suo terzo motivo, il ricorrente adduce vari argomenti relativi ad errori di diritto riguardanti la valutazione di tutte le decisioni implicite ed esplicite della Commissione.

84

Il ricorrente fa anzitutto valere che il Tribunale avrebbe dovuto statuire sulla legittimità delle decisioni implicite di diniego di accesso ai documenti di cui trattasi. Sul punto, egli sostiene di aver avuto un interesse ad agire contro di esse anche dopo l’adozione delle decisioni esplicite.

85

Il ricorrente sostiene poi che il Tribunale ha statuito erroneamente che le decisioni esplicite adottate dalla Commissione avevano sostituito le decisioni implicite di diniego di accesso ai documenti di cui trattasi, formatesi conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. Da un lato, le decisioni esplicite non conterrebbero alcun riferimento alle decisioni implicite e, dall’altro, per quanto riguarda più specificamente la decisione del 23 ottobre 2007 relativa ai documenti dell’OLAF, essa sarebbe stata adottata sulla base dell’articolo 7 anziché dell’articolo 8 del suddetto regolamento.

86

Infine, il ricorrente sostiene, in subordine, che le decisioni esplicite hanno abrogato solo parzialmente le decisioni implicite.

87

La Commissione conclude per il rigetto del terzo motivo in quanto irricevibile o infondato con la motivazione che le sue decisioni esplicite avrebbero sostituito la decisione implicita di diniego di accesso ai documenti di cui trattasi, sebbene l’accesso da esse concesso sia ristretto.

Giudizio della Corte

88

Come già ricordato al punto 24 della presente sentenza, in mancanza di qualsiasi decisione esplicita alla scadenza del termine di risposta alla domanda confermativa del ricorrente, si sono formate decisioni implicite di diniego di accesso ai documenti di cui trattasi, impugnabili in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

89

Tuttavia, tali decisioni sono state revocate per effetto delle decisioni adottate successivamente dalla Commissione e con cui essa ha concesso al ricorrente un accesso parziale ai documenti richiesti. Il Tribunale dunque non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando che non era più necessario statuire sul ricorso nei limiti in cui esso era diretto contro le decisioni implicite di diniego di accesso ai documenti di cui trattasi.

90

Per quanto riguarda, più specificamente, la decisione del 23 ottobre 2007, riguardante i documenti dell’OLAF, l’argomento del ricorrente secondo cui una decisione adottata in base all’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001 non può sostituire una decisione implicita, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento in parola poggia su un’erronea interpretazione di tale decisione. Invero, dalla giurisprudenza della Corte risulta che occorre tener conto della sostanza stessa di un atto per qualificare quest’ultimo e che la forma in cui un atto o una decisione sono adottati, in via di principio, è indifferente a tal riguardo (v., per analogia, sentenza NDSHT/Commissione, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punto 46).

91

Poiché la decisione del 23 ottobre 2007 relativa ai documenti dell’OLAF è stata adottata in seguito all’invio di una domanda confermativa di accesso ai documenti di cui trattasi e dopo la scadenza dei termini previsti dall’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001, è giocoforza constatare che si tratta di una decisione esplicita in risposta a una domanda confermativa. Il riferimento all’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001 è quindi irrilevante.

92

Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere il terzo motivo.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

93

Con il suo quarto motivo, il ricorrente sostiene che, nella parte in cui verte sulla portata della domanda di accesso ai documenti connessi alla causa T‑110/04, la sentenza impugnata è inficiata da uno snaturamento dei fatti e che la sua motivazione è insufficiente.

94

La Commissione chiede il rigetto di tale motivo.

Giudizio della Corte

95

Con il suo quarto motivo, il ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale ha snaturato i fatti nei punti da 151 a 154 della sentenza impugnata.

96

Tuttavia, il Tribunale ha potuto considerare, senza snaturare le conclusioni del ricorrente e con una sentenza sufficientemente motivata, che l’elenco dei documenti contenuto nella domanda iniziale di accesso ai documenti e preceduto dai termini «per essere precisi» fosse esaustivo e che il ricorrente non avesse richiesto altri documenti.

97

Per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente relativa alla mancanza degli allegati A1 e A2, occorre constatare che dagli atti del fascicolo non emerge che l’asserita mancanza di tali documenti sia stata oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale. Orbene, dalla giurisprudenza costante della Corte emerge che, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione in diritto che è stata data ai motivi e agli argomenti dibattuti dinanzi ai primi giudici.

98

Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto.

Sul quinto motivo

Argomenti delle parti

99

Con il suo quinto motivo, il ricorrente contesta la motivazione che la Commissione ha fornito nell’applicare l’eccezione relativa alla protezione dei dati e la legittimità delle cancellazioni dei dati personali effettuate dalla Commissione.

100

La Commissione ritiene che occorra respingere in toto tale motivo.

Giudizio della Corte

101

Per quanto riguarda la contestazione della sentenza impugnata in quanto il Tribunale ha concluso per la legittimità della cancellazione dei dati personali che la Commissione aveva effettuato in applicazione dell’eccezione all’accesso ai documenti prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, giova ricordare la giurisprudenza della Corte secondo cui le disposizioni del regolamento n. 45/2001, i cui articoli 8, lettera b), e 18 costituiscono disposizioni essenziali, diventano integralmente applicabili qualora una domanda fondata sul regolamento n. 1049/2001 miri ad ottenere l’accesso a documenti che comprendono dati personali (sentenza Commissione/Bavarian Lager, EU:C:2010:378, punti 63 e 64).

102

La comunicazione di siffatti dati rientra nella definizione di «trattamento», ai sensi del regolamento n. 45/2001 (sentenza Commissione/Bavarian Lager, EU:C:2010:378, punto 69).

103

Dall’articolo 5 del suddetto regolamento emerge che, per essere lecito, qualsiasi trattamento di dati personali deve necessariamente rispettare una delle condizioni previste da tale articolo.

104

Inoltre, dati personali possono essere oggetto di un trasferimento a un terzo in base al regolamento n. 1049/2001 soltanto quando tale trasferimento, da un lato, soddisfa le condizioni previste dall’articolo 8, lettere a) o b), del regolamento n. 45/2001 e, dall’altro, costituisce un trattamento lecito, conformemente ai requisiti dell’articolo 5 di questo stesso regolamento.

105

Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché ha verificato se le condizioni previste dall’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 fossero soddisfatte.

106

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si può dedurre dalla suddetta disposizione che le istituzioni interessate da una domanda di accesso a documenti da esse detenuti siano tenute a verificare d’ufficio la sussistenza dei motivi che giustificano un trasferimento dei dati personali.

107

Al contrario, incombe al richiedente l’accesso dimostrare la necessità di trasferire tali dati (v. sentenza Commissione/Bavarian Lager, EU:C:2010:378, punto 77).

108

Va altresì respinta l’argomentazione del ricorrente secondo cui la Commissione era tenuta, alla luce dell’articolo 8, lettera a), del regolamento n. 45/2001, a trasmettergli i dati personali in quanto l’accesso ai documenti delle istituzioni in applicazione del regolamento n. 1049/2001 sarebbe sempre di pubblico interesse. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 154 delle sue conclusioni, una tale argomentazione sarebbe contraria all’obbligo, gravante sul richiedente l’accesso, di dimostrare la necessità del trasferimento dei dati personali, ricordata al punto precedente.

109

D’altronde, dal punto 173 della sentenza impugnata emerge che il ricorrente non ha fornito alcun motivo atto a giustificare la necessità del trasferimento dei dati personali da parte della Commissione.

110

Ne consegue che devono essere respinti come inconferenti gli argomenti del ricorrente vertenti, da un lato, sulla mancata consultazione di tutte le persone dei cui dati personali si trattava e, dall’altro, sul fatto di non aver tenuto conto del consenso di determinate persone alla divulgazione dei loro dati. Anche ammettendo che il trasferimento di alcuni dati fosse lecito, la Commissione non poteva procedervi in quanto il ricorrente non ha, secondo quanto previsto dall’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, dimostrato la necessità di un siffatto trasferimento.

111

Per le medesime ragioni, non può essere accolta l’argomentazione del ricorrente diretta ad ottenere i nomi dei funzionari figuranti nei documenti connessi alla causa T‑110/04. Infatti, ai punti 194 e 197 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito a buon diritto che i loro nomi erano dati protetti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001. Il fatto che taluni nomi siano stati divulgati in occasione dell’udienza in tale causa dinanzi al Tribunale non inficia tale conclusione. Come constatato dal Tribunale al punto 194 della sentenza impugnata, tale fatto non è idoneo ad esimere le altre istituzioni dai loro obblighi.

112

Il ricorrente fa anche valere che il Tribunale non ha tenuto conto dell’obbligo della Commissione di procedere alla codifica dei nomi da essa cancellati.

113

A tal riguardo, il Tribunale ha respinto a buon diritto il motivo del ricorrente relativo alla codifica dei nomi dichiarando, ai punti 207 e 208 della sentenza impugnata, che un obbligo sistematico di codifica costituirebbe un carico di lavoro particolarmente pesante ed inutile. Invero, come ricordato ai punti 27 e 28 della presente sentenza, in casi specifici le istituzioni possono fare prevalere l’interesse a una buona amministrazione dopo avere ponderato l’interesse del richiedente l’accesso ai documenti con il carico di lavoro che deriverebbe dal trattamento della sua domanda.

114

Il ricorrente fa anche valere che il Tribunale ha erroneamente statuito che la motivazione dell’applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 era sufficiente, mentre essa non contiene alcuna menzione del regolamento n. 45/2001 e non ha neppure specificato i motivi che potrebbero giustificare la cancellazione di tutti i dati personali nei documenti con riferimento ai quali si chiedeva l’accesso.

115

Tuttavia, il Tribunale ha confermato senza incorrere in errore di diritto che la Commissione ha legittimamente applicato la suddetta disposizione poiché, come già rilevato ai punti 70 e 71 della presente sentenza, l’invocazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 comporta necessariamente l’applicabilità del regolamento n. 45/2001 (sentenza Commissione/Bavarian Lager, EU:C:2010:378, punto 63).

116

Inoltre, come rilevato ai punti da 106 a 111 della presente sentenza, poiché il ricorrente non ha indicato alcun motivo che giustifichi la necessità del trasferimento dei dati personali, la questione della liceità di tale trasferimento non si poneva. Pertanto, al punto 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito a buon diritto che la Commissione non aveva bisogno di motivare ulteriormente in tal senso la sua decisione di dare applicazione all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001.

117

Lo stesso vale per quanto riguarda i punti 125 e 126 della sentenza impugnata, poiché in tali punti il Tribunale ha giustamente considerato che la motivazione della decisione della Commissione di occultare dati personali soddisfacesse i requisiti abituali in materia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 145 delle sue conclusioni.

118

Infine, il ricorrente fa valere che la sentenza impugnata è inficiata da un difetto di motivazione nella parte in cui riguarda la legittimità delle cancellazioni di dati personali effettuati nei documenti dell’OLAF.

119

Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che una parte non può modificare l’oggetto del giudizio, sollevando per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che avrebbe potuto sollevare dinanzi al Tribunale, ma che non ha sollevato, in quanto ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale.

120

Ne consegue che il suddetto argomento deve essere respinto in quanto, nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorrente non ha contestato la motivazione della decisione del 23 ottobre 2007 relativa ai documenti dell’OLAF nella sua memoria di replica, mentre è pacifico che egli ha ricevuto tale decisione al più tardi con il controricorso della Commissione.

121

Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere il quinto motivo.

Sul sesto motivo

Argomenti delle parti

122

Con il suo sesto motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di avere ammesso un’applicazione troppo ampia dell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 alle informazioni contenute nei documenti connessi alla causa T‑110/04.

123

Inoltre, il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata relativa all’esistenza o meno di un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione dei dati coperti dalla suddetta disposizione.

124

Secondo la Commissione, occorre respingere tale motivo.

Giudizio della Corte

125

Il sesto motivo riguarda tutti i dati cancellati per evitare l’identificazione di talune imprese coinvolte nelle cause antidumping che il ricorrente all’origine della causa T‑110/04 ha trattato in qualità di agente alla Commissione.

126

Contrariamente alle dichiarazioni del ricorrente, al punto 228 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato senza incorrere in alcun errore di diritto che la cancellazione dei nomi delle imprese e degli addebiti mossi nei loro confronti è stata necessaria al fine di tutelare i loro interessi in quanto dall’insieme delle informazioni cancellate avrebbero potuto essere dedotti i nomi delle imprese incriminate.

127

Per quanto riguarda l’argomentazione del ricorrente volta a dimostrare che le imprese menzionate nella causa T‑110/04 non beneficerebbero della protezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 in quanto, in via generale, le decisioni antidumping sono pubblicate, è giocoforza constatare che il ricorrente non ha addotto una siffatta argomentazione nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Va dunque respinta tale argomentazione in quanto irricevibile.

128

Infine, va rilevato che la censura del ricorrente relativa al punto 229 della sentenza impugnata non è fondata. Da una parte, da tale punto si evince che la Commissione ha effettivamente esaminato la sussistenza di pubblici interessi prevalenti. Dall’altra, conformemente alla giurisprudenza della Corte, spetta al ricorrente invocare concretamente le circostanze su cui si fonda l’interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione dei documenti in questione (v. sentenza LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punto 94).

129

Orbene, nel procedimento dinanzi al Tribunale e nell’ambito della presente impugnazione, il ricorrente si è limitato a invocare il principio di trasparenza e la sua rilevanza.

130

Certamente, l’interesse pubblico prevalente che può giustificare la divulgazione di un documento non deve necessariamente essere distinto dai principi soggiacenti al regolamento n. 1049/2001 (sentenza LPN e Finlandia/Commissione, EU:C:2013:738, punto 92)

131

Tuttavia, come dichiarato dal Tribunale al punto 229 della sentenza impugnata, considerazioni tanto generiche come quelle invocate dal ricorrente non possono essere idonee a dimostrare che, nella fattispecie, il principio di trasparenza presentava una rilevanza particolare, che avrebbe potuto prevalere sulle ragioni che giustificano il diniego di divulgazione delle informazioni in questione (sentenza LPN e Finlandia/Commissione, EU:C:2013:738, punto 93).

132

Alla luce di quanto precede, il sesto motivo dev’essere respinto.

Sul settimo motivo

Argomenti delle parti

133

Con il suo settimo motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato il suo diritto a un risarcimento dei danni cagionati dal trattamento, da parte della Commissione, delle sue domande di accesso ai documenti detenuti da tale istituzione.

134

La Commissione chiede il rigetto di tale motivo.

Giudizio della Corte

135

In primo luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha respinto a torto taluni elementi di prova da esso offerti.

136

A tal riguardo occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il carattere probatorio o meno dei documenti processuali rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che, secondo una giurisprudenza costante, sfugge al controllo della Corte nell’ambito dell’impugnazione, salvo il caso di uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova.

137

Limitandosi, nell’ambito della presente impugnazione, ad affermare che il Tribunale avrebbe dovuto formarsi un’idea più precisa della responsabilità della Commissione, il ricorrente non addebita al Tribunale di aver proceduto, ai punti da 261 a 267 della sentenza impugnata, a uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova.

138

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto nella valutazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento della Commissione in sede di trattamento delle sue domande di accesso ai documenti da essa detenuti e il peggioramento del suo stato di salute.

139

Al fine di constatare che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un siffatto nesso di causalità, Tribunale, al punto 264 della sentenza impugnata, si è fondato sulla relazione peritale prodotta dal ricorrente e sulle indicazioni di quest’ultimo, da cui ha potuto dedurre senza incorrere in snaturamento che non risulta dimostrato che il comportamento della Commissione abbia avuto un’incidenza sul peggioramento dello stato di salute del ricorrente.

140

In terzo luogo, in ordine all’asserita violazione del diritto del ricorrente di partecipare alla consultazione pubblica sul tema della trasparenza, il Tribunale ha constatato a buon diritto, al punto 265 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, il comportamento della Commissione era privo di incidenza al riguardo, giacché la fine del periodo di consultazione era fissato al 31 luglio 2007, mentre la domanda iniziale di accesso ai documenti è stata presentata soltanto il 20 giugno 2007.

141

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 189 delle sue conclusioni, nel caso di un ricorso regolare alla proroga del termine di risposta in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, la Commissione avrebbe dovuto rispondere alla domanda iniziale non prima del 31 luglio 2007. Una partecipazione al processo di consultazione non sarebbe stata più possibile a tale data.

142

Pertanto, il settimo motivo dev’essere respinto.

Sull’ottavo motivo

Argomenti delle parti

143

Con il suo ottavo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha rifiutato a torto di ordinare alla Commissione di fornirgli i documenti ai quali è stato negato l’accesso in violazione del regolamento n. 1049/2001.

144

La Commissione chiede il rigetto di tale motivo.

Giudizio della Corte

145

Secondo la giurisprudenza della Corte, il giudice dell’Unione, in linea di principio, non può rivolgere ingiunzioni a un’istituzione dell’Unione senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa (v. sentenze Verzyck/Commissione, 225/82, EU:C:1983:165, punto 19, e Campogrande/Commissione, C‑62/01 P, EU:C:2002:248, punto 43).

146

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha giustamente constatato, al punto 90 della sentenza impugnata, che, conformemente all’articolo 264 TFUE, esso aveva soltanto la facoltà di annullare l’atto impugnato. Nei limiti in cui l’argomentazione del ricorrente si basa sull’articolo 266 TFUE, va rilevato che neppure tale disposizione prevede la possibilità di rivolgere un’ingiunzione alle istituzioni.

147

Tale constatazione non può essere inficiata dagli argomenti del ricorrente fondati sull’articolo 47 della Carta, poiché detto articolo non ha lo scopo di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati (v. sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 97).

148

Pertanto, occorre respingere l’ottavo motivo.

Sul nono motivo

Argomenti delle parti

149

Con il suo nono motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale non ha tenuto conto dell’esito della controversia di cui era investito quando ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese e due terzi delle spese del ricorrente.

150

La Commissione chiede il rigetto di tale motivo.

Giudizio della Corte

151

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Inoltre, per giurisprudenza costante, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi della disposizione citata.

152

Poiché il ricorrente è rimasto soccombente nei suoi primi otto motivi nell’ambito della sua impugnazione, il nono motivo riguardante la ripartizione delle spese deve essere dichiarato irricevibile.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

153

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte, quest’ultima, in caso di annullamento della sentenza impugnata, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. È quanto si verifica nel caso di specie.

154

Tenuto conto di quanto precede, è necessario statuire soltanto sul motivo del ricorrente nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale volto all’annullamento della decisione della Commissione che ha negato l’accesso all’estratto del registro riguardante le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti.

155

A tal riguardo, dal punto 43 della presente sentenza emerge che il registro di cui trattasi non è stato costituito e che la Commissione non poteva dunque dare seguito alla domanda del ricorrente. Di conseguenza, occorre respingere il suo ricorso in quanto infondato su tale punto.

Sulle spese

156

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

157

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

158

Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del sig. Strack e quest’ultimo è rimasto soccombente nell’ambito dell’impugnazione nonché in relazione al secondo motivo dell’impugnazione incidentale, occorre decidere che il ricorrente sopporta le proprie spese attinenti al presente grado del giudizio e un terzo delle spese sostenute dalla Commissione in occasione del presente procedimento.

159

Per quanto riguarda le spese inerenti al procedimento di primo grado, occorre constatare che le spese connesse al procedimento di primo grado sfociato nella sentenza impugnata saranno sopportate secondo le modalità determinate al punto 7 del dispositivo di quest’ultima.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Strack/Commissione (T‑392/07, EU:T:2013:8) è annullata in quanto, in tale sentenza, il suddetto Tribunale ha annullato la decisione della Commissione europea del 24 luglio 2007.

 

2)

L’impugnazione incidentale è respinta quanto al resto.

 

3)

L’impugnazione è respinta.

 

4)

Il ricorso di annullamento è respinto nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione europea che ha negato l’accesso all’estratto del registro concernente le decisioni di rigetto delle domande confermative di accesso ai documenti.

 

5)

Il sig. Guido Strack sopporta le proprie spese attinenti al presente grado del giudizio e un terzo delle spese sostenute dalla Commissione europea.

 

6)

La Commissione europea sopporta due terzi delle proprie spese inerenti al presente procedimento.

 

7)

Le spese connesse al procedimento di primo grado sfociato nella sentenza Strack/Commissione (T‑392/07, EU:T:2013:8) sono sopportate secondo le modalità determinate al punto 7 del dispositivo di quest’ultima.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.